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La farmacia nel testamento contestato

La successione della farmacia per testamento ed i rimedi processuali in caso di conflitto tra eredi


Ci viene chiesto come e quando è possibile impugnare un testamento del caro defunto che ha lasciato la farmacia ad un erede per testamento e soprattutto comprendere se è possibile utilizzare una copia dello stesso oppure necessita dell'originale.


In disparte le problematiche di successione della farmacia analizzate in altri articolo ed i casi di successione della singola quota della farmacia sotto forma di società nel presente articolo ci occupiamo della impugnazione del testamento in sé come atto ove é lasciata la farmacia azienda.


leggi pure


Elementi essenziali del testamento della farmacia sono la olografia ovvero la scrittura di pugno dello stesso, la firma e la data. In tema di data ove questa risulti omessa o incompleta è causa di annullabilità dell’atto (Cass. Civ., VI sez., n. 9364/2020).


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Deve preliminarmente affermarsi che secondo il costante orientamento adottato dalla Corte a partire da SS.UU. 12307/2015,


chi agisca contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio.

il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private (Cass. 18363/18/15) quindi il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni. (Cass. 30804/24).


La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova. (Cass. 18363/15)
Quindi la parte che contesti l’autenticita’ di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Impugnazione del testamento quale utilizzare?


Le Sezioni Unite della Cass. Sez. U, 15/06/2015, n. 12307 , hanno ritenuto inadeguato, al fine di superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all’uopo, la terza via secondo cui occorre proporre un’azione di accertamento negativo della falsita’ della scheda testamentaria.


La sentenza delle Sezioni Unite ha concluso in tal senso in quanto la necessita’ di una siffatta azione per quaestio nullitatis consente di rispondere:


– da un canto, all’esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private;


– dall’altro, di evitare la necessita’ di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe “di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso”, non potendosi esse “relegare nel novero delle prove atipiche”;


– dall’altro, di non equiparare l’olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;


– dall’altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarita’ ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si professa erede, riversando su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, e’ innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;



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– infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all’oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita “risorsa non illimitata” (conformi, di seguito, Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. 2, 04/01/2017, n. 109; Cass. Sez. 6-2, 12/07/2018, n. 18363).



Avv Aldo Lucarelli

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