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Offesa su Facebook? Lavoratore licenziato per insubordinazione!




Questo in sintesi, il pensiero della Cassazione nella sentenza del 13 Ottobre 2021.


L'esigenza di tutela della libertà e segretezza dei messaggi scambiati

in una chat privata, in quanto diretti unicamente agli iscritti ad un determinato

gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, pertanto da considerare

come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile non sussiste ove il commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro sia diffuso su Facebook e quindi ad un gruppo indeterminato di persone.


Il mezzo utilizzato è, infatti, idoneo a determinare la circolazione del


messaggio tra un gruppo indeterminato di persone tale condotta integrare gli estremi della diffamazione e costituire giusta causa di recesso del datore e quindi licenziamento, siccome idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.


Inoltre l'offesa è ritenuta "insubordinazione" in senso ampio e ciò in quanto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato l'insubordinazione non può essere limitata al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei superiori ma implica necessariamente

anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il

corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione

aziendale.


In particolare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro

comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione

aziendale sicché, la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di

correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di

tutela della persona umana riconosciute dall'art. 2 Cost., può essere di per sé

suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che

l'efficienza di quest'ultima riposa sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti

e quadri intermedi ed essa risente un indubbio pregiudizio allorché il lavoratore,

con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli.


E' anche se detta condotta si sia materializzata fuori dall'orario di lavoro, ad esempio nella pausa caffè!


Tale insubordinazione configura già in sé e per sé il nocumento giustificativo del licenziamento.


Cass. Civile n. 27939/2021.



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