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Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso

Pluralità di graduatorie che si susseguono a scadenza, devono essere tutte impugnate?

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La graduatoria successiva che modifica la precedente è da considerarsi atto autonomo?

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Il regolamento successivo, seppure identico al precedente deve essere impugnato?

Per rispondere a tali spinosi interrogativi bisogna porre l'attenzione su quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato nella distinzione tra atto confermativo ed atto meramente confermativo.


Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso


La giurisprudenza ha fissato ormai da tempo i confini tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio, stabilendo che il primo è “caratterizzato dal medesimo contenuto sostanziale del precedente, che non scaturisce da nuova istruttoria o anche solo da riesame della decisione già assunta con rivalutazione degli interessi in gioco, non è idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione del precedente atto, né è autonomamente impugnabile, non essendo provvedimento innovativo, diverso dal precedente, di per sé lesivo e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione”;


ha poi aggiunto in tema di "Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso",


“allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), rileva che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi”, considerato che “l'atto meramente confermativo si limita, infatti, a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso proposto avverso di esso (Consiglio di Stato, sez. III, 21/06/2018, n. 3817; sez. VI, 27/07/2015, n.3667; Sez. IV, 28/06/2016, n. 2914). ” (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 1711/2022).


Si osserva con riguardo al caso del Concorso Farmacie che:


"ogni volta che l’Amministrazione procedente ha provveduto a modificare la graduatoria adottando ulteriori atti, ha, di fatto, compiuto una nuova ed ulteriore istruttoria, emanando un nuovo provvedimento, in cui alcuni candidati sono stati inseriti ed altri esclusi o collocati in diversa posizione. Non si tratta, dunque, di atto meramente confermativo, con la conseguenza che l’eccezione di tardività del ricorso, perché radicato solo avverso le nuove determinazioni, è infondata." CdS 6016/2023



Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso
Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso


Dello stesso il consiglio di Stato piu' risalente in tema di regolamenti secondo cui "La distinzione rileva sul piano processuale: la conferma si sostituisce integralmente al precedente provvedimento, e risulta autonomamente impugnabile da parte dell'interessato; l'atto meramente confermativo non è invece impugnabile, perché privo di efficacia lesiva propria: in tal senso, fra le molte C.d.S. sez. IV 27 gennaio 2017 n.357 e sez. VI 17 dicembre 2007 n.6459.



Ecco quindi che ove il regolamento o la graduatoria successiva sia adottata per rispondere ad una nuova esigenza ed abbia quindi in sé una nuova istruttoria allora si tratterà di atto autonomamente impugnabile. Si tratta quindi di un atto confermativo, rispetto al quale l’impugnazione è ammissibile."



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