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- Il Finanziamento dei Soci ed il rischio legato allo stato di salute della società
perché un finanziamento da parte di un socio non é sempre recuperabile? 1) Lo scenario del "Bonifico Generico": Un socio versa 50.000€ sul conto della società con la causale "apporto socio", ma non viene redatto alcun contratto di mutuo. 2. Il test dello "Squilibrio": Al momento di un finanziamento soci, la società ha debiti verso fornitori per 1 milione di euro e un patrimonio netto di soli 10.000€. 3. La questione del Bilancio: Un amministratore decide di spostare una somma dalla voce "Riserva sovrapprezzo azioni" (capitale di rischio) alla voce "Debiti verso soci" (capitale di debito) per poter rimborsare il socio. 4. Il "Momento Genetico": Un socio presta soldi quando la società è solida, ma chiede la restituzione quando la società è ormai in crisi profonda. 5. Responsabilità degli Amministratori: Se un amministratore rimborsa un socio sapendo che la società è sotto-capitalizzata, risponde solo civilmente per i danni ai creditori o può essere chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta se la società fallisce entro l'anno? il denaro del socio cambia natura a seconda dello stato di salute della società, questa la conclusione a cui giunge la Cassazione. In un'azienda sana, il socio può essere un creditore come tutti gli altri. Tuttavia, quando l'azienda è in "equilibrio precario", la legge trasforma forzatamente i suoi prestiti in capitale di rischio. La questione da affrontare attiene alla qualificazione delle somme erogate in favore della fallita dalla socia s.r.l. oggetto dei primi due capi d’imputazione. Va premesso che il patrimonio sociale costituisce l’universalità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società e rappresenta, sul piano strutturale, l’espressione economico-giuridica dell’organizzazione imprenditoriale. Esso è inizialmente formato dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci, ma è destinato a subire, nel corso della vita della società, continue modificazioni, tanto sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo, in ragione delle vicende economiche e finanziarie che interessano l’esercizio dell’attività sociale. In tale contesto, è evenienza tutt’altro che infrequente che i soci provvedano a immettere nella sfera patrimoniale della società risorse finanziarie mediante apporti in denaro, funzionali al sostegno dell’attività imprenditoriale. Siffatte erogazioni, tuttavia, non presentano una natura univoca, potendo essere sorrette da cause tra loro eterogenee – quali il conferimento, il finanziamento, il versamento a fondo perduto o in conto capitale, ovvero il versamento in conto futuro aumento di capitale – ciascuna delle quali è connotata da una distinta funzione economico-sociale. Poiché dalla qualificazione dell’apporto discendono conseguenze rilevanti sul piano giuridico, segnatamente in ordine al trattamento del credito del socio e alla disciplina applicabile in sede concorsuale o di liquidazione, incombe sul giudice del merito l’onere di accertarne la natura effettiva, attraverso un’indagine di carattere sostanziale, volta a individuare la concreta causa del rapporto negoziale intercorso tra il socio e la società, a prescindere dal nomen iuris adoperato dalle parti (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. 1, n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207) e l’organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest’ultima rispecchiare l’effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell’interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione, tranne che per violazione delle regole giuridiche da applicare nell’interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell’accertamento sorregga (cfr. Cass. civ. n. 7980 del 30/3/2007, Rv. 595814; Cass. civ., n. 7692 del 31/3/2006, Rv. 588234). Ciò considerato, la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. per tutte Cass. civ., n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207) ha efficacemente sintetizzato in categorie descrittive le differenti discipline riferibili alle diverse figure di erogazioni, distinguendo tra conferimenti, finanziamenti dei soci, versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) e versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale. I primi, i conferimenti, sono apporti di capitale di rischio che entrano immediatamente a comporre il capitale sociale nominale e, quindi, possono essere restituiti ai soci solo all’esito della liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali (artt. 2350, 2492 cod. civ.) oppure, nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione reale del capitale sociale. In termini sostanzialmente analoghi, per quel che rileva in questa sede, sia i versamenti a fondo perduto o versamenti in conto capitale (da iscriversi nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale), sia i versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale (dove la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva ‘rinuncia’, che il socio realizzerà dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione: Cass. civ., 24/07/2007, n. 16393, Rv. 599427). In entrambe le ipotesi non sorge, in capo al socio finanziatore, alcun diritto soggettivo alla restituzione di quanto versato: nel primo caso perché l’apporto del socio produce l’acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme in termini analoghi al capitale di rischio; nel secondo caso perché l’eventuale diritto alla restituzione (nelle ipotesi in cui l’aumento non sia operato) è conseguenza non già di un ipotetico diritto del socio al rimborso, ma alla successiva mancanza della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale (originariamente finalizzata al successivo aumento di capitale). Da tali ipotesi si distinguono, logicamente, i finanziamenti, che, al contrario delle somme erogate a titolo di capitale di rischio, sono mere contribuzioni in denaro riconducibili allo schema contrattuale del mutuo; generano, quindi, crediti che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini “contrattualmente” convenuti. Alla luce di quanto sinteticamente osservato in precedenza e ai fini che in questa sede rilevano, diviene, quindi, essenziale accertare la natura dell’erogazione poiché l’eventuale restituzione ai soci di quanto versato a titolo di capitale di rischio, configurandosi come un pagamento non dovuto, da un canto, rende gli amministratori responsabili dei danni arrecati alla società e ai suoi creditori, dall’altro, dichiarato il fallimento, integra una condotta oggettivamente distrattiva, sostanziandosi non già in un alterazione dell’ordine dei pagamenti dei diversi crediti, ma in una concreta sottrazione di un’entità patrimoniale destinata a garanzia delle ragioni creditorie. Leggi il blog e trova il tuo caso Viceversa, la restituzione ai soci di quanto versato a titolo di finanziamento, in linea di principio, può alterare l’ordine dei pagamenti (e, quindi, integrare una condotta di bancarotta preferenziale), ma non ha alcuna valenza distrattiva, sostanziandosi – ove effettuata secondo le previsioni contrattuali – nella soddisfazione di un credito liquido ed esigibile. Ciò considerato, tuttavia l’art. 2467 cod. civ. dispone che il “rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ove siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Cass 13935/2026 Hai un caso? Contattaci La norma – dettata per le società a responsabilità limitata, ma applicabile anche a società di tipo diverso, in considerazione dell’esplicito disposto di cui all’art. 2497-quinquies cod. civ., laddove, come nel caso in esame, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, le condizioni della società siano note al finanziatore (Cass. civ., n. 16291 del 20/6/2018, Rv. 649534; Cass. civ., n. 14056 del 07/07/2015, Rv. 635830) – ha una evidente funzione protettiva delle ragioni creditorie perché mira ad evitare che il socio, ricorrendo allo strumento atipico del prestito, trasferisca il rischio d’impresa, derivante dalla prosecuzione dell’attività, sugli stessi creditori, garantendosi il concorso nella ripartizione della massa attiva per il rimborso di una somma che, pur formalmente erogata a titolo di finanziamento, per le particolari condizioni economiche della società, doveva essere erogata a titolo di capitale di rischio. leggi pure l’abuso delle segnalazioni doganali In questi termini, quindi, pur se i finanziamenti anomali rimangono prestiti e non divengono per ciò solo apporti di capitale (Cass. civ., n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207), la loro postergazione (che opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali: Cass. civ. Sez. 1, n. 12994 del 15/5/2019, Rv. 654252) rende il credito restitutorio del socio finanziatore non esigibile, rappresentando – una delle situazioni previste dal secondo comma dell’art. 2467 cod. civ. – un impedimento alla restituzione della somma mutuata, persistente sino a quando non sia stata superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma (Cass. civ., n. 12994 del 15/5/2019, Rv. 654252). Leggi pure il credito nei consorzi industriali Sicché, anche in questo caso, ove sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina indicata nell’art. 2467 cod. civ., l’eventuale restituzione ai soci integra una condotta oggettivamente distrattiva sostanziandosi il pagamento di un credito inesigibile in un pagamento non dovuto e, quindi, in una concreta sottrazione di un’entità patrimoniale dalla massa destinata alla soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Rv. 281872; Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 27757). Leggi pure La due diligence nell’acquisto della Farmacia La postergazione, infatti, come è stato lucidamente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, , Rv. 271775), non individua un diverso grado del credito restitutorio, ma – rendendo esigibile la pretesa solo all’esito dell’integrale soddisfazione di ogni altro creditore (quando, di fatto, cessa ogni esigenza di garanzia delle loro ragioni e quindi della stessa possibilità di ipotizzare un concorso) – accomuna le ragioni creditorie del socio con quelle sue proprie connesse al capitale di rischio, equiparando i finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società indicate nel comma 2 dell’art. 2467 cod. civ. agli apporti destinati a capitale (Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014). Segui la pagina sui social Sicché, ciò che vale per i “conferimenti in conto capitale” effettuati sulla base dell’atto costitutivo della società o di una specifica delibera assembleare vale, stante l’identità di ratio e di disciplina, anche per i “finanziamenti” effettuati durante la vita societaria che — per essere postergati rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori — abbiano natura surrogatoria rispetto ai conferimenti in conto capitale, con i quali condividono la qualità e la natura di capitale di rischio (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925). Il Finanziamento dei Soci ed il rischio legato allo stato di salute della società Tanto però secondo la Cassazione penale 13935/2026, presuppone che sia stata accertato il momento genetico del finanziamento; ossia che sia stato concesso: a) in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; b) in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Lo stesso fatto quindi avrà qualificazioni differenti e conseguenze differenti a seconda del momento in cui versa la società Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- L’asta immobiliare come una opportunità da cogliere
Asta immobiliare: come partecipare, quando scatta l’assegnazione diretta e quali documenti servono Partecipare a un’asta immobiliare può sembrare complicato, ma il meccanismo diventa molto più chiaro quando si distinguono bene diversi step quali la presentazione dell’offerta, lo svolgimento della gara e l’eventuale assegnazione del bene al creditore e la fase “burocratica” post assegnazione. Nelle vendite giudiziarie, oggi spesso telematiche, il punto di partenza resta sempre l’avviso di vendita, perché è lì che si trovano termini, cauzione, data della gara, modalità di deposito dell’offerta e gestore telematico da utilizzare, oltre che la perizia a cui far riferimento per individuare i pregi ed i difetti del bene. Come si partecipa a un’asta immobiliare? Chi vuole acquistare un immobile all’asta deve leggere con attenzione l’avviso di vendita e la perizia, verificando prezzo base, rilanci minimi, tempi di pagamento e stato dell’immobile, l’ausilio di un professionista aiuterà tali passaggi. L’asta immobiliare come una opportunità da cogliere Nelle procedure telematiche, l’offerta viene presentata con il modulo ministeriale di “Offerta Telematica”, seguendo le istruzioni operative del Portale delle Vendite Pubbliche e del gestore indicato nell’avviso è spesso si svolge in modo asincrono, come nel vecchio sistema Ebay in cui data una scadenza ed un prezzo iniziale é necessario attendere il passare del tempo prefissato, a patto di non essere l’unico offerente. Se l’offerta è valida e viene accettata, il partecipante entra nella fase della vendita; se vi sono più offerte, si apre la gara, mentre in assenza di confronto competitivo si potrà ottenere l’assegnazione, previo rispetto del prezzo minimo. Nell’asta immobiliare Che cos’è l’assegnazione diretta? L’assegnazione diretta (art 588 cpc) non coincide con la normale aggiudicazione al miglior offerente, ma è il meccanismo con cui il bene pignorato può essere attribuito al creditore procedente o intervenuto, anche a favore di un terzo da lui indicato, nei casi previsti dalla legge. L’assegnazione diretta é cosa differente della vendita diretta, poiché quest’ultima é pur sempre una vendita ma su indicazione del debitore. (Art 568 bis cpc) Quando l’assegnazione può prevalere La vendita forzata resta la modalità ordinaria di liquidazione del bene, mentre l’assegnazione opera come rimedio alternativo nelle ipotesi previste dalla disciplina dell’espropriazione immobiliare. Leggi pure L’acquisto dell’immobile all’asta Nella pratica delle vendite senza incanto, se non si sviluppa una gara effettiva e il prezzo offerto non raggiunge la soglia rilevante indicata per l’esperimento di vendita, la presenza di una tempestiva istanza di assegnazione può impedire l’aggiudicazione al privato offerente. Per questo motivo, chi partecipa a un’asta non deve limitarsi a guardare il prezzo, ma deve considerare anche la dinamica processuale della procedura. Elenco documenti per la partecipazione ad una asta immobiliare L’elenco seguente quanto richiede l’avviso di vendita e, nelle aste telematiche, il gestore indicato nella procedura, a titolo esemplificativo sono - Documento di identità in corso di validità. - Codice fiscale. - Copia dell’avviso di vendita e dati identificativi del lotto. - Ricevuta del versamento della cauzione. - Dati anagrafici completi dell’offerente. - Eventuale indicazione del regime patrimoniale, se richiesta. - Eventuale documentazione societaria, se l’offerente è una società. - Eventuale procura speciale o documentazione del rappresentante, se si partecipa tramite terzi. - Copia della perizia e appunti sulle verifiche svolte, utili per valutare occupazione, abusi, spese e formalità. Vediamo un Caso pratico di Asta per persona da nominare Poiché la partecipazione “per persona da nominare” richiede una verifica puntuale delle regole ammesse nella singola procedura e della documentazione di rappresentanza, il caso che segue è un esempio redazionale da adattare all’avviso di vendita e alle indicazioni del professionista incaricato. Un investitore individua un appartamento interessante in una procedura esecutiva e decide di non comparire personalmente, ma di operare tramite un professionista incaricato, con riserva di indicare successivamente l’acquirente effettivo secondo le forme ammesse nella procedura. Si tratta di una procedura riservata ad avvocati. Prima del deposito dell’offerta, il professionista controlla l’avviso di vendita, la perizia, l’importo della cauzione, i termini di saldo prezzo e le modalità operative della piattaforma telematica.[ L’offerta viene quindi depositata nei termini previsti, con la cauzione richiesta e con tutta la documentazione necessaria per dimostrare i poteri di rappresentanza utilizzati nella singola operazione. Nel giorno fissato per la vendita non emergono rilanci migliori e, secondo le regole applicabili a quell’esperimento, il soggetto che ha presentato l’offerta risulta aggiudicatario. A questo punto si apre la fase più delicata: la nomina del soggetto finale dovrà essere formalizzata nei tempi e con le modalità consentite dall’avviso, dalla procura e dalle istruzioni della procedura. Prima del saldo prezzo, l’acquirente definitivo verifica con attenzione perizia, stato di occupazione, eventuali oneri condominiali e costi fiscali, così da evitare che un buon prezzo di aggiudicazione si trasformi in un’operazione poco conveniente. l’asta per persona da nominare é quindi un meccanismo per mettere al riparo privacy offerente prima che questi diventi aggiudicatario. Conclusione: Per partecipare ad un asta é necessario comprendere le regole della procedura passo per passo, e le varie ipotesi, tra cui asta per persona da nominare, assegnazione o vendita diretta, rilanci della procedura asincrona e così via, solo in questo caso sarà possibile ottenere il massimo dalla procedura senza sorprese e con le dovute garanzie. Chiedi una consulenza Studio Legale Angelini Lucarelli Assistenza Aste Via Monte Velino 133 Avezzano (AQ)
- Guida all'Acquisizione della Farmacia in S.n.c.: Protocollo di Due Diligence
L'acquisto di una farmacia strutturata come Società in Nome Collettivo (S.n.c.) richiede un livello di analisi superiore rispetto alla semplice cessione d'azienda, poiché il subentro nelle quote comporta l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Di seguito, il breve nostro protocollo documentale e analitico per una corretta valutazione dell’investimento. Analisi della Redditività Reale (EBITDA Normalizzato) Il fatturato dichiarato deve essere depurato per far emergere la reale capacità della gestione di produrre cassa. DCR (Distinta Contabile Riepilogativa): Analisi degli ultimi 24 mesi per scorporare lo sconto SSN, le quote ticket e i rimborsi per i nuovi servizi (Farmacia dei Servizi). Margine Commerciale: Verifica del mix tra fatturato SSN e Libero (Parafarmaco/Extra-farmaco) tramite il Registro dei Corrispettivi e il Riepilogo IVA. Normalizzazione dei Costi: Nelle S.n.c. i compensi dei soci spesso non figurano come stipendi. È necessario imputare un "costo figurativo" per i farmacisti che sostituiranno i soci uscenti per ottenere un EBITDA reale. Lo Stato Patrimoniale e il Rischio Magazzino Analisi delle Giacenze: L’inventario di fine anno non deve essere solo una cifra contabile. È essenziale una verifica fisica per classi di rotazione e scadenze, onde evitare di rilevare stock "dormiente" privo di valore commerciale. Posizione Debitoria: Incrocio degli estratti conto dei principali grossisti (es. Comifar, Alliance) con lo Stato Patrimoniale per verificare pendenze o dilazioni di pagamento anomale. I Profili di Rischio Specifici della S.n.c. A differenza delle società di capitali, la S.n.c. espone l’acquirente a passività latenti. Verifiche Fiscali e Contributive: Richiesta obbligatoria del Certificato dei Carichi Pendenti Tributari e del DURC. Il nuovo socio risponde dei debiti fiscali pregressi della società. Centrale Rischi/Crif e report aziendale: Analisi fondamentale per censire fidi, finanziamenti e fideiussioni personali prestate dai soci venditori, che dovranno essere svincolate o volturate al momento del closing. Conti Correnti Soci: Analisi dei prelievi in conto utili per assicurarsi che la società non sia stata de-capitalizzata eccessivamente nel periodo precedente alla vendita. Risorse Umane e Costi Fissi Analisi LUL (Libro Unico del Lavoro): Verifica dei livelli di inquadramento, superminimi e scatti di anzianità dei dipendenti. Fondo TFR: Controllo della reale capienza del fondo accantonato rispetto alle spettanze maturate dai dipendenti, dato che il debito passerà integralmente in capo alla nuova gestione. Leggi pure il contratto preliminare per l’acquisto della farmacia Conclusioni: Cessione di Quote vs Cessione d'Azienda In sede di negoziazione, l'acquirente dovrà valutare se procedere con la cessione delle quote (più snella ma con trascinamento del rischio storico) o con la cessione d'azienda (trasferimento del solo ramo operativo a una nuova compagine sociale). Quest'ultima opzione, pur essendo fiscalmente più onerosa per il venditore, rappresenta la massima tutela per l'acquirente contro le passività occulte. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La Revisione dell'Assegno Divorzile: Requisiti e l'Evoluzione nel tempo
La determinazione dell'assegno divorzile non è scolpita nella pietra. Le vicende della vita cambiano, e il diritto di famiglia italiano prevede che gli assetti economici post-matrimoniali possano essere adeguati alle nuove realtà. La revisione dell'assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più dibattuti nelle aule di tribunale, soprattutto alla luce delle recenti riforme processuali (Riforma Cartabia) e dei radicali mutamenti di prospettiva della Suprema Corte, confermati con forza dalle pronunce del 2026. Ma quando è davvero possibile chiedere la riduzione, l'aumento o la revoca dell'assegno? Quali sono i principi che guidano oggi i Giudici e come entrano in gioco le presunzioni per dimostrare chi ha davvero diritto all'assegno? 1. I Requisiti Fondamentali: I "Giustificati Motivi" e le Sopravvenienze Il principio cardine che regola gli accordi e le sentenze in materia di crisi familiare è la clausola *rebus sic stantibus* (stando così le cose). Ciò significa che le disposizioni economiche sono valide finché non mutano le condizioni di fatto e di diritto che le hanno originate. Oggi, la materia è regolata dal nuovo art. 473-bis.29 del Codice di Procedura Civile. Per ottenere la revisione (modifica in aumento, in diminuzione o revoca totale), è necessario che sussistano **"giustificati motivi"**, i quali si traducono in **fatti nuovi e sopravvenuti** rispetto al momento in cui l'assegno è stato quantificato. Affinché l'istanza di revisione venga accolta, il fatto sopravvenuto deve avere tre caratteristiche: Novità: Non doveva essere presente, né facilmente prevedibile, al momento della pronuncia di divorzio. Incidenza economica: Deve alterare in modo significativo l'equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi. Oggettività:La modifica non deve derivare da un comportamento meramente colposo o volontariamente preordinato a impoverirsi (ad esempio, licenziarsi volontariamente). 2. L'Evoluzione: Dalla Rendita al Criterio Compensativo e l'Intervento della Cassazione 2026 Per decenni, l'assegno divorzile è stato ancorato al criterio del "mantenimento del tenore di vita". Questo approccio trasformava spesso l'assegno in una sorta di rendita vitalizia. La storica svolta delle **Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018) ha ridefinito la natura dell'assegno, attribuendogli una funzione **assistenziale, perequativa e compensativa. Questo orientamento è giunto a un punto di massima rigidità proprio con la recente giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1999 del gennaio 2026 (e successive conformi del febbraio e maggio 2026), ha ribadito un concetto fondamentale: l'assegno di divorzio non è una pensione a vita. Oggi, la sola disparità reddituale tra gli ex coniugi non è più sufficiente per giustificare l'assegno. Chi richiede o difende l'assegno in sede di revisione deve superare un onere probatorio rigoroso, dimostrando: 1. L'impossibilità oggettiva di autosostentamento. 2. Che tale impossibilità (o il divario reddituale) derivi strettamente dalle scelte condivise durante il matrimonio (es. aver rinunciato alla carriera per dedicarsi alla cura dei figli e della casa). Se non vi è prova del "sacrificio familiare", la Cassazione 2026 stabilisce la revoca dell'assegno e persino la legittimità della restituzione delle somme percepite. Si segnalano le pronunce della Cassazione n. 300/2026 la 2884/2026 e la cassazione 10285/2026. 3. Il Ruolo Decisivo delle Presunzioni di Legge e del "Ragionamento Presuntivo" Proprio in merito all'onere della prova del "sacrificio familiare" e della reale capacità economica delle parti, si innesta uno dei meccanismi legali più importanti in sede civile: le presunzioni (art. 2727 del Codice Civile). La giurisprudenza del 2026 (es. Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 febbraio 2026 n 2884) ha chiarito come i giudici possano e debbano farvi ricorso. Essendo spesso difficile fornire una "prova documentale" di un accordo verbale preso dai coniugi vent'anni prima (ad esempio, la decisione che la moglie smettesse di lavorare per badare ai figli), il Giudice ricorre al **ragionamento presuntivo**: Presunzioni sulla dedizione alla famiglia: Si può dedurre l'esistenza di un sacrificio compensabile attraverso fatti noti e pacifici. Se un coniuge ha lavorato per 5 anni, poi ha avuto 3 figli, si è licenziato in concomitanza con la prima nascita e l'altro coniuge ha contestualmente avviato una brillante carriera imprenditoriale, il Giudice "presume" (presunzione semplice, grave, precisa e concordante) che vi sia stata una scelta familiare condivisa che oggi merita di essere compensata. Presunzioni sulle reali capacità economiche: Spesso in sede di revisione chi deve pagare l'assegno lamenta una contrazione dei redditi (es. l'imprenditore che dichiara reddito zero). La giurisprudenza del 2026 autorizza i giudici a usare indici presuntivi (il tenore di vita attuale, i social network, l'uso di auto aziendali, la capacità di spesa documentata) per desumere la reale capacità economica dell'obbligato, andando oltre la mera dichiarazione dei redditi. 4. Nuova Convivenza e Assegno (Il Doppio Binario) Un'altra casistica frequente in sede di revisione è la “nuova convivenza stabile” (*more uxorio*) del beneficiario. Fino a qualche anno fa questo comportava la revoca automatica dell'assegno, poiché operava la presunzione assoluta che il nuovo nucleo familiare provvedesse al sostentamento del soggetto. Confermando la strada tracciata dalle Sezioni Unite nel 2021, anche oggi si applica il cosiddetto "doppio binario": Prescrive la Cassazione a sezioni Unite 2021 n 32198 che "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonche'sulla quantificazione del suo ammontare, in virtu' del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo el'ex coniuge economicamente piu' debole questi, se privo anche all'attualita' di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovra' fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza dimatrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non e' ancorato al tenore di vita endomatrimoniale ne' alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresi' della durata del matrimonio" Decadenza della componente assistenziale: La nuova convivenza fa decadere il diritto al sostentamento (opera la presunzione che il nuovo compagno vi contribuisca). Salvezza della componente compensativa: Il "credito" guadagnato per aver sacrificato la propria giovinezza e carriera per l'ex coniuge non si cancella. La parte compensativa dell'assegno rimane dovuta, proprio perché legata a una dinamica passata e ormai consolidata. L'Impatto della Riforma Cartabia A chiudere il cerchio vi è il nuovo rito della **Riforma Cartabia**. Il nuovo procedimento impone una trasparenza immediata: fin dal primo atto bisogna depositare una *discovery* patrimoniale completa (estratti conto degli ultimi tre anni, dichiarazioni dei redditi, estratti fiduciari). Questo sistema lavora in perfetta sinergia con le presunzioni: se una parte rifiuta di fornire i propri estratti conto o occulta risorse, il Giudice può trarre da tale comportamento processuale argomenti di prova (art. 116 c.p.c.) per *presumere* che la persona abbia risorse economiche superiori a quelle dichiarate, negando così l'aumento o ordinando la revoca dell'assegno. Le nostre Conclusioni La revisione dell'assegno divorzile nel 2026 richiede pragmatismo. Non si vive più di "rendite di posizione". Per mantenere, revocare o modificare l'assegno occorre dimostrare con i fatti – o tramite un logico e solido ragionamento presuntivo – i reali sacrifici compiuti per la famiglia e l'impossibilità oggettiva di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Studio Legale Angelini Lucarelli
- L’inidoneità urbanistica dei locali e l’obbligo di riesame della pianta organica farmacie
Ci occupiamo di un caso visto assi di frequente negli ultimi anni e di cui ci siamo già occupati, ovvero la mancanza dei locali idonei all'apertura della nuova farmacia vinta a concorso i rimedi e le conseguenze La responsabilità è attribuibile al Comune per la mancanza dei locali idonei all'apertura della Farmacia? In caso di risposta positiva al punto che precede, può il Comune essere chiamato al risarcimento del danno? La risposta è affermativa , in quanto ricordiamo che la richiesta della farmacia di nuova istituzione e la correlata individuazione della sede era ed è compito della Giunta Comunale la quale è anche chiamata a verificare periodicamente l'aderenza delle necessità della popolazione e del territorio alle condizioni effettive tramite il processo di revisione. Per quel che qui concerne cominciano ad arrivare anche casi di condanne per il risarcimento del danno causato dal Comune; il punto di partenza e la carenza dell’istruttoria comunale che avrebbe determinato una situazione di oggettiva impossibilità all’apertura della nuova farmacia. Leggi il blog in diritto farmaceutico Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Elementi essenziali dell'azione risarcitoria per danni causati da provvedimenti illegittimi dell’amministrazione nel caso delle Farmacie sono: illegittimità del provvedimento di identificazione della zona e rigetto dell’istanza di riesame di tale determinazione. carente istruttoria da cui deriva anche l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, che tale, negligente condotta abbia costituito l’unico fattore causale che ha determinato l’impossibilità di apertura della sede farmaceutica, Ti può anche interessare: Le incompatibilità dei Farmacisti Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Per pacifica giurisprudenza ( Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 10895 del 2010 e Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1320/2022; sez. IV, sentenza n. 8149/2023), “ La norma, nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte creditore (farmacista vincitore di sede), impone a quest'ultimo un dovere di cooperazione che si deve estrinsecare in un comportamento certamente operoso, improntato all'ordinaria diligenza, che non può però comprendere, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi (…). Leggi pure: L’istanza di revisione della pianta organica delle farmacie La costruzione logica posta a fondamento della sentenza impugnata realizza dunque una “ inversione dell’onere probatorio ”. (Corte di Cassazione, n. 4093 del 2024) “ è il debitore (COMUNE) a dover fornire la prova che il creditore (Farmacista) avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 27 luglio 2015, n. 15750; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20324)”. Scopri il sito web interamente dedicato al diritto della #farmacia Il presupposto dell'azione di risarcimento quindi è l'avvio di una istanza di riesame che fosse funzionale a consentire l’apertura della farmacia dopo che sia stata constata l'assenza di locali idonei nella zona assegnata. Leggi il blog con centinaia di casi svolti e risolti Tale istanza di riesame, peraltro, deve fare riferimento alla “ carenza di adeguata istruttoria nella deliberazione istitutiva della sede e, per l’effetto, alla necessità di riesame della delimitazione effettuata nella predetta delibera al fine di consentire, concretamente, il rispetto dell’art. 11 della L. n. 27/2012, ” Il Comune infatti è vincolato ad “ definizione delle zone delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2 della Lg. 2 aprile 1968, n. 475 ”. Quindi in mancanza di sede ed in mancanza di una adeguata istruttoria che ponga le basi per un riesame della situazione tale da rendere possibile l'apertura della sede è concretizzabile un danno per il farmacista vincitore di concorso. In merito alla quantificazione del danno, la giurisprudenza recente si rimette al meccanismo del codice (art. 34 cpa) che prevede una “ offerta da parte del Comune ” entro un determinato tempo solitamente 6 mesi, e secondo criteri specifici quali ad esempio: il pregiudizio da valutare dovrà essere costituito sia dal danno emergente (comprovato dalla ricorrente) che dal lucro cessante (quest’ultimo da determinarsi secondo obiettivi criteri, anche mediante commisurazione della redditività di attività strutturalmente similari, facendo anche riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio); il periodo da considerare va, come accennato, dall’adozione del provvedimento lesivo annullato in primo grado, alla pubblicazione della sentenza di primo grado che lo ha annullato (passata in giudicato sul punto); dalla data di pubblicazione di tale sentenza, e fino all’effettiva corresponsione della somma, vanno computati gli interessi al tasso legale; la misura del danno deve avere comunque per oggetto il ristoro dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile (Cass. civ., Sez. II, Sent., , n. 35024/2023). Deve poi essere precisato che in tema di locali idonei per la farmacia solo la destinazione c 1 appare adatta ed infatti ha precisato il Tar Palermo nella sentenza 14.04.2026 che 1051/2026: La necessità di eventuali “interventi di adeguamento e manutenzione” non può confondersi con la chiara e attuale inidoneità urbanistica degli indicati immobili di categoria C2 e C3 ad allocare una farmacia. Solo la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, mentre non sono locali idonei quelli aventi destinazione d’uso diversa, comprensibilmente esclusi dall’indagine di mercato condotta dal commissario ad acta alla base del provvedimento impugnato. Leggi pure: Farmacia rurale e trasferimento, un connubio difficile Come chiarito dal Tar Palermo, sentenza n. 2576/23, in caso di assoluta e oggettiva impossibilità a trovare un locale idoneo nella sede come originariamente perimetrata, il comune è ipso facto legittimato a rivedere i confini territoriali della sede onde consentire l’apertura di una nuova farmacia all’assegnatario, ancorché in una posizione meno periferica. La decisione di aprire una nuova farmacia, alla luc dell’acclarata impossibilità di garantire la presenza di un esercizio farmaceutico nella sede di periferia come in precedenza delimitata, assicura di per sé l’interesse pubblico a una migliore accessibilità del servizio farmaceutico da parte della cittadinanza, anche rispetto agli abitanti delle poche case sparse presenti in periferia, i quali dovrebbero comunque spostarsi verso il centro per trovare una farmacia e, in generale, accudire alle normali attività quotidiane. Conclusioni: Ecco quindi che a distanza di anni assistiamo alle prime condanne dei Comuni per mancata attuazione dei principi di insediamento delle Farmacie una volta che le stesse siano state assegnate ai vincitori di concorso che non siano riusciti ad aprire Hai un quesito? Leggi il Blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutica e Legislazione Farmaceutica Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie e mancanza dei locali per aprire
Farmacie, mancanza di locali idonei per l'apertura ? Il Comune è responsabile Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ci occupiamo di un caso visto assi di frequente negli ultimi anni e di cui ci siamo già occupati, ovvero la mancanza dei locali idonei all'apertura della nuova farmacia vinta a concorso. La responsabilità è attribuibile al Comune per la mancanza dei locali idonei all'apertura della Farmacia? In caso di risposta positiva al punto che precede, può il Comune essere chiamato al risarcimento del danno? La risposta è affermativa , in quanto ricordiamo che la richiesta della farmacia di nuova istituzione e la correlata individuazione della sede era ed è compito della Giunta Comunale la quale è anche chiamata a verificare periodicamente l'aderenza delle necessità della popolazione e del territorio alle condizioni effettive tramite il processo di revisione. Per quel che qui concerne cominciano ad arrivare anche casi di condanne per il risarcimento del danno causato dal Comune; il punto di partenza e la carenza dell’istruttoria comunale che avrebbe determinato una situazione di oggettiva impossibilità all’apertura della nuova farmacia. Leggi il blog in diritto farmaceutico Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Elementi essenziali dell'azione risarcitoria per danni causati da provvedimenti illegittimi dell’amministrazione nel caso delle Farmacie sono: illegittimità del provvedimento di identificazione della zona e rigetto dell’istanza di riesame di tale determinazione. carente istruttoria da cui deriva anche l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, che tale, negligente condotta abbia costituito l’unico fattore causale che ha determinato l’impossibilità di apertura della sede farmaceutica, Ti può anche interessare: Le incompatibilità dei Farmacisti Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Farmacie, la responsabilità del Comune per mancata apertura Per pacifica giurisprudenza ( Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 10895 del 2010 e Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1320/2022; sez. IV, sentenza n. 8149/2023), “ La norma, nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte creditore (farmacista vincitore di sede), impone a quest'ultimo un dovere di cooperazione che si deve estrinsecare in un comportamento certamente operoso, improntato all'ordinaria diligenza, che non può però comprendere, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi (…). Leggi pure: L’istanza di revisione della pianta organica delle farmacie La costruzione logica posta a fondamento della sentenza impugnata realizza dunque una “ inversione dell’onere probatorio ”. (Corte di Cassazione, n. 4093 del 2024) “ è il debitore (COMUNE) a dover fornire la prova che il creditore (Farmacista) avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 27 luglio 2015, n. 15750; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20324)”. Scopri il sito web interamente dedicato al diritto della #farmacia Il presupposto dell'azione di risarcimento quindi è l'avvio di una istanza di riesame che fosse funzionale a consentire l’apertura della farmacia dopo che sia stata constata l'assenza di locali idonei nella zona assegnata. Leggi il blog con centinaia di casi svolti e risolti Tale istanza di riesame, peraltro, deve fare riferimento alla “ carenza di adeguata istruttoria nella deliberazione istitutiva della sede e, per l’effetto, alla necessità di riesame della delimitazione effettuata nella predetta delibera al fine di consentire, concretamente, il rispetto dell’art. 11 della L. n. 27/2012, ” Il Comune infatti è vincolato ad “ definizione delle zone delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2 della Lg. 2 aprile 1968, n. 475 ”. Quindi in mancanza di sede ed in mancanza di una adeguata istruttoria che ponga le basi per un riesame della situazione tale da rendere possibile l'apertura della sede è concretizzabile un danno per il farmacista vincitore di concorso. In merito alla quantificazione del danno, la giurisprudenza recente si rimette al meccanismo del codice (art. 34 cpa) che prevede una “ offerta da parte del Comune ” entro un determinato tempo solitamente 6 mesi, e secondo criteri specifici quali ad esempio: il pregiudizio da valutare dovrà essere costituito sia dal danno emergente (comprovato dalla ricorrente) che dal lucro cessante (quest’ultimo da determinarsi secondo obiettivi criteri, anche mediante commisurazione della redditività di attività strutturalmente similari, facendo anche riferimento alla documentazione prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio); il periodo da considerare va, come accennato, dall’adozione del provvedimento lesivo annullato in primo grado, alla pubblicazione della sentenza di primo grado che lo ha annullato (passata in giudicato sul punto); dalla data di pubblicazione di tale sentenza, e fino all’effettiva corresponsione della somma, vanno computati gli interessi al tasso legale; la misura del danno deve avere comunque per oggetto il ristoro dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile (Cass. civ., Sez. II, Sent., , n. 35024/2023). Deve poi essere precisato che in tema di locali idonei per la farmacia solo la destinazione c 1 appare adatta ed infatti ha precisato il Tar Palermo nella sentenza 14.04.2026 che 1051/2026: La necessità di eventuali “interventi di adeguamento e manutenzione” non può confondersi con la chiara e attuale inidoneità urbanistica degli indicati immobili di categoria C2 e C3 ad allocare una farmacia. Solo la destinazione d’uso C1 (commerciale) consente l’esercizio di una farmacia, mentre non sono locali idonei quelli aventi destinazione d’uso diversa, comprensibilmente esclusi dall’indagine di mercato condotta dal commissario ad acta alla base del provvedimento impugnato. Leggi pure: Farmacia rurale e trasferimento, un connubio difficile Come chiarito dal Tar Palermo, sentenza n. 2576/23, in caso di assoluta e oggettiva impossibilità a trovare un locale idoneo nella sede come originariamente perimetrata, il comune è ipso facto legittimato a rivedere i confini territoriali della sede onde consentire l’apertura di una nuova farmacia all’assegnatario, ancorché in una posizione meno periferica. La decisione di aprire una nuova farmacia, alla luc dell’acclarata impossibilità di garantire la presenza di un esercizio farmaceutico nella sede di periferia come in precedenza delimitata, assicura di per sé l’interesse pubblico a una migliore accessibilità del servizio farmaceutico da parte della cittadinanza, anche rispetto agli abitanti delle poche case sparse presenti in periferia, i quali dovrebbero comunque spostarsi verso il centro per trovare una farmacia e, in generale, accudire alle normali attività quotidiane. Conclusioni: Ecco quindi che a distanza di anni assistiamo alle prime condanne dei Comuni per mancata attuazione dei principi di insediamento delle Farmacie una volta che le stesse siano state assegnate ai vincitori di concorso che non siano riusciti ad aprire Hai un quesito? Leggi il Blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutica e Legislazione Farmaceutica Avv. Aldo Lucarelli
- La Tutela della Proprietà Intellettuale Vegetale nel Commercio Internazionale
La Tutela della Proprietà Intellettuale Vegetale nel Commercio Internazionale: Profili Legali e Gestione del Rischio Doganale Nel panorama dell'agrifood globale , la protezione delle innovazioni botaniche rappresenta un pilastro fondamentale per la sostenibilità economica dei costitutori. La gestione delle privative vegetali non è solo una questione burocratica, ma un complesso meccanismo legale che impatta direttamente sulla logistica e sulla validità delle transazioni commerciali transfrontaliere. Il Quadro Giuridico e la Durata della Protezione La tutela di una varietà vegetale nell'Unione Europea è regolata da norme rigorose che garantiscono al titolare l'esclusiva sullo sfruttamento commerciale per un periodo determinato. Per le specie ortofrutticole comuni, la durata della protezione è stabilita in 25 anni. È fondamentale sottolineare che questo termine non decorre dalla prima commercializzazione del prodotto, ma dalla data di concessione ufficiale del titolo da parte dell'autorità competente . Una varietà può essere considerata di pubblico dominio solo allo scadere di tale termine o in caso di rinuncia esplicita del titolare. Finché il titolo è attivo, ogni esportazione verso il mercato comunitario richiede una licenza valida, indipendentemente dalla longevità commerciale della varietà nel suo paese d'origine. Monitoraggio Doganale e Procedure di Sequestro Le autorità doganali agiscono come braccio operativo per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale. Su segnalazione dei titolari dei diritti o dei loro rappresentanti, le dogane possono procedere al blocco dello svincolo delle merci sospettate di violazione. Una volta identificata una potenziale irregolarità, si attiva un protocollo d'urgenza: Notifica: L'autorità informa il destinatario e il titolare del diritto della sospensione della merce. Finestra di Intervento: Viene concesso un termine brevissimo (spesso ridotto a pochi giorni per i prodotti deperibili) per raggiungere un accordo transattivo o fornire prove di regolarità. Conseguenze: In assenza di una licenza o di un accordo, la procedura prevede la distruzione obbligatoria dei beni e l'avvio di procedimenti legali, che possono sfociare anche in ambito penale per l'usurpazione di titoli di proprietà industriale. La Tutela della Proprietà Intellettuale Vegetale nel Commercio Internazionale Gestione delle Controversie e Accertamento Tecnico Qualora un importatore intenda contestare il blocco della merce, la disputa si sposta su un piano tecnico-scientifico. La difesa può basarsi su due pilastri: 1. Verifica della Validità del Titolo : Accertare presso i registri ufficiali che la protezione sia ancora in vigore e non sia decaduta per mancato pagamento delle tasse di mantenimento o per decorrenza dei termini. 2. Identificazione Botanica: Contestare l'identità della varietà tramite analisi del **DNA** o esami morfologici comparativi. Se i risultati dimostrano che il prodotto non corrisponde alla varietà protetta, il sequestro deve essere revocato. Profili di Responsabilità e Costi Sotto il profilo economico, l'importatore è il soggetto primariamente esposto verso le autorità nazionali. A lui competono, in prima battuta, i costi di magazzinaggio, le spese di distruzione e le eventuali sanzioni amministrative. La possibilità di rivalersi sull'esportatore dipende esclusivamente dalla solidità dei contratti e dai termini di resa (Incoterms) pattuiti, che definiscono chi debba garantire la legittimità dei diritti di proprietà intellettuale sulla merce fornita. Ruolo chiave nelle procedure descritte sono svolte da CPVO come Ente Regolatore e di Registrazione La CPVO è l'agenzia dell'Unione Europea responsabile della gestione del sistema di privative comunitarie per le varietà vegetali. • Concessione dei Titoli: La CPVO esamina le domande e concede la protezione legale (titolo) alle nuove varietà, • Certificazione della Validità. La CPVO tiene il registro ufficiale che stabilisce la durata della protezione. Sussistono poi enti privati di carattere internazionale addetti alla gestione, riscossione e tutela delle privative, tramite la riscossione di royalties e supervisione del rispetto dei limiti legali anche tramite le segnalazioni agli enti nazionali. Leggi i post collegati e trova il tuo caso altrimenti contattaci In conclusione, la conformità alle licenze vegetali non è un'opzione, ma un requisito operativo. La tempestività nella risoluzione delle controversie pre-doganali rimane l'unica strategia efficace per evitare la perdita totale del carico e gravi ripercussioni legali sul mercato di destinazione. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- L’Abuso delle segnalazioni doganali
Abuso delle segnalazioni doganali fondate su brevetti scaduti: profili di illegittimità e responsabilità Nel commercio internazionale, gli strumenti di tutela della proprietà industriale affidati alle autorità doganali rappresentano un presidio fondamentale contro la contraffazione. Tuttavia, tali strumenti possono prestarsi a utilizzi distorsivi, in particolare quando vengano attivati sulla base di titoli di privativa ormai estinti. Si assiste, infatti, a un fenomeno crescente di segnalazioni doganali fondate su brevetti scaduti, finalizzate non alla tutela di un diritto effettivo, bensì all’ostacolo dell’attività concorrenziale. Tale prassi solleva rilevanti questioni sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa e della responsabilità del segnalante. 2. Il venir meno della tutela: il pubblico dominio Il brevetto per invenzione attribuisce un diritto di esclusiva temporalmente limitato. Decorso il termine legale di protezione, l’invenzione cade in pubblico dominio, divenendo liberamente utilizzabile da chiunque. Ne consegue che: viene meno ogni facoltà di vietare produzione, commercializzazione o importazione; si estingue qualsiasi presupposto giuridico per azioni di contraffazione; risulta priva di fondamento ogni iniziativa amministrativa o cautelare basata sul titolo. L’attivazione di una procedura doganale fondata su un brevetto scaduto si traduce, pertanto, in un uso improprio di uno strumento pubblicistico in assenza di un diritto sostanziale. hai un caso particolare? Leggi il blog o contattaci 3. Il quadro normativo europeo e gli obblighi del titolare In ambito unionale, l’intervento delle autorità doganali è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 608/2013, che consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di presentare una domanda di intervento (AFA). Tale meccanismo si fonda su un principio di collaborazione tra privato e amministrazione, ma impone precisi obblighi al richiedente, tra cui: dichiarare che il diritto è valido ed efficace; fornire informazioni accurate e aggiornate; assumersi la responsabilità per eventuali danni derivanti da interventi ingiustificati. Ne deriva che la segnalazione basata su un titolo scaduto integra una violazione degli obblighi dichiarativi, con possibili conseguenze sia sul piano civilistico che amministrativo. 4. Territorialità dei brevetti e asimmetrie tra ordinamenti La protezione brevettuale è retta dal principio di territorialità: ciascun titolo produce effetti esclusivamente nell’ordinamento in cui è stato concesso. In Europa, i brevetti sono rilasciati dall’European Patent Office e, una volta concessi, devono essere convalidati nei singoli Stati membri. La loro durata ed efficacia possono variare in funzione di diversi fattori (tra cui il pagamento delle tasse di mantenimento o l’eventuale rilascio di certificati complementari). Pertanto: la scadenza di un brevetto negli Stati Uniti non comporta automaticamente la scadenza del corrispondente titolo europeo; tuttavia, essa può costituire un indice rilevante da verificare mediante accesso ai registri ufficiali. Ne consegue che ogni valutazione sulla legittimità dell’intervento doganale deve essere condotta con riferimento alla specifica giurisdizione interessata. 5. Illegittimità del blocco doganale e strumenti di reazione Qualora una spedizione venga bloccata sulla base di un brevetto scaduto, l’importatore può attivare una serie di rimedi: contestazione della misura doganale, mediante produzione di documentazione ufficiale attestante la cessazione del diritto; richiesta di svincolo immediato della merce; attivazione di procedimenti cautelari d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in presenza di un danno grave e irreparabile. In tali ipotesi, il blocco risulta viziato da difetto assoluto di presupposto, con conseguente illegittimità dell’azione amministrativa. 6. Profili di responsabilità del segnalante Il soggetto che attiva una procedura doganale sulla base di un diritto inesistente si espone a diverse forme di responsabilità: responsabilità civile per i danni cagionati (costi di giacenza, ritardi, perdita di commesse), ai sensi dell’art. 2043 c.c.; lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ove emerga la mala fede o la colpa grave; possibile configurazione di concorrenza sleale o abuso del diritto, laddove l’iniziativa sia finalizzata a ostacolare indebitamente un concorrente. Il Regolamento (UE) n. 608/2013 prevede, inoltre, che il richiedente l’intervento possa essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da misure ingiustificate. 7. Responsabilità dell’amministrazione doganale L’autorità doganale opera sulla base delle informazioni fornite dal titolare del diritto e non è tenuta a svolgere un accertamento pieno sulla validità del titolo. Tuttavia, qualora: venga fornita prova documentale certa della scadenza del brevetto; l’amministrazione ometta di riesaminare la misura; può configurarsi una responsabilità per inerzia o illegittimo esercizio della funzione amministrativa, sindacabile dinanzi all’autorità giudiziaria competente. Il Diritto al Contraddittorio: L’Articolo 22 del CDU come Argine agli Abusi Un fondamentale strumento di tutela contro l’uso arbitrario o distorto delle segnalazioni doganali è rappresentato dall'Articolo 22 del Codice Doganale dell'Unione (CDU). Tale norma sancisce il diritto dell'operatore economico di essere ascoltato prima che l’Autorità adotti qualsiasi decisione potenzialmente sfavorevole. In presenza di una segnalazione di irregolarità, l’Ufficio delle Dogane non può procedere a un blocco definitivo o a una rettifica d'accertamento "al buio": ha l’obbligo di comunicare all'importatore i motivi della contestazione, concedendo un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e prove contrarie. Invocare l'Art. 22 significa trasformare una segnalazione unilaterale in un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, obbligando l'Amministrazione a valutare i documenti prodotti dalla difesa (perizie tecniche, prove di pagamento, certificazioni d'origine) e a motivare analiticamente l'eventuale rigetto delle stesse, pena l'illegittimità dell'atto finale. 8. Considerazioni conclusive L’utilizzo delle procedure doganali su basi giuridiche inesistenti altera l’equilibrio tra tutela della proprietà industriale e libertà di concorrenza, trasformando uno strumento di protezione in un mezzo di pressione commerciale. In tale contesto, la verifica della validità temporale e territoriale dei titoli rappresenta un passaggio imprescindibile per prevenire e contrastare abusi. La corretta applicazione del quadro normativo unionale impone, dunque, che la vigilanza doganale rimanga ancorata alla sussistenza di diritti effettivi, evitando derive che possano compromettere la regolarità degli scambi e la certezza del diritto. Hai un caso specifico per Marchi e Brevetti o relativo all’Agenzia delle Dogane? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Ricorso Principale e il Ricordo Incidentale chi prevale?
Ci viene chiesto se in una controversia amministrativa in tema di appalto, sia esso di lavori o servizi o di beni anche di carattere farmaceutico, esista una priorità tra Ricorso principale e Ricorso Incidentale. Ricorso Principale e il Ricordo Incidentale chi prevale? Il ricorso principale rappresenta l'atto d'impulso processuale con cui il soggetto leso da un provvedimento amministrativo (ad esempio, un operatore economico non aggiudicatario) agisce in giudizio per ottenerne l'annullamento, mirando a soddisfare il proprio interesse finale (l'aggiudicazione) o strumentale (la ripetizione della gara). Al contrario, il ricorso incidentale (art. 42 CPA) è lo strumento di "difesa attiva" a disposizione del controinteressato (l'aggiudicatario) per introdurre nel giudizio domande autonome le cui sorti dipendono dall'esito del ricorso principale. La differenza fondamentale risiede nella direzione dell'attacco: mentre il ricorrente principale contesta l'illegittimità dell'aggiudicazione, il ricorrente incidentale contesta solitamente l'ammissione in gara del ricorrente principale, cercando di paralizzarne l'azione tramite un'eccezione di esclusione. Secondo l'orientamento attuale, la distinzione non comporta più una priorità automatica del ricorso incidentale "escludente"; al contrario, si privilegia l'esame del ricorso principale per garantire l'economia processuale e la tutela dell'interesse alla corretta indizione di una nuova procedura, qualora l'intera gara risultasse viziata. Hai un caso? Leggi il blog e contattaci il Consiglio di Stato nella sentenza 594/2026 intende infatti dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, ormai granitico, che si ispira a ragioni di economia processuale e risulta coerente con il principio di ordine logico, secondo cui, specie in materia di appalti, deve procedersi all’esame in via prioritaria del ricorso principale integrato dai motivi aggiunti in quanto “ il rigetto del ricorso principale comporta in ogni caso l’assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all’accoglimento di quello principale ” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 5/2015). Vale rammentare, al riguardo, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18, pur non risolvendo la precipua problematica in esame, ha statuito che, a prescindere dal numero dei concorrenti e dall’ordine di esame dei “gravami incrociati escludenti”, il ricorso principale deve essere sempre e comunque esaminato nel merito, in quanto - anche se l’offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e procedere di conseguenza all’indizione di una nuova procedura di gara, vale a dire che, qualora il ricorso dell’offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell’amministrazione stessa (cfr. paragrafi 27 e 28 della citata sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea). Orbene, facendo applicazione del dictum della Corte di Giustizia, secondo cui nei giudizi aventi ad oggetto le pubbliche commesse, è meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia quello “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, si è validamente sostenuto che “ non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale, in caso di fondatezza dell’incidentale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto nel senso che il ricorso principale va in ogni caso esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale ” ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7226; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 3 settembre 2024, n. 16064; sez. III-quater, 11 novembre 2021, n. 11602; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431). Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La privativa vegetale guida sintetica alla tutela delle nuove varietà
La privativa vegetale guida sintetica alla tutela delle nuove varietà La privativa per ritrovati vegetali è lo strumento giuridico che protegge le nuove varietà di piante in Europa, garantendo al costitutore un diritto esclusivo sul loro sfruttamento commerciale. Si tratta di un sistema “sui generis”, distinto dal brevetto industriale e armonizzato secondo i principi della UPOV. In altro post abbiamo analizzato i Plant Patents USA ed i limiti di tutelabilita in Italia, leggi qui 👈 La privativa vegetale, un sistema unitario a livello europeo La tutela è concessa principalmente tramite la privativa comunitaria, rilasciata dal Community Plant Variety Office (CPVO) . Questo titolo ha validità in tutta l’Unione Europea, evitando la necessità di registrazioni nazionali multiple e garantendo uniformità di protezione. Requisiti di protezione: Per ottenere la privativa, una varietà deve soddisfare i criteri fondamentali: Novità (assenza di commercializzazione prolungata), Distinzione (differenza rispetto a varietà note), Uniformità (omogeneità tra le piante), Stabilità (costanza delle caratteristiche nel tempo). Questi requisiti sono verificati tramite prove tecniche ufficiali (test DUS). Hai un caso? Contattaci Diritti del titolare: La privativa conferisce diritti esclusivi su: produzione e riproduzione, commercializzazione, importazione ed esportazione, detenzione a fini commerciali. La tutela si estende anche al materiale raccolto e alle varietà essenzialmente derivate, evitando imitazioni troppo simili. Limiti ed equilibrio del sistema Il modello europeo è caratterizzato da un importante bilanciamento tra tutela e interesse pubblico. In particolare: la breeder’s exemption consente l’uso della varietà per creare nuove varietà, il farmer’s privilege permette, in alcuni casi, il riutilizzo del raccolto come seme, è sempre ammesso l’uso sperimentale. Durata e ambito: La protezione dura: fino a 25 anni per la maggior parte delle specie, fino a 30 anni per colture come vite e alberi. La privativa vegetale europea rappresenta uno strumento essenziale per il settore agricolo e vivaistico: tutela l’innovazione, favorisce gli investimenti e, allo stesso tempo, mantiene un equilibrio con la ricerca e l’interesse collettivo. Per chi sviluppa nuove varietà, è il riferimento imprescindibile per operare nel mercato europeo. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Il permesso di costruzioni in deroga
In tema di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la competenza del consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, ad ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica. (Tar Sicilia n. 728/2026) Il permesso di costruire in deroga e le competenze comunali Il perimetro applicativo dell'art. 14 d.P.R. 380/2001: tra deroga edilizia e divieto di variante occulta L'istituto del permesso di costruire in deroga , disciplinato dall'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, si configura come uno strumento eccezionale volto a bilanciare il rigore della pianificazione urbanistica con specifiche esigenze di interesse pubblico. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa più recente ne delimita rigorosamente l’ambito di applicazione, chiarendo che la competenza del Consiglio Comunale a pronunciarsi sull'istanza sussiste solo qualora l'intervento incida sui parametri edilizi (densità, altezza, distanza) o sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti della norma. Ne consegue che la deroga non può mai tradursi in una "variante impropria": qualora l’istanza del privato miri a una modifica della zonizzazione — ovvero un mutamento strutturale della funzione assegnata all'area dallo strumento urbanistico generale — l'istituto della deroga deve ritenersi inapplicabile. In tali casi, l'amministrazione non è chiamata a una valutazione comparativa degli interessi ex art. 14, poiché la richiesta esula dalle competenze semplificate del Consiglio, dovendo invece soggiacere alle più rigide procedure di pianificazione urbanistica , poste a garanzia della partecipazione democratica e della coerenza complessiva del territorio. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- L’indennità di avviamento nella gestione provvisoria della farmacia: oltre il formalismo dell’art. 110 TULS
L’indennità di avviamento nella gestione temporanea della farmacia: oltre il formalismo dell’art. 110 TULS La determinazione dell’indennità di avviamento spettante al gestore provvisorio di una farmacia è da decenni oggetto di un acceso dibattito tra una visione puramente "fiscale" e una visione "aziendalistica". Una recente evoluzione giurisprudenziale sta però segnando un punto di svolta, imponendo di superare il rigido calcolo algebrico basato sui soli redditi dichiarati. Leggi pure Concorso Farmacie ed il danno da mancata apertura Il limite del criterio fiscale (Art. 110 TULS) L’art. 110 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) aggancia la liquidazione dell’indennità ai redditi medi degli ultimi cinque anni. Molte attività di valutazione tendono ancora oggi ad applicare questo parametro in modo asettico, limitandosi a trasporre i dati dei quadri RG delle dichiarazioni fiscali in un algoritmo di calcolo. Segui la pagina on Line Tuttavia, questo approccio presenta criticità insuperabili, ad avviso di chi scrive, quando ci si trova di fronte a: Gestioni di durata inferiore al quinquennio : In questi casi, il parametro normativo perde la sua forza vincolante, lasciando al Giudice il compito di individuare un criterio equo basato sul "prudente apprezzamento". Fasi di startup o emergenze congiunturali : Utilizzare l'utile netto durante periodi di crisi (come l'emergenza COVID-19) o in fasi iniziali di gestione (caratterizzate da alti costi di avviamento e ammortamenti) finisce per restituire un valore aziendale distorto, spesso prossimo allo zero, che non riflette la reale quota di mercato della farmacia. Il paradosso del valore della Farmacia dall'Utile al Fatturato Il paradosso emerge chiaramente confrontando due metodologie di valutazione, elementi spesso incotranti in altre fasi della vita della farmacia, ad esempio nel caso vendita tra privati. Contattaci per un Tuo caso Il Metodo Reddituale: Basato sull'utile netto. Se una farmacia dichiara utili contenuti per scelte gestionali o fiscali, l'indennità risulterà irrisoria Il Metodo dei Multipli (Mercato): Basato sul Volume d'Affari (Fatturato) . Nel libero mercato, una farmacia viene valutata tra 1.1 e 1.5 volte il fatturato annuo. Il fatturato è l'unico dato che certifica il passaggio della clientela e la tenuta dell'avviamento commerciale, indipendentemente dall'efficienza fiscale del gestore uscente. La svolta della Cassazione 2025 La sentenza della Corte di Cassazione n. 3374/2025 ha chiarito definitivamente la natura dell'indennità. “ In tema di esercizi farmaceutici, l'indennità dovuta dal gestore subentrante, ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, in favore del precedente titolare, per evitare che subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l'avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica.” Cass. Civ. 10.02.2025 n.3374 Non si tratta quindi ad avviso di chi scrive di un mero "premio fiscale", ma di un indennizzo volto a: Compensare la capacità di profitto acquisita : Tale capacità risiede nel giro d'affari consolidato. Evitare l'ingiustificato depauperamento : Il titolare uscente non può ricevere una somma che sia drasticamente inferiore all'investimento iniziale o al valore di mercato dell'asset trasferito. Valorizzare la continuità aziendale : Il Giudice deve considerare elementi "estranei alla disciplina pubblicistica", attingendo ai criteri del diritto commerciale e aziendale. Le nostre conclusioni In sede di contenzioso, è consigliabile non limitarsi a una "fredda" analisi dei modelli fiscali. È necessario integrare la valutazione con la "normalizzazione" dei dati (espungendo anomalie come il COVID) e, soprattutto, con l'adozione di parametri legati al volume d'affari, unici garanti di una liquidazione che sia davvero equa e proporzionata al valore reale della farmacia nel mercato odierno, ed ad avviso di chi scrive, maggiormente aderente al dato giurisprudenziale della Corte di Cassazione che premia la capacità di profitto della farmacia come impresa, cercando di non depauperare l'attività del gestore uscente. Segui il blog e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli il post presenta opinioni dell'autore.























