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Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune?


Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tar Roma 2024 e dalla consolidata giurisprudenza in materia, i comuni, nell'organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, godono di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale.




Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune?

Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune?


Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 08/06/2021, n. 4374).


Ciò premesso in ordine all’ambito del sindacato giurisdizionale sull’atto impugnato, la giurisprudenza ritiene opportuno precisare il quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la fattispecie.


La legge n. 475/1968, nel dettare le disposizioni sul “servizio farmaceutico” (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”), stabilisce all’art. 1 che “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.


Il successivo art. 2 disciplina, poi, il procedimento di definizione delle zone “nelle quali collocare” le farmacie, attribuendo al Comune la relativa competenza funzionale.


Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune?


In particolare, dispone tale norma che


“Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 (una farmacia ogni 3.300 abitanti). Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.


La ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche è, dunque, quella di assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” e di garantire “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” e non già di garantire una rendita di posizione degli operatori economici già titolari di una sede farmaceutica, apparendo invero gli interessi di quest’ultimi recessivi dinnanzi al perseguimento delle finalità sopra indicate, sempre che esse vengano correttamente perseguite (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2022, n. 3410)


Possiamo quindi concludere che l'intervento giudiziario appare ammissibile in caso di


1) inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, è il caso della mancanza di tutta quella attività istruttoria volta a supportare la decisione amministrativa, ad esempio, rilievi, planimetri, progetti, calcolo delle distanze etc..


2) Manifesta illogicità della decisione,


non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale. Tar Roma 1994/24.



Avv Aldo Lucarelli

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