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- Farmacia comunale il ricorso contro l’aggiudicazione
Ci viene chiesto se la possibilità per il secondo in graduatoria di ricorrere avverso l'aggiudicazione della farmacia comunale disposta con gara pubblica sia possibile solo all'esito dell'accesso agli atti. Volendo semplificare, il quesito nasce dal fatto che per il secondo classificato nella gara per la concessione della farmacia comunale la mancata ostensione dei documenti renderebbe difficile la formulazione dei motivi di ricorso, da qui il quesito, come coordinare l'accesso agli atti e quindi l'ottenimento dei documenti con il rigido termine di scadenza del ricorso al TAR? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato In via preliminare è opportuno evidenziare che nel caso di una gara anche di carattere europeo per l'affidameno in concessione pluriennale della farmacia comunale o di una gara per la fornitura di servizi si ritiene di poter applicare il termine breve inerente i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo che riduce i tempi di ricorso a 30 giorni. (sul punto ed in tema di concessione della farmacia Comunale già il Tar Brescia si è conformato sentenza n. 99/2022) a tal proposito il T.A.R. Catania, del 2024 n.1339 cosi sostiene: “il Collegio richiama gli esiti a cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020, la quale ha chiarito, per quanto qui d'interesse, che la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale del termine per notificare il ricorso giurisdizionale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; Segui la pagina sui social e rimani aggiornato in altri termini, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale solamente quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per formulare i motivi di ricorso , mentre quando detta conoscenza non sia necessaria il ricorso deve essere notificato nel termine ordinario di 30 giorni. In senso analogo, Cons. Stato, sempre del 2024 la n. 2882, ha affermato che: “ nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere dipende, in linea di principio, dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione ed alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta. Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale Segui la pagina sui social e rimani aggiornato gratuitamente La proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta, invece, una dilazione temporale del termine per ricorrere , allorchè i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Segui la pagina on Line Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale : A fronte di una tempestiva istanza d’accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione del provvedimento d’aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni , così pervenendo a un’estensione complessiva pari a 45 giorni. Leggi pure: Il deblistering in farmacia Nell’evenienza in cui, invece, l’amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso oppure impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti”. Quindi possiamo concludere che ove sia necessario un accesso agli atti al di poter sviluppare i motivi di ricorso, il termine di impugnazione deve ritenersi prorogato proprio per consentire l'uso delle informazioni a cui si è avuto accesso. Sperando di aver chiarito i termini della vicenda vi invitiamo a leggere il blog o a contattarci per un quesito su un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune
É ammissibile il ricorso collettivo di più farmacisti avverso il mancato utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un farmacista nella Farmacia Comunale. É questa la sintesi dell’ultima sentenza sul tema del concorso per farmacisti in farmacia Comunale del TAR Napoli. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Leggi pure: Farmacia comune il ricorso contro l’aggiudicatario Leggi pure: Concorso farmacie quali diritti vanta il candidato escluso? Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 2745/2025 Leggi pure: Revisione pianta organica su istanza del farmaciasta Concorso farmacie la rinuncia di un associato e le conseguenze pratiche In particolare, questo Tribunale (Sezione V, n. 1278/2023) ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempre ché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Segui la pagina sui social Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Comune ed obbligo di motivazione della determina per non usare la graduatoria esistente per il tar Napoli non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; ciò in quanto, per definizione la stabilizzazione comporta l’assunzione di personale con esperienza lavorativa, esperienza che, peraltro, nel caso di specie, come osservato in ricorso, avevano anche le ricorrenti avendo prestato la loro opera a tempo determinato nel medesimo settore sebbene per un periodo non sufficiente a ottenere la stabilizzazione. Tar Napoli 2527/2025 In altri termini, risulta del tutto generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto in quanto non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente. Leggi il blog in diritto farmaceutico Per completezza sussiste la giurisdizione del TAR poiché oggetto del giudizio non é la stabilizzazione del dipendente bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso nel blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Concorsi: Scorrimento graduatoria o Stabilizzazione? quali limiti per il Comune
#concorso #graduatoria #idonei Affrontiamo la spinosa tematica piu' volte sollecitata dai lettori in tema di scorrimento delle graduatorie vigenti presso gli Enti pubblici - Comuni - Regioni - a fronte di riedizioni di potere amministrativo volte invece a non attingere dalle graduatorie. Cosa possono fare i candidati in posizione utile in graduatoria quando l'Ente non attinge dalla pur vigente e valida graduatoria? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quale è il limite del potere del Comune nella scelta tra attingere alla graduatoria vigente o procedere diversamente nel reperimento del personale? E' possibile contestare la scelta dell’amministrazione comunale di procedere alla stabilizzazione di un’unità di personale ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. n. 44/2023 convertito dalla legge n. 74/2023 a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora valida ed efficace per il medesimo profilo? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Partiamo dal dato normativo, ai sensi della legge richiamata: “Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”). Leggi il blog e trova il tuo caso con il motore di ricerca Il primo punto da affrontare è la possibilità in tali casi di procedere con il "ricorso collettivo". Tar Napoli 3661/2025. e ciò in quanto: L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Concorsi: Scorrimento graduatoria o Stabilizzazione? quali limiti per il Comune Sul punto leggi pure: "Il ricorso collettivo contro il Comune" Graduatoria vigente e le scelte differenti del Comune Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 3661/25 In particolare, in tema di Concorsi e di Scorrimento della graduatoria o di stabilizzazione soggiunge sul tema il Tar Napoli n. 1278/2023 ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempreché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. In tali termini si è espressa l 'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 , cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Leggi la pagina dedicata ai Concorsi Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Tornando al caso che occupa è necessario che l'Ente esterni chiaramente quali siano ragioni per le quali pur in presenza di una graduatoria valida ed efficace per il medesimo profilo professionale richiesto si decida di optare per un'altra soluzione in tale caso pregiudizievole per i candidati posti in posizione idonea. Non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; In altri termini, risulta insufficiente e generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto quando non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente.(Tar Napoli 3661/25). Per completezza si conclude evidenziando la giurisdizione del Tar in quanto la contestazione non riguarda l’assunzione a tempo indeterminato del soggetto da stabilizzare bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso tra quelli risolti oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli
- Le revisioni a cascata della pianta organica farmacie
Accade sovente che i Comuni pongano in essere revisioni a cascata della pianta organica delle farmacie per mezzo di più delibere di giunta comunale che si susseguono quindi nel tempo. A volte invece la revisione della pianta organica é solo “cartacea” confermativa non innovando il precedente assetto. Ma quale é il criterio per comprendere quale sia l’atto da impugnare nel caso in cui un farmacista già titolare di sede si senta violato da un atto di revisione della pianificazione territoriale? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Dell’argomento ci siamo già occupati numerose volte, cosicché é stato messo l’accento sulla differenza tra revisione effettiva della pianta organica e revisione confermativa della pianta organica, tale seconda fattispecie comprende quegli atti che sono meramente confermativi della pianta organica esistente e quindi rappresentano una riedizione del potere senza una istruttoria. Hai un quesito sul mondo della farmacia? Contattaci La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, in taluni precedenti, che nel caso di giudizi aventi a oggetto l’istituzione e/o la perimetrazione di nuove sedi farmaceutiche nel territorio comunale, che siano oggetto di contestazione da parte dei titolari di farmacie già esistenti, in caso di sopravvenienza di nuovi provvedimenti di revisione della pianta organica, che siano espressione di una rinnovata istruttoria regionale , la loro mancata impugnazione determina l’improcedibilità dell’impugnazione originaria senza riguardo del fatto che i nuovi provvedimenti possano essere in tutto o in parte coincidenti con quelli precedenti quanto a perimetrazione delle zone (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016; id., 17 giugno 2019, n. 4083; id., sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 839). Il criterio quindi é quello della rinnovata istruttoria da parte dell’ente Nei suddetti precedenti giurisprudenziali, infatti, la nuova pianificazione era stata preceduta da un’istruttoria completa che aveva riesaminato in toto la precedente pianificazione: il nuovo atto, essendo frutto di una rinnovata istruttoria, aveva assunto natura di atto di conferma in senso proprio , con la conseguenza che sussisteva per l’interessato la necessità della sua impugnazione essendo stato ormai superato il vecchio provvedimento di pianificazione. Sussiste quindi atto di conferma quando vi é una rinnovata istruttoria In altri casi, invece, la nuova pianta organica aveva modificato la perimetrazione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche , incidendo, in modo lesivo, sulla posizione giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, ormai era venuto meno l’interesse all’annullamento della precedente pianificazione delle sedi farmaceutiche, ormai superata da una nuova e differente programmazione. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato É il caso di successione di nuove piante organiche al posto delle precedenti. In tali casi oltre alla nuova istruttoria sussiste anche un atto del tutto nuovo rispetto al precedente La fattispecie in esame, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n3872/25 invece, non rientra in nessuna delle suddette due categorie, in quanto: - le successive deliberazioni relative alla pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune ivi compresa quella che prevede l’istituzione della sede farmaceutica, non hanno minimamente inciso sull’oggetto della deliberazione del Consiglio comunale oggetto di impugnativa tali sedi, essendo collocate al di fuori del centro urbano.. non hanno risentito di tale nuova pianificazione e neanche dell’istituzione della nuova sede farmaceutica che ha inciso esclusivamente sulla perimetrazione della zona relativa alla sede farmaceutica xxx. - dagli atti di causa non risulta l’esecuzione di una nuova e approfondita istruttoria da parte dell’Amministrazione competente che abbia riesaminato in modo completo la precedente pianificazione comunale delle sedi farmaceutiche, come nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, tanto da potersi configurare, in caso di conferma della precedente programmazione, la natura di atto di conferma in senso proprio e non di atto meramente confermativo della deliberazione assunta (Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016; id., 17 giugno 2019, n. 4083). In mancanza quindi di tali elementi non vi é un quid nuovo tale da configurare né una revisione né una conferma della presente trattandosi di “mera conferma”. Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329). Secondo la giurisprudenza, l’Amministrazione nell’operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l’interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374). La sussistenza di atti di mera conferma rientra nel novero degli atti “meramente confermativi” proprio per l’assenza di una decisione sulla revisione e di una istruttoria. Seguici on Line - Ne deriva che l’omessa impugnazione dei successivi atti di pianificazione, riconducibili per al novero di atti meramente confermativi , non può comportare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’appello e al ricorso di primo grado. CdS 3872/2025 Leggi gli articoli nel blog di diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- La società immobiliare statica e l'esenzione
La costituzione di una società Immobiliare con lo scopo successorio mediante conferimento di immobili e successiva donazione, non esime dalla dalla imposta di donazione. (art. 3 comma 4 ter D.lgs 346/1990). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La società di mero godimento immobiliare economicamente non operativa con gestione statica del patrimonio non è esente dalla imposta di donazione. In diritto si osserva che il trattamento della donazione (diretta e indiretta) è normato dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e pertanto è sottratto all’applicazione dell’imposta di registro; Ed infatti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, d. lgs. 346/1990, l’imposta di donazione, tuttavia, «non si applica» a) nei casi di donazione o liberalità di cui all’articolo 742 c.c. (ovvero le « spese di mantenimento e di educazione ».. b) «nei casi di donazione o liberalità» di cui all’articolo 783 c.c. e cioè le donazioni «di modico valore»; Atteso che il contratto recante una donazione deve essere tuttavia sottoposto a registrazione (ai sensi dell’articolo 55, comma 1, e dell’art. 60 d.lgs. n. 346/1990) si pone la questione dell’imposta dovuta nel caso in cui si tratti di donazioni non soggette a, o esenti da, imposta di donazione, e sul punto, con riguardo al caso in esame, la legge offre un’indicazione testuale per gli «atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3», d.lgs. 346/1990, i quali «sono registrati gratuitamente» (articolo 55, comma 2, d.lgs. 346/1990), e, tra i diversi trasferimenti non «soggetti» a imposta di donazione, sono menzionati, nell’articolo 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346/1990, i «trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali»; Quindi Ai sensi dell’articolo 3, comma 4- ter, d.lgs. n. 346/1990, il beneficio si applica alle seguenti condizioni: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni ... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell’attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso»; Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 7429/2021, 29506/2020), il pagamento dell'imposta va quindi escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni; L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va così riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività (cfr. Cass. n. 7429/2021 cit.); E', pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale in capo al soggetto assegnatario permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, in quanto, come sopra osservato, la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 4 ter, d.lg. cit. vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto; Leggi pure: Contratto di compravendita e compromesso Contratto preliminare e divieto temporaneo di vendita Edilizia e l'autotutela motivata al Comune l’analisi della norma, tuttavia, con riguardo al trasferimento di partecipazioni in società di capitali (come nel caso in esame), induce ad escludere che il beneficio competa per tutte le partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di diritto della partecipata; Società Immobiliare statica ed esenzione Attenzione che l'agevolazione riveste infatti carattere oggettivo, in quanto è finalizzata a conservare l'integrità dell’impresa al momento del «passaggio generazionale». Ciò posto lo scopo quindi è quello di agevolare: 1) il trasferimento di aziende o rami di esse, (2) il trasferimento di quote sociali o di azioni, con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi di un trasferimento che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo; Segui la pagina on line Ma ai fini dell’esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di capitali, sono necessari non solo l'acquisizione del controllo e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l'ulteriore requisito dell'«esercizio dell'impresa» da parte della società trasferita; Società Immobiliari statiche ed esenzioni fiscali L’agevolazione va di conseguenza applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all'avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società, ma attenzione, che svolge effettivamente un'attività d'impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un'azienda. Lo scopo infatti è quello della tutela dell'impresa, non sono, quindi, agevolabili le partecipazioni per così dire “statiche” in società immobiliari che non svolgono attività di impresa. Cass. 6082/2023. Hai un quesito o un caso specifico? Leggi il blog trova il tuo caso nel motore di ricerca o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli diritto societario ed aziendale Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie con piccoli bacini di utenza
La sproporzione delle zone in altera la validità della pianta organica farmacie, questa é la sintesi a cui si giunge dalla giurisprudenza in auge. (Tar Bologna 208/25) ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie “ il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria ”, potendosi quindi far riferimento a criteri derogatori in casi eccezionali, laddove il Comune ne ravvisi l’opportunità. Segui la pagina on Line E con riferimento al potere dell’Ente di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa, stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia, potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018). Hai un problema di diritto farmaceutico? Leggi il blog o contattaci In altri termini, “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Farmacie con piccoli bacini di utenza Farmacie con piccoli bacini di utenza Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Ti può anche interessare: Il ricorso collettivo dei farmacisti contro il Comune E la discrezionalità esercitata in materia dal Comune risulta sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore di fatto (vedi Tar Bologna, sentenza n. 554 del 2018, Consiglio di Stato, sentenze n. 8759 del 2021 e n. 2652 del 2018), ipotesi entrambe non sussistenti nel caso in esame, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico ed Aziendale Avv Aldo Lucarelli
- Farmacie pianta organica ed i conflitti con i Comuni
Tema sempre accesso e dibattuto quello della dislocazione sul territorio comunale delle Farmacie, soprattutto dopo l'insediamento delle numerose nuove sedi post Concorso Straordinario Farmacie. Ne abbiamo parlato in altro articolo. Contattaci, Non hai tempo? Corri alle conclusioni Accade sovente che le “vecchie” sedi, ovvero le Farmacie già esistenti sul territorio stiano procedendo, o abbiano proceduto negli ultimi anni a chiedere trasferimenti dal Centro storico disabitato alla periferia piu' collegata, o dalla periferia oggi disabitata verso zone di nuova vita demografica. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Risulta poi avviato altresì un processo di capillarità del servizio che ha spinto i Comuni di medi piccole dimensioni a chiedere nuove farmacie su base straordinaria topografica in quelle zone poco fornite ma che sarebbero escluse dalla geografia Farmaceutica a causa della mancanza del rapporto Popolazione/Sedi, di cui al D.L. 1/12 e del parametro dei 3.300 abitanti. Diritto Farmaceutico, la zonizzazione delle farmacie Farmacie pianta organica ed i confliti con i Comuni Ecco quindi che si sta assistendo ad un vero e proprio fenomeno “migratorio” delle sedi di farmacie, spinto ed alimentato come effetto collaterale proprio dalle nuove sedi del Concorso , il tutto alla vigilia di un nuovo concorso che porterà a termine la concretizzazione delle sedi oggi previste ma non ancora assegnate. Ma quale è il potere del Comune? Sulla competenza del Comune abbiamo già discusso a lungo, così come sono stati piu' volte analizzati i valori resi in tal tema dall'Ordine dei Farmacisti e dalla ASL. (qui) E' stato anche già piu' volte affrontato il tema della discrezionalità comunale , tuttavia la discrezionalità dovrà essere adeguatamente motivata e provata, leggi le problematiche connesse al trasferimento della sede di farmacia istituita con criterio topografico. Ed infatti in una recente pronuncia della Giustizia Amministrativa è stato ribadito che il Comune, seppure è titolare del potere discrezionale, dovrà adeguatamente istruire sia la pratica per il Trasferimento della sede di una Farmacia in alta sede, sia dovrà dar luogo ad una vera e propria allegazione documentale di carattere probatorio in relazione alla zonizzazione delle farmacie. Non sarebbe più necessario quindi il parere dell'ordine dei farmacisti o della ASL o per meno ( ritenendolo opportuno in quanto previsto dalla legge ) non è vincolante . Se di interesse leggi l'articolo a tema. Ecco quindi che gli scopi dell'amministrazione, quali ad esempio, quello di di riqualificare il centro storico attraverso la diminuzione del traffico veicolare; di alleggerimento del nucleo storico, anche in considerazione della finalità di razionale distribuzione degli esercizi nel perseguimento del pubblico interesse; di riperimetrare le zone assegnate alle sedi farmaceutiche, allocate o da allocare e ricollocare sul territorio comunale; della possibilità che le nuove zone assegnate alle sedi farmaceutiche possa consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli per la mutata realtà urbana e residenziale e per la spinta verso una maggiore fruizione pedonale del nucleo storico, vedendo garantita la copertura omogenea dell’intero territorio comunale. Dovranno essere supportati da una adeguata istruttoria oltre che da una vera e propria allegazione probatoria in caso di controversia, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile e cio' in quanto il Giudice Amministrativo possa verificare la rispondenza delle preannunciante finalità dell'atto amministrativo, alla realtà fattuale del territorio. Non saranno quindi sufficienti “proclami” in premessa richiamati bensì riscontri oggettivi tesi per l'appunto alla verifica del percorso logico seguito ed alla mancanza di arbitrio delle scelte. Né a conclusioni opposte può, poi, condurre il rilievo su cui si fonda la scelta comunale, là dove ha ritenuto di potere conseguire l’obiettivo della cd “equità distributiva”, sulla base della rilevazione dei meri dati inerenti alla popolazione residente, dovendosi ritenere facendo richiamo alla consolidata giurisprudenza, che le valutazioni di una siffatta scelta, non possa prescindere da una … ponderazione globale dell’intero territorio comunale, delle rispettive potenzialità insediative e urbanistiche, delle esigenze di ciascun quartiere della zona centrale e di quelle periferiche e, quindi, di dati specifici circa i reali flussi fruitivi. Né a conclusioni diverse può pervenirsi valorizzando le considerazioni sui vari pareri favorevoli sia dell’Asl a sostegno della corretta formazione della pianta organica, dovendosi piuttosto ritenere, che sarebbe stato sufficiente per il Comune produrre una motivazione rincarata sulle scelte effettuate tra cui lo spostamento sic et simpliciter di un’area di pertinenza da una farmacia ad un’altra e, la cui assenza o, comunque, mancata produzione in giudizio imputet sibi . Seguici e rimani aggiornato Il criterio prioritario, in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato sent. 1658 del 2016), è stato essenzialmente quello "dell'equa distribuzione sul territorio", senza quindi “fare riferimento all'esatta definizione dei confini di ciascun esercizio, ovvero dare adito a qualsiasi spinta conservativa dello status quo in termini utilitaristici del singolo esercizio farmaceutico; anzi, dalla terminologia utilizzata sembrerebbe che il venir meno il termine "sede" a favore del termine "zona", lasci supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale. Home Ed invero, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Hai un quesito? Contattaci Quindi “Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (Consiglio di Stato sez. III, 04/09/2020,n.5356). Archivio Articoli Diritto Farmaceutico Conclusivamente: il trasferimento è un diritto del singolo farmacista, così come la revisione della pianta organica è un obbligo di legge. Spetterà al Comune gestire tali forze opposte, il tutto però supportato da una adeguata istruttoria che vada nel concreto, ed in caso di dissidio amministrativo offra le prove effettive della istruttoria espletata e del ragionamento logico giuridico, discrezionale, seguito dall'ente. In mancanza di tali elementi, i soli pareri della ASL e dell'ordine dei farmacisti, uniti a proclamazioni di stile contenuti nelle delibere potranno essere censurati dal Giudice Amministrativo a cui il Farmacista o il cittadino, che si sia ritenuto leso, abbia proposto ricorso. Hai un quesito in tema di #farmacie e #pianta #organica? Contattaci senza impegno o leggi il blog in diritto farmaceutico con i casi affrontati Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacisti come evitare controversie con il Comune
Farmacista che chiede la revisione della pianta organica ed impugna al Tar il silenzio del Comune. Cosa accade se nel corso del procedimento il Comune avvia la procedura di revisione della pianta organica ferma da anni? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nel presente post trattiamo il caso molto frequente del “disinteresse” del Comune ad avviare procedimenti di #revisione o di #conferma della #pianta #organica delle #farmacie Farmacisti come evitare controversie con il Comune In altri post abbiamo evidenziato come si un diritto potere quello del singolo farmacista di richiedere l’avvio della revisione della pianta organica. L’istanza di revisione della pianta organica Sul punto é stato osservato come il diritto del farmacista sia verso l’avvio del procedimento e non nel risultato del procedimento, con la conseguenza che l’istanza del privato é ammissibile se volta a sollecitare un avvio di procedimento senza possibilità in di inserirsi nelle scelte del Comune che rimangono ampiamente discrezionali . La dislocazione delle sedi, la necessità di una sede aggiuntiva di farmacia con criterio tipografico, l’istituzione di un #dispensario farmaceutico, così come la istituzione di un dispensario #farmaceutico temporaneo stagionale per #turismo , sono prerogative coperte da discrezionalità del Comune sindacabile dal Tar solo in caso di manifesta irragionevolezza. Quindi a fronte della istanza del singolo farmacista privato si può anzi spesso si concretizza un “silenzio” del Comune. Il "silenzio della Pubblica Amministrazione" si verifica quindi quando il Comune non risponde a un'istanza o non conclude un procedimento nei termini previsti dalla legge. Non tutte le mancate risposte della Pubblica Amministrazione ricadono in un silenzio colpevole. Farmacisti come evitare controversie con il Comune Farmacisti come evitare controversie con il Comune: Nel caso delle istanze del farmacista si tratta di un Silenzio-inadempimento. Questa è la forma più comune e si verifica quando il Comune non adotta un provvedimento espresso entro il termine di legge, pur avendone l'obbligo ai sensi della legge 475 del 1968. Perché il Comune non risponde al farmacista? Tale silenzio non ha un valore legale di accoglimento o rigetto, ma è un'inerzia che la legge sanziona e che consente al cittadino di agire in giudizio davanti al Tar Tale tipologia di silenzio va tenuto distinto dal Silenzio-assenso: In alcuni casi specifici previsti dalla legge (es. SCIA, determinati procedimenti ad istanza di parte), il silenzio della PA entro un certo termine equivale all'accoglimento dell'istanza. In queste ipotesi, l'assenza di risposta costituisce un provvedimento implicito favorevole. Esiste poi anche un Silenzio-rigetto (o silenzio-diniego): Anche in questo caso, previsto solo per legge (es. richieste di accesso agli atti), il silenzio della PA entro un dato termine equivale a un provvedimento implicito di rigetto. Anche in tali casi é possibile il ricorso al Tar. Quello che interessa nel presente post é però il caso in cui a fronte del ricorso presentato dal nostro farmacista il Comune abbia avviato il procedimento di revisione della pianta organica nelle more del ricorso, ovvero durante il lasso di tempo tra l’avvio della controversia e la prima udienza. A tal proposito, per rispondere alla domanda del nostro lettore va precisato che l’azione contro il silenzio alla istanza per la revisione della pianta organica delle farmacie può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento il ricorso diventa improcedibile proprio perché il ricorso non é volto al merito del contento della revisione bensì all’ottenimento della attività a cui il Comune come Pubblica Amministrazione é tenuto. Sul tema dei pareri delle Asl e dell’Ordine dei farmacisti leggi qui E’ da ritenere fondato un ricorso ove la pianta organica sia molto “antica” e non aggiornata a cadenza biennale, così come é da ritenere accoglibile il ricorso ove il Comune nel tempo necessario del ricorso abbia avviato il procedimento senza concluderlo. Diversamente il Consiglio di Stato ha evidenziato che le istanze di autotutela come le richieste di annullamento d'ufficio di un precedente atto, non generano un obbligo di provvedere in capo alla Comune e, pertanto, l'inerzia su tali istanze non è impugnabile con il ricorso avverso il silenzio (Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2024, n. 2357). In tale pronuncia del 2024 è stato infatti osservato che il silenzio-inadempimento rappresenta una condizione patologica del procedimento amministrativo, che si verifica nel caso in cui l’Amministrazione ometta di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge sull’istanza di avvio del procedimento (principio ricavabile già da diversi anni nella pronuncia Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5417/2019). L’inerzia della Pubblica Amministrazione rileva, ai fini del silenzio in parola, solo nel caso in cui viga in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere attraverso un atto tipizzato, gravitante nella sfera autoritativa della Pubblica Amministrazione, volto ad incidere in maniera positiva o negativa sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5206/2023). In altre parole, l’azione avverso il silenzio inadempimento ha quali presupposti, da un lato, l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere, dall’altro lato, la natura provvedimentale dell’attività oggetto dell’istanza. Restano escluse dalla suddetta area degli obblighi di provvedere le istanze di autotutela (che rappresentano una mera denuncia ovvero sollecitazione ma che non generano un obbligo giuridico di provvedere), i poteri di alta amministrazione ovvero gli atti politici; ne restano, a maggior ragione, ragione esclusi gli atti amministrativi generali e quelli regolamentari. Svolta la verifica sulla sussistenza di un obbligo a provvedere, è necessario svolgere un’ulteriore indagine che riguarda il termine di formazione del silenzio- inadempimento che si lega al termine per fare valere la pretesa in giudizio. Per tale complesso meccanismo è necessario l'ausilio di un legale esperto del settore. Molti tuttavia sottovalutano che sotto un profilo piu' strettamente procedimentale, invece, per il privato #farmacista come per un cittadino è prevista la tutela di cui al comma 9 bis dell’art. 2 L. 241/90 secondo cui, "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento", il privato può rivolgersi al responsabile dell’unità operativa di riferimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Lo strumento previsto all’art. 2 comma 9 bis L. 241/90 è un mezzo di tutela procedimentale che concorre con la tutela giurisdizionale , rimanendone indipendente. Esso può essere esperito “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento” ma non è sottoposto a termini di decadenza né prescrizione. Si tratta di una "seconda chance" per evitare il ricorso amministrativo. La valutazione caso per caso delle istanze da intraprendere da parte del farmacista così come la valutazione del valore delle singole risposte dell’Ente o dei silenzi é determinante per individuare la corretta azione ed evitare di avviare azioni con aspettative eccessivamente ottimistiche in caso di perdurante assenza di risposte da parte del Comune. Richedi una consulenza sul caso specifico Un capitolo a sé stante nei rapporti privato farmacista Comune riguarda le istanze di autorizzazione all’apertura della farmacia post concorso. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico e Assistenza alle Farmacie Avv Aldo Lucarelli
- abuso di professione nella parafarmacia
Farmacista assente in parafarmacia non responsabile per la vendita dei farmaci Non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art' 348 cp ed è immune da responsabilità il farmacista titolare di parafarmacia nella quale un “banchista” non qualificato abbia venduto dei farmaci in sua assenza. Cass. Penale 7100/2025. La sentenza in commento conduce alla conclusione che nelle parafarmacie, la funzione del titolare farmacista non ha valore di “garanzia” dalla quale discenderebbe una responsabilità nel caso in cui venisse venduto un farmaco da un soggetto non abilitato ed in assenza della prova di un eventuale accordo tra il farmacista ed il soggetto non abilitato che abbia dispensato farmaci. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La Corte di Cassazione nel caso in esame ha ribaltato la sentenza che aveva attribuito al titolare della parafarmacia una responsabilità penale; Responsabilità insussistente in quanto il farmacista titolare di parafarmacia non è tenuto ad essere presente sempre all'interno dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 5 D.L.. n. 223 del 2006, ed ad assumere quindi una posizione di garanzia, poiché tale previsione non è prevista da una norma penale. Tale assunto vale tuttavia nel presupposto però che nella parafarmacia si vendano anche “altri beni” diversi dai farmaci, da qui l'assunto che per detti beni – non farmaci - non è necessaria la presenza del farmacista, il quale invece è obbligatorio nella vendita di farmaci . Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nel caso oggetto di esame era invece risultato che il banchista, privo dei requisiti , avesse venduto medicinali da banco in assenza del farmacista titolare. La responsabilità titolare era stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado sulla base dei dati oggettivi che la parafarmacia fosse aperta e che all'interno vi fosse una persona non abilitata alla somministrazione di farmaci , circostanze tali da denotare "inequivocabilmente la manifestazione del suo consenso". abuso di professione nella parafarmacia abuso di professione nella parafarmacia Ma costituisce costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di esercizio abusivo della professione , che il bene tutelato dal reato sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate solo da soggetti in possesso di una necessaria competenza tecnica verificata mediante il rilascio di specifica attestazione di idoneità da parte dello Stato o l'iscrizione in un albo o elenco professionale (Cass. n. 28174 del 23 giugno 2021). Per detta ragione il delitto di esercizio abusivo della professione costituisce una norma penale in bianco che si salda con altre disposizioni volte a determinare le attività per le quali detto apparato di tutela è predisposto e che, con riferimento alle parafarmacie, è dato dall'art. 5 de D.L. 4 luglio 2006 n. 223, ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), che ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie (art. 5, comma 1 : "Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 , possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio..” Con specifico riferimento al soggetto abilitato, il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che: "La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.” Leggi pure: La responsabilità medica Ciò vuol dire che nelle parafarmacie, in cui vengono commercializzati beni di varia natura, è necessaria la presenza del farmacista solo quando vengono compravenduti medicinali in quanto per detta attività sono obbligatorie laurea, abilitazione ed iscrizione all'albo professionale dei farmacisti. D'altro canto, l'articolo 348 cp (esercizio abusivo della professione) è volto ad assicurare la tutela di un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell'ambito di una determinata professione, nel caso in esame quella di “farmacista”. Ne consegue che, nel caso in esame, sussiste il fatto materiale previsto dalla disposizione penale, in quanto la vendita di medicinali, cioè l'atto riservato in via esclusiva alla categoria professionale dei #farmacisti secondo la legge di settore sopra richiamata, è avvenuta da parte di una persona priva dei requisiti menzionati e in assenza della titolare, unico legittimato a provvedervi. Segui il blog on line e rimani aggiornato Poiché, però, in concreto non risulta né che il farmacista titolare, avesse determinato, o comunque deliberatamente consentito, l'esecuzione materiale alla commercializzazione dei farmaci, né che avesse impartito direttive affinché lo si facesse, deve escludersi che il farmacista titolare abbia avuto qualsiasi tipo di responsabilità concorsuale, omissiva o commissiva, rispetto all'esercizio abusivo della professione di farmacista commesso dal banchista non farmacista, sia sotto il profilo causale che sotto quello della riferibilità psicologica del reato. Contattaci senza impegno per il Tuo caso oppure trova il post piu' adatto alle tue esigenze nel motore di ricerca Dagli argomenti che precedono consegue che il farmacista titolare della parafarmacia deve essere assolto dal reato contestatole per non aver commesso il fatto. Prima di chiudere si precisa che le disposizioni oggetto di contestazione nel presente caso sono l'art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione) e l'art. 5 del D.L. 223/2006 recante “interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci” il cui secondo comma prevede espressamente che “ La vendita di cui al comma 1 (nelle parafarmacie) è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.” Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Casi Revoca del finanziamento pubblico
Quale é il riparto di competenza in caso di revoca di un finanziamento pubblico? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Revoca del finanziamento pubblico con riferimento all’ipotesi della revoca del finanziamento già concesso, si è affermato in giurisprudenza: “ a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Casi Revoca del finanziamento pubblico Casi Revoca del finanziamento pubblico In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b) ” (Cass., S.U. 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi C. di S., ad. pl., n. 6/2014). Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci senza impegno Come chiarito infatti dal supremo giudice regolatore, rispetto a una agevolazione non riconosciuta direttamente dalla legge, ma la cui erogazione presupponga il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge, di riconoscere l'agevolazione all'esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un'apposita graduatoria tra possibili beneficiari, il soggetto finanziato vanta una posizione di interesse legittimo e “ tale posizione conserva laddove l'agevolazione venga revocata per un vizio originario afferente al provvedimento di erogazione, afferente cioè ad una fase in cui la sua posizione era di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, come sarebbe stato invece nel caso di erogazione prevista espressamente dalla legge, con compiti della pubblica amministrazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti legali) ” (Cassazione civile, sez. un., 30/07/2020, n. 16457). Studio Legale Angelini Lucarelli avv Aldo Lucarelli
- L'esonero di responsabilità nella vendita delle quote di farmacia
Nel presente post affrontiamo un caso altamente tecnico, figlio del precedente post sull'acquisto consapevole della Farmacia o delle quote di questa. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Cosa accade ove l'acquirente, dopo aver effettuato un acquisto scopre che vi siano problematiche all'azienda – farmacia che ha acquistato? Immaginiamo dei debiti non dichiarati, o delle problematiche con la pianta organica, o con i fornitori o dipendenti. E' possibile per il venditore liberarsi dalla responsabilità successiva all'acquisto? E' possibile che una clausola di esonero della responsabilità eluda appieno le garanzie dovute da parte del venditore? Il quesito nasce dall'analisi di alcuni contratti di compravendita ove l'acquirente si era messo al riparo, chiedendo l'apposizione di clausole volte ad escludere una qualunque forma di sanatoria da parte della due diligence effettuata . Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quando è esclusa la garanzia per i vizi della cosa acquistata a causa di vizi facilmente riconoscibili? Appare necessario e preliminare l'inquadramento della fattispecie all'interno del quadro normativo di riferimento: l'art. 1491 cc rubricato "Esclusione della garanzia", dispone che: "Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi."; inoltre, l'art 1494 cc, in ordine al "Risarcimento del danno" aggiunge che: "In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa". L'art 1491 cc dunque, prevede l'esenzione da ogni responsabilità per i difetti "facilmente riconoscibili", in quanto l'acquirente li avrebbe potuti appurare con una "verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica". L'esonero di responsabilità nella vendita delle quote di farmacia L'esonero di responsabilità nella vendita delle quote di farmacia L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell' art. 1491 cc costituisce applicazione del principio di auto - responsabilità - come esposto dalla medesima ricorrente - e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Per costante giurisprudenza - sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente - è tuttavia da escludere laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). Inoltre, ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 cc, non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell' art 1491 cc, il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). In questo caso, il ricorso all'esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile. Oltretutto, la Corte ha evidenziato che la natura del vizio non immediatamente percepibile, non può escludere l'operatività della garanzia ex art 1491 poiché tale eventualità può verificarsi solo quando l'acquirente sia posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti. In tal senso, la giurisprudenza Cass. n. 1427 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 2981 del 2012), la quale ha, in materia, statuito che il discrimen è rappresentato proprio dalla necessità o meno dell'utilizzazione dell'esperto per l'esclusione della garanzia, ai sensi dell' art 1491 cc Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell'acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell'acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici, come, in effetti, verificatosi nel caso di specie, senza, che peraltro, i venditori avessero reso edotta l'acquirente finale delle reali condizioni del bene. Cass. 12606/2022. La garanzia quindi è esclusa solo per i caso in cui tali problematiche – vizi – erano facilmente conoscibili al momento dell'acquisto, conoscibilità che non richiede l'intervento di tecnici del settore. Prima di concludere una precisazione, usando le parole della giurisprudenza. L’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sè non da vita ad una nuova obbligazione estintiva o estintiva dell’originaria obbligazione di garanzia (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13294), quindi l'eliminazione dei vizi non esclude un obbligo di garanzia. Hai domande? Consulta il blog gratuito , oppure contattaci senza impegno per analizzare il tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico ed Aziendale Avv. Aldo Lucarelli
- Il farmacista imprenditore al passo del tempo
Analizziamo la figura del farmacista individuale - persona fisica - dinanzi alle evoluzioni normative in atto ed allo sviluppo del mercato che sembra prediligere organizzazioni societarie rispetto alla visione tradizionale del farmacista come direttore ed unico interprete della farmacia. Le norme in tema di farmacista individuale non sono cambiate molto negli ultimi tempi, ciò che è mutato è il contesto in cui il farmacista persona fisica si muove, stiamo parlando dell'apertura alle società di capitali di cui alla legge 124 del 2017 ed ai riflessi, meno conosciuti, in tema di acquisto della farmacia, partecipazione al concorso, idoneità, vendita e riacquisto della farmacia. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Rimangono infatti vigenti le disposizioni in tema per il farmacista individuale, il quale è soggetto al necessario step della idoneità previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 362 del 1991 per quel che riguarda la “direzione della farmacia”. E' sufficiente notare che la norma non distingue tra “farmacista imprenditore” e “farmacista direttore”, la figura del farmacista persona fisica, non prevede la possibilità – invece data alle società – di avere nella stessa persona l'imprenditore ed il farmacista , con la logica conseguenza che il singolo farmacista persona fisica dovrà avere quelle idoneità non richieste ai soci di società, per essere titolare della farmacia di cui sarà anche direttore, o per dirla al contrario che non appare ammessa la figura dell'imprenditore persona fisica non farmacista (senza quindi ricorrere a società) nel mondo delle farmacie. Per dirla in modo piu' diretto al fine di non essere travisati: La persona fisica che non sia anche farmacista non sembra, ancora oggi, poter operare nelle farmacie nemmeno a livello imprenditoriale se l'attività rimane in chiave individuale. Se è stata apertura la porta agli investimenti societarie nelle farmacie, la porta rimane chiusa per quelle persone fisiche che farmacisti non sono a meno di non entrare in società. Leggi pure: le attività di controllo e due diligence nella vendita della farmacia Attenzione non stiamo parlando della possibilità di avere partecipazione societarie ma del fatto che se il farmacista agisce come persona individuale non sarà possibile estendere allo stesso quelle prerogative dettate solo per le società in tema di farmacie. Non vi sarebbe spazio quindi per l'imprenditore individuale non farmacista. E' il caso di quelle disposizioni normative ancora vigenti che dettano una disciplina piu' restrittiva per la titolarità della farmacia (art. 7 co. 3 legge 362/1991) e di quelle in tema di vendita della sede da parte del farmacista individuale, si pensi all'art 12 della legge 475 del 1968. Alla luce dei recenti concorsi ordinari – strada percorribile per il farmacista individuale di divenire titolare di sede in alternativa all'eredità ed all'acquisto ed alla assegnazione provvisoria – appare ancora applicabile infatti il divieto di cessione infra triennio , così come il divieto di conferimento della sede vinta a concorso infra triennio. In tema di trasferimento poi per il singolo farmacista persona fisica sarà necessario ancora il rispetto del termine di 10 anni per partecipare ad un nuovo concorso, oltre alla possibilità – per una sola volta nella vita ( frase che al sottoscritto appare piu' di origine biblica che di diritto farmaceutico) ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione. Cosi come è ancora previsto al per il farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. Il farmacista imprenditore al passo del tempo Il farmacista imprenditore al passo del tempo Anche in tema di acquisto, il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. Sempre per il farmacista persona fisica è precisato che Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. (art. 12 legge 475/1968). Tale inciso è stato utilizzato dalla giurisprudenza per NON ammettere ipotesi di “affitti di ramo di azienda”, Leggi qui il post dedicato agli atti elusivi farmacia affitto d'azienda e gli atti elusivi Tali norme, ben chiare a quasi tutti i nostri lettori, sono tuttavia al tramonto NON perché non siano vigenti bensì poiché vengono sistematicamente aggirate per mezzo delle partecipazioni societarie, ammesse dalla legge 124/2017, e per quel che concerne la persona fisica, tramite il ricorso alle SRL unipersonali, ( leggi qui Srl Unipersonale) dove sebbene vi sia una concezione “atomistica” nel senso che il proprietario è un solo soggetto (soggetto persona fisica o soggetto come persona giuridica si pensi al Srl unipersonale a socio unico partecipata da altra società al 100%), sono comunque soggetti alternativi alla persona fisica e con personalità giuridica autonoma. Leggi pure: Farmacie ed il divieto di doppia autorizzazione Conclusivamente, le norme in tema di titolarità, gestione, idoneità del titolare, divieti di cessione, sono pienamente vigenti, tuttavia l'applicazione pratica è oggi calata in una realtà multiforme dove l'elemento imprenditoriale sta prevalendo sull'elemento personale, che rende l'imprenditore individuale (ad avviso di chi scrive) svantaggiata di fronte alle norme sullo sdoppiamento della personalità giuridica di prerogativa societaria e di chiave imprenditoriale. Leggi pure se di interesse: Acquisto e vendita della Farmacia come evitare sorprese Le garanzie nella compravendita delle quote della farmacia Rimane ancora il baluardo delle realtà rurali dove la figura del farmacista persona fisica è cruciale nella gestione delle micro imprese farmacie, a volte con fiscalità agevolata e sussidi territoriali, imprescindibile per il contatto con il territorio e la clientela. Leggi il blog in diritto farmaceutico ed articoli per la farmacia e l'impresa, se non trovi il tuo caso contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per le Farmacie Avv. Aldo Lucarelli