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Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica

Portiamo alla attenzione dei lettori una recentissima pronuncia del Tar Bologna del 7 luglio 2025 con cui é stato di affermato che:


il comune ha un ampissimo potere discrezionale nella indicazione del numero e della ubicazione delle farmacie
Il potere del Tar si limita ad un controllo di arbitrarietà
Non é necessario avere un corretto bilanciamento tra zona e numero di residenti in quanto deve essere dato peso alle esigenze anche prospettiche della zona

Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica
Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica


L’interesse privato degli “altri” farmacisti di carattere concorrenziale economico é recessivo rispetto alle scelte amministrative volte alla tutela della disponibilità farmaceutica per la popolazione


Sulla base di tali assunti possiamo affermare che venendo al merito per giurisprudenza pacifica le scelte dell'Amministrazione comunale relative alla localizzazione delle farmacie sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo in presenza di gravi ed evidenti errori di valutazione o irragionevolezza. Tale discrezionalità deve rispondere all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio in relazione agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto non solo del numero dei residenti, ma anche di fattori quali la fruizione del servizio, le condizioni ambientali, topografiche e di viabilità, nonché le distanze tra le farmacie. In quest'ottica complessiva, la valutazione sull'accessibilità al servizio farmaceutico deve riferirsi all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di coniugare l'adeguata copertura delle aree isolate o scarsamente abitate con la maggiore accessibilità per la maggioranza degli abitanti



Ciò premesso, la scelta del Comune resistente in merito alla localizzazione della sede X appare adeguatamente e non illogicamente motivata dalle complessive esigenze di efficacia del servizio pubblico farmaceutico.

Se è indubbio che l’estensione territoriale della sede sia esigua rispetto alle altre con particolare riferimento alla sede della controinteressata, non di meno la sua collocazione risulta “equilibrata” rispetto alle altre per la migliore copertura del territorio comunale, non potendosi prendere a riferimento il solo elemento dei cittadini residenti specie in un comune a vocazione turistica della riviera, caratterizzato da notevole aumento del bacino d’utenza nel periodo estivo.


Non ha dunque rilievo il solo fattore del numero di residenti ma quello ben più rilevante dell’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone del territorio da individuarsi, risultando l’interesse commerciale della ricorrente recessivo rispetto alle esigenze di interesse pubblico evidenziate negli atti di revisione della pianta organica. (Tar Bologna 799/25

Seppure l'Amministrazione comunale, nell'esercitare il proprio potere di programmare la distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, deve tenere in considerazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole l'interesse commerciale dei farmacisti, che persegue una finalità di stimolo della concorrenza, resta fermo però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374 e Tar Bologna 799/2025).




Una farmacia ogni 3.300 abitanti non vuol dire che ogni circoscrizione debba avere detto numero.


Una sede farmaceutica ogni 3.300 residenti prescritta dall’art. 1 Legge n. 475/1968, ecco cosa ne pensa la giurisprudenza del Tar Catania 686 del 3 marzo 2026


“Sennonché tale impostazione non trova ragionevole aggancio nel dato testuale della norma che, per converso, stabilisce l’indicato rapporto numerico con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede (cfr. Cons. Stato, sez. III, sez. VI, 26 maggio 2023 n. 5200). Segnatamente, stante l’ovvio rilievo che ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio farmaceutico, al fine di soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione la legge non fissa criteri rigidi (quale l’attribuzione ad ogni farmacia di un numero determinato di abitanti), ma stabilisce quel rapporto con riferimento all’intera popolazione comunale, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede; rientrando quindi nell’indicata discrezionalità dell’Amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in zone frequentate, per motivi di lavoro, di affari o di svago, anche da chi non vi ha la residenza (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 26 novembre 2013 n. 1625).”


Leggi pure


Si deve poi aggiungere che “Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo.


L'Amministrazione, nell'operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l'interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026 n. 1054 che richiama Id. 7 maggio 2025, n. 3872).



Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli






(I principi esposti si trovano nelle sentenze Consiglio di Stato sez. III, 18 ottobre 2024, n.8346, Id., sez. III, 11 luglio 2018 n. 4231; Id., sez. III, 19 settembre 2017, n. 4387; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 settembre 2021, n.5691; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2021, n. 1002 e Tar Bologna 799/2025).

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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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