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Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi?


Può un singolo Comune introdurre limitazioni all'uso di di sostanze fitosanitarie e di erbicidi sul proprio territorio comunale?

la risposta è negativa per le motivazioni che seguono


La domanda tutt'altro che banale nasce da un caso che ha scosso l'opinione pubblica in tema di limiti all'uso di sostanze fitosanitarie e di erbicidi e pesticidi sul proprio territorio comunale


Ad avviso del CdS 2024 base al diritto dell'Unione Europea


il principio di precauzione è soddisfatto se le sostanze attive e i prodotti fitosanitari siano sottoposti a una procedura di autorizzazione alla quale il legislatore dell'Unione e l'ordinamento giuridico nazionale impongono requisiti rigorosi per la tutela della salute umana e dell'ambiente.

La corretta applicazione del principio di precauzione richiede la determinazione degli effetti potenzialmente negativi di una sostanza sulla salute ed una valutazione esaustiva del rischio per la salute sulla base dei dati scientifici più affidabili disponibili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale.


Se non è possibile stabilire con certezza l'esistenza o l'entità del rischio presunto perché i risultati degli studi effettuati sono inadeguati, inconcludenti o imprecisi, è necessario valutare la probabilità di un danno effettivo alla salute umana.

La probabilità di un danno effettivo alla salute pubblica persiste se il rischio si concretizza, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive se sono oggettive e non discriminatorie. In tali circostanze, il legislatore dell'Unione deve poter adottare misure di protezione in conformità al principio di precauzione senza dover attendere che l'esistenza e l'entità di tali rischi siano chiaramente stabilite (cfr. CGUE, C-333/08, ECLI:EU:C:2010:44, n. 92 ss.).


Anche nel caso che si potesse concludere che il Comune abbia una competenza regolamentare in questa materia – cosa che il CdS esclude – è da rilevare che il regolamento qui in esame incontrerebbe comunque l’ostacolo


del diritto dell'Unione Europea che disciplina l'autorizzazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze attive e prodotti fitosanitari che in questo modo risulta standardizzato in tutto il territorio dell'Unione e con l'effetto diretto in tutti gli Stati membri.


Va ricordato che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009, dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 e dal D.P.R. 23 aprile 2001. n. 290.



Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi?

Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi?


Questo significa che il divieto sistematico (esplicito e implicito) di alcuni prodotti fitosanitari creerebbe una norma nazionale in contraddizione con il diritto eurounionale che già sconta entro di sé la necessità del rispetto di un elevato livello di tutela della salute umana per il principio che vuole che la tutela ambientale e sanitaria sia integrata alla fonte e non considerata ex post.


Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi?

Pertanto, entrano in gioco le norme sul conflitto delle norme, che la Corte di giustizia europea ha sviluppato nella giurisprudenza e che si basano sul principio del primato del diritto dell'Unione. Il primato riguarda tutte le fonti del diritto dell'Unione, compreso il diritto derivato dell'Unione ed ha effetto su tutte le fonti del diritto nazionale.


In conformità al principio del primato del diritto dell'Unione le disposizioni del Trattato e gli atti direttamente applicabili delle istituzioni comunitarie, nel loro rapporto con il diritto interno degli Stati membri non solo hanno come conseguenza che qualsiasi disposizione contrastante del diritto nazionale in vigore diventi inapplicabile senza ulteriori interventi, ma anche che l'effettiva adozione di nuovi atti legislativi nazionali nella misura in cui essi siano incompatibili con le norme comunitarie (C-106/77, Simmenthal II, ECLI:EU:C:1978:49, par. 17/18).


Da ciò discende che gli Stati membri non possono quindi modificare unilateralmente o mettere altrimenti in discussione l'entrata in vigore, il contenuto o l'applicabilità di un regolamento europeo. Agli organismi di normazione degli Stati membri è pertanto vietato adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative o amministrative o persino una prassi amministrativa in conflitto con il diritto dell'Unione prevalente.

Il diritto dei produttori di utilizzare le sostanze attive autorizzate per la fabbricazione di prodotti fitosanitari e di immetterli sul mercato è conferito da disposizioni incondizionate, chiare e precise del diritto dell'Unione, che non lasciano agli Stati membri alcun margine di manovra, cosicché il diritto di utilizzare le sostanze attive ha un'applicazione diretta e un effetto diretto in tutti gli Stati membri (comprese tutte le aree interne come il territorio comunale) senza l'intervento di misure nazionali di recepimento o attuazione.


Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia ricordata supra ad un Comune non è quindi ammesso privare unilateralmente dell'efficacia dell'autorizzazione delle sostanze attive ai sensi dei regolamenti UE pertinenti mediante atti regolamentari (o anche solo una prassi amministrativa) contrari al diritto dell'Unione prevalente. CdS 915/24


Avv. Aldo Lucarelli

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