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Concorso Farmacie, le sedi istituite nei Centri Commerciali, Porti ed Aeroporti e la scadenza del 22






Il concorso farmacie dopo aver abbassato la soglia ordinaria delle farmacie da istituire con criterio demografico ha previsto una categoria a sé di farmacie, ovvero quelle in località ad alta affluenza.


Si tratta di sedi in aggiunta alle sedi farmaceutiche sorte sulla base del solo parametro demografico di 3.300 abitanti, come previsto dall'art. 1 del d.l. 1/2012, e quindi di sedi previste in aree ad alta affluenza di persone, ed entro il limite del 5 per cento delle sedi regionali comprese quelle di nuova istituzione.


Ecco quindi che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:


a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;


b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri";


Tali farmacie (istituite in stazioni, porti e centri commerciali) sono offerte in prelazione ai Comuni, che non possono cedere o affidarne la gestione a privati. Tale precisazione è necessaria per bilanciare invece il divieto di prelazione in favore dei Comuni per le farmacie di nuova istituzione con il metodo ordinario demografico dei 3.300 abitanti.



Il senso di tale disposizione si coglie nel principio del decreto, se infatti lo scopo è quello di liberalizzare, le nuove sedi nei Comuni non possono essere prelazionate ai Comuni, cosa diversa per quelle inerenti particolari situazioni di afflusso, come le stazioni e gli aeroporti, ove invece l'avviamento potrebbe essere maggiormente difficoltoso oneroso e critico e quindi vengono “protette” con il beneficio della prelazione comunale.



Esiste poi una data limite, ovvero il 31.12.2022 entro cui tali farmacie sono prelazionate dai comuni. Ed infatti la stessa norma prevede che fino al 2022, tutte le farmacie istituite nelle stazioni e nei centri commerciali (art. 1 lett. B d.l.1/12), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.



Trattandosi di prelazione, il Comune potrà decidere la modalità di gestione secondo le regole ordinarie e quindi azienda speciale, società di capitali, consorzio tra comuni.Tuttavia è da precisare che i comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione.


Cio' chiaramente è stato imposto per evitare sviamenti dalle modalità di reclutamento dei titolari. Infatti ove la gestione venisse prima data in prelazione (metodo di diritto pubblico) e poi ceduta o affidata (metodo di diritto privato) dal comune al singolo farmacista, vi sarebbe una elusione della modalità concorsuale di cui all'articolo 4 della legge 362 del 1991 ed art. 1 del D.L. 1/12.


Ecco quindi che solo in caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante e quindi andrà al successivo concorso.Si pone infine il problema della distanza.


La norma al fine di tutelare i privati già presenti sul territorio assegna due tipologie di distanze, ovvero 400 metri in caso di stazioni ed aeroporti, e 1500 in caso di centri commerciali.


Secondo i principi dettati dalla Giurisprudenza si tratta di distanze pedonali secondo le regole di deambulazione, ovvero senza contare attraversamenti pericolosi o infrazioni, ecco quindi che tali distanze sono poi molto elevate se si comparano con le distanze ordinarie imposte per le farmacie ordinarie.



Abbiamo già visto (Leggi Qui) infatti che si parla di 200 metri dalla sogli per esercizio, e 3000 metri per i comuni confinati in caso di farmacie istituite con sistema topografico ex art. 104.

La legge infatti prevede che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.”


Le farmacie dei Centri Commerciali/Porti/Aeroporti sono escluse dalla pianta organica, rispondono infatti al limite del 5% territoriale gestito dalla Regione, e sono istituite per particolari afflussi di carattere episodico e temporale, come gli afflussi turistici o logistici e non hanno un collegamento con la popolazione residente.

Per tale medesimo motivo, le farmacie istituite nei centri commerciali, porti ed aeroporti, ad oggi sembrano escluse dal meccanismo del riassorbimento, facendo proprie per analogia, le argomentazioni spese dalla giurisprudenza amministrativa per le farmacie rurali.


Secondo la giurisprudenza infatti non è previsto il riassorbimento delle farmacie rurali, ciò in considerazione del fatto che tali farmacie sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza locale, che prescinde dall’ordinario criterio legato ai dati della popolazione residente (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2302 del 2019; Id., sez. III, n. 3807 del 2018).



Quanto all'indennità ex art. 110 è stata riconosciuta anche alle farmacie gestite in forma mista pubblico/privato in favore del farmacista privato uscente, e cio' per salvaguardare l'avviamento comunque dato in dotazione alla nuova proprietà in caso di nuovo affidamento.


Conclusione: Quello delle farmacie dei Centri Commerciali e Stazioni è un capitolo a sé che avrà un ruolo importante nelle economie di quelle zone urbane già servite da farmacie ordinarie, soprattutto nelle grandi città, ove centri commerciali, stazioni e porti convivono con le ordinarie regole cittadine.



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