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Farmacie Salute ed Ambiente, e la tutela degli interessi diffusi.

Quali sono i requisiti per la tutela degli interessi collettivi e gli interessi diffusi da parte delle associazioni?


Nel diritto alla salute ed al fine della tutela dell'ambiente è possibile ricorrere al giudice ove l'amministrazione abbia assunto decisioni critiche?


Quesito complesso, vediamo come e quando è possibile opporsi alle scelte dell'amministrazione.


Abbiamo affrontato molte volte volte l'argomento per il diritto farmaceutico e per il diritto alla salute collegato all'ambiente.


Nel diritto farmaceutico il diritto alla salute si incontra con l'interesse commerciale imprenditoriale delle farmacie, nel diritto ambientale invece con il diritto alla salute relativo alla collettività connessa con il territorio.


Ecco quindi che nel diritto farmaceutico l'interesse imprenditoriale recede dinanzi al diritto alla alla salute ed alla efficienza della capillare distribuzione dei farmaci mentre nel diritto ambientale il diritto alla salute è visto in collegamento con il territorio su cui si svolge il bene della vita.


I settori coinvolti sono molteplici, ogni ricaduta sul territorio con immissione di polveri ed odori o consumi può avere tali riflessi ambientali, che andranno a scontrarsi con le attività produttive ed imprenditoriali dal vino al legno al ferro.


Quindi, in caso di conflitti con le scelte della pubblica amministrazione, può si puo reagire?

Siamo nell'ambito della legittimazione processuale delle associazioni collettive e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.



Prima di scendere nel dettaglio vediamo quando si configurano l' Interesse ad agire – Interessi legittimi.


La legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un processo di differenziazione dell'interesse diffuso mediante l'attribuzione della sua titolarità ad un ente collettivo.


Questo avviene, attraverso un riconoscimento legislativo espresso ovvero alla stregua di una previsione legislativa implicita (cd. doppio binario), la quale postula la ricorrenza dei seguenti requisiti cumulativi, sintomatici della concreta rappresentatività:


i ) l’ente persegua il soddisfacimento dell’interesse che sia stabilito dallo statuto;


ii ) l'ente presenti un’organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare tale interesse;


iii ) l'interesse diffuso abbia connotati di sostanziale “omogeneità” tra i soggetti che compongono la “comunità, attraverso l’incidenza su una certa area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.


Occorre, altresì, che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti.


Chiarito tale passaggio vediamo ora quali siano gli atti sindacabili,


il confine tra opinabilità ed opportunità.


In presenza quindi di provvedimenti espressivi di discrezionalità tecnica, che, per definizione, non implicano, una comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi secondari, bensì l’applicazione di scienze tecniche al caso concreto,


il controllo giudiziario si estende anche all’attendibilità delle operazioni effettuate.


La valutazione riguarda sia il profilo della correttezza del criterio tecnico individuato dall’amministrazione sia quello della correttezza del procedimento seguito per la sua applicazione e si giustifica sulla base della distinzione tra la “opinabilità”, che caratterizza le valutazioni tecniche, e la “opportunità” che connota invece le scelte di merito.


La valutazione effettuata dall’amministrazione, quindi, non può essere sostituita da quella del giudice.


Il sindacato giudiziario non può infatti spingersi fino ad individuare, tra quelle egualmente opinabili, la soluzione adatta al caso concreto e deve limitarsi a valutare gli apprezzamenti dell’amministrazione sotto i profili dell’illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Cons. Stato. n. 530; e 7799 2022.



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