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L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia


La falsa rappresentazione dei fatti oggetto di dichiarazione in sede di apertura della farmacia comporta l'annullamento d'ufficio del provvedimento di autorizzazione, (art. 21 novies Legge 241/1990) a prescindere dal fatto se vi sia stata o meno una sentenza penale di condanna che abbia accertato il fatto contestato.


Stiamo evidentemente parlando del caso in cui a seguito di controlli l'Azienda Sanitaria proceda ad un annullamento d'ufficio per il mancato riscontro dei requisiti necessari dichiarati ma assenti in sede di autorizzazione, come quelli inerenti l'assenza di incompatibilità di cui alle legge 362 del 1991.


E ciò in particolare in quanto


“le cause di incompatibilità vanno rimosse nel momento in cui si verificano e non nel momento in cui vengono scoperte dall’Amministrazione"
Ed in particolare nel lasso di tempo, non breve, che intercorre tra la comunicazione della Regione della disponibilità della sede farmaceutica e la presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura della farmacia CdS 6137/23

Attenzione tuttavia a non confondere i requisiti di partecipazione al concorso con i requisiti per l'autorizzazione all'apertura,

si tratta di requisiti distinti che attengono a "fasi differenti" e che hanno contenuto differente. I primi (requisiti di partecipazione) attengono infatti alla platea di coloro che possono partecipare al concorso, i secondi invece, dopo i primi, attengono all'ottenimento dell'autorizzazione per coloro che hanno potuto partecipare...


Ecco quindi che tornado a parlare dei requisiti per l'apertura della farmacia una volta acclarata l’illegittimità del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia, siccome inficiato dalla sussistenza (alla data della sua adozione) di una (non previamente rimossa) causa di incompatibilità, non sarebbe stato possibile per l'Ente amministrativo sanare “ora per allora” la situazione di conflitto contestata.


In tale contesto interpretativo, dalla necessità, normativamente prevista, che la fattispecie decettiva abbia costituito oggetto di una sentenza di condanna del giudice penale passata in cosa giudicata non potrebbe derivare un vantaggio per il privato..


Deve piuttosto ritenersi che la pronuncia di una sentenza penale di condanna passata in giudicato abbia la funzione di ampliare, piuttosto che restringere, lo “spatium temporis” concesso all’Amministrazione ai fini del ripristino della legalità violata mediante l’adozione del provvedimento ampliativo,



L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia


con la conseguenza che essa sarà legittimata all’esercizio del suo potere di autotutela anche oltre il termine suindicato (12 mesi) non solo ogniqualvolta abbia accertato che il provvedimento suindicato è stato emesso sulla scorta di una “falsa rappresentazione dei fatti”, indipendentemente dalla forma (dichiarazione sostitutiva o meno) in cui essa sia stata versata, ma anche quando la falsità della dichiarazione sostitutiva sia stata acclarata con una sentenza definitiva di condanna.


L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia


A tal proposito, ha rilevato il giudice amministrativo citato, che “l’annullamento in autotutela è intervenuto non perché le ricorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso non fossero in possesso dei necessari requisiti, né perché questi requisiti siano venuti meno,


ma perché, quando hanno chiesto il riconoscimento della titolarità della sede in Comune e l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, si sono venute a trovare in una condizione di incompatibilità”.


Ha aggiunto il T.A.R. Brescia che “nel caso di specie vi è in effetti una certa corrispondenza fra i requisiti di partecipazione (non essere, salvo deroghe precise, titolari di farmacia) e la causa di incompatibilità (socio di società titolare di farmacia), ma si tratta di un mero accidente, che non sposta l’essenza della questione.




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