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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro

Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro

Riportiamo alcuni passaggi di sentenze in tema di revisione della pianta organica di farmacie, sui confini e sulla assenza di zone cuscinetto.




Osserva il Consiglio di Stato “secondo la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012, il concetto di “pianta organica” è stato superato, non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia. Si è osservato sul punto che, sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di zona, sostituita sempre più spesso dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613).


Ciò significa che la funzione della perimetrazione è quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all'interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico, essendo poi gli utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665). Ne consegue che il criterio prioritario è divenuto quello dell’equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine sede sostituito dal termine zona, lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale” (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2024, n. 6141).


Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro
Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro


Inoltre, la pianta organica delle farmacie presenti in un Comune deve essere formata sulla base di indagini approfondite, che tengano conto sia delle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione, come della necessità di approvvigionamento urgente a vantaggio degli ammalati anche in ore notturne. Peraltro, la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, ma delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune, salvo la presenza in via eccezionale e transitoria di sedi promiscue, ovvero farmacie allocate nella sede di altra farmacie. In particolare, la sede farmaceutica costituisce una speciale circoscrizione del territorio comunale e, come per le tutte le altre circoscrizioni, nessuna parte del territorio del Comune può essere sottratta alla ripartizione allorché si procede alla formazione della pianta organica per cui non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, atteso che la divisione in sedi del territorio comunale ha una duplice funzione: in primo luogo per fissare, in conformità ai criteri dettata dalla relativa normativa, il numero degli esercizi farmaceutici ed in secondo luogo per delimitare la zona del Comune entro cui i locali delle singole farmacie debbono stabilirsi e possono spostarsi in modo da assicurare un'adeguata assistenza agli abitanti di tutti i rioni cittadini. Nel caso poi in cui i perimetri di sedi farmaceutiche vengano individuati con l'indicazione della via, si deve intendere attribuita a ciascuna delle sedi separate dalla via il lato di questa adiacente alla rispettiva sede, escludendosi che la via sia assegnata promiscuamente alle due sedi che trovano in essa il confine. È inoltre principio pacifico quello secondo cui il farmacista è tenuto ad aprire l'esercizio dentro e non fuori la zona territoriale di competenza, salvo eventuale revisione della pianta organica che comporti una modifica dei confini originari tale da consentirgli lo spostamento dell'esercizio farmaceutico nell'ambito della nuova sede assegnata. (Consiglio di Stato 1144 del 12 febbraio 2025).


Pianta Organica Farmacie, quale planimetria in caso di contrasto?


Nella fattispecie in esame, è risultato un contrasto tra le parti in merito alla tavola allegata alla delibera ..al riguardo, mette conto rilevare che la sentenza impugnata recepisce i principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui, pur non essendo obbligatoria in linea generale l’allegazione di una planimetria esplicativa per individuare una zona, la sua previsione non ne comporta la prevalenza sul dato descrittivo dei luoghi (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 agosto 2021, n., 6112), pur considerando in generale che “la circostanza che non siano state esplicitate tutte le strade ricomprese nel perimetro non assume alcun rilievo, se si considera che ormai la funzione della perimetrazione è soltanto quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all’interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico - essendo poi, evidentemente, i cittadini ed utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 2023).


Leggi pure:

 

Ora, nel caso in esame la Regione rilascia l’autorizzazione all’apertura sulla base dei dati forniti dal Comune, che ha competenza esclusiva nell’individuazione della pianta organica delle farmacie, secondo un principio radicato, sul punto (Consiglio di Stato n. 2553/2018 e 4525/2016).




Quindi in merito al contrasto tra le due farmacie sulla prevalenza dell’una o dell’altra planimetria  deve considerarsi corretto il ragionamento logico seguito dal Tribunale territoriale (Tar Friuli n. 192/2021) , il quale ha stabilito quanto segue, pur dovendo ritenersi dirimente ai fini del decidere la descrizione letterale della zona di pertinenza e che da questo punto di vista, correttamente il Tar ha ritenuto attendibile la planimetria consegnata dall’Ordine dei farmacisti perché munita di timbro.



In questa prospettiva, perde consistenza l’ulteriore doglianza che fa leva sull’asserita applicabilità del cosiddetto principio della mezzeria, ovvero il principio secondo cui: “nell’ipotesi in cui gli atti comunali abbiano esattamente specificato i numeri civici della via di pertinenza di una sede farmaceutica (della sua zona di competenza), appartenendo gli altri numeri civici a diversa zona (cfr. Cons. St., Sez. III, 19 marzo 2020, n. 1976; Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5391)” (Consiglio di Stato, Sezione 21 giugno 2022, n. 5096).


Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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