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​Il Contratto di Sponsorizzazione Sportiva con fondi pubblici.


Sussiste la Giurisdizione del Giudice Contabile anche in mancanza del rapporto di servizio tra la Pubblica Amministrazione ed il Privato

Commento a Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 21297/2017:


Il caso molto interessante, riguarda la problematica inerente la nozione di danno erariale e la qualificazione del rapporto tra P.A. ed il privato, e giunge alla conclusione di ritenere la sussistenza della giurisdizione contabile e non ordinaria ove dei contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di programmi di interesse generale il beneficiario disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale li ha ricevuti, lo scopo perseguito dal soggetto pubblico erogatore viene a risultare così frustrato.


In tale ipotesi spetta alla Corte dei Conti la cognizione della azione restitutoria-risarcitoria

che, per la mala gestio del contributo, venga promossa dal Procuratore Generale…stante l'irrilevanza, da un canto, della qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, e conclude quindi la Corte: “è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione (pubblica) ad assumere invero decisiva rilevanza” e non quindi la tipologia del soggetto che la utilizza o del titolo giuridico posto alla base, che potrà, come nel caso oggetto di causa, anche essere un contratto di diritto privato come la sponsorizzazione sportiva in favore di una associazione dilettantistica.



Estratto Sentenza:


“Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo ed i soggetti privati. Ove sia funzionale alla realizzazione di un progetto, l'erogazione del contributo è infatti strettamente legata all'effettività della relativa realizzazione, costituente la finalità di interesse pubblico giustificatrice dell'investimento di denaro pubblico.Il beneficiario è pertanto vincolato alla realizzazione dell'obiettivo proposto, approvato e finanziato, a tale stregua assumendo, nell'ambito di un "rapporto di servizio" non "organico" bensì funzionale, il ruolo di compartecipe - anche solo di mero fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 21/5/2014, n. 11229; Cass., Sez. Un., 20/6/2012, n. 10137; Cass., Sez. Un., 22/11/2010, n. 14825) - dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse (cfr. Cass., Sez. Un., 25/1/2013, n. 1774).


Attesa l'irrilevanza, da un canto, della qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione (v. Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12108); e, per altro verso, del titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato -ivi compreso quello di sponsorizzazione (v. Cass., Sez. Un., 23/9/2009, n. 20434; Cass., Sez, Un., 1/3/2006, n. 4511; Cass., Sez. Un., 19/2/2004, n. 3351)-, è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione ad assumere invero decisiva rilevanza (cfr. Cass., Sez. Un.,4/11/2009, n. 23332)”


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A cura dell’Avv. Aldo Lucarelli.

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