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L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità

Intestarsi un bene del defunto, come l'automobile, e poi rinunciare all'eredità, crea una situazione giuridica complessa e rischiosa in quanto determina la nullità della successiva rinuncia.

La rinuncia all'eredità ha infatti un effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato a ereditare.


Tuttavia, l'atto di "intestare" a proprio nome un bene che fa parte del patrimonio del defunto, come un veicolo, viene quasi sempre interpretato come un atto di accettazione tacita dell'eredità.


L'accettazione tacita dell'eredità si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede.



Il passaggio di proprietà di un'automobile è considerato un atto di gestione o disposizione che va oltre la semplice conservazione dei beni. Pertanto, nel momento in cui un erede si intesta un bene, ad esempio una automobile, ha di fatto già accettato l'eredità in modo tacito.


Conseguenze in caso di accettazione tacita dell'eredità


  • L'atto di rinuncia all'eredità non avrà effetto. Avendo già compiuto un'azione che configura un'accettazione tacita, la successiva rinuncia sarà considerata invalida.


  • Si diventa eredi a tutti gli effetti: con l'accettazione tacita si diviene eredi a tutti gli effetti e responsabilità per tutti i debiti del defunto (ad esempio, mutui, debiti fiscali, debiti con fornitori, ecc.) anche oltre il valore dell'eredità (accettazione pura e semplice).


Ma a chi compete il controllo dell'accettazione tacita?
Come si viene "scoperti" dai creditori?

L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità
L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità

Ecco i principali soggetti che possono rilevare e far valere un'accettazione tacita:


1. Il Notaio


Quando si effettua un atto che riguarda un bene ereditario (ad esempio, la vendita di un immobile o la voltura di un veicolo), il notaio ha il dovere di accertare la provenienza del bene. Se il venditore è un erede, il notaio deve accertare la sua qualità di erede. Nel caso in cui non ci sia stata un'accettazione espressa (tramite atto notarile o scrittura privata autenticata), il notaio deve verificare se il chiamato all'eredità ha compiuto atti che configurano un'accettazione tacita. Per l'atto di vendita, il notaio trascriverà l'accettazione tacita dell'eredità, dando così una pubblicità legale a questa condizione.


2. I Creditori del defunto

Se il defunto ha lasciato dei debiti, i suoi creditori hanno un interesse diretto a individuare gli eredi per poter richiedere il pagamento. Se un chiamato all'eredità rinuncia, ma in precedenza ha compiuto un atto di accettazione tacita (come, ad esempio, l'intestazione di un bene), i creditori possono impugnare la rinuncia e agire in giudizio per far dichiarare l'accettazione tacita e, di conseguenza, richiedere all'erede il pagamento dei debiti. In questo caso, sarà il giudice, nell'ambito del processo civile, a valutare i comportamenti del chiamato e a stabilire se costituiscono o meno un'accettazione tacita.


3. Tutti gli altri chiamati all'eredità


Anche gli altri potenziali eredi (ad esempio, fratelli o cugini) potrebbero avere interesse a contestare la rinuncia di un altro chiamato, specialmente se questa rinuncia ha un impatto sulle loro quote ereditarie o se pensano che il chiamato abbia già disposto di beni ereditari. Anche in questo caso, la questione verrebbe affrontata in tribunale.


4. L'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate può agire per riscuotere le imposte di successione o altri debiti fiscali del defunto. Se un chiamato all'eredità ha compiuto atti che presuppongono l'accettazione, ma ha omesso la dichiarazione di successione o ha cercato di rinunciare, l'Agenzia delle Entrate può accertare e richiedere il pagamento delle imposte e delle sanzioni, sostenendo che l'accettazione tacita è già avvenuta.


In sintesi, il "controllo" sull'accettazione tacita avviene non in modo automatico da parte di un ente specifico, ma si manifesta in caso di necessità, ovvero quando un soggetto (come un notaio, un creditore o un altro erede) ha un interesse legittimo a far valere in sede legale la qualità di erede di chi ha compiuto determinati atti.



È importante sottolineare che, sebbene la presentazione della dichiarazione di successione non costituisca di per sé accettazione tacita (è un mero adempimento fiscale), il pagamento delle relative imposte con denaro proprio o la voltura catastale di un immobile sono considerati dalla giurisprudenza atti che manifestano la volontà di accettare.


Leggi i pure gli altri post in tema di successioni ed eredità



diritto delle successione

Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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