Il silenzio nella procedura di Via
- Avv Aldo Lucarelli
- 31 minuti fa
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Il silenzio assenso orizzontale è un meccanismo del diritto amministrativo introdotto dall'articolo 17-bis della legge n. 241/1990. Si applica specificamente ai rapporti tra diverse amministrazioni pubbliche o tra pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici.
In sostanza, questo istituto, ed in particolare il meccanismo previsto dai commi 2 e 3 stabilisce che, se un'amministrazione deve acquisire pareri, assensi o nulla osta da altre amministrazioni per concludere un procedimento, e queste ultime non rispondono entro un termine stabilito, il loro silenzio viene interpretato come assenso favorevole.
Si definisce "silenzio orizzontale" poichè si differenzia dal silenzio assenso "verticale", che si applica invece ai rapporti tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione.
Le sue caratteristiche principali riguardano:
Rapporto tra più Amministrazioni: Riguarda esclusivamente le comunicazioni tra enti pubblici. Non si applica all'istanza del privato, che rimane soggetta alle regole del silenzio assenso ordinario (se applicabile), si pensi al caso di Comune/Provincia, Comune/Anas, Comune/Regione
Lo scopo è quello di ottenere una semplificazione e la celerità del procedimento: Nasce con l'obiettivo di snellire i procedimenti amministrativi complessi, evitando che l'inerzia di un'amministrazione blocchi l'intero iter.
Riguarda pareri vincolanti: Si applica ai pareri che sono vincolanti per l'amministrazione procedente, ovvero quelli senza i quali il procedimento non può essere concluso.
Prevede, come per altri istituti della legge 241/90 termini precisi: Il silenzio assenso orizzontale si forma decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta di parere, a meno che non siano previsti termini diversi da specifiche normative.

Un caso è l'autorizzazione paesaggistica ma esistono altri e numerosi casi, come per l'installazione di cartelli pubblicitari etc, e si è molto discusso ma poi chiarito di recente dalla giurisprudenza è l'applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere della Soprintendenza in un procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Sennonché il Tar Roma con la sentenza 12331 2025 ha statuito che
in tema di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) vi è l'esclusione del silenzio-assenso orizzontale su atto di concerto del Ministero della cultura
precisa il Tribunale Amministrativo romano:
Al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) non è applicabile il silenzio - assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. (Tar Roma 2024, n. 19686).
Leggi pure:
In motivazione il Tar Roma (di cui esiste però corrente difforme si veda Tar Puglia n. 500/2024) ha precisato che dal tenore della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si ricava che il procedimento di VIA postula l’esigenza di una valutazione appropriata da trasfondere in una decisione motivata - che espressamente contempli gli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio – di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto.
Tale circostanza osta, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a che sugli atti che intervengono nella fase decisoria del procedimento, quale il concerto del Ministero della cultura, possa applicarsi il silenzio-assenso orizzontale.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Avv. Aldo Lucarelli
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