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  • Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci

    Una farmacia nata da concorso o una farmacia con soci paritari, come può liberarsi ⛓️‍💥 dalle catene di una gestione insoddisfacente e liquidare i soci scomodi? Spesso per liquidare i soci il problema maggiore risiede nella ricerca dei fondi necessari e nella compatibilità che un’operazione del genere possa avere a livello farmaceutico e fiscale. Nel presente post affrontiamo il caso della trasformazione della farmacia con scopo di finanziamento e liquidazione dei soci scomodi L’ipotesi di partenza é la semplice trasformazione da Snc ad Srl seguita dalla vendita delle quote. Ne abbiamo parlato in altro post. Ma la semplice trasformazione da Snc a Srl, seguita dall'acquisto delle quote dei soci uscenti da parte della società, spesso fallisce perché non permette di far emergere l'avviamento (creando problemi di patrimonio netto) o perché la società non ha riserve sufficienti per l'acquisto di azioni proprie. Leggi pure Trasformazione della farmacia problemi e limiti operativi La soluzione tecnica più efficace in questo caso è strutturata come un Merger Leveraged Buyout (MLBO) usato in ambito commerciale e bancario con imprese che hanno grandi flussi di cassa (cash flow) ma adattato (ad avviso di chi scrive) anche alla realtà della farmacia e delle situazioni medie, sopratutto per quelle farmacie post concorso straordinario che vogliono “liberarsi” degli associati/soci non più interessati alla gestione della farmacia (dopo i tre anni) Leggi pure Concorso straordinario farmacie e la prescrizione dell’azione risarcitoria Lo scopo nel presente caso é quello di liquidare i soci con fondi esterni garantendo la tenuta patrimoniale e fiscale della farmacia. Vediamo nel dettaglio tale strada: A) il punto di partenza é la creazione di una nuova società chiamata New Company (NewCo) nella forma della Srl e valutare di procede ad una fusione inversa con la nostra farmacia. Consulta il sito dedicato alla farmacia Vedremo perché questo metodo può essere idoneo al nostro scopo rispetto ad altri. B) La Nuova società (poco capitalizzata) potrà quindi chiedere un finanziamento bancario , a società del settore che conoscono la redditività dell’operazione. Non perdetevi d’animo se la banca sotto casa non approva l’operazione, vi sono esperti del settore che ben conoscono le potenzialità dell’operazione per la stabilità dei flussi di cassa garantiti dalle #farmacie, a tal proposito un business plan vi sarà di aiuto. Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci arriviamo quindi alla fase C) ovvero l’acquisizione delle quote. La Srl acquisterà il 100% delle quote della Snc (o la maggioranza di controllo). Seguici on Line Con tali 3 semplici passaggi si potranno liquidare i soci e la 💊 farmacia Snc diventerà una controllata al 100% della Nuova Srl. Abbiamo quindi liquidato gli ex soci/associati ma dobbiamo ora procedere alla incorporazione della farmacia nella Srl, quindi procediamo alla “fusione per incorporazione” . La situazione di arrivo in questa fase é quella di una nuova Srl che ha incorporato la Snc, dopo aver acquisto le sue quote. Il prezzo pagato dalla Srl spesso é un valore alto, che ha in sé un valore di mercato molto più alto del valore contabile (patrimonio netto contabile della Snc), avremo quindi nel bilancio post-fusione, una differenza contabile chiamata “ Disavanzo da fusione”. Ricordiamo infatti che il problema che ci é stato chiesto di affrontare riguarda la liquidazione di soci della Farmacia Snc con capitali che al momento non erano disponibili nella società e che sono stati creati con un finanziamento esterno. Qualcuno chiederà, ma perché non é stato contratto un finanziamento direttamente dalla Farmacia? L’apertura diretta di un finanziamento per liquidare i soci avrebbe creato un enorme debito a fronte di attività contabili basse (i mobili e le scorte), rischiando di erodere il capitale (art. 2482 ter c.c.). Con la fusione invece il disavanzo da fusione viene imputato nell'attivo dello Stato Patrimoniale della Srl come Avviamento Il tutto ai sensi dell’ 2504-bis comma 4 Codice Civile (fusione e disavanzi) ed Art. 2426, punto 6 Codice Civile inerente i criteri di valutazione e ammortamento dell’avviamento. Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci, quale é il risultato di questa operazione? Avremo ottenuto un finanziamento nel passivo, ma anche un grosso asset (l'Avviamento) nell'attivo della nostra Srl con un Patrimonio Netto positivo ed in equilibrio. Arriviamo quindi al secondo problema ovvero quello dell'Ammortamento Fiscale dell’avviamento. Civilisticamente l'avviamento emerso dal disavanzo è iscrivibile. Tuttavia, fiscalmente è neutrale (non deducibile) a meno che non si compia un atto specifico, ma quale? L’affrancamento del disavanzo pagando un’imposta sostitutiva sui valori affrancati e ottenendo la possibilità di ammortizzare fiscalmente l’avviamento. (15, comma 10-ter, del DPR 917/1986 ) lo scopo é quello di far diventare fiscalmente deducibile l’ammortamento dell’avviamento iscritto civilisticamente. Una volta affrancato, l'avviamento è ammortizzabile (generalmente in 18 anni). Farmacia ed Impresa due facce della stessa medaglia Andiamo verso la fine del percorso, il debito è ora in pancia alla Srl operativa (la farmacia). I flussi di cassa generati dalla vendita dei farmaci verranno utilizzati per pagare le rate del mutuo fatto per liquidare i soci. Poiché gli interessi passivi sono deducibili (ma entro il limite del 30% del ROL), si ottiene un ulteriore vantaggio fiscale. Conclusivamente nel lungo percorso descritto abbiamo 1) liquidato i soci, 2) trovato fondi esterni alla #farmacia, 3) mantenuto un equilibrio fiscale, 4) gestito la società trasformandola in una impresa più snella e trasparente. Per una alternativa a questa strada lunga ma interessante 🧐 vi sarà un altro post, leggi il blog in diritto societario e e farmaceutico e trova il tuo caso o contattaci Un consiglio pratico, operazioni societarie hanno un senso ove vengano pianificate con cura in anticipo sia in termini di costi che di sostenibilità futura. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza

  • Concorso Farmacie il danno da mancata apertura

    Tornano sempre le stesse domande sui dubbi da concorso straordinario e sugli strascichi delle aperture e delle mancate aperture. ma se avevamo vinto la farmacia ed uno degli associati si è tirato indietro, questo comportamento è fonte di danno da responsabilità? Se si di quale tipo di responsabilità si tratta? In quanto tempo si prescrive l'azione al risarcimento danni? Ma se è passato molto tempo dalla partecipazione del lontano 2013, come associato ero obbligato comunque ad aprire con gli altri associati? Tante domande a cui negli anni abbiamo sempre risposto, ora passando il tempo se ne aggiunge una ancora piu' interessante, Quanto tempo ho per fare causa all'associato che si è tirato indietro dall'associazione facendo perdere il diritto all'apertura di tutta l'associazione? Scopri il sito sul diritto farmaceutico ed i casi per farmacie e farmacisti Premesso quanto chiesto ora vediamo quanto segue. Secondo la giurisprudenza, il rapporto associativo in un concorso ha natura di rapporto di natura contrattuale. Ciò porta con sé alcune semplici e "drastiche" deduzioni in ordine alla responsabilità ed al tempo di prescrizione, per quello che segue. Si deve infatti osservare che il dott. Tizio il dott. Caio ed il dott. Sempronio nel lontano 2013 si erano uniti per partecipare al concorso farmacie sulla base di un vincolo associativo basato su matrice pubblica, ovvero un bando valido ed efficace, quindi sarà difficile sostenere che i rapporti tra loro non fossero correlati da un rapporto di natura contrattuale, sancito per l'appunto dall'associazione. Se quindi si tratta di rapporto di natura contrattuale andrà da sé che il mancato perfezionamento dell'apertura di una sede, per il recesso ad nutum (cioè ingiustificato) di un associato, sarà fonte di responsabilità ovvero di danno per gli altri rimasti coinvolti nella non apertura per il comportamento dell'associato "ribelle". Ma di quale danno? un danno di natura contrattuale, per l'appunto la cui prescrizione è di 10 anni dal fatto e non di soli "5" come se fosse stato un danno tra estranei, ovvero di un danno da responsabilità aquiliana ex art. 2043. Farmacie da concorso straordinario, il danno da mancata apertura a causa dell'associato Farmacie da concorso straordinario, il danno da mancata apertura a causa dell'associato Sui punti sopra esposti abbiamo qualche cenno di giurisprudenza che sembra confermare tutti i nostri sospetti. ed infatti secondo il Tribunale di Napoli "... Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata, sebbene la fattispecie in esame vada ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale."  E' invero pacifico il principio secondo cui il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio.   Al riguardo la Suprema Corte con recente pronuncia ha, infatti, affermato che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il Ministero della ### a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale)”(cfr. Cass sent. n. 10049/2022). Hai un caso? leggi il blog o contattaci Ciò posto, in termini generali si osserva come il nostro ordinamento giuridico preveda due diverse ipotesi di responsabilità civile: la responsabilità contrattuale , derivante dall'inadempimento di un'obbligazione assunta e disciplinata dall'art. 1218 cc, il quale dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” e la responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem ledere, disciplinata dall'art. 2043 cc secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. segui la pagina on line Giova evidenziare come, contrariamente a quanto avvenga con la responsabilità extracontrattuale, che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, ma solamente un comportamento che abbia violato il principio generale del neminem ledere, la responsabilità contrattuale basi la propria natura proprio sulla esplicita violazione di uno specifico dovere, che deriva da un vincolo obbligatorio sussistente tra le parti e rimasto inadempiuto. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti, in caso di responsabilità contrattuale al creditore spetterà provare solo l'inadempimento del debitore ed il danno dallo stesso cagionato, mentre spetterà al debitore, al fine di sottrarsi dal risarcimento, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Fatte tali necessarie premesse, ritiene il Tribunale che, nella specie, tra le parti in lite si fosse perfezionato un accordo associativo finalizzato alla partecipazione, nella modalità della forma associata, al bando di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determina, la cui prova è data dalla stessa presentazione delle domande di partecipazione al bando in modalità di partecipazione associata da parte delle tre candidate, con indicazione della referente del gruppo nella persona di (cfr. domande partecipazione concorso) . Concorso Farmacie ed il vincolo scaturente dalla partecipazione Con la presentazione delle domande di ammissione al concorso in forma associata deve, pertanto, ritenersi sorto un vincolo obbligatorio tra le parti in relazione all'espletamento della indicata procedura concorsuale, la cui normativa - espressamente richiamata dal bando - prevedeva la sussistenza del gruppo per l'assegnazione della sede farmaceutica e per il suo mantenimento nel successivo periodo decennale, salvo forza maggiore, morte o sopravvenuta incapacità. ..." (cfr. Trib. Na. n. 10792/2022 del 02-12-2022) Ed il danno.. "... Da ultimo, deve ritenersi altresì sussistente il danno subito dalle attrici a seguito del recesso dalla partecipazione al concorso da parte della convenuta e consistente segnatamente nella mancata assegnazione della sede farmaceutica al gruppo associato rispetto alla quale si erano posizionate utilmente nella graduatoria definitiva. Quindi: Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la responsabilità contrattuale della convenuta per la mancata assegnazione alle attrici della sede farmaceutica di cui al concorso indetto .. (concorso straordinario farmacie indetto ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. conv. in L. 24 marzo 2012 n. 27) e per il quale le parti avevano presentato domanda in modalità di partecipazione associata, con il conseguente diritto delle attrici al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. ..." Conclusivamente sebbene il concorso sia terminato in quasi tutta Italia, gli strascichi delle sue vicende avranno vita per lo meno sino a che l'ultimo decennio dal fatto non sarà scaduto! Seguici per novità ed aggiornamenti in diritto farmaceutico. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli Il post è un caso studio, frutto del pensiero del proprio autore, non è una guida né una consulenza,

  • Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare

    In questo post affrontiamo il riparto di responsabilità tra il Direttore di Farmacia ed il titolare dell’azienda Farmacia quale impresa  che può essere un privato così come spesso accade una società. In caso di ingiunzione di sanzione per l’assunzione di personale in Farmacia chi é il responsabile? nel nostro caso il contratto di lavoro del direttore della farmacia è stipulato con la società Srl quale titolare dell’esercizio farmaceutico. Il datore di lavoro è la società che può anche essere una società farmacia comunale. Nel caso che vedremo, relativo alla responsabilità ex art. 32 del RD 1706/1938 in tema di assunzioni la responsabilità per i motivi che sono di seguito affrontati ricade sulla titolare della farmacia, la società, mentre ove le attività poste in essere ricadano non nell'alveo della farmacia come azienda ma come presidio di dispensazione farmaci, prevarrà la responsabilità del direttore della farmacia. Ciò posto, ai sensi dell’art. 32 del R.D. 30 settembre 1938 n.1706, come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, “ Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale [oggi azienda sanitaria] il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia  e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale ”. La disposizione richiamata è chiara nell’individuare il  titolare dell’esercizio farmaceutico il soggetto tenuto alle comunicazioni relative alle assunzioni degli addetti all’esercizio stesso. Il direttore della farmacia  non è il titolare dell’esercizio stesso, ma un mero dipendente, seppure con funzioni di responsabilità – nella gestione dell’esercizio e, in generale, del servizio connesso, come meglio si dirà infra  – quale è il direttore. Nel caso di specie il titolare dell’esercizio farmaceutico è la società s.r.l. e non già la direttrice della farmacia . Hai un caso da risolvere? Contattaci Il legislatore ha dunque previsto una duplicità di figure, quella del titolare dell’esercizio farmaceutico (che può essere anche una società) e quello del direttore della farmacia , necessariamente una persona fisica. Certamente ben può verificarsi che il titolare dell’esercizio sia un farmacista, ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, dovendosi trarre le necessarie conseguenze in punto di riparto di responsabilità tra la società comunale, titolare della farmacia , e la direttrice, odierna ricorrente, che ha con la società comunale un rapporto di lavoro subordinato  (cfr. Cass. Sez. Lavoro 1° settembre 2023 n. 25590). Va precisato che la responsabilità del direttore, che deve essere un farmacista, è connessa e funzionale all’esercizio del servizio che la farmacia è tenuta ad offrire, ovvero, in via principale, la dispensazione dei farmaci, esulando da tale responsabilità quanto invece connesso all’organizzazione e alla gestione della farmacia da un punto di vista imprenditoriale. Deve rammentarsi che la giurisprudenza costituzionale inquadra l’attività di vendita al pubblico di farmaci al dettaglio nell'ambito dei servizi pubblici di natura economica dati in concessione (Corte Cost. n. 150 del 2011, 430 del 2007, 448 e 87 del 2006). Tale servizio costituisce un'attività economica, seppur disciplinata, vigilata, e soggetta a programmazione e pianificazione (cfr. L. n. 475/1968) (cfr. Ad. Plen. 14 aprile 2022 n. 5), in quanto, pur a fronte dell'indubbia natura commerciale dell'attività, vi è l’esigenza di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, atteso che con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le farmacie, pubbliche e private, sono state ritenute parte integrante del Servizio stesso, il quale, previo convenzionamento, se ne avvale per erogare l'assistenza farmaceutica alla popolazione. Leggi il blog o segui la pagina sui social Nell’ambito dell’attività di vendita al pubblico di farmaci è il titolare che gestisce il fabbisogno di personale e procede alle assunzioni degli addetti al servizio, con la logica conseguenza che non può che gravare sul titolare l’onere di effettuare le comunicazioni dei dati dei lavoratori, come previsto dall’art. 32 del R.D. n. 1706/1938. L’ordinanza ingiunzione (emessa dalla Asp/Asl in sede ispettiva) laddove individua quale soggetto trasgressore la direttrice della farmacia  non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore. un ricorso pertanto, in relazione alla predetta ordinanza è meritevole di accoglimento, dovendosi disporre l’annullamento dell’ordinanza (Tar Milano 3661/25) Quindi l'ordinanza emessa dalla ASL/ASP ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 1706/1938 laddove individua quale soggetto trasgressore la direttrice della farmacia non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore. Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare Ove invece con un provvedimento l’ATS contestati al direttore di aver erogato un farmaco con ricetta scaduta, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 219/2006, la responsabilità non sarà addebitabile al titolare. Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 24 aprile 2006 n. 219, per quanto qui rileva, “ 1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute. 2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta». 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale…” . Hai un quesito? un tema da affrontare? Leggi il blog o contattaci per un tuo caso Va ricordato che ai sensi dell’art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362 la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. La previsione della specifica qualifica si spiega in ragione delle competenze necessarie alla gestione della farmacia quale presidio sociosanitario e centro di erogazione servizi sanitari. In particolare la vendita al pubblico di farmaci richiede il possesso della specifica professionalità in capo a tutti gli addetti all’esercizio. Il direttore poi è responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, con particolare riferimento all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia di somministrazione di farmaci. Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare Il direttore rappresenta la figura apicale della struttura organizzativa, inquadrato nella categoria “quadro” del CCNL del comparto Farmacie Municipalizzate, chiamato a svolgere “ con ampia autonomia operativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e di responsabilità ” (cfr. art. 10 CCNL 2022-2024). L’art. 24 del Codice deontologico del farmacista (approvato dal Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani in data 7 maggio 2018) prevede che il direttore sia responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e debba curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari. “ Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni ”. Considerato il ruolo proprio del direttore della farmacia , su questi incombe l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga in piena aderenza alla normativa di settore. Non si tratta, come è evidente, di adempimenti formali, ma di un’attività cui è sottesa, in ultima analisi, la tutela della salute dei cittadini. Nella funzione affidata al direttore della farmacia – come qualunque soggetto apicale di una struttura organizzativa – è insito il potere di vigilanza sui collaboratori, al fine di garantire l’osservanza delle previsioni normative in questo delicato ambito. La responsabilità della violazione dell’art. 89 del D.lgs. n. 219/2006 non può che ricadere sul direttore quale soggetto preposto da un lato all’osservanza delle disposizioni normative, dall’altro alla vigilanza dei collaboratori farmacisti. Ma qualle è la sanzione? Ai sensi dell’art. 148 comma 8 del D.lgs. n. 219/2006: “ Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dall'articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni ”. Prima di chiudere una precisazione da evidenziare, ovvero che competente contro le ordinanze é il TAR. leggi il blog in diritto amministrativo e farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Il consorzio stabile ed il potere delle singole consorziate

    Il consorzio stabile si sostituisce alle singole imprese consorziate nei rapporti con la stazione appaltante, in quando per previsione da codice degli appalti, questo da vita ad una unica unità giuridica, ferma la responsabilità solidale nella esecuzione. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ma residuano in capo alle singole consorziate poteri di accesso agli atti verso la stazione appaltante. Questo è quanto si ricava dalla recente giurisprudenza del Tar Brescia 324.2025. Com’è noto, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, nella partecipazione alle gare d'appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente. Il modulo associativo del «consorzio stabile», dà infatti vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate, in forza del quale, anche nell'attuale quadro normativo, è previsto che detto consorzio possa giovarsi, senza dover ricorrere all'avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del c.d. «cumulo alla rinfusa», cosicché il medesimo può scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati. segui la pagina on line Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate alle quali affida i lavori, sicché l'attività compiuta dall'impresa consorziata si imputa al consorzio. Nel caso in cui il consorzio designi una consorziata quale impresa esecutrice, tale designazione è un atto meramente interno al Consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata esecutrice e la stazione appaltante. Insomma, il consorzio, incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una « comune struttura di impresa », destinata a operare nel settore dei contratti pubblici, è l'unica controparte contrattuale delle stazioni appaltanti (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 04/07/2023, n.6530). In tale sistematica si inserisce l’art. 67 comma 4 del Nuovo Codice appalti (D.Lgs 63/2023) il quale, ripercorrendo la previgente disposizione dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016, reca testualmente “4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante .”  Da tale disposto normativo va interpretato nel senso di attribuire – pur a fronte della qualifica di parte contrattuale in senso formale  unicamente al consorzio stabile - una responsabilità solidale ex lege  della consorziata esecutrice rispondente alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante. Inserendosi nella dinamica della fase esecutiva del contratto, e rispondendo ex lege  in via solidale con il consorzio stabile dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, la consorziata esecutrice non può dirsi estranea alle vicende contrattuali, pur non rivestendo la qualità di contraente in senso formale. In realtà, può ritenersi sussistente in capo alla stessa un interesse al contratto che va oltre la sua posizione di mero esecutore, e produce effetti quantomeno riflessi in caso di contestato inadempimento in capo al consorzio stabile. Di conseguenza, se la consorziata esecutrice non può dirsi legittimata all’esperimento delle azioni ex contractu  – le quali spettano unicamente alla parte del contratto in senso formale – del pari non può negarsi un autonomo interesse, concreto ed attuale, ed una sua legittimazione, ad avanzare istanza di accesso con riguardo ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione. Consorzio Stabile e poteri delle singole consorziate Quindi possiamo concludere affermando che: Il modulo associativo del consorzio  stabile dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate, alle quali affida i lavori, sicché l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio, che rimane l’unica controparte contrattuale nella relazione con l'amministrazione. In omaggio alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante, residua però una responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice, che non la rende perciò solo estranea alle vicende contrattuali, anche in ragione della sussistenza, in capo alla stessa, un interesse al contratto. Studio Legale Angelini Lucarelli contrattualistica appalti e procedure pubbliche Avv. Aldo Lucarelli

  • L'impugnazione del piano regolatore e le sue varianti, quando e come

    Spesso viene richiesto quale sia il momento in cui il privato cittadino è chiamato a poter impugnare il piano regolatore comunale, una sua variante o una atto programmatorio, ritenuto lesivo, se nel momento iniziale relativo alla "adozione" da parte del Comune o dell'Ente della procedura da intraprendere o nella fase finale, quindi quella dell'approvazione? Adozione o approvazione del piano regolatore? Il punto è dirimente in quanto con l'attesa di rischia di perdere il diritto a far valere aspetti immediatamente lesivi dei propri interessi, con una impugnativa immediata invece si rischia di procedere avverso atti che non hanno un contenuto definitivo o che non siano lesivi. A tali interrogativi risponde il Consiglio di Stato con una ricostruzione del 2025 che fa proprie le coordinate ermeneutiche degli ultimi anni. Ritiene il Consiglio di Stato 2729/2025 di dover partire dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1983 n. 1, nella quale sono state fissate le seguenti coordinate ermeneutiche in tema di adozione e approvazione del piano regolatore in relazione agli effetti lesivi: a) l’approvazione  del piano regolatore dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente diverso da quello di adozione  del piano (diverso per l’efficacia giuridica, per l’autorità emanante, per l’esercizio di un’autonomia e piena discrezionalità): ciò comporta che contro di esso deve ammettersi piena tutela mediante una facoltà d’impugnazione altrettanto piena, senza altro limite che quello dell’eventuale giudicato formatosi sulla precedente delibera di adozione; b) è impugnabile la delibera comunale di adozione di un piano regolatore, in relazione ai vincoli concreti che da esso immediatamente derivano per le proprietà dei singoli; la mancata impugnazione rende inoppugnabile la successiva e consequenziale applicazione di misure di salvaguardia, ma non preclude l’impugnazione del piano regolatore una volta intervenuta l’approvazione regionale; la delibera comunale di adozione del piano regolatore generale è, contemporaneamente, atto dotato di efficacia esterna lesiva propria e atto interno di un procedimento ancora in corso, il quale si definisce solo attraverso il provvedimento regionale di approvazione: pertanto essa è immediatamente impugnabile solo in relazione al primo aspetto, mentre deve escludersi che una mancata o comunque non utile impugnazione della parte immediatamente lesiva dal piano adottato sia idonea a limitare le possibilità di tutela in ordine agli effetti lesivi conseguenti al successivo provvedimento di approvazione; Hai un quesito legale sul tema? Contattaci il provvedimento di adozione del piano regolatore generale, nella misura in cui è suscettibile di applicazione (mediante le misure di salvaguardia o negli altri modi consentiti dalla legge) è immediatamente lesivo e dunque suscettibile di diretta e autonoma impugnazione nello stesso modo e alle stesse condizioni in cui ciò è tradizionalmente ammesso per il provvedimento di approvazione: sono dunque direttamente impugnabili, del piano adottato, tutte le prescrizioni che tali sarebbero ritenute nel piano approvato, secondo i principi comunemente accettati; mentre saranno impugnabili solo congiuntamente agli atti applicativi quelle altre prescrizioni che, anche se appartenenti ad un piano approvato, non sarebbero ritenute direttamente impugnabili. Leggi il blog Nella successiva evoluzione giurisprudenziale è stato ripetutamente evidenziato (anche da parte di questa Sezione) che l’atto di adozione del piano regolatore può essere autonomamente impugnato, ove immediatamente lesivo della posizione giudica soggettiva del ricorrente, e che l’omessa impugnazione della deliberazione approvativa della variante di un piano regolatore generale non determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera comunale di adozione, in quanto l’eventuale annullamento di quest’ultima esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione, per la parte in cui la delibera di approvazione abbia confermato le previsioni già contenute nel piano adottato e oggetto di impugnativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2023 n. 4130; sez. II, 20 gennaio 2020 n. 456; sez. IV, 14 luglio 2014 n. 3654; 15 febbraio 2013 n. 921). Per pacifica giurisprudenza amministrativa, nel sistema della legislazione urbanistica statale e in quello regionale, i soli atti del procedimento di formazione del p.r.g. dotati di rilevanza esterna,  e come tali autonomamente impugnabili, sono la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento regionale di approvazione e non , invece, l’atto, con cui il Comune controdeduce alle osservazioni, proponendone alternativamente il rigetto o l’accoglimento, totale o parziale, trattandosi di atto privo di contenuto provvedimentale, che assolve ad una mera funzione endoprocedimentale, ad un tempo consultiva e propositiva nei confronti della Regione, cui compete la pronunzia definitiva sulle osservazioni in sede di approvazione del piano e ciò anche quando nuove determinazioni siano state assunte in tale fase, quale risultato dell'esame delle osservazioni presentate, essendo le stesse idonee ad acquisire contenuto precettivo solo all'esito della loro assunzione nel piano definitivamente approvato dalla Regione (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 agosto 2008 , n. 3925);  in altri termini, la delibera comunale di esame delle controdeduzioni del privato alla delibera di adozione di variante di piano regolatore non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto endoprocedimentale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2009 n. 5002 e CdS 2729/2025) Leggi il blog e trova il tuo caso - contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avvocato Aldo Lucarelli

  • Il Project Financing della Farmacia Comunale

    Ci occupiamo del Project Financing della Farmacia Comunale ed i problemi procedurali in caso di contestazione delle attività da parte dei privati. In via preliminare è opportuno precisare che la "finanza di progetto" è un sistema di partenariato pubblico - privato basato sulla collaborazione del privato promotore verso il Comune per la realizzazione di opere infrastrutturali o di pubblica utilità. Il Project Financing della Farmacia Comunale Nel diritto farmaceutico si sta facendo strada come forma per l'apertura e la gestione delle farmacie comunali in concessione, il tutto tramite procedure aperte per l’affidamento di un partenariato pubblico privato, mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023 e con diritto di prelazione da parte del promotore, avente ad oggetto l’apertura e gestione in concessione della farmacia comunale per diversi anni, ad esempio 15/20 e con opzioni di rinnovo. Esistono casi già documentati relativi al project financing per l'apertura e la gestione in concessione delle farmacie comunali, mentre appare piu' difficile la strada da percorrere ove l'iniziativa sia posta direttamente dal privato senza passare per l'emanazione del bando pubblico. Vi sono già casi di bandi pubblici emanati dal Comune, con meccanismo quindi su impulso della Stazione appaltante, ma non si esclude l'applicazione della procedura su proposta privata, sempre nel rispetto dei passaggi dell'art. 193 del codice degli appalti e degli obblighi di trasparenza e gara. Chiarita quindi la natura innovativa ma reale del project financing farmaceutico , rimane da affrontare il successivo passaggio, ovvero, è possibile ricorrere contro una procedura di project financing farmaceutico? La domanda nasce dal dubbio del nostro lettore in relazione al fatto che la procedura non sia conclusa e che vi sia un dialogo tra il promotore privato ed il Comune. per rispondere in termini amministrativi il Tar Catania nella recente sentenza n 2970/2025 sul tema ha precisato che che p er consolidata giurisprudenza: “ nel procedimento di project financing l'atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, [è] immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica ” (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8766; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1). Segui la pagina sui social in diritto farmaceutico Leggi il blog  o Contattaci L’interesse ad impugnare la determinazione amministrativa con la quale l’Amministrazione procedente chiude la prima fase di selezione della proposta è correlato al fatto che “... la selezione del promotore crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest'ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore, o in caso contrario di ricevere il rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta ” (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8766, cit.). Leggi pure: Farmacia Comunale e la congruità della concessione Il Project Financing della Farmacia Comunale È di tutta evidenza, invero, che nel project financing: " per i concorrenti non prescelti, la selezione di un altro promotore determina un definitivo arresto procedimentale, atteso che il loro progetto non sarà posto a base della successiva gara e che non vanteranno né il diritto ad essere aggiudicatari in mancanza di altre proposte, né il diritto di prelazione, né il diritto al rimborso delle spese sostenute " (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2012, cit.). Leggi pure: Risoluzione della concessione ed indennizzo per le farmacie comunali Analogamente, anche la presentazione di una formale manifestazione di interesse a prendere parte alla prima fase della procedura è suscettibile di determinare in capo all’operatore economico interessato un interesse concreto e attuale alla legittimità dell’azione amministrativa posta in essere dall’ente pubblico in tale fase, così differenziandolo dal quisque de populo , tenuto conto, in particolare, che proprio la violazione delle regole di pubblicità disciplinanti tale fase – preordinate dal Legislatore al fine di favorirne un’utile partecipazione – risultano immediatamente lesive della sfera soggettiva del soggetto interessato, altrimenti sguarnito di tutela. Leggi pure: La gara pubblica per la concessione della Farmacia L’ampia discrezionalità amministrativa che connota la prima fase del procedimento di project financing , peraltro, non può esser ritenuta un limite al radicamento dell’interesse a ricorrere in capo a chi abbia manifestato il proprio interesse a presentare una proposta progettuale all’Amministrazione procedente; invero, una volta che sia stata selezionata la proposta di un’altra impresa concorrente, l’operatore interessato subisce la lesione del proprio interesse a conseguire l’affidamento dell’appalto o della concessione sulla base del proprio progetto, non rilevando che l’ente possa decidere, in seguito, di non dar seguito alla procedura di gara per l’affidamento né che l’impresa la cui proposta progettuale sia stata selezionata vanti solo una mera aspettativa condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine alla opportunità di contrattare sulla base della proposta. Il project financing farmaceutico è quindi il punto di incontro tra la normativa di settore (art. 10 della legge 362/1991) la giurisprudenza (Tar Catania n. 2970/2025 e Tar Toscana 79/2024) sulla possibilità di ricorrere al codice degli appalti per la finanza di progetto (il caso San Giuliano) Segui la pagina sui social in diritto farmaceutico Leggi il blog o Contattaci Leggi i post qui sotto sulla Farmacia Comunale, la gestione, la gara e la concessione Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Nella responsabilità sanitaria tra medico e struttura passano 5 anni

    Nel danno da mala sanità occorre distinguere la responsabilità del Medico dalla responsabilità della Struttura sanitaria. Oggi la responsabilità medica ed il riparto di responsabilità con la struttura sanitaria è governato dalla legge Gelli Bianco, ovvero la legge 24 del 8 marzo 2017 che stabilisce – tramite l'articolo 7 – una netta distinzione tra responsabilità del medico come singolo e della clinica come struttura. La responsabilità del medico infatti: Ha natura extracontrattuale, quindi il medico risponde dei danni causati al paziente in base alle norme sulla responsabilità aquiliana, prevista dal codice civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., secondo cui: “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Si tratta di una regola generale del nostro ordinamento – la responsabilità extracontrattuale – il ché comporta che sarà il paziente a dover provare la colpa del medico, ed il termine di prescrizione è di 5 anni. Leggi il blog e trova il tuo articolo in tema di risarcimento e malasanità In chiave penale invece l'art. 590 sexies prevede che: " qualora l'evento morte o lesioni del paziente si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità (del medico) è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci Quindi la responsabilità penale è esclusa ove siano rispettate le linee guida e non vi sia prova dell'imperizia. Sul punto abbiamo scritto altro contributo per individuare quale sia il concetto di imperizia e la c.d. “controprova”. Leggi qui l'articolo su “operazione medica non riuscita e la prova del danno” La struttura sanitaria invece ha una responsabilità di natura contrattuale , ovvero in base al rapporto - appunto da contratto - che si instaura tra struttura Clinica ed il paziente, quindi la stessa risponderà per i danni causati nel termine di 10 anni, danni dovuti ed imputabili quindi alla struttura ed agli ausiliari e dipendenti della stessa, ai sensi dell' articolo 7 della legge 24/2017 la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile , delle loro condotte dolose o colpose. Leggi pure: medico e responsabilità, quale confine A livello assicurativo la struttura quindi potrà coprire il danno salvo il diritto di manleva verso i propri sanitari. Nella responsabilità sanitaria tra medico e struttura passano 5 anni Un ruolo importante nella gestione del sinistro verrà assunto dal sistema di gestione del rischio sanitario (risk management) oggi obbligatorio ai sensi dell'art. 16 della legge Gelli Bianco. Prima di chiudere una recente pronuncia della Cassazione 547/2025 sul tema: “in caso di responsabilità derivante da un'omissione diagnostica, in relazione alla quale il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), mentre il giudizio controfattuale (c.d. giudizio implicativo) implica la necessaria valutazione sul potenziale carattere salvifico della condotta doverosa omessa...” I risvolti sopra individuati avranno un grande impatto sia in termini di diritto al risarcimento sia in termini assicurativi (articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private), soprattutto nei rapporti interni tra medico e struttura per quanto attiene ai profili di manleva e responsabilità solidale. Contattaci per approfondire un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Sanitario Avv. Aldo Lucarelli

  • Urbanistica La conferenza di servizi ed i vizi della Autorizzazione Unica

    L’autorizzazione unica all’esito di una conferenza di servizi vizi ed impugnabilità L’esito della conferenza di servizi può essere impugnato da una amministrazione dissenziente? Il diniego al riesame della vicenda collegata alla conferenza di sevizi é impugnabile? L’autorizzazione unica ambientale AuA La conferenza di servizi è un modulo organizzativo pensato per semplificare, coordinando le varie pubbliche amministrazioni interessate, la complessa attività amministrativa che sfocia nell’adozione di una determinazione rispettosa delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza (art. 14, comma 7, l. n. 241 del 1990). La conferenza di servizi garantisce un dialogo tra amministrazioni e rientra, insieme al silenzio assenso e alla s.c.i.a., ai sensi dell’art. 29, comma 2, l. n. 241 del 1990, tra gli istituti che sono volti a garantire il livello essenziale delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14 bis , comma 3, deve, entro un termine perentorio, previsto dal comma 2, lett. c), rendere la propria determinazione, relative alla decisione oggetto della conferenza. Il comma 4 specifica che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. L’art. 2, comma 8 bis ,, dispone che le determinazioni adottate dopo la scadenza del predetto termine sono inefficaci, con ciò riconoscendo al termine a provvedere natura perentoria. L’art. 14 quater specifica che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”. Il comma 2 della norma appena richiamata detta le condizioni affinché un’autorità amministrativa possa contestare l’esito della conferenza di servizi. In particolare, è specificato che le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21- nonies . Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ne é un esempio Autorizzazione Unica (AU) che è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. Solo per le amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, è previsto un potere di contestazione della determinazione finale, attraverso l’opposizione (art. 14 quinques ). Da tale ordito normativo emerge che le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, non rientranti tra le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili, che vogliano contestarne gli esiti hanno a disposizione esclusivamente un potere sollecitatorio nei confronti dell’amministrazione procedente che può, nell’ambito della sua discrezionalità, decidere di ritirare il provvedimento in attuazione del potere di autotutela previsto dall’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale, significherebbe frustrare la ratio della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso. In particolare, se fosse riconosciuto ad un’amministrazione partecipante alla conferenza di servizi di contestare l’esito finale della stessa, attraverso la proposizione di un autonomo ricorso, sarebbe sostanzialmente superfluo, se non del tutto inutile, l’art. 14 quater , comma 2, prima visto, che, nel limitare le contestazioni delle autorità amministrative coinvolte nella conferenza di servizi al solo potere sollecitatorio, predilige un modello semplificato e agile che possa consentire l’emanazione del provvedimento finale nel minor tempo possibile, senza permettere contestazioni al di fuori di quanto consentito dalla legge che ritarderebbero la procedura. Principio di buona fede e non contraddizione si oppongono, dunque, all’ammissibilità di un’autonoma impugnazione della determinazione finale da parte dell’autorità amministrativa che ha scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, accettando consapevolmente la formazione del silenzio assenso. Né tale limitazione può essere vista in contrasto con la Costituzione ai sensi della sentenza n. 45 del 2019. Da quanto, dunque, esposto si deve desumere che l’attuale quadro normativo non consente ragionevolmente all’autorità amministrativa, che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, restando inerte, di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi. Nel caso il Comune non abbia partecipato alla conferenza di servizi, pur essendo stato regolarmente convocato, e, quindi, in applicazione dell’art. 14 quater , comma 4, l. n. 241 del 1990 si è formato il silenzio assenso. Ne consegue la sola ammissibilità sel meccanismo procedimentale previsto dall’art. 14 quater comma 2, l. n. 241 del 1990. Se il comune non può impugnare l’esito della Conferenza dei Servizi cosa dire invece del provvedimento successivo all’esito di una Istanza di riesame? Ove il Comune abbia presentato una Istanza di autotutela si avrà una autonoma determinazione dell’amministrazione procedente ed ecco quindi che Il diniego di ritirare il provvedimento originariamente emanato può, invece, essere contestato in sede giurisdizionale non emergendo elementi preclusivi dal decritto quadro normativo. TAR Campania 2407/2024. Hai un quesito consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Pagamenti dal Comune e verifica presso Agenzia delle Entrate

    Capiamo come funziona la verifica ex art 48 bis dpr 602/1973 per le Imprese che devono essere pagate da un Comune e quale sia l’esito dei controlli in caso di cessione d’azienda in caso di pendenze con il Fisco. cessione d'azienda e le norme di contrasto all'evasione fiscale sui pagamenti della Pubblica Amministrazione. 📅 Efficacia della Cessione per il Cessionario L'efficacia del trasferimento dei crediti verso il Comune in caso di cessione di ramo d'azienda (atto notarile) segue le regole speciali del Codice Civile per l'azienda, e non quelle ordinarie della cessione del 1) effetto naturale della cessione Ai sensi dell'Art. 2559 c.c. (Crediti relativi all'azienda ceduta), la cessione dei crediti ha effetto, nei confronti dei terzi (come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune debitore), dal momento dell'iscrizione del trasferimento del ramo d'azienda nel Registro delle Imprese. Dal momento dell'iscrizione, il cessionario è il nuovo titolare del credito. La verifica ex art. 48-bis, pertanto, deve essere indirizzata al cessionario (il soggetto a cui deve essere effettuato il pagamento), ferma restando la necessità di valutare anche la posizione del cedente come creditore originario, come indicato dalla prassi. 2. Efficacia verso il Comune (Debitore Ceduto) Anche se la cessione è efficace con l'iscrizione, il Comune (debitore ceduto) è liberato se, in buona fede, paga al cedente (il vecchio creditore), a meno che non sia venuto a conoscenza dell'avvenuta cessione (Art. 2559 c.c., II comma). L'atto notarile di cessione del ramo d'azienda (che include i crediti) deve essere notificato formalmente al Comune per rendere la cessione pienamente opponibile. Infatti solo dopo la notifica e l'eventuale non-rifiuto (o l'accettazione) da parte del Comune, il pagamento può essere effettuato in sicurezza solo a favore del cessionario. In sintesi, gli effetti per il cessionario si producono con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma l'opponibilità piena al Comune si ottiene con la notifica/accettazione. Durata del Blocco dei Pagamenti (Art. 48-bis) Il blocco del pagamento da parte del Comune è una misura cautelare attivata a seguito dell'esito positivo della verifica ex art. 48-bis, che segnala l'inadempienza del beneficiario (in questo caso il cessionario, se la cessione è efficace e opponibile). L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER ) non "blocca" direttamente, ma esercita un vero e proprio pignoramento presso terzi in forma semplificata (ex Art. 72-bis del D.P.R. 602/73). Il Comune deve sospendere il pagamento e comunicare l'esito della verifica ad AdER. A partire da tale comunicazione: Termine di 60 giorni: AdER ha un termine di 60 giorni dalla ricezione della segnalazione di inadempienza da parte della PA per notificare al Comune (terzo pignorato) l'atto di pignoramento. Questo atto determina in via definitiva il vincolo sulle somme dovute. Se AdER notifica il Pignoramento: Il blocco termina e il Comune deve versare ad AdER l'importo pignorato (fino alla concorrenza del debito). Se AdER non notifica il Pignoramento: Se l'atto di pignoramento non viene notificato al Comune entro i 60 giorni, l'obbligo di sospensione decade . Il Comune è liberato dall'obbligo di sospensione e può procedere al pagamento della somma al creditore (il Cessionario). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può mantenere il pagamento "bloccato" (sospeso) solo per il tempo necessario a notificare l'atto di pignoramento, che non deve superare i 60 giorni dalla segnalazione ricevuta dal Comune. Ed in caso di Cessione d azienda? In caso di cessione d'azienda che include crediti verso un Comune, l'interpretazione di prassi sull'articolo 48-bis richiede che il Comune esegua la verifica sia sul cedente che sul cessionario, ma con finalità e tempistiche diverse. 🏛️ Ruolo del Comune nella Verifica 48-bis (Cessione di Credito/Azienda) La necessità di coinvolgere il cedente è legata al fatto che la Pubblica Amministrazione (il Comune) è tecnicamente estranea al rapporto contrattuale di cessione. La prassi amministrativa (Circolare MEF n. 29/2009 e precedenti) ha distinto tre scenari, applicabili per analogia anche alla cessione di crediti compresi nel ramo d'azienda: 1. 🔄 Verifica sul CESSIONARIO (Titolare del Pagamento) Il Comune deve sempre effettuare la verifica ex art. 48-bis (superiori a 5.000 €) nei confronti del cessionario (l'acquirente del ramo d'azienda) perché è lui il beneficiario del pagamento finale. Bloccare o ridurre il pagamento in caso di morosità del soggetto che sta per ricevere la somma. 2. 🔄 Verifica sul CEDENTE (Creditore Originario) La verifica sul cedente è fondamentale e va eseguita, anche se il Comune paga il cessionario. Scenario A: Cessione Notificata ma NON Accettata Se il Comune è stato solo informato dell'avvenuta cessione (tramite l'atto notarile notificato), ma non ha prestato il suo consenso o accettazione espressa (o non è decorso il termine per il rifiuto nei contratti d'appalto): La verifica 48-bis deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE sul CEDENTE. Sebbene il pagamento vada al cessionario, il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, inclusa l'eccezione disciplinata dall'art. 48-bis. Se il cedente risulta inadempiente, il Comune può legittimamente sospendere o ridurre il pagamento anche nei confronti del cessionario. Scenario B: Cessione Accettata o Consenziente Se il Comune ha accettato espressamente la cessione (o non si è opposto): Verifica ex art 48 bis in due fasi: 1) Prima verifica (al momento dell'accettazione/notifica): Sul cedente (per liberare la sua posizione). 2) Seconda verifica (al momento del pagamento): Sul solo cessionario. L'accettazione del Comune libera il cessionario dal rischio di eccezioni connesse alla situazione del cedente al momento del pagamento. 🎯 Conclusione per il Comune Considerando che la cessione di ramo d'azienda implica il trasferimento del credito, per la massima cautela e per tutelarsi da eventuali eccezioni, il Comune è tenuto a: 1) Verificare sempre la posizione del Cessionario al momento dell'emissione del mandato di pagamento. 2) Verificare la posizione del Cedente se non ha espresso un formale consenso/accettazione alla cessione del credito, in quanto le sue morosità possono essere opposte al nuovo creditore. In pratica, se il Comune non ha formalizzato l'accettazione dopo la notifica, dovrà operare la verifica ex art. 48-bis in capo al cedente (creditore originario) per determinare la morosità e, in caso di esito negativo, dovrà negare il pagamento al cessionario. leggi i post nel blog o contattaci per un caso prima di chiudere una precisazione sui termini Il termine di 30 giorni per l'opposizione alla cessione dei crediti nei contratti pubblici non è un termine per l'opposizione in senso stretto (come un ricorso), bensì il termine concesso alla stazione appaltante per rifiutare il pagamento al cessionario, in presenza di specifiche motivazioni. 🏛️ il termine è sancito nell'Allegato II.14 (concernente la Direzione dei lavori e l'esecuzione dei contratti) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), che all'articolo 12, comma 3, stabilisce le condizioni per l'opponibilità delle cessioni di crediti alla stazione appaltante. ⏳ Il Termine dei 30 Giorni L'articolo 12, comma 3, dell'Allegato II.14 stabilisce che: “La cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante, ... , quando la stessa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica (atto che può assumere la forma della comunicazione alla stazione appaltante) e comunque non oltre trenta giorni dall'accettazione della cessione con riguardo alle ragioni creditorie già esistenti." Quindi nel caso di crediti esistenti (già maturati e liquidati), la stazione appaltante ha 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cessione per comunicare il rifiuto al pagamento al cessionario, se sussistono motivi per farlo (ad esempio, compensazioni o debiti dell'appaltatore). In generale, il termine per il rifiuto del pagamento da parte della stazione appaltante è fissato a 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione. Quindi, i 30 giorni sono il termine per il rifiuto del pagamento al cessionario per ragioni creditorie già esistenti, che rende la cessione non opponibile alla Stazione Appaltante, non un termine per un'azione legale di opposizione. 📝 Perché la cessione sia efficace e opponibile alla stazione appaltante, è necessario che il contratto di appalto non lo vieti espressamente e che la cessione sia: 1) Notificata alla stazione appaltante. 2)Accompagnata dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta cessione e l'accettazione da parte del cessionario. Se la stazione appaltante non comunica il rifiuto entro i termini stabiliti (45 o 30 giorni a seconda dei casi), la cessione diventa efficace nei suoi confronti, che è obbligata a pagare direttamente il cessionario. Seguici on Line Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Responsabilità medica e giudizio sull’operazione non riuscita

    Il giudizio sull’operato dei medici deve avere come riferimento l’alternativa tra intervento invasivo oppure non invasivo in relazione ad una guarigione oppure in relazione al danno subito? Quando si può dire che un’operazione che ha creato un danno è preferibile ad una operazione che non avrebbe guarito ugualmente ma non avrebbe creato alcun danno? quale è il confine tra errore medico per non aver operato ed errore medico per aver affrontato una operazione che non ha portato miglioramenti? A questo quesito risponde la Cassazione con una articolata sentenza che precisa come per valutare la responsabilità ed il danno del medico la scelta tra una operazione rischiosa ed una attività meno rischiosa va valutata non in relazione alla possibilità dí guarigione bensì in relazione al danno subito. Leggi i post in diritto sanitario precisa la Cassazione 25825/2024 “ l'errore di ragionamento controfattuale sta nel fatto che l'efficacia causale dell'antecedente, ossia la scelta del tipo di intervento da effettuare, se chirurgico o meno, non andava valutata rispetto all'evento guarigione, ma rispetto all'evento concretamente verificatosi di danno permanente subìto dal paziente.” In altri termini, il giudizio controfattuale andava effettuato chiedendosi se l'intervento conservativo, in luogo di quello chirurgico, avrebbe evitato o meno i danni permanenti al paziente, piuttosto che chiedersi se l'intervento conservativo avrebbe sortito effetti benefici per l'interessato guarendolo dalla patologia. Nell'accertamento del nesso causale, infatti, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso: se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l'indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa. Responsabilità medica e giudizio sull’operazione non riuscita Non è quindi una comparazione sulla efficacia terapeutica bensì sulla conseguenza prodotte. Invece, i giudici di appello, come si è detto prima, hanno effettuato l'indagine controfattuale considerando quale evento non già il danno subìto, ma l'inefficacia terapeutica del trattamento, e dunque un evento diverso, di cui il ricorrente non si duole. Non v'è dubbio che non guarire dalla lombosciatalgia è evento diverso dal subire la paralisi: ed occorreva chiedersi se, evitare l'intervento, avrebbe evitato la paralisi. L'evento che, per il ricorrente, ha costituito danno è, per l'appunto, la paralisi, non la mancata guarigione dalla lombosciatalgia, e dunque la questione causale è conseguente: stabilire se la condotta alternativa lecita avrebbe evitato quell'evento, non altro (la mancata guarigione dalla lombosciatalgia). In altri termini, il ragionamento controfattuale, come svolto dai giudici di appello, può esprimersi nel modo seguente: "il trattamento conservativo non era necessariamente da preferire in quanto già in passato si era dimostrato inefficace", quando invece l'assunto del ricorrente era: "il trattamento conservativo era da preferire in quanto avrebbe evitato i danni permanenti, poco importando la sua efficacia curativa". Il giudizio controfattuale consiste nella verifica della fondatezza di questa seconda proposizione linguistica, non della prima. Leggi i post dedicati in tema di Diritto Sanitario e Responsabilità medica Come è evidente, l'efficacia causale della condotta alternativa lecita, ossia del trattamento conservativo, che era richiesto di accertare, non era quella di comportare la guarigione ma quella ben diversa di evitare il danno permanente. Detto in termini semplici: il consiglio dato dagli altri medici di non fare l'intervento chirurgico, bensì trattamenti meno invasivi, non necessariamente era giustificato dalla maggiore efficienza di questi ultimi, ma ben poteva essere giustificato dalla minore rischiosità di essi, che è cosa ben diversa anche sul piano della individuazione dell'evento rispetto a cui effettuare il giudizio controfattuale. E dunque la corte di merito avrebbe dovuto valutare se la condotta alternativa lecita (trattamento meno invasivo) era da pretendersi a prescindere dalla sua efficacia sulla patologia in corso, ma per via del fatto che garantiva, a differenza di quella di fatto tenuta, di evitare il rischio: se cioè vi sia stata colpa nella scelta dell'intervento chirurgico alla luce di tale previsione. Leggi il blog e trova il tuo caso Prima di chiudere una precisazione l' azione diretta del danneggiato  (terzo) nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria è una previsione chiave della L. n. 24/2017 (Art. 12), che la Cartabia non ha modificato  nel suo impianto sostanziale. Il danneggiato mantiene quindi la facoltà di agire: 1. Contro la struttura  (responsabilità contrattuale). 2. Contro il professionista  (responsabilità extracontrattuale, salvo eccezioni). 3. Direttamente contro l'assicurazione  della struttura. Un ruolo preponderante sarà quindi quello della rivalsa verso il medico da parte dell’assicurazione e/o della Corte dei Conti in caso di strutture pubbliche. hai un quesito in tema di responsabilità medica e risarcimento del danno civile ? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Sanitario Avv Aldo Lucarelli

  • Il riproporzionamento dei posti riservati nei concorsi pubblici

    Nel post dedicato (leggi qui) abbiamo affrontato il delicato tema delle "riserve" di posti nei concorsi pubblici imposte dalla legge. Hai un quesito? contattaci per una risposta oppure Leggi il blog o seguici on line Nel presente post affrontiamo un altro aspetto non meno importante, ovvero il limite di legge per i posti riservati e la problematica della presenza di piu' tipi di riserve di posti, con il conseguente problema del calcolo dei posti disponibili. Chiaramente ove venissero lese le quote sarebbe sempre possibile adire il Tribunale Amministrativo per una verifica concreta. Leggi qui. La riserva per i volontari delle Forze Armate (VFP1, VFP4, etc.) Come abbiamo visto, questa riserva è obbligatoria e pari al 30% dei posti disponibili. È un diritto di precedenza che spetta a coloro che hanno svolto un servizio militare volontario senza demerito. Esistono però altre categorie di riserva Oltre ai militari, le principali riserve previste dalla legge sono: Categorie protette (Legge 68/1999):  Questa legge riserva una quota dei posti a persone con disabilità e ad altre categorie (come orfani, coniugi superstiti, etc.). Le percentuali variano in base al numero di dipendenti dell'amministrazione (ad esempio, il 7% per le amministrazioni con più di 50 dipendenti). Volontari del Servizio Civile Universale:  Anche a questa categoria è riservata una quota di posti, in genere pari al 15% . La legge prevede un blocco del 50% dei posti disponibili per le riserve, per tutelare anche i soggetti privi di riserve. Sì, esiste un limite. La normativa (in particolare l'articolo 5 del DPR 487/1994, modificato dal DPR 82/2023) stabilisce che la somma delle quote di riserva non può superare il 50% dei posti messi a concorso . Ciò significa che se la somma delle percentuali di riserva (ad esempio, 30% per i militari e 15% per il Servizio Civile) supera il 50%, le quote devono essere ridotte in maniera proporzionale in modo da non superare tale soglia. Ed ecco il primo dubbio ma come si calcola la riserva nella pratica del concorso? Il processo è il seguente (in via teorica non ci sostituiamo alle commissioni): Calcolo iniziale:  Si calcolano le singole riserve in base alle percentuali previste. Esempio: 10 posti a concorso. Riserva militari (30%): 10×0.30=3 posti. Riserva servizio civile (15%): 10×0.15=1.5 posti. Riserva categorie protette (es. 7%): 10×0.07=0.7 posti. Verifica del blocco del 50%:  Si sommano le percentuali. Nell'esempio precedente, 30%+15%+7%=52%. Poiché 52% supera il 50%, le quote devono essere riproporzionate. Riprogrammazione proporzionale:  Le quote vengono ridotte in modo che la loro somma non superi il 50%. Il calcolo esatto può variare, ma in sostanza si distribuiscono i 5 posti riservati (il 50% di 10) tra le diverse categorie in base alla loro quota iniziale. Criterio di precedenza:  Dopo aver stabilito il numero di posti riservati per ciascuna categoria, l'amministrazione scorre la graduatoria unica e, per i posti riservati, assegna la posizione al candidato idoneo che ne ha diritto, a prescindere dal punteggio, purché abbia superato le prove. Se non ci sono candidati idonei per una specifica riserva, il posto viene assegnato al candidato successivo in graduatoria, senza che si proceda all'ulteriore scorrimento tra le altre riserve. Frazioni di posto:  Come già detto, le frazioni di posto (nell'esempio il 0.5 per il servizio civile e il 0.7 per le categorie protette) non si perdono, ma si sommano con le riserve dei successivi concorsi banditi dalla stessa amministrazione. Esempio pratico con 10 posti: 10 posti totali. Numero massimo di posti riservabili (50%): 5 posti. Riserva militare (30%): 3 posti. Riserva servizio civile (15%): 1 posto (arrotondamento per difetto). Totale posti riservati: 4 posti, che è inferiore al limite del 50%. In questo caso, non c'è bisogno di riproporzionamento. L'amministrazione assumerà i 4 riservisti idonei che rientrano nelle categorie, anche se hanno un punteggio inferiore ai non riservisti. Gli altri 6 posti verranno assegnati ai candidati migliori in graduatoria. Questo schema garantisce un equilibrio tra il diritto di accesso al pubblico impiego per tutti e le tutele previste per alcune specifiche categorie di cittadini. Continua a seguirci per aggiornamenti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Costi della manodopera e verifica dell’anomalia nelle gare pubbliche

    L’articolo. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dispone che “ nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di   dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ”. La disposizione deve essere interpretata, secondo la tecnica esegetica del combinato disposto, coerentemente con: - l’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prescrive al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza aziendali; - l’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione ”. Leggi nel blog I costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: “ Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ”. Quindi, l’art. 41, comma 14, non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d.  oneri fissi ): solo questi ultimi, infatti, sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, nella vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall’amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile (cfr., recentemente, Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254). Segui la Pagina Il Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665 con riferimento al previgente Codice dei contratti pubblici, ha osservato che “ la clausola della lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera, sarebbe in flagrante contrasto con l’art. 97, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e, più in generale, con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche ”; e, richiamando, quale supporto interpretativo, l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36 del 2023, ha precisato che: “ persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione ”. Contatti per un tuo caso Più recentemente (Cons. Stato, sez. V, n. 9254/2024): “ Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: Solo seguendo tale impostazione si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia ” (conf. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665 e 29 aprile 2025, n. 3611) Anche l’ANAC, nel bando tipo n. 1/2023 (articolo 17), ha previsto che “ l’operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera. Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/2023 ”; L’interpretazione è stata condivisa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 17 aprile 2024, n. 2505, secondo cui “ l’importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi ”. Dunque, in base al comma 14 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica di anomalia: in quella sede l’operatore economico ha l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale nel rispetto dei minimi salariali. CdS 7813/25 Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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