Concorsi Farmacie, questioni procedurali delle aperture a seguito di nuovi interpelli
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 giorni fa
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Aggiornamento: 2 giorni fa
Concorso Straordinario Farmacie: Decadenza, Incompatibilità e Obbligo di Apertura, tutto sul nuovo interpello Campania di Marzo 2026.
Il Decreto Dirigenziale n. 115 del 16 marzo 2026 della Regione Campania ha indetto il "III interpello" del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, bandito originariamente nel 2013, offrendo l'occasione per analizzare alcuni degli istituti giuridici più delicati del diritto farmaceutico: la decadenza dall'assegnazione, il regime delle incompatibilità e l'obbligo di apertura nei 180 giorni.
Concorso Farmacie, La Decadenza dall'Assegnazione
La decadenza dalla sede farmaceutica assegnata costituisce uno degli effetti più gravi che possono colpire il vincitore del concorso straordinario. Con il Decreto Dirigenziale n. 16 del 16 febbraio 2026, la Regione Campania ha dichiarato la decadenza di tutte le candidature interpellate nel II interpello che non hanno risposto o non hanno dato seguito all'apertura della sede farmaceutica assegnata,
ma quando interviene al decandenza di una sede assegnata del concorso farmacie?
La decadenza può derivare da due ordini di cause: volontaria ( ad esempio mancata risposta all'interpello o rinuncia) oppure automatica/legale per il mancato rispetto del termine di 180 giorni previsto per l'apertura.
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La decadenza dall'assegnazione del Concorso va tenuta distinta dalla decadenza dell'autorizzazione della farmacia per cause sopravvenute, ovvero per la verifica successiva compiuta dagli organi regionali della mancata presenza dei requisiti richiesti per l'apertura.
Sul punto leggi:
"Farmacia, la decadenza dell'autorizzazione"
La decadenza dell'autorizzazione della Farmacia a distanza di anni
Va tuttavia tenuto presente che la "decadenza" da un concorso è comunque un atto amministrativo ed in quanto tale impugnabile nei successivi 60 giorni.
Il caso campano offre tuttavia un esempio significativo di "decadenza non imputabile al candidato": la candidatura decaduta ha ricevuto in assegnazione la sede farmaceutica di un noto Comune ma tale sede è stata soppressa con Delibera Comunale nel 2025, impedendo oggettivamente l'apertura per cause estranee alla volontà dell'assegnatario.
In questi casi l'amministrazione ha riconosciuto la possibilità di riammettere il candidato al successivo interpello
Concorso errori Procedurali e Reintegrazione
Un altro caso emblematico del decreto campano riguarda l'aggiornamento del proprio indirizzo PEC, per il quale l’istanza del Privato non fu recepita dalla piattaforma ministeriale, determinandone l'erronea inclusione tra le posizioni decadute per mancata partecipazione all'interpello. La Regione ha pertanto correttamente disposto la sua riammissione al III interpello, riconoscendo che la decadenza era conseguenza di un "vizio procedurale imputabile all'amministrazione" e non al candidato.
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Attenzione non si tratta di disattenzione o di dimenticanza imputabile al candidato, come spesso ci è stato chiesto. Nel concorso straordinario ma anche in quello ordinario è sovente accaduto che il candidato o il candidato - referente abbia "dimenticato" di controllare la casella PEC per piu' settimane, perdendo di fatto l'opportunità di partecipare.
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Questo precedente sottolinea come la decadenza debba sempre essere valutata nella sua causa concreta, distinguendo tra inadempimento volontario e circostanze oggettive.

Concorso Farmacie il nuovo interpello Campania, casi e questioni operative
concorso ed il meccanismo delle incompatibilità
Il regime delle incompatibilità in diritto farmaceutico è disciplinato principalmente dagli artt. 7 ed 8 della Legge n. 362/1991, che stabilisce una serie di divieti di cumulo applicabili sia ai singoli farmacisti titolari sia ai soci di società farmaceutiche.
Sul punto leggi pure:
Le principali ipotesi di incompatibilità riguardano
- Attività nel settore del farmaco: è incompatibile qualsiasi altra attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8, co. 1, lett. a) L. 362/1991)
- Titolarità o collaborazione in altra farmacia: vietata la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia (art. 8, co. 1, lett. b) L. 362/1991)
- Rapporto di lavoro pubblico o privato: sussiste incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, sia nel pubblico che nel privato (art. 8, co. 1, lett. c) L. 362/1991)
argomenti ben noti affrontati in molti altri post tra cui Vi consiglio:
Il Consiglio di Stato, con il parere del 3 gennaio 2018, ha definitivamente chiarito che tali incompatibilità si applicano anche ai vincitori del concorso straordinario, senza distinzioni tra concorsi ordinari e straordinari.
Nel decreto campano, l'istruttoria della U.O.S. Politiche del Farmaco ha comportato l'esclusione dal III interpello di ben 15 candidature per cause di incompatibilità riscontrate, a dimostrazione della rilevanza pratica di questo controllo.
Ma Quando Devono Cessare le Incompatibilità?
Un aspetto cruciale, spesso fonte di dubbi tra i vincitori, è il momento in cui le incompatibilità devono essere rimosse.
Secondo la giurisprudenza prevalente e le disposizioni del bando campano, le condizioni di compatibilità non devono necessariamente sussistere al momento dell'assegnazione, bensì al momento della richiesta di autorizzazione all'apertura. Il decreto campano, al punto 3, precisa che gli assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità (dimissioni da lavoro dipendente, rinuncia alla precedente titolarità) nei 180 giorni successivi alla notifica dell'assegnazione, o comunque entro l'apertura della farmacia, pena la decadenza.
Questo crea un'importante "finestra operativa" per organizzare la transizione professionale, chiarendo che la fase dell'assegnazione è diversa dalla fase concorsuale, in cui vi è la cristallizzazione dei requisiti di partecipazione, che a loro volta sono differenti dai requisiti di autorizzazione. La triplice natura dei requisiti, ovvero quelli di partecipazione, quelli durante il concorso e quelli post assegnazione rende la disciplina assai variegata.
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Concorso Farmacie come tutelare i requisiti nel decorso del tempo
Concorso e l'obbligo di Apertura nei 180 Giorni
Il termine di 180 giorni per aprire la farmacia assegnata è una delle scadenze più stringenti dell'intera procedura. La Regione Sardegna ad esempio come altre Regioni, in un proprio decreto, ha espressamente dichiarato la decadenza degli assegnatari che non provvedono ad aprire la farmacia nei termini previsti dall'art. 11 del bando di concorso. Il mancato rispetto di tale termine è direttamente sanzionato con la perdita dell'assegnazione e il conseguente reinserimento della sede tra quelle disponibili per gli interpelli successivi.
Apertura e La Proroga per Cause Operative
Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto che il termine dei 180 giorni non è da considerarsi strettamente perentorio quando esistano cause oggettive che rendano impossibile l'apertura. Il TAR Calabria, con una sentenza significativa, ha stabilito che la Regione non può rifiutare una proroga se i vincitori hanno comprovato la completa inesistenza di locali idonei nella zona assegnata. Nel caso esaminato dal TAR, l'unico locale disponibile nella pianta organica era accessibile solo dal settembre dell'anno successivo, e ciò ha giustificato l'annullamento del diniego regionale alla proroga. Nella stessa vicenda il Tar ha analizzato anche il collegato caso della illegittimità della doppia partecipazione al concorso. (Tar Calabria n. 1758/2021), secondo cui:
"Segnatamente, l’art. 11, comma 5, d.l. 1/2012 permette ai farmacisti unicamente di partecipare al concorso per più sedi (in due sole regioni o province autonome), ma non anche di ottenerle entrambe, poiché in caso di doppia assegnazione sovviene l’obbligo sancito in via generale dall’art. 112 r.d. 1265/1934 di optare per l’una o per l’altra: «l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede» (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1).
Il Consiglio di Stato (sent. 887/2023) ha ulteriormente chiarito che il termine di decadenza, non previsto direttamente dalla legge ma introdotto dal bando regionale per esigenze organizzative, **può essere legittimamente prorogato purché l'istanza sia presentata tempestivamente e le ragioni siano documentate. In pratica, una proroga ben motivata e presentata prima della scadenza è molto difficilmente rifiutabile da parte dell'amministrazione.
si legge nella sentenza Consiglio di Stato n. 887/2023 in tema di proroga: "Quanto, infine, alla riproposta censura afferente alle proroghe concesse dall’Amministrazione alla controinteressata per l’apertura della nuova sede farmaceutica, rispetto all’originario termine di decadenza di dodici mesi, è sufficiente osservare che, nella specie, si tratta invero di un termine decadenziale, non previsto dalla legge, ma dalla stessa Regione fissato nel d.d. n. 479 del 2018, essenzialmente per esigenze di programmazione e organizzazione del servizio farmaceutico. È evidente quindi che l’Amministrazione regionale aveva ampia discrezionalità nel valutare le ragioni addotte dalla controinteressata a sostegno delle proprie istanze di proroga, dovendo queste essere commisurate non già a un dato astratto ossia al carattere imputabile o non imputabile, oggettivo o soggettivo, delle ragioni medesime, quanto alle ridette esigenze, delle quali, solo la Regione era titolare. Se dunque, nonostante il decorso del tempo, rimaneva opportuno consentire l’apertura della nuova sede farmaceutica alla controinteressata - anziché operare scelte differenti - la proroga del termine di decadenza, purché tempestivamente richiesta come nella specie avvenuto, ben poteva essere legittimamente concessa.
Le Principali Cause che Giustificano la Proroga
Nella pratica abbiamo riscontrato che i casi di proroga attengono spesso alla mancanza di locali idonei nella pianta organica, a volte a dubbi sui confini della sede farmaceutica assegnata, come nel caso in cui nel perimetro della pianta la strada di mezzo non è divisa tra numeri pari e numeri dispari.
Casi piu' isolati hanno riguardato la soppressione della sede da delibera comunale, caso richiamato nel decreto del III interpello Campania, o casi derivanti da ricorsi.
Un caso degno di nota è quello espressamente richiamto nel decreto campano circa la presenza di lavori di bonifica conseguenti a eventi calamitosi, circostanza che rende inevitabile e legittima la proroga già in sede di assegnazione.
Prima di chiudere una precisazione in tema di pianta organica e notifica della nuova pianta, a tal proposito è stato osservato dal Consiglio di Stato 887/2023 che
“la perimetrazione dell’ambito territoriale di competenza delle sedi farmaceutiche, essendo espressione del potere di valutazione e di pianificazione sul territorio di offerta dei prodotti farmaceutici, onde soddisfare in modo organico e razionale le necessità degli utenti di accedere a un servizio ritenuto essenziale per le esigenze di assistenza e di cura, costituisce atto programmatico generale e, pertanto, è un provvedimento che non necessita di notificazione individuale, sicché, in tale fattispecie, il dies a quo per l’impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il termine per la pubblicazione” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5945, afferente proprio a fattispecie che coinvolgeva due sole farmacie; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, n. 4523).
Concorso e Dispensario Farmaceutico
Il Consiglio di Stato nelle recenti pronunce in tema di compresenza tra Dispensario Farmaceutico e Farmacie, anche di nuova istitutuzione ha precisato anche con specifico riferimento alla disciplina regionale campana – che “la compresenza tra farmacia attiva dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa, in quanto contraddice la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispenario risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte”, sentenza CdS n. 6799/2025 richiamata in CdS 9068/2025, ove è stato però aggiunto che la coesistenza, nel medesimo bacino di utenza, fra farmacia e dispensario pur normalmente “atipica ed eccezionale”, non può essere esclusa in linea di principio, ove sussista comunque la necessità, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, di garantire la cura del ridetto interesse primario (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2240/2021).
Tutte le argomentazioni che precedeno infatti vanno calate in una normativa di rango primario - legge nazionale - e normativa applicativa di base regionale che vede preponderante la garanzia del corretto svolgimento della dispensazione dei farmaci - anche - a discapito dell'attività imprenditoriale del singolo farmacista. Corrollario di quanto sopra è racchiuso nei passi di questa sentenza:
“Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale.
Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329).
Inoltre, “seppure l’Amministrazione debba tenere in considerazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole l'interesse commerciale dei farmacisti , che persegue una finalità di stimolo della concorrenza, resta fermo però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico” (Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475).
Conclusioni: la complessità e la varietà del quadro normativo, unita alla stratificazione di decenni di giurisprudenza amministrativa su concorsi nati nel 2013 e ancora in corso nel 2026, rende indispensabile cautela e professionalità nella gestione del concorso e dell'apertura della sede.
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli














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