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- SaS liquidata gli eredi non rispondono al fisco
Ci viene chiesto se gli eredi del Farmacista accomandatario possano essere destinatari di pretese creditorie da parte del fisco anche dopo la scomparsa dell'accomandatario e nel termine lungo dei 5 anni. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato In particolare nel caso richiesto, la cartella esattoriale sarebbe giunta agli eredi del farmacista accomandatario e non anche alla società (estinta) che nel frattempo era stata liquidata. E' corretta la notifica agli eredi della cartella rivolta al Farmacista accomandatario scomparso? Farmacista accomandatario nella SaS gli eredi non sono destinatari della cartella di pagamento: Gli eredi del farmacista accomandatario scomparso non sono i destinatari della cartella di pagamento da parte del fisco. Ed infatti in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione , previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore (già socio accomandatario) conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositiv i, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci , poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso” (Cass., Sez. 5, 16.12.2022, n. 36892; nel medesimo senso v. Cass., Sez. 5, 27.6.2023, n. 18310). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quanto precede postula che il soggetto destinatario della notifica degli atti impositivi da parte del fisco anche nel termine lungo dei 5 anni post cancellazione, è e rimane la società e non i soci e neanche gli eredi di questo. La notifica agli eredi del liquidatore di SaS è quindi nulla. La morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica, all’evidenza alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell’ente societario , né alcuna loro capacità processuale a ricevere “in supplenza” gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita; Cass. 886/24 Segui la pagina on line Il decesso del liquidatore già accomandatario di Farmacia SaS pone, piuttosto l’incombenza per i soci superstiti di procedere – quale passaggio obbligato – all’eventuale nomina di un nuovo liquidatore e rappresentante pro tempore. Il punto quindi non è quello della notifica agli eredi bensì quello di un "obbligo" da parte dei soci superstiti di individuare un nuovo soggetto legittimato a ricevere gli atti della società. Trova, d’altronde, applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la società di persone rientrante nel “tipo” s.a.s., la disciplina fissata dall’art. 2284 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2135 cod. civ.), norma in forza della quale “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano." In sostanza, il meccanismo di “postergazione” quinquennale a livello fiscale comporta che il soggetto di riferimento ai fini della notifica dell’atto impositivo sia inequivocabilmente la società. Leggi il blog La notifica dell’atto impositivo, pertanto, va effettuata nei confronti della Società, la quale per la finzione giuridica connessa alla richiamata norma è da intendersi ancora “in vita” (per un quinquennio) nei confronti dell’erario, per quel che riguarda i rapporti fiscali. In definitiva, la notifica dell’avviso di accertamento in questione, siccome eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore, si palesava certamente nulla. Cass. 885/2024. Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli
- Gioco e scommesse e la distanza dai luoghi sensibili
Nel presente post a richiesta trattiamo la tematica dei Giochi e scommesse e delle Case da giuoco a cui la Legge regionale impone una Distanze da luoghi detti sensibili e quindi impone un obbligo di Delocalizzazione. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato È legittimo il provvedimento dell'ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l'apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte di una possibile utenza. Necessaria una perizia per la valutazione della distanza dal luogo sensibile ad esempio una Chiesa o una Scuola Necessario altresì la valutazione concreta del territorio comunale, tenendo conto anche delle eventuali limitazioni dello strumento urbanistico che ammetta l’installazione in altro territorio comunale. Per le case da gioco quale é la competenza della Regione? La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Seguici sui social Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati , per contrastare il fenomeno della ludopatia , non contrasta con l’art. 3 Cost., non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. Leggi pure: Totem e sanzioni La legge che impone il distanziometro non contrasta infine con l'art. 41 Costituzione (libera iniziativa economica), esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2024 n. 2639; e 9301/2024. Hai un quesito legale altamente tecnico? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La concorrenza tra Farmacie
Farmacia vacante per anni ed assegnazione a distanza di un decennio costituisce concorrenza in danno dei farmacisti esistenti? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Può un atto amministrativo essere considerato viziato per concorrenza sleale tra farmacisti? La concorrenza sleale è definita nel nostro codice dall'art 2598 cc ed è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Cassazione secondo cui può costituire concorrenza sleale ove l'imprenditore concorrente consapevolmente agisce in danno dell'altra azienda creando effetti distorsivi del mercato (Cass Civ 3965/20) Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ed ancora lo sviamento di clientela ricavabile dalla citata norma attiene a condotte volte ad accaparrarsi la clientela con mezzi subdoli ed artifici in danno dell'altrui azienda. La concorrenza tra Farmacie La riattivazione Farmacia vacante puó costituire concorrenza sleale? Il punto allora è può costituire concorrenza sleale quella del farmacista che chiede tramite una istanza di decentramento la riattivazione di una farmacia vacante chiusa da anni? Il quesito nasce da un nostro lettore che in una grande città Italiana ha chiesto ed ottenuto il decentramento (art 5 L 362/1991) in una zona non servita poiché resasi vacante la sede a questa assegnata. Leggi pure: "Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale" A tale tipologia di quesito possiamo rispondere con la recente giurisprudenza del Tar Bari che ha avuto modo di affrontare un caso simile. Il vantaggio acquisito in via di fatto, nel tempo, in virtù della mancata assegnazione di tale zona contigua alle proprie sedi farmaceutiche, non è idoneo a radicare alcuna pretesa giuridicamente rilevante e azionabile in giudizio, risultando rispettata - la normativa di settore (sia le norme sulle distanze tra sedi farmaceutiche sia il rapporto percentuale con la popolazione insediata). La riattivazione Farmacia vacante e concorrenza La concorrenza tra Farmacisti La stessa terza Sezione del Consiglio di Stato, con la ormai risalente sentenza n. 3829/2016, ha significativamente escluso l’impugnazione da parte dei farmacisti limitrofi della delibera di riattivazione di una farmacia da tempo vacante: “La riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe , in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina – dopo tanto tempo – la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico”; Leggi il blog in diritto farmaceutico E quindi facendone discendere in tema di concorrenza tra farmacie che “. .lo sviamento di clientela, come correttamente dedotto, non può costituire nel caso di specie un idoneo presupposto per fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso di primo grado”. Tar Bari 703/2024. Ecco quindi che non si può configurare concorrenza tantoppiu sleale quella consistente nella riattivazione di una sede vacante chiusa a distanza di anni nè profili di legittimità della pianta organica possono sollevarsi ove non vi siano lesioni dei parametri di legge inerenti rapporto abitanti/farmacie o le distanze minime tra Farmacie. Hai un quesito specifico? Leggi il blog o contattaci mentre è stato ritenuto responsabile il Farmacista che affigge i propri orari su quelli predisposti dal concorrente coprendoli. E' quanto si ricava da una recente sentenza del Tribunale di Verbania del 26.10.2017 (Cassata da sentenza con rinvio n. 35993/20) che ha condannato un Farmacista titolare “scoperto” a coprire gli orari della Farmacia rivale con un cartello con i propri orari, quando tale Farmacia era chiusa. La norma violata risulta essere l'art. 513 del codice penale, secondo cui Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un' industria o di un commercio è punito, a querela della della persona offesa, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. Tale reato di concretizza come “dolo specifico” nel senso della piena volontà allo scopo perseguito dalla condotta da parte del suo autore. In sintesi il Farmacista che copre gli orari del rivale vuole effettivamente creare un danno all'impresa avversaria e/o accaparrarsi la clientela, anche solo per un particolare giorno, si pensi all'apertura nel giorno di ferragosto in una località turistica. L'attività di “turbativa del commercio” descritta nella norma è differente da altre figure comunque molto simili come la “concorrenza sleale” o lo "storno di clientela". Secondo l'insegnamento della Cassazione n. 12227/15, va ritenuto che, il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma dell'art. 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio e non la concorrenza in sé. Quindi soggiace al reato ex art. 513 cp una attività che a monte vada a turbare pacificamente il normale svolgimento del commercio , come ad esempio l'apposizione di un cartello propri orari al posto di altri presenti sulla porta del rivale che vengono anche nascosti, e va distinta dallo “storno di clientela” o dalla “concorrenza sleale”, che invece sono situazioni proprie tutelate da altre norme come l'art. 513 bis del codice penale, previsto per il caso di “concorrenza sleale con violenza o minaccia” o di concorrenza sleale di carattere civilistico, come quelle attività di un imprenditore volte a creare confusione con i nomi o i prodotti di un concorrente, oppure volte a creare il discredito del concorrente, o ancora in attività tali da danneggiare l'altrui azienda e contrarie alla buona fede ed alla correttezza (art. 2598 del codice civile). Segui la pagina on line Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge
Preliminare di compravendita in violazione delle incompatibilità sulle farmacie da parte di farmacisti e società Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ci viene chiesto di analizzare la sorte di quei contratti (nel caso di specie trattasi di contratto preliminare) conclusi tra Farmacisti e non farmacisti ivi incluse società del settore, in violazione di norme amministrative, come quelle in tema di incompatibilità di diritto farmaceutico Leggi il blog in diritto farmaceutico Che sorte avrà il contratto concluso in violazione delle norme sulle incompatibilità del diritto farmaceutico? La risposta non è scontata alla luce della giurisprudenza creatasi sul tema delle farmacie e delle incompatibilità e della normativa civilistica dei contratti. Leggi pure: Socio di più farmacie la pluripartecipazione Occorre considerare, infatti, che il trasferimento della farmacia è sempre e necessariamente subordinato, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale (Cass sent. n. 3587-93), tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico. Segui la pagina sui social Nella risalente pronuncia dell’08/11/1983, n. 6587, che ha indirizzato la giurisprudenza successiva, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, nel concorso dei requisiti stabiliti dalla legge, il trasferimento è valido ed operante “inter partes” , anche se il suo effetto principale, cioè quello di consentire all’acquirente di esercitare la farmacia, e l’effetto ad esso strettamente collegato, cioè il trasferimento dell’azienda farmaceutica , restano sottoposti alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo da parte del medico provinciale, il quale integra un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei citati requisiti, nonchè previo riscontro della circostanza che l’acquirente non si trovi nelle condizione di incompatibilità , previste dalla legge, ovvero non ricopra posti di ruolo nell’amministrazione dello Stato o di enti pubblici, nè eserciti la professione di propagandista di medicinali (artt. 12 e 13). Quando Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge Da tanto consegue che, è consentito alle parti stipulare un contratto di trasferimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico , così deve ritenersi consentito alle parti stesse, dopo la stipula di un preliminare di trasferimento , e sempre nel concorso di quei requisiti di adire il giudice ordinario per l’esecuzione in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., senza necessità di ottenere preventivamente il suddetto riconoscimento del medico provinciale, ove non venga rispettato l’impegno da parte dei contraenti, in considerazione del fatto che la sentenza richiesta con tale azione non viene ad interferire in alcun modo sulla posizione dei contraenti verso la pubblica amministrazione ed è idonea a produrre solo gli effetti che avrebbe determinato il trasferimento non stipulato, sicchè, resta ferma la funzione del successivo riconoscimento del medico provinciale, quale condizione sospensiva, nel senso sopra specificato, degli effetti del trasferimento disposto giudizialmente. Le Sezioni Unite distinguono, quindi, il momento privatistico della conclusione del contratto preliminare, valido ed efficace tra le parti dal momento pubblicistico dell’autorizzazione amministrativa, che si pone come condizione sospensiva, sicchè il contratto definitivo non è idoneo a trasferire immediatamente la titolarità della farmacia, che discende, invece dall’autorizzazione del medico provinciale. Su tale solco interpretativo, la Corte di cassazione con successiva sentenza n. 6050/1995, ha avuto modo di precisare che “poichè ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico la vendita, come più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o “mortis causa” di una farmacia non solo non consente all’acquirente prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un’autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva”. Leggi il blog in diritto farmaceutico La disposizione della L. n. 475 del 1968, art. 12, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato a operare e che lo stipulante si riservi di indicare (Cassazione civile sez. III, 01/04/2014, n. 7525; Cassazione civile sez. II, 21/06/1995, n. 7026; Cassazione civile sez. II, 22/10/2015, n. 21523). Hai un quesito? Contattaci Anche ai fini degli effetti sul piano fiscale , è stato stabilito che, in tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, seppur con riferimento all’imposta di registro , che “la base imponibile , nel contratto traslativo o costitutivo di diritti reali soggetto a condizione sospensiva, è segnata dal valore del bene alla data in cui si producono i relativi effetti, ovvero al tempo del verificarsi della condizione”, rilevandosi che “a tale interpretazione induce l’elemento testuale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a, in linea con la terminologia del codice civile, in quanto gli effetti traslativi o costitutivi sono prodotti non dalla stipulazione del contratto condizionale, destinato a rimanere inoperante senza l’avveramento dell’evento futuro, ma dall’accadimento di questo; la retroattività degli effetti stessi, una volta prodottisi, non implica mutamento del fatto generatore” (Cass. n. 7878/2012; n. 16562/2012; n. 4657/1999). Leggi pure dal nostro blog: "La concorrenza tra farmacie " Nè può ritenersi che la situazione di incompatibilità si verifichi in virtù dell’effetto retroattivo dell’avveramento della condizione perchè, in assenza di autorizzazione amministrativa, pur essendo costituita la società, essa non potrà acquisire la titolarità della farmacia senza l’autorizzazione amministrativa. Ne consegue che l’incompatibilità di una delle parti del contratto preliminare non produce l’effetto traslativo, condizionato all’atto amministrativo autorizzatorio. La circostanza che una parte non sia dotata dei particolari requisiti di idoneità previsti dalla legge non impediva affatto la stipulazione di un contratto preliminare condizionato alla futura acquisizione di questi requisiti o che essi fossero acquisiti dal terzo in favore del quale il contratto preliminare era destinato ad operare e di cui si riservi di indicare il nome. Leggi pure: "L'ampliamento dei locali della farmacia " La vendita, dunque, come, più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o mortis causa, di una farmacia, non solo non consente all’acquirente, prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, concordemente considerato una autorizzazione costitutiva dalla giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato (sent. N. 1315/93), si realizza con efficacia retroattiva. Inefficacia e nullità dei contratti contrari a norme imperative Non è assimilabile il presente caso alla nullitá per violazione di norme imperative (Cassazione civile sez. lav., 21/04/2016, n. 8066,) di cui all’art. 1418 c.c., comma 1, poichè, in tal caso, non è previsto un successivo controllo da parte dell’autorità amministrativa, sicchè il contratto violerebbe direttamente norme imperative; diversamente, nell’ipotesi di incompatibilità prevista dalla legislazione in materia di acquisto e trasferimento di farmacie , il contratto non è nullo ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione giuridica. Deve ribadirsi, pertanto, l’assoluta validità di un contratto preliminare con cui una parte si impegna a costituire una società con un' altra parte., al momento della stipula incompatibile poichè titolare di altra farmacia, in quanto la disposizione della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce affatto la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti , nè impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare. Cassazione 2020 n 16050. Possiamo quindi chiudere con una massima della Cassazione sul tema che afferma: "L'art. 12 della l. n. 475 del 1968, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un preliminare di compravendita della farmacia, condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promissario acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare, dovendosi pertanto ritenere tale contratto non già nullo, ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva legale, consistente, nella disciplina fissata dall'art. 12 della legge n. 475 del 1968, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, nel riconoscimento ad opera del medico provinciale, con proprio decreto ex art. 12 cit., della sussistenza, in capo all'acquirente, dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico." Cass. 16050/2020 Leggi il blog con centinaia di casi svolti consultabili liberamente Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Super Bonus attenzione alla elusione
Ci occupiamo di elusione fiscale ed accertamenti in tema di Bonus, quando è possibile cadere nelle reti del fisco ai fini accertativi ed è necessario un ricorso? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Vediamo alcuni caso. Nella risposta n. 57/2022 - Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del Superbonus 110% in relazione all'acquisto di più unità immobiliari da un'impresa di costruzioni e alla successiva installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo. Acquisto di più unità immobiliari e Superbonus L'Agenzia chiarisce che, in assenza di una specifica limitazione normativa, una persona fisica può beneficiare del Superbonus per l'acquisto di più unità immobiliari residenziali da un'impresa di costruzioni che ha effettuato interventi di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici. Il limite di spesa agevolabile è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprensivo delle pertinenze, anche se accatastate separatamente. Agenzia delle Entrate Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, considerati interventi "trainati" ai fini del Superbonus, l'Agenzia precisa che: Tempistica dei lavori e dei pagamenti : È possibile beneficiare del Superbonus per le spese sostenute per l'installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo realizzati dall'impresa costruttrice durante i lavori di ricostruzione. Il pagamento di tali spese può avvenire contestualmente all'atto di compravendita dell'immobile. Cessione dell'energia al GSE : Per fruire del Superbonus, è necessario cedere l'energia non auto-consumata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L'Agenzia chiarisce che il contribuente può beneficiare dell'agevolazione anche prima della formalizzazione del contratto con il GSE, a condizione di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE. Agenzia delle Entrate Inoltre, l'Agenzia sottolinea che, in caso di successiva vendita delle unità immobiliari, non emergono plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, purché gli immobili siano stati posseduti per un periodo superiore a cinque anni o siano stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. Il tema del numero di edifici acquistabili, ed il numero dei bonus applicabili sarà oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi anni ai fini anti eluusivi come nel caso di frazionamenti di immobili a scopo di moltiplicare i bonus o accorpamento di immobili a scopo di ridurre la tassazione (prima casa). Ogni caso è a sé sarà necessario quindi una analisi del caso concreto al fine di respingere eventuali contestazioni in sede accertativa. Leggi il blog e trova il tuo caso oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Deblistering in Farmacia
Il Deblistering in Farmacia lo sconfezionamento dei farmaci in inglese " deblistering " in farmacia rientra nell'ambito della farmacia dei servizi ai sensi l’art.11della Legge 18 giugno 2009, n.69 ed è volto af avorire “l'aderenza dei malati alle terapie mediche” ai sensi del DL ottobre 2009 n.153 . Segui la pagina on Line in diritto farmaceutico Tale servizio è finalizzato alla preparazione di confezionamenti personalizzati di farmaci ed è a totale carico del cittadino, a meno di delibere come quella Umbra dello scorso Luglio 2024 che prevede il rimborso da pare del SSN, e consiste nell’attività di sconfezionamento di un medicinale già acquistato e riconfezionamento dello stesso da parte del farmacista in farmacia, in dosi personalizzate, per l’assunzione da parte del paziente sulla base della posologia individuata dal medico curante, c.d.“ deblistering ”. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Inoltre il comma 5 dell'art 11 Legge 8/11/2012 prevede da anni espressamente che " Le modalità regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità' di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione (, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza ). L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macro confezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette. Leggi pure Concordo ordinario farmacie e le modalità di interpello deblistering in farmacia deblistering in farmacia Il servizio è regolamentato dall’art. 1 comma 462 della Legge nazionale 27 dicembre 2019 n .160 (LeggediBilancio2020) in cui si rileva che , al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e migliorarne l’aderenza terapeutica, è prevista “la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci.” ed è stato ammesso anche dalla sentenza del CdS n. n4257/2015 del 14/09/2015. E' necessario effettuare una richiesta - comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale di competenza, anche in merito al personale incaricato, ai locali predisposti assimilabili a quelle di un laboratorio galenico come disposto dalle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia delineate nella Farmacopea Ufficiale (DM3.12.2008) ed alla eventuale attrezzatura (ad esempio automatizzata) utilizzata, oltre che l'individuazione del responsabile farmacista. La preparazione in dosi unitarie, a partire dalle confezioni industriali dei medicinali, può considerarsi quale manipolazione dei farmaci, rientrando come tale nelle indicazioni di cui alla Raccomandazione n. 19 del Ministero della salute. La raccomandazione del Ministero della Salute citata fornisce indicazioni per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, e quindi per la corretta gestione della terapia farmacologica orale, nei casi in cui non sia possibile somministr arle integre e quando le attività di allestimento non siano effettuate dalla Farmacia. Cos’è la manipolazione delle forme farmaceutiche solide Per manipolazione si intende: la divisione di compresse la triturazione, frantumazione, polverizzazione di compresse l’apertura di capsule. Per quanto attiene alla documentazione il farmacista deve avere una scheda tecnica da cui si evincono caratteristiche e idoneità del materiale utilizzato. Leggi il blog o contattaci per un tuo caso L'attività di riconfezionamento - blistering - può riferirsi ad una terapia di una determinata durata, esempio una settimana. Sebbene esista la normativa primaria il servizio non è attivo automaticamente nelle Regioni stante l a necessità di un cronoprogramma con la definizione dei protocolli attuativi del servizio per ciascuna Regione, recepito dalle Aziende Sanitarie Locali al fine di uniforme esecuzione con modalità e tempi nell'intero territorio regionale. Ad oggi risulta attivo per quanto di nostra conoscenza in alcune regioni come Lombardia, Emilia Romagna, mentre in Umbria è stato previsto il servizio a rimborso del SSN. Lecito quindi immaginare l'insorgere di multe a seguito di controlli NAS ove non presenti adeguati e recepiti protocolli Regioni dispensati dalla Aziende Sanitarie Locali ai farmacisti richiedenti. La vicenda nel corso del 2024 si é andata altresì complicando a causa di un NON allineamento tra il Ministero della Salute e la ricognizione operata dal Consiglio di Stato che ha rilevato le potenzialità del servizio agganciato alla normativa sulla farmacia dei servizi ma ha rilevato altresì la non omogeneità a livello nazionale delle applicazioni. Alcuni sostengono che facendo perno sulla normativa di tema di farmacia dei servizi si possa dare autonoma attuazione sulla base della Norme di Buona Preparazione specificatamente indicate ed inviate per conoscenza alle Asl competenti, facendo quindi rientrate le attività di deblistering nell’ambito della farmacia galenica. Tale approccio non ha ad oggi un riscontro oggettivo tale da poter essere considerato (ad avviso di chi scrive) una strada autonomamente percorribile in quanto si scontra con le attività di quelle Regioni pilota che hanno portato avanti la normativa a livello regionale. Viene infatti da chiedersi se fosse stato possibile “colmare” il vuoto di secondo livello (non normativo primario) con le sole norme di buona preparazione, perché mai alcune Regioni come la Lombardia si sono preoccupate di normare la procedura? Leggi il blog in diritto farmaceutico Aspettiamo di essere smentiti e scoprire che il deblistering é sempre stato parte del nostro sistema anche in mancanza di una attuazione omogenea, ma per dire la parola fine sarà necessaria una pronuncia autorevole (Ministero o Consiglio di Stato) sul tema al fine di evitare ipotetiche attività di repressione e sanzione da parte degli organi di controllo. Studio Legale Angelini Lucarell i Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Giunta Comunale e parità di genere
Comune e provincia, Designazione componenti giunta, Parità di genere – Obblighi del sindaco Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ai fini del rispetto della parità di genere nell'ambito della giunta comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 46 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), spetta al sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni al consiglio per i comuni con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge; incombe pertanto sul sindaco l'onere di provare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile. (T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 1746 e TAR Campania 1087/2025) Giunta Comunale e parità di genere componenti giunta e Parità di gene Appartenenza politica Indifferenza Ai fini del rispetto della parità di genere la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione. CdS 406/2016 Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Diritto Societario: L’amministratore di fatto e le esclusioni del codice dei contratti pubblici
L’amministratore di fatto definizione ai fini del codice dei contratti pubblici che determina l’esclusione automatic a in caso di violazioni commesse dal soggetto ritenuto titolare di funzioni gestori di fatto (art 94 co. 3 d.lgs 36/2023) nell’ambito di una gara pubblica. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ma come qualificare un soggetto quale amministratore di fatto? la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ” (Cass. Pen., V, 28.2.2024, n. 16414) è inquadrabile come amministratore di fatto un soggetto “ non formalmente investito della carica, che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (difatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori «di diritto». Sicché è amministratore di fatto chi, senza titolo — per esempio per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri — gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto ” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVI. 14 febbraio 2022). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ancora, una sentenza del Tribunale di #Napoli, (Sez. Impresa, 20 dicembre 2023) rammenta che “ l'estensione della qualifica soggettiva di amministratore a soggetti estranei agli organi di amministrazionepresuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici degli amministratori didiritto, senza che la «significatività e continuità» debbano necessariamente comportare l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, pur richiedendo in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale ”, fermo restando che gli elementi sintomatici della sussistenza di poteri di amministrazione di fatto sono suscettibili di un diverso apprezzamento in sede penale, civile e amministrativa (TAR Campania, Salerno, I, 31.12.2021, n. 2949) attenzione che la prova “di essere di fatto amministratore” ai fini del codice dei contratti pubblici é meno rigorosa di quanto necessario invece in sede penale. La qualifica di amministratore di fatto quindi prende il posto di quello che nel precedente codice riguardava anche i soci di maggioranza e che oggi invece attiene a chi abbia una attività gestoria di fatto. Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Cessione della Farmacia quale sorte dei ricorsi pendenti?
Ci viene chiesto di illustrare le sorti del processo amministrativo nel caso in cui il ricorso inizialmente avviato dal Farmacista – titolare individuale – venga “ereditato” dalla società di capitali, (SRL) neo costituita in cui detta partecipazione confluisca. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato E' possibile proseguire il procedimento amministrativo pendente avente ad oggetto una pretesa verso la pubblica amministrazione? La risposta è negativa ma la spiegazione fornita dalla giurisprudenza è tutt'altro che agevole, vediamo i tratti salienti. Leggi il blog sui casi delle Farmacie, trova il Tuo caso specifico oppure contattaci Va anzitutto premesso che la questione della trasferibilità dell’interesse legittimo è tema ampiamente controverso in giurisprudenza (oltre che in dottrina), strettamente correlato a quello più generale della disponibilità negoziale di detta posizione giuridica. Un primo orientamento, seguito in particolare dal precedente di questo Consiglio n. 1403 del 2013, ritiene che la regola generale sia quella della non trasferibilità , in quanto “ l’interesse è personale ” e “ si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare ”. Leggi pure: Il controllo regionale in farmacia Questa regola, conosce delle eccezioni (invero alquanto ampie) per effetto delle quali occorre distinguere “ tra casi in cui il “contatto” tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico ”. Farmacista e Società le sorti del procedimento amministrativo In questa prospettiva si legge nella sentenza che: i) “ così come è ammissibile il ricorso degli aventi causa del proprietario del suolo espropriato, venuto a mancare in pendenza del termine decadenziale per ricorrere, altrettanto non può dirsi per gli eredi del soggetto/pubblico dipendente trasferito di autorità: pur trattandosi, in entrambe le ipotesi, di interessi legittimi tradizionalmente classificabili come “oppositivi” ”; ii) “ allo stesso modo, mentre è ammissibile il ricorso proposto dagli aventi causa del proprietario cui è stato negato il permesso di costruire avverso tale atto di diniego, non può ritenersi altrettanto ammissibile il ricorso degli aventi causa di un soggetto escluso dalla partecipazione ad un pubblico concorso: ed in queste ipotesi - sempre secondo tradizionali classificazioni - si è sempre in presenza di interessi legittimi pretensivi ”. Cessione della Farmacia quale sorte dei ricorsi pendenti? Accedono alla tesi della intrasferibilità dell’interesse legittimo, ma con minori spunti di approfondimento, Cons. Stato, sez. II, n. 9333 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 2606 del 2024. Altra parte della giurisprudenza ammette invece la “ cessione a titolo particolare ” dell’interesse legittimo, sia isolatamente che unitamente al trasferimento di un diritto soggettivo sottostante, precisando che le fattispecie considerate non trasmissibili dall’orientamento del 2013 si spiegano “ non nella logica del divieto di cessione quanto per la normale mancanza dell’interesse a ricorrere ” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7520). Si registrano quindi due orientamenti del tutto inconciliabili che però come vedremo valorizzano il profilo soggettivo sottostante, e sarà questo profilo a dirimere la questione, come vedremo tra poco. Farmacista e Società le sorti del procedimento amministrativo Infatti è necessario distinguere – sul piano logico prima che giuridico – l’interesse legittimo quale situazione giuridica sostanziale che legittima l’iniziativa processuale, dalla posizione sottostante cui esso inerisce (Tar Napoli 3777/24) e che può essere costituita anche da una situazione di diritto soggettivo: negli esempi riportati nella sentenza n. 1403 del 2013 e nei quali si ammette la trasmissibilità dell’interesse legittimo in realtà ciò che viene trasmesso è detta posizione sottostante (il diritto soggettivo sul bene immobile interessato dalla procedura edilizia o espropriativa) e la traslazione in capo al cessionario dell’interesse legittimo - in particolare laddove il subentro avvenga nel corso del procedimento amministrativo - è soltanto una conseguenza del fatto che per effetto della successione è mutato il soggetto che sarà interessato e coinvolto dall’esercizio del potere amministrativo. Analogo, a ben vedere, è il caso trattato da Cons. Stato, sez. VI, n. 7520 del 2020 , poiché concernente una impugnativa di diniego di autorizzazione paesaggistica alla recinzione del fondo, dove si verifica analoga successione nell’interesse legittimo pretensivo unitamente - e come conseguenza - del trasferimento del diritto soggettivo avente ad oggetto il bene interessato dall’intervento di recinzione. Dopo di che si può discutere – e lo fa la dottrina – se in questi casi si abbia davvero un trasferimento dell’interesse legittimo o non piuttosto la nascita di un interesse legittimo nuovo e autonomo in capo al soggetto subentrante. Ma esiste un interesse trasferito un Farmacista titolare ad un nuovo titolare? Oppure si tratta di qualcosa di nuovo? i) anzitutto, oggetto della dedotta cessione è l’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica (o la titolarità della farmacia ai sensi dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475), non la sola azienda farmaceutica (intesa come complesso di beni organizzato all’esercizio dell’impresa, coincidente con i locali adibiti all’esercizio farmaceutico e con le dotazioni ad essa afferenti); ii) ai fini del valido trasferimento della titolarità della farmacia occorrono dunque, giusta il comma 7 dell’articolo 12 sopra citato, sia il contestuale trasferimento dell’azienda ovvero della sede farmaceutica sia - l’autorizzazione al trasferimento da parte dell’Amministrazione, rilasciabile all’esito della verifica di idoneità del farmacista subentrante. Hai un caso pratico? Contattaci Dunque, il trasferimento della Farmacia come “bene” aziendale costituisce una mera vicenda negoziale privata, rilevante quale presupposto per l’esercizio del potere amministrativo, ma è solo per effetto di quest’ultimo impulso pubblicistico che un soggetto diverso da quello originario subentra nella titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica. La fattispecie che viene qui ad integrarsi è quindi mista o complessa - perfezionandosi al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo, quest’ultimo involgente la qualità soggettiva del subentrante - il che induce ad escludere che l’interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell’azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l’Amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione. Segui la pagina on line L’esclusione dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c. Quindi del trasferimento consegue dunque al fatto che nel corso del giudizio non è avvenuto il trasferimento del “medesimo” interesse legittimo in origine sussistente in capo al cedente ma quell’interesse si è estinto ed è venuto ad esistenza un interesse nuovo in capo al suo avente causa; il che, peraltro, non consente di negare la sussistenza di strumenti di tutela in capo a quest’ultimo, poiché – ed è corollario del ragionamento sin qui svolto – proprio l’effetto novativo di questa complessa vicenda traslativa abilita il subentrante a far valere la sua posizione soggettiva, originaria e non derivata, attraverso la proposizione di una autonoma istanza di trasferimento e successivi eventuali strumenti di tutela giudiziale, senza quindi che le sue ragioni possano dirsi pregiudicate dalle iniziative in precedenza assunte dal suo dante causa. CdS 104/2025. Leggi pure: "L'amministratore di fatto della Farmacia" In estrema sintesi quindi in caso di cessione – trasferimento di Farmacia, il nuovo titolare, sia esso un privato individuale che una società, avrà un nuovo ed autonomo potere verso la Pubblica Amministrazione, non derivato dal precedente titolare in quanto l'autorizzazione amministrativa costituirà uno sparti acque tra vecchio e nuovo soggetto, di cui la cessione aziendale, intesa come complesso di beni di carattere privatistico derivato ne è solo una costola che NON si riflette in termini processuali. Sperando di aver chiarito i “difficili” aspetti della vicenda, rimaniamo a disposizione nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli diritto farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Acquisto delle quote della Farmacia con la promessa di mutuo tra privati
Oggi trattiamo un argomento tecnico usato nella pratica per l’acquisto delle quote di una farmacia in forma societaria SRL mediante la stipula di due contratti senza ricorrere alla banca, ma utilizzando il flusso economico che lo stesso venditore potrà fornire tramite la promessa di mutuo ed il successivo di mutuo tra privati garantito dalle stesse quote. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Passo 1: la promessa di mutuo tra il cedente delle quote ed il promissario acquirente La promessa di mutuo per l’acquisto di quote di una farmacia S.r.l. o di quote della stessa, è un accordo in cui un privato (mutuante) si impegna a concedere un prestito a un’altra persona (mutuatario) per permettere l’acquisto delle quote sociali. Si tratta di un documento che richiede particolare attenzione, sia per la rilevanza dell’operazione che per gli aspetti fiscali e legali connessi. Struttura e contenuti della promessa di mutuo sulle quote della Farmacia 1. Intestazione e identificazione delle parti : • Dati anagrafici completi del mutuante e del mutuatario. • Eventuale indicazione della qualifica professionale o del legame con la farmacia (se rilevante). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato 2. Oggetto del contratto : • Precisazione che si tratta di una promessa di mutuo. • Specifica dell’importo del mutuo necessario per acquistare le quote della farmacia. • Indicazione del numero di quote da acquistare e il loro valore nominale. Tale passaggio é fondamentale per l’individuazione del valore e delle eventuali garanzie. 3. Condizioni del mutuo : • Importo : L’importo esatto del mutuo promesso. • Modalità di erogazione : Specifica della data o delle condizioni in cui il denaro sarà trasferito. • Interessi (se previsti) : Il tasso applicato (rispettando i limiti legali). • Modalità di restituzione : Tempi e modalità di rimborso (es. rate mensili, annuali, unico pagamento). 4. Garanzie (se richieste) : • Fideiussioni, ipoteche o pegni, se concordati. • Eventuale clausola in cui le quote acquistate fungano da garanzia fino all’estinzione del debito. 5. Penali in caso di inadempimento : • Sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche di erogazione o restituzione. 6. Clausole accessorie : • Possibilità di modifica dell’accordo. • Clausole di riservatezza relative alla natura dell’operazione. 7. Dichiarazioni e obblighi : • Dichiarazione che il denaro sarà utilizzato esclusivamente per acquistare le quote della farmacia. • Conformità alla normativa sulle farmacie (es. eventuali requisiti di idoneità professionale per l’acquirente). 8. Data e firme : • Firma di entrambe le parti e, preferibilmente, autenticazione presso un notaio per dare certezza giuridica all’accordo. Aspetti legali e fiscali rilevanti 1. Autorizzazioni per l’acquisto delle quote : • L’acquirente deve essere in regola con i requisiti previsti dalla legge (es. farmacisti iscritti all’albo, se richiesto). 2. Verifica del tasso di interesse : • Il tasso di interesse applicato deve essere inferiore al tasso di usura, calcolabile sulla base delle tabelle pubblicate dalla Banca d’Italia. 3. Rilevanza fiscale : • Eventuali interessi sul mutuo devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. • L’operazione di acquisto delle quote potrebbe essere soggetta a imposta di registro e altre tasse specifiche. Hai un quesito? Contattaci senza impegno 4. Notifica alla S.r.l. : • La società (farmacia S.r.l.) deve essere informata dell’operazione di trasferimento delle quote, che potrebbe richiedere l’approvazione degli altri soci in base allo statuto. é opportuno tuttavia verificare lo statuto della farmacia S.r.l. , che potrebbe imporre limiti al trasferimento delle quote (ad esempio il diritto di prelazione degli altri soci o altri limiti di circolazione). Step 2 il mutuo vero e proprio per la farmacia tra privati Quanto al mutuo tra privati per finanziare l’acquisto di quote della propria società è un’operazione legale, successiva alla promessa, e praticabile in Italia, ma richiede particolare attenzione per rispettare le normative civili e fiscali, oltre a considerare eventuali implicazioni legate alla struttura societaria. Passaggi per la stipula del mutuo 1. Redazione del contratto di mutuo Il contratto di mutuo tra privati deve essere redatto in forma scritta, preferibilmente autenticato o registrato presso un notaio, per dare maggiore certezza legale e prevenire eventuali contestazioni. Elementi chiave del contratto : • Identificazione delle parti : Nome, cognome, codice fiscale, e residenza del mutuante e del mutuatario. • Importo del mutuo : Somma da finanziare, indicata chiaramente in numeri e lettere. • Finalità del mutuo : Specificare che il mutuo è destinato all’acquisto di quote della società. • Interessi (se applicabili) : • Specificare il tasso di interesse (rispettando i limiti anti-usura definiti dalla Banca d’Italia). • Indicare se si tratta di un mutuo gratuito (senza interessi). • Durata e modalità di restituzione : • Specificare il piano di rimborso (rate mensili, annuali, o unica soluzione). • Dettagliare le modalità di pagamento (bonifico bancario o altro strumento tracciabile). • Garanzie (se richieste) : • Fideiussioni personali. • Pegno sulle quote acquistate al valore nominale. Ed ancora in tema di Acquisto delle quote della Farmacia con la promessa di mutuo tra privati • Clausole per inadempimento : Sanzioni o penali in caso di mancato pagamento. 2. Implicazioni societarie L’acquisto di quote della propria società con un mutuo tra privati potrebbe richiedere di considerare quanto segue: • Verifica dello statuto societario : Assicurati che non vi siano clausole di prelazione o di gradimento che richiedano il consenso degli altri soci per trasferire o acquistare quote. • Comunicazione alla società : In alcune società, l’acquisto di quote deve essere notificato agli organi societari o depositato presso il Registro delle Imprese e comunque per le Farmacie alla Asl di competenza. 3. Implicazioni fiscali Leggi pure Farmacie quando la cessione delle quote nasconde la cessione dell’intera farmacia • Dichiarazione degli interessi : Se il mutuo prevede interessi, il mutuante deve dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi come redditi da capitale. • Tracciabilità del denaro : Per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, i trasferimenti di denaro devono avvenire tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegno non trasferibile, ecc.). • Imposta di registro : Il contratto di mutuo può essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate pagando un’imposta fissa di 200 euro , anche se non è obbligatorio (a meno che non venga richiesto dalle parti o dal notaio). Segui la pagina on Line 4. Garanzie legali Se il mutuante desidera tutelarsi ulteriormente, è possibile: • Costituire un pegno sulle quote della società acquistate con il mutuo. Questo significa che, in caso di inadempimento del mutuatario, il mutuante potrà rivalersi direttamente sulle quote. • Stipulare una fideiussione con una terza parte come ulteriore garanzia. Leggi pure : Farmacie cedute quale sorte per i ricorsi pendenti? Considerazioni legali 1. Normativa anti-usura : Leggi pure: L’amministratore di fatto della Farmacia • Se sono previsti interessi, il tasso deve essere inferiore al limite di usura. Per calcolarlo, è possibile consultare le tabelle pubblicate trimestralmente dalla Banca d’Italia. 2. Regolamenti societari : • Verifica che l’acquisto delle quote sia conforme allo statuto della società e alle leggi che regolano la forma societaria (ad esempio, S.r.l. o S.p.A.). Leggi pure Farmacie e la fusione tra società di farmacia La possibilità di procedere quindi ad una operazione di cessione quote o cessione dell’intera farmacia (attenzione alla elusione fiscale in caso del trapasso del 100% delle quote leggi qui) tramite flussi di denaro tra privati senza ricorrere ad una Banca é un canale possibile e percorribile tra le stesse parti del contratto di compravendita con gli indubbi vantaggi di evitare il rating creditizio e la riservatezza dell’operazione che rimane tra privati. Vi sono stati casi pratici similari Cass. 18893/2024. Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie
Il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio in alcune fasi specifiche del procedimento di pianificazione e apertura di nuove farmacie, secondo la normativa vigente. Ecco i principali casi: Segui la pagina sui social e rimani aggiornato 1. Pianificazione della Pianta Organica delle Farmacie • Normativa di riferimento : Art. 2 della Legge n. 475/1968 . • Ogni Comune è tenuto a predisporre e aggiornare la pianta organica delle farmacie , che definisce la distribuzione territoriale delle farmacie in base al numero di abitanti e alle esigenze del servizio farmaceutico. • Parere dell’Ordine : In questa fase, il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio ma non vincolante. Viene richiesto per garantire una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio. 2. Revisione della Pianta Organica • Quando un Comune decide di modificare la pianta organica delle farmacie, ad esempio per istituire una nuova sede farmaceutica , deve acquisire il parere dell’Ordine dei Farmacisti. Anche in questo caso, il parere è obbligatorio ma non vincolante. 3. Apertura di una Farmacia Comunale • Se il Comune esercita il diritto di prelazione per la gestione diretta di una nuova farmacia, il parere dell’Ordine dei Farmacisti può essere richiesto per valutazioni generali, soprattutto nel contesto della pianta organica. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato 4. Autorizzazione Regionale • La Regione può chiedere il parere dell’Ordine in caso di dispute o valutazioni legate al rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti di farmacie, anche se non è sempre obbligatorio. In sintesi, il parere dell’Ordine è particolarmente rilevante nella fase di pianificazione e distribuzione delle farmacie sul territorio, garantendo che il servizio farmaceutico soddisfi i bisogni della popolazione in modo equo e razionale. Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie Parere ordine dei farmaci 💊 cosa accade in caso di mancata evasione? In caso di mancata evasione del parere obbligatorio ma non vincolante dell’Ordine dei Farmacisti, il Comune dispone di alcuni rimedi per procedere nel rispetto della normativa, senza essere bloccato dal ritardo o dall’inadempimento dell’Ordine. I principali rimedi sono i seguenti: 1. Diffida formale • Il Comune può inviare una diffida scritta all’Ordine dei Farmacisti, invitandolo a esprimere il parere entro un termine preciso. Tale termine deve essere congruo (di norma 30 giorni, salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti locali). • Questo strumento serve a sollecitare l’adempimento e a formalizzare la richiesta. 2. Decadenza del termine • Se l’Ordine non esprime il parere entro il termine fissato dalla normativa o indicato dal Comune, il procedimento può comunque proseguire sulla base del principio del silenzio-rifiuto . • Riferimento normativo : Ai sensi dell’ art. 16, comma 1, della Legge n. 241/1990 , il parere obbligatorio, ma non vincolante, deve essere reso entro un termine prestabilito. Decorso tale termine, il Comune può procedere senza attendere ulteriormente il parere. Ai sensi del successivo comma 4 invece ove l’Ordine sospenda il procedimento per una sola volta é possibile un ulteriore termine di 15 giorni dalla integrazione documentale richiesta. 3. Proseguimento del procedimento • In mancanza del parere, il Comune può motivare la decisione di procedere basandosi sugli atti e sulle informazioni disponibili. • La decisione deve essere adeguatamente motivata , specificando che: • Il parere era stato richiesto. • L’Ordine non ha risposto entro il termine stabilito. • Sono state considerate altre fonti per valutare la situazione. 4. Segnalazione agli organi competenti • Il Comune può segnalare il mancato adempimento dell’Ordine ai suoi organi di vigilanza, come il Ministero della Salute o la Regione, se ritiene che l’inadempimento sia reiterato o immotivato. Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie In sintesi , la mancata espressione del parere obbligatorio, ma non vincolante, non impedisce al Comune di proseguire nel procedimento. È fondamentale, però, rispettare i termini procedurali, adottare atti motivati e, se necessario, ricorrere agli strumenti di legge per sollecitare o bypassare l’inerzia dell’Ordine dei Farmacisti. L’ articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) disciplina i pareri obbligatori richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi e precisa che i pareri obbligatori devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta , salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso. nella Applicazione pratica in merito ai pareri si devono distinguere • Parere non vincolante : L’amministrazione (ad esempio il Comune) può decidere autonomamente in caso di inerzia dell’ente consultivo, motivando adeguatamente la decisione. • Parere vincolante : Il procedimento rimane sospeso fino all’acquisizione del parere. In caso di inerzia, può essere richiesto l’intervento sostitutivo. L’articolo 16 garantisce il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, evitando che il mancato rilascio di un parere blocchi l’intero procedimento. In particolare, il TAR Campania, Napoli , nella sentenza n. 4123 del 2023, ha affrontato la questione dell’obbligatorietà della richiesta dei pareri alla ASL e all’Ordine dei Farmacisti in relazione alla revisione della pianta organica delle farmacie. Il tribunale ha ribadito che, sebbene tali pareri non siano vincolanti, è comunque obbligatorio per il Comune richiederli. L’assenza di tali pareri rende illegittima la revisione della pianta organica, poiché le Aziende Sanitarie Locali e gli Ordini provinciali dei farmacisti devono essere posti in condizione di esprimere le proprie posizioni in ordine all’iniziale proposta programmatoria del Comune. Scopri il sito per farmacisti Inoltre, il Consiglio di Stato , nella sentenza n. 2557 del 30 maggio 2017, ha affermato che i pareri dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine provinciale dei farmacisti sulla istituzione e localizzazione di nuove farmacie devono essere obbligatoriamente acquisiti dal Comune, anche se non necessariamente recepiti. Tuttavia, la motivazione del provvedimento comunale può essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori di travisamento, eventualmente segnalati nei pareri. Queste pronunce sottolineano l’importanza procedurale di acquisire i pareri obbligatori, anche quando non vincolanti, per garantire la legittimità dei procedimenti amministrativi relativi alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio. Seguici on Line esistono pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) riguardanti la mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti nell’ambito di procedimenti amministrativi. In particolare, tali pronunce evidenziano che, sebbene i pareri dell’Ordine dei Farmacisti siano obbligatori ma non vincolanti, la loro acquisizione è fondamentale per la legittimità del procedimento. La mancata acquisizione di tali pareri, anche a causa del silenzio dell’Ordine, può portare all’annullamento degli atti adottati senza di essi. Ed infatti va ulteriormente precisato che Nell'attuale assetto normativo, la “pianta organica” non può operare come freno all'iniziativa economica o come ostacolo alla concorrenza, dovendo tale strumento regolatorio convivere con gli obiettivi pro-concorrenziali desumibili dal diritto comunitario e recentemente codificati nella legislazione nazionale, come risulta dall'art. 2 della legge n. 475 del 1968, che, come sopra evidenziato, fa ora riferimento ad una concetto di “zona” che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionale di “pianta organica”. Ne consegue che i provvedimenti di revisione della programmazione territoriale delle farmacie possono oggi intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la copertura omogenea dell'intero territorio comunale e l’adeguata distribuzione del servizio farmaceutico anche nelle zone scarsamente abitate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 luglio 2016, n. 2081 e giurisprudenza ivi richiamata). la revisione della pianta organica in pendenza di concorso farmacie Pertanto, soggiunge il TAR “anche a voler ritenere che la revisione in parola sia stata approvata per consentire alla Farmacia controinteressata di spostare la sua sede in un locale maggiormente idoneo a svolgere in maniera completa ed efficiente (in termini di prestazioni erogabili e di accessibilità) un servizio di pubblico rilievo, non necessariamente ciò implica un’ipotesi di sviamento, tanto più se la scelta è il frutto di un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti” In un altro caso, il TAR Marche sentenza n. 479/2019 ha evidenziato che, in assenza del parere dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione deve comunque procedere, motivando adeguatamente la decisione e considerando l’interesse pubblico prevalente. Tuttavia, l’adozione di atti senza aver acquisito i pareri obbligatori può esporre l’amministrazione al rischio di annullamento degli stessi per difetto di istruttoria. Leggi pure L’indennità al farmacista uscente Queste pronunce sottolineano l’importanza di acquisire i pareri obbligatori, anche se non vincolanti, per garantire la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi. In caso di mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione dovrebbe sollecitare il parere e, se necessario, procedere motivando l’assenza del contributo consultivo, sempre nel rispetto dei principi di buona amministrazione e trasparenza. Hai un quesito? Contateci o consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Riconoscimento titoli professionali in Europa e prova attitudinale o tirocinio?
Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, costantemente diretto alla massima armonizzazione delle procedure di riconoscimento, al fine di dare piena e completa attuazione alle libertà assicurate dagli articoli 45 e 49 TFUE. Sulla base di tale orientamento il giudice nazionale e l’amministrazione sono tenuti a fornire un’interpretazione elastica delle norme nazionali, al fine di non ostacolare la piena e compiuta attuazione delle suddette libertà. La Corte di Lussemburgo ha chiarito, con la sentenza del 6 ottobre 2015, C-298/14, che la libera circolazione delle persone non sarebbe pienamente realizzata qualora gli Stati membri potessero negare il godimento delle libertà garantite dagli articoli 45 e 49 TFUE a quei loro cittadini che abbiano fatto uso delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione e che abbiano acquisito, grazie a queste ultime, qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza. Questa considerazione si applica parimenti quando il cittadino di uno Stato membro ha ottenuto, in un altro Stato membro, una qualifica universitaria, della quale egli intenda avvalersi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Con la successiva sentenza dell’8 luglio 2021, C-166/20 la Corte ha poi precisato che le autorità di uno Stato membro - alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica - sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale. Infine, con la sentenza del 3 marzo 2022, C-634/20 la CGUE ha fornito un metro interpretativo generalmente valido in tema di riconoscimento dei titoli, statuendo che le direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, e in particolare la Direttiva 2005/36, non possano avere come obiettivo o come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate. Leggi pure "Sanità e Mala Sanità l'errore medico" Venendo alla cornice normativa - dall’art. 14, par. 2, della Direttiva n. 2005/36/CE, secondo cui “ se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascia al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale ”; - dall’art. 22 (“ Misure compensative ”) del D.lgs. n. 206/2007, che subordina il riconoscimento al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; Leggi pure: "Sanitari no vax ed il conflitto con gli ordini professionali" - dall’art. 23 del medesimo D.Lgs., commi 2 e 2 bis , che disciplina lo svolgimento della prova attitudinale, precisando che “ In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi ” e che “ le autorità competenti di cui all’articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione ”. Ci si chiede quindi se un candidato non avendo superato la prova attitudinale per piu' volte possa modificare tale scelta in favore di un tirocini al fine di conseguire un grado di preparazione idoneo a consentirle lo svolgimento della professione in Italia. Leggi pure: "Massaggiatore e Capo bagnino degli Stabilimenti Professionali quale professione" Tale possibilità, inizialmente ritenuta ammissibile dal Ministero della Salute e posta in alternativa rispetto allo svolgimento della prova attitudinale, Leggi pure: "concorso farmacie, l'accesso agli atti ai fini del punteggio" A ben guardare, pertanto, lo svolgimento del tirocinio formativo rappresenta, in concreto, l’unica modalità rimasta a disposizione della parte che non abbia superato la prova attitudinale. Leggi pure: Riconoscimento titoli esteri la normativa per l'insegnante di sostegno A ciò deve anche aggiungersi un dovere per il Ministero di fornito indicazione in merito ad eventuali risoluzioni alternative della problematica, ai sensi del comma 2- bis dell’art. 23 cit., che pone in capo all’Autorità preposta il compito di individuare: “ il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione ”. In mancanza di una prassi consolidata in tale senso, deve ritenersi ammissibile la possibilità di modifica della iniziale scelta dalla prova attitudinale al tirocinio formativo, anche all'esito di un risultato negativo della prova già espletata. (CdS 100/2025.) Leggi il blog e rimani aggiornato Leggi pure lo "Speciale Concorsi Pubblici" Studio Legale Angelini Lucarelli
















