Iter di apertura della Farmacia
- Avv Aldo Lucarelli
- 29 giu
- Tempo di lettura: 9 min
Affrontiamo un tema sempre molto caldo ovvero
quali sono i passi per aprire una farmacia e
quali sono le incognite del percorso di apertura per un farmacista individuale oppure per una società
Farmacista Titolare individuale o Società titolare di farmacia
Per prima cosa é opportuno accendere un faro su una distinzione che sta passando in secondo piano ma che invece si rivela essenziale in tema di #farmacia ovvero la
distinzione tra farmacista titolare come individuo con ditta individuale e farmacia in forma societaria
La Legge 124 del 2017 (Legge sulla Concorrenza) ha rappresentato una svolta epocale nel panorama delle farmacie italiane, introducendo la possibilità per le società di capitali di essere titolari di farmacie. Prima di questa legge, la titolarità era limitata ai farmacisti persone fisiche (ditta individuale) e alle società di persone (S.n.c., S.a.s.) composte esclusivamente da farmacisti.
Questa riforma ha generato importanti differenze tra la farmacia a titolarità individuale e la farmacia gestita da una società composta anche da soci non farmacisti

Vediamo i requisiti e i divieti distinti.
Farmacista Titolare Individuale (Ditta Individuale)i requisiti:
1) Lo Status di Farmacista: Essere in possesso della laurea in Farmacia, essere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti.
2)Idoneità: Avere l'idoneità all'esercizio della farmacia, acquisita dopo un periodo di pratica professionale.
3) Unica Titolarità: Il farmacista titolare individuale può essere titolare di una sola farmacia.
Questo divieto di cumulo è previsto dall'art. 112, comma 2, del TULS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) e non è stato abrogato dalla Legge 124/2017.
Divieti (Incompatibilità) legge 362 del 1991 articoli 7 ed 8
Il farmacista titolare individuale è soggetto ad una serie di incompatibilità, pensate per evitare conflitti di interesse e garantire la terzietà e l'indipendenza della professione:
Produzione/Informazione Scientifica del Farmaco: Il farmacista non può svolgere attività nel settore della produzione o dell'informazione scientifica del farmaco (es. essere dipendente di un'industria farmaceutica o informatore medico-scientifico).
Esercizio della Professione Medica: Non può esercitare la professione medica.
Titolare/Direttore/Collaboratore di Altra Farmacia: Non può essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (dipendente o autonomo) di un'altra farmacia. Questo rafforza il divieto di unica titolarità.
Rapporto di Lavoro Pubblico o Privato: Non può avere alcun rapporto di lavoro, né pubblico né privato, salvo quello relativo all'esercizio della propria farmacia.
Divieto di Concorrere dopo Cessione: Il farmacista che ha ceduto la propria farmacia non può partecipare a un concorso per l'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
Ricordiamo infatti che ai sensi dell' art. 12 legge 475/1968 Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Questo per evitare speculazioni e il "doppio vantaggio" (guadagno dalla cessione e assegnazione di una nuova sede a costo zero o ridotto).
Leggi il post dedicato:
Società Titolare di Farmacia
La Legge 124/2017 ha modificato l'art. 7 della Legge 362/1991, permettendo a qualsiasi tipo di società (società di persone, società di capitali, società cooperative) di essere titolare di farmacia.
Requisiti (della Società e dei Soci):
1) Oggetto Sociale Esclusivo: La società deve avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacie. Ciò significa che una società non può gestire contemporaneamente una farmacia e altre attività (es. cliniche, società di produzione di farmaci).
2) Direzione di un Farmacista Idoneo:
Indipendentemente dalla composizione societaria, la direzione della farmacia deve essere affidata a un farmacista abilitato e idoneo (con i requisiti professionali visti per il titolare individuale).
Questo farmacista può essere un socio o un dipendente della società.
3) Composizione Societaria: Soci Farmacisti e Non Farmacisti: Nelle società (sia di persone che di capitali), possono essere soci sia farmacisti iscritti all'albo che non farmacisti.
Questo è uno dei cambiamenti più significativi.
in quanto soci possono essere persone fisiche, ma anche altre società (di persone o di capitali).
Da quando sopra deriva che dal 2017 le società di persone non sono più obbligate ad essere composte unicamente da farmacisti.
Esiste comunque un limite al Controllo Societario: Una società non può essere titolare, direttamente o indirettamente (attraverso il suo controllo di altre società), di un numero di farmacie superiore al 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale norma diverrà utile tra qualche anno quando il valzer delle acquisizioni da parte dei gruppi avranno creato degli agglomerati di distribuzione.
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4) Divieti (Incompatibilità per i Soci e la Società):
Le incompatibilità previste per i farmacisti titolari individuali (leggi qui il post dedicato) si estendono, con alcune specificazioni, ai soci e alla società stessa, per garantire la trasparenza e l'indipendenza:
A) la Società non può svolgere attività nel settore della produzione o dell'informazione scientifica del farmaco.
B) Non può esercitare la professione medica (es. una clinica privata non può essere socia di una società titolare di farmacia, anche se la professione medica non è l'oggetto esclusivo della clinica, se essa viene esercitata al suo interno).
C) Per i Soci (sia farmacisti che non farmacisti):
La partecipazione è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e dell'informazione scientifica del farmaco.
Con l’Esercizio della Professione Medica: La partecipazione è incompatibile con l'esercizio della professione medica (vale per qualunque medico, sia che eserciti sia che sia solo iscritto all'Albo).
Con la Posizione in Altra Farmacia: La partecipazione è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia (questo vale per tutti i soci, non solo per i farmacisti).
Rapporto di Lavoro: La partecipazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta interpretato questa incompatibilità con riferimento ai soli soci che sono "fattivamente coinvolti nella gestione della farmacia", lasciando margini interpretativi per i soci di puro capitale.
Leggi pure:
chiarita la differenza tra farmacista individuale e società cerchiamo ora di individuare la strada per l’apertura della farmacia come esercizio sanitario
Esistono due strade principali per ottenere una autorizzazione per farmacie
A) Partecipazione a Concorsi Pubblici (Concorsi per Nuove Sedi):
Gli enti locali (Regioni, Comuni) bandiscono periodicamente concorsi pubblici per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche nelle zone dove è emersa la necessità in base alla pianta organica a seguito delle revisioni biennali.
I concorsi sono basati su titoli (es. esperienza lavorativa, lauree aggiuntive, pubblicazioni) ed esami.
Sono estremamente competitivi e i tempi per la conclusione dell'iter possono essere molto lunghi.
Vincere un concorso significa ottenere il diritto di aprire una nuova farmacia in una specifica area.
Da tener presente che i concorsi sono banditi dalle singole regioni su base delle revisioni periodiche avviate da singoli comuni sulla pianta organica
leggi pure:
B) Acquisizione di una Farmacia Esistente (Cessione di Ramo d'Azienda):
Questa è la strada più comune. Consiste nell'acquistare da un farmacista (o dai suoi eredi) una farmacia già avviata, comprensiva della licenza, dei beni materiali (arredi, attrezzature, scorte) e immateriali (avviamento, clientela).
Il costo di acquisizione di una farmacia esistente è molto elevato e dipende da fattori come il fatturato, la redditività, la posizione, la dimensione del locale e la clientela fidelizzata. Può variare da poche centinaia di migliaia di euro a diversi milioni di euro.
Leggi il post dedicato:
3. Definizione della Forma Giuridica
Una volta ottenuta (o acquisita) l'autorizzazione, è necessario focalizzarsi sulla forma giuridica, ditta individuale o forma societaria.
la scelta della forma giuridica dipenderà dalle dimensioni, dal luogo e dalla esigenze del titolare, se maggiormente orientato alla gestione diretta della farmacia come presidio sanitario oppure maggiormente orientato alla gestione dell'investimento.
Farmacia come Ditta Individuale: per il titolare unico è la forma più semplice, ma implica la responsabilità illimitata del titolare e del suo patrimonio personale. Attenzione per il concorso ordinario è l'unica forma possibile per il primo triennio a differenza del concorso straordinario che prevedeva la possibilità di partecipazioni associate e costituzione di società sin dall'inizio, salvo sempre il divieto di vendita per il triennio.
leggi pure:
Società: Con la Legge 124 del 2017, anche le società di capitali (es. S.r.l., S.p.a.) possono essere titolari di farmacie. In precedenza, potevano esserlo solo le ditte individuali o le società di persone (S.n.c., S.a.s.) tra farmacisti.
Nel caso di farmacia in forma societaria, non tutti i soci devono essere farmacisti ma il direttore responsabile della farmacia deve comunque essere un farmacista abilitato e iscritto all'Ordine.
Le società offrono una separazione tra il patrimonio personale dei soci e quello della società, concetto valido pienamente solo per le società di capitali, ad esempio Srl (società a responsabilità limitata). Le società di persone infatti offrono tutele meno valide quali ad esempio il "beneficio della preventiva escussione" del patrimonio sociale prima di veder aggredito il patrimonio dei singoli soci.
Leggi il post dedicato
4. Scelta e Allestimento del Locale
Il locale che ospiterà la farmacia deve rispettare rigorosi requisiti normativi in termini di metratura, igiene, sicurezza e accessibilità.
Individuazione del Locale: Acquistare o affittare un immobile adatto. Se la farmacia da aprire deriva da un concorso, la zona sarà assegnata dalla stessa Regione all'interno della pianta organica indicata dal Comune.
La progettazione e l'allestimento richiedono l'intervento di professionisti del settore, quali architetti, aziende specializzate in allestimenti per farmacie, geometri per:
Progettare gli spazi (area vendita, laboratorio, magazzino, servizi igienici).
Garantire la conformità alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza (es. uscite di sicurezza, impianti a norma).
Installare l'arredamento specifico (banconi, scaffalature, espositori, casse).
Prevedere un sistema di climatizzazione adeguato alla conservazione dei farmaci.
Installare insegne a norma.
Valutare le distanze dagli altri esercizi di farmacia (200 metri da soglia a soglia)
5. Adempimenti Burocratici e Autorizzazioni
Parallelamente agli altri passaggi, è necessario espletare una serie di pratiche amministrative:
quali la comunicazione di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comune come Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio commerciale. Per la farmacia, la SCIA è accompagnata dalla richiesta di Autorizzazione Sanitaria.
Visita Ispettiva dell'ASL: L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente effettuerà un sopralluogo per verificare che il locale e l'allestimento siano conformi a tutte le normative igienico-sanitarie e strutturali necessarie per l'esercizio di una farmacia. Questa è ispezione è obbligatoria e fondamentale e propedeutica all'apertura.
Iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio): Obbligatoria per tutte le attività economiche.
Apertura della Partita IVA: Presso l'Agenzia delle Entrate.
Iscrizione all'ENPAF: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, per la previdenza obbligatoria del farmacista titolare e dei farmacisti collaboratori.
Apertura del codice di Tracciabilità del Farmaco: Richiedere questo codice al Ministero della Salute per la gestione e la tracciabilità di tutti i medicinali venduti.
Richiesta di autorizzazioni per Prodotti Specifici: Se si intendono vendere prodotti non farmaceutici (es. cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici), sono necessarie ulteriori specifiche autorizzazioni o comunicazioni ci riferiamo alla Scia commerciale per la vendita dei prodotti del DM 375/1988 allegato 9.
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6. Aspetti Economici e Finanziari
Un passo cruciale per la sostenibilità dell'attività:
Business Plan: Redigere un business plan dettagliato che includa:
Analisi di mercato per conoscere la propria concorrenza, i servizi offerti ed il proprio bacino d'utenza, che non deve coincidere con il bacino della pianta organica, ma che può includere tutti i potenziali clienti, ad esempio i pendolari se ci si trova vicino ad una stazione o ad un centro commerciale.
Proiezioni di costi in relazione all'acquisto/affitto del locale, spesa per l'allestimento, spesa per scorte iniziali, spesa per il personale, per le utenze e le assicurazioni. La valutazione dei costi è necessaria per comprendere la successiva redditività.
Proiezioni di ricavi e redditività.
Piano finanziario per coprire l'investimento iniziale e i costi di gestione.
Ricerca di Finanziamenti: Se l'investimento iniziale è significativo (e solitamente lo è), sarà necessario ricercare finanziamenti bancari o valutare l'accesso a bandi e agevolazioni per nuove imprese (regionali, nazionali, europei), se disponibili.
7. Acquisizione del Primo Magazzino e Software Gestionale
L'acquisto delle Scorte Iniziali: Acquistare un assortimento iniziale di farmaci, parafarmaci, cosmetici, integratori, ecc., dai distributori farmaceutici è un passo essenziale da ponderare per evitare di esporsi sin da subito a grandi investimenti prima di conoscere le esigenze del territorio.
Installazione del Software Gestionale: Un software specifico per farmacie è indispensabile per la gestione delle vendite, del magazzino, degli ordini ai grossisti, delle ricette elettroniche, della contabilità e della tracciabilità dei farmaci.
8. Selezione e Formazione del Personale
Se la farmacia è di dimensioni tali da richiederlo, sarò necessario assumere farmacisti collaboratori e/o altro personale (es. addetti al magazzino, commessi per il reparto parafarmacia).
L'apertura di una farmacia è un processo "time consuming" che richiede tempi: L'intero processo può richiedere molto tempo, specialmente se si passa per un concorso pubblico o se le procedure burocratiche si allungano.
Da tener presente che nei concorsi dalla assegnazione all'apertura viene concesso un termine di 180 giorni dalla accettazione della sede, salvo proroghe.
La valutazione dei costi e dell''investimento iniziale è ingente ma altamente variabile tale da richiedere una consulenza specializzata sul tema anche solo per orientarsi.
Hai un quesito? necessiti di chiarimenti o di una consulenza sul tema? Contattaci sapremo come aiutarti.
Avv. Aldo Lucarelli
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