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Farmacie di nuova istituzione,il centro commerciale "naturale"

Puo' un polo commerciale di oltre 10.000 metri quadrati essere considerato "centro commerciale" ai fini dell'istituzione di una farmacia?

Ricordiamo infatti che l'art. 1bis della legge n. 475/1968, inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, individua quali luoghi presso cui istituire le farmacie aggiuntive due specifiche tipologie di strutture commerciali, vale a dire i centri commerciali e le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 m².


Cosa sono i centri commerciali naturali?


La normativa non menziona i centri commerciali naturali pur tuttavia la giurisprudenza e la prassi li hanno effettivamente riconosciuti.

È vero che ove non sia stata effettuata la perimetrazione da parte comunale non si potrebbe parlare di centro commerciale, ma tale circostanza non osta all’istituzione di una nuova sede farmaceutica ad avviso di alcuni Tar del nord Italia.


Ed infatti ai fini che in questa sede interessano, ritiene il Tar che possa assumere rilevanza la nozione di “centro commerciale naturale”, come ritenuto dalle Amministrazioni toscane, di cui alla L.R. Toscana n. 28/2005 che al proprio articolo 97, comma 1, lett. b) definisce i centri commerciali naturali quali “luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni”.

Si tratta di nozione la quale individua l’esistenza di una aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale, la quale unitariamente considerata presenta le caratteristiche sopra individuate (T.A.R Toscana II, 30 maggio 2014 n. 925). Nel caso in esame il complesso commerciale di cui si tratta possiede dette caratteristiche essendo dotato di parcheggi e di viabilità interna di collegamento. È un luogo con le stesse caratteristiche attrattive del centro commerciale formatosi nell’ambito della programmazione urbanistica, in particolare per quanto riguarda la capacità di clientela.




Finalità della disposizione di cui al citato articolo 1 bis, l. n. 475/1968, è garantire il servizio farmaceutico anche nell’ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione di persone diverse ed ulteriori rispetto alla popolazione residente nel Comune interessato e in questa logica non vi è motivo per non estendere la dizione “centri commerciali” ivi contenuta anche a quelli che sono centri commerciali “naturali” secondo la legislazione della Regione interessata, in quanto sorti su iniziativa spontanea degli esercenti e non in base ad una programmazione urbanistica specifica. L’interpretazione estensiva è consentita poiché la norma di legge, nella sua dizione letterale, fa riferimento in generale a quelli che sono centri commerciali senza restringere il proprio ambito di applicazione a quelli sorti in base a programmazione, e la sua ratio non viene elusa ma anzi ulteriormente rispettata in quanto scopo della disposizione è migliorare l’efficienza del servizio farmaceutico, garantendone l’espletamento in tutti quei luoghi che costituiscono poli di attrazione per un’utenza mobile costituita sia da residenti, che da persone non residenti nel Comune interessato.

Non rileva la circostanza che la definizione di centro commerciale naturale sia contenuto in una norma di legge regionale poiché a norma dell’art. 117, comma quarto, Cost. la materia del commercio, non essendo ricompresa tra quelle riservate alla legislazione dello Stato, rientra nella competenza legislativa delle Regioni (Corte Cost. 17 maggio 2017, n. 98).

In un ordinamento composto da livelli istituzionali diversi ciascuno avente proprie competenze legislative (quantomeno in determinati ambiti, tra cui quello che rileva nella presente sede), il rimando della legge statale alle nozioni di una materia che come il commercio è riservata alla competenza regionale non può che significare il recepimento delle nozioni poste dalle leggi regionali in materia.


Pertanto grazie ad una interpretazione estensiva, avallata dalla Giurisprudenza del Tar Toscana, si è introdotto nel nostro ordinamento, ed in particolare in quello della Toscana, il concetto di "centro commerciale naturale", nulla osta a prevedere una estensione di tale legittima ricostruzione in altre Regioni.

Aldo Lucarelli

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