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- Fideiussioni ABI: Sezioni Unite 24825/2026, nullità e art. 1957 c.c.
Fideiussioni ABI, la svolta delle Sezioni Unite: la nullità non è più automatica fuori dal perimetro del 2005 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 La suprema Corte di Cassazione interviene su uno dei temi più controversi del contenzioso con le banche degli ultimi anni e ridisegnano i confini della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Quindi con la sentenza n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026, la Corte chiarisce un punto destinato ad avere importanti ricadute pratiche ovvero la presenza, all’interno di una fideiussione, delle note clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. non determina automaticamente la loro invalidità quando il contratto si colloca fuori dall’ambito temporale o oggettivo preso in esame dalla Banca d’Italia nel 2005. Ma cosa vuol dire? La decisione affronta inoltre un secondo profilo particolarmente rilevante per banche, servicer e garanti: quali iniziative debba assumere il creditore per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. quando sia nulla la clausola derogatoria della norma, ma resti valida una distinta pattuizione di pagamento “a prima richiesta”. Il caso: fideiussioni specifiche stipulate nel 2015 La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Siracusa. Le garanzie oggetto di contestazione erano state rilasciate nel 2015 a fronte di specifiche operazioni negoziali come un rapporto di conto corrente e un finanziamento chirografario e non avevano quindi natura di fideiussioni omnibus. Le garanti sostenevano che alcune clausole contenute nei contratti riproducessero quelle dello schema predisposto dall’ABI e censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Da tale coincidenza facevano discendere, in particolare, la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. Il Tribunale ha quindi investito le Sezioni Unite mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., allo scopo di risolvere i contrasti interpretativi sorti nella giurisprudenza successiva alla nota pronuncia delle Cassazione Sez Un n. 41994/2021. Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 non determina una nullità automatica La base della decisione riguarda il valore probatorio del provvedimento con il quale, nel 2005, la Banca d’Italia aveva esaminato lo schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus. Secondo la Cassazione, quel provvedimento conserva certamente una significativa rilevanza probatoria, ma non può essere automaticamente esteso a fattispecie diverse da quelle concretamente oggetto dell’accertamento amministrativo. L’istruttoria della Banca d’Italia riguardava infatti lo schema ABI di fideiussione omnibus ed era riferita a uno specifico contesto temporale, sostanzialmente compreso tra il 2002 e il 2005. Da ciò deriva una conseguenza decisiva. Quando la garanzia è specifica, oppure è stata stipulata in un periodo diverso da quello preso in considerazione dall’autorità di vigilanza, la mera coincidenza testuale con le clausole ABI non è sufficiente, da sola, a dimostrare la nullità. Occorre invece verificare se, nel caso concreto, il modello contrattuale utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza. Fideiussioni ABI: Sezioni Unite 24825/2026, nullità e art. 1957 c.c. Il provvedimento della Banca d’Italia può quindi concorrere alla formazione della prova, ma, fuori dal perimetro oggettivo e temporale dell’accertamento del 2005, rappresenta un elemento non autosufficiente. La conseguenza pratica è evidente non è più sufficiente affermare che una clausola è identica a quella contenuta nello schema ABI per ritenerla automaticamente nulla. È necessario dimostrare anche il collegamento tra quella specifica fideiussione e una condotta anticoncorrenziale rilevante nel concreto contesto negoziale e temporale. Fideiussione specifica: la nullità è possibile, ma deve essere provata La Cassazione non afferma che le fideiussioni specifiche siano sottratte alla disciplina antitrust. Al contrario, resta astrattamente possibile che anche una garanzia specifica costituisca un contratto “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza. Ciò che cambia è il regime della prova. Il giudice di merito dovrà verificare concretamente, tra gli altri elementi, l’eventuale standardizzazione del modello contrattuale e la sua riconducibilità a prassi concordate idonee a limitare la concorrenza. La questione centrale diventa quindi l’accertamento della standardizzazione anticoncorrenziale della clausola o del modello contrattuale, che non può essere presunta per il solo fatto della somiglianza con lo schema ABI. Resta inoltre fermo quanto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2021: il vizio antitrust riguarda normalmente le singole clausole anticoncorrenziali, mentre l’eventuale nullità dell’intero contratto richiede un’ulteriore verifica secondo i principi in materia di nullità parziale. Art. 1957 c.c.: cosa accade quando la clausola derogatoria è nulla? La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda gli effetti della nullità della clausola con cui le parti avevano escluso o derogato all’applicazione dell’art. 1957 c.c. Una volta eliminata la clausola derogatoria, torna infatti ad applicarsi la disciplina codicistica ma il problema si pone quando, nello stesso contratto, sia presente anche una distinta clausola con cui il garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”. Ecco quindi che per i Giudici Romanile due pattuizioni devono essere tenute separate. La nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. non comporta automaticamente la nullità della clausola di pagamento a prima richiesta. Le due clausole rispondono infatti a funzioni differenti e mantengono una propria autonomia. Per impedire la decadenza può bastare una richiesta stragiudiziale Da questa distinzione discende uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia sul piano operativo. Quando la fideiussione contiene una valida clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale rivolta al garante, senza essere necessariamente tenuto a promuovere un’azione giudiziaria entro il termine previsto dalla norma. Questo vale anche quando la contestuale clausola di esonero o deroga all’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per ragioni antitrust. La clausola “a prima richiesta”, tuttavia, non elimina il termine previsto dall’art. 1957 c.c.. Ciò che cambia è la modalità attraverso cui il creditore può utilmente attivarsi: il termine deve comunque essere rispettato, ma la tempestiva iniziativa può assumere forma stragiudiziale. Si tratta di una precisazione di notevole rilievo pratico, destinata a incidere sulla gestione delle garanzie e sul contenzioso relativo alla decadenza del creditore. Le Sezioni Unite fissano i principi, ma il merito resta al Tribunale La sentenza non stabilisce definitivamente se le garanti coinvolte nel procedimento siracusano siano o meno tenute al pagamento. Il giudizio è infatti giunto davanti alle Sezioni Unite attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis c.p.c. La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i principi di diritto applicabili alla controversia, ma spetterà ora al giudice di merito verificare, sulla base della documentazione e delle prove acquisite, se nel caso concreto sussistano effettivamente i presupposti per l’applicazione della disciplina antitrust e dell’art. 1957 c.c. Approfondimenti su fideiussioni e diritto bancario Diritto bancario: assistenza nei rapporti con banche e intermediari Fideiussione: quali limiti e quando il garante può essere liberato Garanzia autonoma e fideiussione: differenze e clausola a prima richiesta Fideiussione e altre garanzie: cosa si può contestare alla banca Banca, garanzie ed eccezioni opponibili dal garante Conclusioni: nelle fideiussioni ABI oggi conta la prova, non la semplice somiglianza delle clausole La sentenza n. 24825/2026 segna un cambio di prospettiva nel contenzioso sulle fideiussioni ABI: la riproduzione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. non basta, da sola, a determinare la nullità quando la garanzia è specifica o si colloca fuori dal perimetro temporale e oggettivo accertato dalla Banca d’Italia nel 2005. Il baricentro della controversia si sposta quindi sul caso concreto. Anche la clausola “a prima richiesta” va letta autonomamente, perché può incidere in modo decisivo sull’applicazione dell’art. 1957 c.c. Per comprendere il contenuto del divieto 🚫 é quindi necessario dimostrare, in quel contratto e in quel preciso contesto, l’esistenza e gli effetti di un’intesa anticoncorrenziale. Per una valutazione del singolo caso è possibile contattare lo Studio Legale Angelini Lucarelli. Avv. Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli
- Agenzia delle Entrate e Società quando i debiti possono colpire il patrimonio personale
Agenzia delle Entrate e Società quando i debiti possono colpire il patrimonio personale La notifica di una cartella di pagamento per sanzioni o debiti riferibili a una società può porre l’ex amministratore davanti a due problemi distinti: contestare la pretesa personale e, nel frattempo, evitare che la riscossione produca effetti cautelari o esecutivi sul patrimonio. Il tema diventa particolarmente delicato quando il giudice non concede la sospensione e Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un preavviso di ipoteca sull’immobile. In questa fase è essenziale evitare soluzioni apparentemente rapide — come donazioni o vendite infra-familiari — che possono aprire fronti civilistici e, nei casi più gravi, anche penali. La strategia va costruita distinguendo con precisione tra rateizzazione, ipoteca, espropriazione immobiliare, responsabilità personale dell’amministratore e strumenti di composizione della crisi. 1. Rateizzazione e preavviso di ipoteca: cosa blocca davvero L’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nella disciplina oggi vigente, attribuisce alla richiesta di rateizzazione un effetto protettivo già dalla sua presentazione: fino all’eventuale rigetto e, se il piano è concesso, finché non interviene la decadenza, AdER non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche e non può avviare nuove procedure esecutive. Il pagamento della prima rata ha invece un effetto ulteriore: può determinare l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, entro i limiti previsti dalla legge. non è il pagamento della prima rata a bloccare, da solo, le nuove ipoteche. L’effetto inibitorio nasce già con la presentazione della domanda di rateizzazione, salvo rigetto o successiva decadenza. Per i piani richiesti dal 16 luglio 2022 la decadenza ordinaria si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive; l’ultima rata, se non pagata, può determinare la decadenza anche prima del raggiungimento di otto omissioni. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, il sistema consente fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per debiti fino a 120.000 euro e, in presenza dei presupposti documentati, fino a 120 rate. Sul tema della gestione preventiva delle cartelle e dei pignoramenti è utile anche l’approfondimento già pubblicato: Agenzia delle Entrate e pignoramenti: cosa fare con i debiti post rottamazione. Hai un caso? Contattaci 2. Ipoteca fiscale e prima casa: due piani da non confondere L’ipoteca esattoriale non coincide con il pignoramento immobiliare. L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 consente l’iscrizione ipotecaria quando il credito complessivo per cui si procede non è inferiore a 20.000 euro; prima dell’iscrizione deve essere notificata una comunicazione preventiva che assegna trenta giorni per pagare o far valere le proprie ragioni. Diversa è l’espropriazione immobiliare disciplinata dall’art. 76. L’Agente della riscossione non dà corso all’espropriazione quando l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, è adibito a uso abitativo, vi è la residenza anagrafica del debitore e non rientra nelle abitazioni di lusso individuate dalla normativa né, comunque, nelle categorie catastali A/8 e A/9. Nei casi diversi, l’espropriazione richiede in generale un credito superiore a 120.000 euro, l’iscrizione dell’ipoteca e il decorso di almeno sei mesi. la “prima casa” non è in assoluto al riparo dall’ipoteca. La legge può vietare l’espropriazione ma consentire comunque l’iscrizione ipotecaria, se ricorrono i presupposti dell’art. 77. È quindi corretto affermare che la tutela dell’abitazione principale può impedire la vendita forzata da parte di AdER, ma non rende l’immobile giuridicamente “inviolabile”. Attenzione ‼️ il divieto opera per l’espropriazione promossa dall’Agente della riscossione: se un creditore privato avvia una procedura immobiliare, AdER può intervenire nel processo esecutivo secondo le regole ordinarie. Leggi il blog e trova il tuo caso 3. Donazione al coniuge e art. 2929-bis c.c.: perché il rischio aumenta La donazione dell’immobile — anche della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto — è un atto a titolo gratuito. Se il credito è anteriore all’atto e ricorrono le condizioni dell’art. 2929-bis c.c., il creditore munito di titolo esecutivo può procedere direttamente all’esecuzione sul bene trasferito, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, senza dover prima ottenere una sentenza di revocatoria. Trascorso l’anno resta possibile l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., soggetta al termine quinquennale. Negli atti gratuiti il creditore non deve dimostrare la partecipazione del beneficiario alla frode; resta però necessario verificare gli altri presupposti della revocatoria, tra cui il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale e l’elemento soggettivo richiesto in relazione al momento in cui è sorto il credito. Una donazione non “salva” automaticamente la casa: spesso rende l’operazione più facilmente attaccabile perché elimina il problema della prova della consapevolezza del terzo acquirente tipica degli atti onerosi. Per approfondire il rapporto tra debiti societari, patrimonio e responsabilità successive alla cessazione della società si può leggere: Farmacia chiusa e debiti agli ex soci. 4. Vendita al coniuge: non esiste una presunzione automatica di frode La compravendita a titolo oneroso non rientra, in quanto tale, nell’art. 2929-bis c.c. applicabile alle alienazioni gratuite, ma può essere sottoposta a revocatoria ordinaria e, se ne ricorrono i presupposti, a un’azione di simulazione. Nei rapporti tra coniugi o conviventi, la vicinanza personale può costituire un elemento indiziario importante per provare la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, ma non opera una presunzione legale automatica di frode. Per rendere l’operazione sostanzialmente credibile occorrono prezzo effettivo, congruità economica, provenienza autonoma della provvista, pagamenti tracciabili e coerenza complessiva dell’operazione. I valori OMI possono costituire un dato di confronto, ma non rappresentano da soli il criterio legale esclusivo per stabilire la congruità del prezzo. La vendita a un terzo estraneo non rende impossibile la revocatoria: negli atti onerosi il creditore deve però provare anche la conoscenza, da parte dell’acquirente, del pregiudizio arrecato alle proprie ragioni. Il ricavato della vendita, inoltre, entra nel patrimonio del debitore e può essere aggredito secondo le regole ordinarie. 5. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: il confine penale L’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA, oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva. Se l’ammontare supera 200.000 euro, la pena prevista è più elevata. Occorre tuttavia evitare formulazioni automatiche: non ogni vendita o donazione integra il reato. Servono il dolo specifico di sottrarsi al pagamento e una condotta simulata o comunque fraudolenta, concretamente idonea a compromettere la riscossione. Il trasferimento a un congiunto, la tempistica rispetto agli atti di riscossione, l’assenza di un corrispettivo reale e la conservazione di fatto del bene da parte del debitore possono assumere valore indiziario. l’atto dispositivo non è penalmente illecito solo perché avviene dopo una cartella o durante una rateizzazione. La rilevanza penale dipende dalla natura del debito, dalla soglia, dalla finalità perseguita e dal carattere simulato o fraudolento dell’operazione. 6. Responsabilità personale dell’amministratore per le sanzioni tributarie Sul merito della pretesa, il passaggio più importante riguarda la titolarità delle sanzioni. L’art. 7 del D.L. 269/2003 ha stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La giurisprudenza di legittimità ha più volte applicato questo principio anche all’amministratore di fatto di una società effettivamente esistente e operativa. Il quadro è stato ulteriormente sistematizzato dalla riforma delle sanzioni del 2024, che ha introdotto nell’art. 2 del D.Lgs. 472/1997 il principio per cui la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti è a carico della società o dell’ente, con una specifica eccezione quando la persona giuridica o l’ente risultino fittiziamente costituiti o interposti. Questo significa che l’eccezione di carenza di responsabilità personale dell’amministratore è spesso un motivo centrale, ma va verificata sulla concreta causa della cartella: occorre distinguere tra sanzione propria della società, responsabilità del liquidatore o del socio, obbligazioni tributarie trasferite per effetto di norme speciali e ipotesi di società fittizia. Sul sito sono già disponibili due approfondimenti utili: Liquidazione società ed Agenzia delle Entrate e SaS liquidata: gli eredi non rispondono al fisco. 7. Opposizione, giudice competente e cautelare: attenzione al rito Un ulteriore profilo da precisare riguarda il rimedio processuale. Non è corretto assumere che ogni contestazione contro una cartella o contro il preavviso di ipoteca debba essere proposta con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il giudice competente e il rito dipendono dalla natura del credito e dal vizio dedotto. Per i tributi e gli atti della riscossione tributaria può essere competente la Corte di giustizia tributaria; per crediti previdenziali, sanzioni amministrative o altri titoli possono invece operare discipline differenti. Per il controllo della documentazione di riscossione può essere utile anche: La cartella di pagamento: il concessionario deve averne una copia per l’esecuzione. 8. Sovraindebitamento, rate fino a 120 mesi e definizioni agevolate Quando il debito è sostenibile solo in parte o la rata ordinaria è eccessiva, è possibile valutare una rateizzazione documentata fino a 120 rate, secondo i parametri oggi previsti dall’art. 19 e dal decreto attuativo del 27 dicembre 2024. Per le persone fisiche, l’ISEE è uno dei parametri utilizzati nella valutazione della difficoltà economico-finanziaria. Accanto alla dilazione va considerato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): a seconda della qualifica del debitore e dell’origine delle obbligazioni possono venire in rilievo la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o altre procedure, con possibili effetti anche sui debiti fiscali. Quanto alle definizioni agevolate, nell’ottobre 2026 è vigente la Rottamazione-quinquies per i carichi che rientrano nel suo specifico ambito applicativo. Non si tratta di uno strumento generalizzato per qualsiasi sanzione societaria: la misura statale riguarda determinate categorie di carichi affidati dal 2000 al 2023 e consente, per quelli ammessi, di pagare il capitale e le spese senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. L’ammissibilità va quindi verificata carico per carico. 9.Responsabilità solidale dell’amministratore per le sanzioni ambientali Diverso è il regime delle sanzioni amministrative ambientali, che non beneficia della speciale disciplina prevista per le sanzioni tributarie delle società di capitali. In questo settore può trovare applicazione l’art. 6 della Legge n. 689/1981: quando l’illecito è commesso dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica nell’esercizio delle proprie funzioni, la società può essere obbligata in solido al pagamento della sanzione irrogata all’autore materiale della violazione, con diritto di regresso nei suoi confronti. L’amministratore, tuttavia, non risponde automaticamente per il solo fatto di rivestire la carica: occorre accertare la sua personale partecipazione alla condotta contestata, oppure una specifica omissione giuridicamente rilevante riconducibile ai poteri e agli obblighi effettivamente esercitati. Pertanto, nelle contestazioni ambientali è essenziale verificare chi fosse concretamente responsabile della gestione del settore interessato, l’eventuale presenza di deleghe di funzioni e il contenuto preciso dell’ordinanza-ingiunzione, evitando di confondere la responsabilità personale dell’autore dell’illecito con l’obbligazione solidale gravante sulla società. Conclusione: proteggere il patrimonio significa prima di tutto evitare atti vulnerabili Quando un amministratore riceve una cartella per sanzioni riferite alla società e un successivo preavviso di ipoteca, la risposta più efficace non consiste normalmente nel trasferire in fretta l’immobile al coniuge. Donazioni, vendite non genuine o operazioni prive di una reale giustificazione economica possono essere neutralizzate civilisticamente e, se ricorrono gli elementi dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000, possono assumere anche rilevanza penale. La strategia difensiva dovrebbe muoversi su più livelli coordinati: verificare innanzitutto se la pretesa può essere legittimamente imputata alla persona fisica; controllare notifiche, titolo e natura dei carichi; utilizzare la rateizzazione per impedire nuove misure cautelari ed esecutive; verificare i requisiti dell’impignorabilità dell’unico immobile abitativo; valutare, quando necessario, gli strumenti del Codice della crisi. La tutela patrimoniale più solida non nasce dallo “svuotamento” del patrimonio, ma dalla corretta qualificazione del debito, dalla tempestività delle difese e dall’uso degli strumenti che la legge mette già a disposizione del contribuente. Avv. Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Articolo informativo
- Farmacia in eredità: gestione, quote e conguagli tra coeredi
Quando una farmacia entra in successione, non si eredita soltanto un bene economicamente rilevante. Si apre anche un intreccio tra comunione ereditaria, gestione professionale dell’attività, valutazione dell’azienda e diritti dei coeredi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione — in particolare Cass. n. 24361/2023, Cass. n. 2505/2022 e Cass. n. 10756/2019 — offre alcuni criteri utili per distinguere ciò che appartiene alla massa ereditaria da ciò che dipende dall’attività personale del coerede farmacista, e per comprendere come devono essere valutate quote societarie, azienda e conguagli. Vediamo nel dettaglio i casi che possono presentarsi. Farmacia in eredità: proprietà e gestione non coincidono distinzione tra titolarità patrimoniale della farmacia e gestione professionale dell’attività. Alla morte del titolare, il valore patrimoniale della farmacia può entrare nella comunione ereditaria tra i coeredi. La gestione concreta dell’attività, invece, resta soggetta alla disciplina speciale del settore farmaceutico e ai requisiti richiesti per l’esercizio professionale. Proprietà e gestione sono due piani diversi. Essere coerede della farmacia non significa automaticamente poterla gestire. Nella successione occorre quindi separare il diritto sul valore patrimoniale dell’attività dai requisiti necessari per la conduzione professionale. Questa distinzione è decisiva anche quando si deve stimare il bene in sede di divisione ereditaria. Cass. n. 24361/2023 ha infatti posto l’accento sul valore della farmacia al momento dell’apertura della successione e sulla necessità di distinguere l’incremento patrimoniale riconducibile al lavoro e alle capacità gestionali del coerede farmacista che abbia proseguito l’attività. In altri termini, l’aumento di valore prodotto dall’attività personale del coerede professionista non può essere automaticamente distribuito tra tutti gli eredi come se derivasse esclusivamente dal bene ereditato. Su successione, legittima e attribuzioni testamentarie può essere utile anche l’approfondimento Farmacia, successione, eredità e legato. Assegnazione della farmacia e conguaglio agli altri coeredi Quando, in sede di divisione, la farmacia viene assegnata a uno solo dei coeredi, può sorgere l’obbligo di corrispondere agli altri un conguaglio in denaro per riequilibrare le rispettive quote. Secondo Cass. n. 24361/2023, il conguaglio ha natura di debito di valore e nasce al momento dello scioglimento della comunione. Farmacia in eredità: gestione, quote e conguagli tra coeredi La somma deve quindi essere determinata tenendo conto della rivalutazione monetaria. Il conguaglio non è un semplice debito nominale. La sua funzione è ristabilire l’equilibrio tra le quote ereditarie nel momento in cui il bene viene attribuito a uno dei condividenti. La stessa pronuncia ha affrontato anche il tema degli interessi. In particolare, non sono dovuti interessi compensativi sulla somma rivalutata quando gli altri coeredi non abbiano avuto il possesso e il godimento comune della farmacia. Resta invece distinto il diritto al rendiconto dei frutti e degli utili netti eventualmente maturati durante la gestione, così come può porsi il tema degli interessi corrispettivi sulle somme che risultino effettivamente dovute a tale titolo. Per un altro profilo successorio legato alla titolarità della farmacia si può leggere Farmacia: quando l’eredità esclude i medici. Farmacia, donazioni, collazione e quote societarie Il quadro diventa ancora più delicato quando il titolare, prima della morte, abbia trasferito ai discendenti quote societarie o parti dell’azienda-farmacia. In sede di collazione è essenziale individuare con precisione che cosa sia stato donato. La Cassazione distingue infatti la cessione di quote societarie dalla cessione dell’azienda o di una quota d’azienda. Le quote di una società titolare di farmacia sono considerate beni mobili e ricadono nella disciplina dell’art. 750 c.c. Esse attribuiscono al socio un diritto personale di partecipazione alla società e non un diritto reale diretto sui singoli beni che compongono il patrimonio sociale. Quote societarie e azienda non sono la stessa cosa. La distinzione cambia le regole applicabili alla collazione e incide sul metodo con cui il valore trasferito deve essere ricostruito in sede successoria. Ciò non significa, però, che il patrimonio della società sia irrilevante. La pronuncia della Cass. n. 2505/2022 chiarisce che, nella valutazione delle quote, occorre considerare le diverse componenti patrimoniali della società, compreso il valore dell’azienda farmaceutica, l’avviamento e la futura redditività dell’impresa. Il tema è vicino a quello della scelta tra trasferimento di partecipazioni e trasferimento dell’azienda, approfondito nell’articolo Acquistare una farmacia: quote o ramo d’azienda?. Eredità: Quando viene trasferita l’azienda-farmacia Diversa è l’ipotesi della donazione dell’azienda o di una quota d’azienda riferita a una farmacia individuale. In questo caso assume rilievo la disciplina dell’art. 746 c.c. La quota d’azienda rappresenta infatti la misura della contitolarità sul complesso organizzato dei beni che formano l’azienda, considerata come universitas rerum. Quando la collazione avviene per imputazione, la valutazione deve quindi riguardare il valore dell’azienda nel suo complesso al momento dell’apertura della successione, e non la somma separata dei valori di arredi, merci, attrezzature o altri singoli beni. Leggi il blog in diritto farmaceutico La pronuncia della Cass. n. 10756/2019 ha ribadito proprio questo criterio: ciò che conta è il valore dell’organizzazione aziendale come unità economica, non il valore atomistico dei singoli elementi che la compongono. Nella farmacia il valore non è la semplice somma dei beni. Avviamento, organizzazione e capacità reddituale possono incidere in modo determinante sulla stima dell’azienda e, di riflesso, sui rapporti economici tra coeredi. Un ulteriore approfondimento sul passaggio generazionale delle partecipazioni è contenuto in La retrodonazione della farmacia. Farmacia in eresie, cosa emerge dalle decisioni della Cassazione Dalle pronunce richiamate emerge una linea interpretativa coerente. Da una parte, occorre evitare che il lavoro personale del coerede farmacista venga confuso con il valore della farmacia caduta in successione. Dall’altra, è necessario ricostruire con precisione l’oggetto delle precedenti attribuzioni patrimoniali, distinguendo tra partecipazioni societarie e azienda. Il punto centrale è che la farmacia, quando entra in una successione, non può essere trattata come un bene indifferenziato. La sua disciplina richiede di coordinare regole ereditarie, struttura societaria, valore dell’avviamento e requisiti professionali. Conclusione La successione di una farmacia richiede quindi una verifica su più livelli: chi è titolare dei diritti ereditari, chi può gestire l’attività, quale valore deve essere attribuito alla farmacia, come devono essere calcolati i conguagli e quale disciplina si applica alle donazioni effettuate in vita. Le sentenze Cassazione citate (n. 24361/2023, Cass. n. 2505/2022 e Cass. n. 10756/2019) mostrano che la soluzione dipende soprattutto dalla corretta qualificazione giuridica del bene trasferito e dal momento al quale deve essere riferita la sua valutazione. Per questo, nelle successioni che coinvolgono una farmacia, è opportuno ricostruire fin dall’inizio la struttura proprietaria e societaria, i trasferimenti avvenuti in vita, la gestione successiva all’apertura della successione e gli eventuali incrementi di valore riconducibili all’attività personale di uno dei coeredi. Hai un caso? Visita il blog o contattaci Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concessioni balneari, il 2027 diventa operativo
Gare entro giugno, titoli efficaci fino a settembre e nuovi criteri nazionali: cosa cambia per Comuni e imprese La stagione delle proroghe generalizzate delle concessioni balneari è entrata nella fase decisiva. Il quadro oggi vigente non fissa semplicemente una nuova scadenza: costruisce un calendario amministrativo che obbliga gli enti concedenti a preparare e avviare procedure selettive, mentre il Governo lavora a un bando-tipo nazionale destinato a ridurre le differenze tra territori. Il passaggio centrale è il 30 giugno 2027, data entro la quale, in sede di prima applicazione, dovranno essere avviate le procedure di affidamento per i titoli interessati dalla disciplina transitoria. Le concessioni in essere continuano, in linea generale, a produrre effetti fino al 30 settembre 2027; solo in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della gara, e con un atto motivato, il termine può essere differito per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028. Il meccanismo nasce dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, profondamente riscritta dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166. Nel 2026 il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito nella legge 8 maggio 2026, n. 71, ha aggiunto un ulteriore tassello: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve predisporre uno schema di bando-tipo da sottoporre alla Conferenza unificata. Il confronto tecnico e politico con Regioni, enti locali e categorie è proseguito per tutta la primavera e l’estate 2026; al 13 luglio il MIT indicava il testo ancora in fase di definizione definitiva. Le tre date da tenere ferme 30 giugno 2027: termine massimo, nella prima applicazione, per avviare le procedure selettive. 30 settembre 2027: termine ordinario di efficacia delle concessioni interessate dalla disciplina transitoria. 31 marzo 2028: limite massimo dell’eventuale differimento motivato, ammesso soltanto per ostacoli oggettivi alla conclusione della procedura. La distinzione tra “avvio della gara” e “scadenza del titolo” è essenziale. L’ente concedente deve normalmente avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza. Per la prima applicazione, tuttavia, il legislatore ha fissato il termine uniforme del 30 giugno 2027. Non significa che i Comuni debbano attendere quella data. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, ha chiarito che il 30 settembre 2027 è un termine massimo e acceleratorio, non una soglia che impedisca l’assegnazione anticipata. Se una procedura selettiva è già stata completata, l’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cessazione anticipata del rapporto prorogato e far decorrere il nuovo affidamento prima del termine finale. Concessioni balneari, il 2027 diventa operativo Il cuore delle gare è già delineato dalla legge. Il bando deve indicare oggetto, ubicazione e caratteristiche dell’area, durata, canone, investimenti, eventuale indennizzo per il concessionario uscente, requisiti di partecipazione, capacità tecnico-professionale, termini di presentazione delle domande, piano economico-finanziario, criteri di aggiudicazione e schema del disciplinare. La durata della nuova concessione non può essere inferiore a cinque anni né superiore a venti e deve essere proporzionata al tempo necessario per ammortizzare e remunerare equamente gli investimenti previsti. Non vince solo l’offerta economica La legge impone una valutazione multidimensionale. Oltre all’offerta economica entrano in gioco qualità dei servizi, accessibilità anche per le persone con disabilità, qualità di impianti e manufatti, valorizzazione del territorio, sostenibilità ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, occupazione giovanile, esperienza tecnica, pluralismo degli operatori e impegni occupazionali verso il personale del gestore uscente. La gara, dunque, è costruita come confronto tra progetti industriali e di servizio, non come semplice asta al rialzo. Hai un vado? Contattaci Per i Comuni il punto più delicato sarà trasformare i criteri legislativi in griglie di valutazione trasparenti, proporzionate e verificabili. Il bando-tipo nazionale nasce precisamente con l’obiettivo di ridurre il rischio di discipline locali disomogenee. Ma il suo percorso non è privo di tensioni istituzionali. La Regione Calabria ha impugnato davanti alla Corte costituzionale l’articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2026, contestando il ruolo statale nella predisposizione dello schema e rivendicando competenze regionali in materia di gestione del demanio e turismo. Il ricorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’agosto 2026, dimostra che alla vigilia delle gare non è ancora chiuso il confronto sui confini tra disciplina nazionale della concorrenza e funzioni territoriali. Sul piano operativo, intanto, l’infrastruttura amministrativa si sta aggiornando. Dal maggio 2026 il MIT ha approvato nuovi modelli per le pratiche del demanio marittimo nel SID – Il Portale del Mare. Il Ministero indica il SID come canale obbligatorio per la compilazione, la trasmissione e l’acquisizione delle istanze relative all’occupazione e all’uso del demanio marittimo. Per gli enti locali significa che la qualità del dato, l’aggiornamento delle concessioni, la ricognizione delle aree e la corretta digitalizzazione dei fascicoli diventano elementi preliminari alla gara, non meri adempimenti informatici. L’indennizzo resta un nodo tecnico Quando subentra un nuovo concessionario, l’uscente ha diritto a un indennizzo a carico del subentrante. La base comprende gli investimenti non ancora ammortizzati e una componente destinata a garantire un’equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni. Il valore deve essere determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando. La legge rinvia a un decreto MIT-MEF per i criteri di calcolo dell’equa remunerazione; nelle fonti ufficiali consultate per questa bozza non risulta un provvedimento attuativo pubblicato che abbia definitivamente chiuso il tema. La stessa legge, però, precisa che l’eventuale mancata adozione del decreto non può giustificare il mancato avvio delle procedure. Questa è una delle aree più esposte a contenzioso. L’indennizzo deve proteggere investimenti legittimamente effettuati senza trasformarsi in una barriera economica all’ingresso. Se fosse troppo basso, il gestore uscente potrebbe contestare la perdita di valore di investimenti non recuperati; se fosse troppo elevato, il nuovo concorrente potrebbe trovarsi di fronte a un costo di accesso incompatibile con una selezione realmente aperta. Per gli enti concedenti sarà quindi decisiva la qualità della perizia, la tracciabilità degli investimenti e la distinzione tra spese effettivamente riconoscibili e componenti non previste dalla legge. Il fronte europeo continua a pesare sul quadro nazionale. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-348/22 del 2023, ha ribadito che la direttiva servizi si applica alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e che, in presenza di scarsità delle risorse naturali, il rinnovo automatico non è compatibile con una procedura imparziale e trasparente. La Corte ha inoltre riconosciuto che la scarsità può essere valutata combinando un approccio nazionale con una verifica concreta del territorio costiero interessato, purché i criteri siano obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati. La procedura di infrazione europea INFR(2020)4118 non può essere considerata un capitolo chiuso. Nel dicembre 2025 la Commissione europea confermava che la procedura era ancora aperta e che il confronto con le autorità italiane proseguiva. Nel giugno 2026 il Mediatore europeo ha aperto un’indagine specifica sulla gestione della stessa procedura e ha chiesto alla Commissione di documentare i passaggi compiuti. Il dato politico-amministrativo è chiaro: la nuova disciplina italiana è chiamata non soltanto a funzionare sul piano interno, ma anche a dimostrare in concreto la sua compatibilità con i principi europei di concorrenza e libertà di stabilimento. I Comuni sono il vero banco di prova Il rischio principale non è più soltanto la mancanza di una legge nazionale. Il problema si sposta sulla capacità amministrativa dei singoli enti: censire correttamente i titoli, ricostruire investimenti e opere, predisporre perizie, verificare i piani di utilizzo degli arenili, definire criteri di gara non discriminatori, assicurare pubblicità e trasparenza, gestire il contenzioso e coordinare le procedure con la stagione turistica. È plausibile che territori con strutture tecniche robuste procedano prima e che altri arrivino più vicini alla scadenza del 2027. Un altro passaggio riguarda la tutela dell’occupazione. La legge consente di valorizzare gli impegni dell’offerente ad assumere lavoratori del concessionario uscente, in particolare quando da quell’attività deriva la principale fonte di reddito del lavoratore e del suo nucleo familiare. La continuità occupazionale non equivale però a una continuità automatica del concessionario. Il sistema tenta di separare i due piani: apertura del mercato da un lato, salvaguardia sociale dall’altro. Proprio questa separazione sarà uno dei test più delicati nella scrittura dei bandi, perché i criteri premiali devono restare compatibili con la parità di trattamento tra concorrenti. Il 2027 non è una “nuova proroga” Definire il 30 settembre 2027 come una semplice proroga rischia di essere fuorviante. La disciplina attuale lega quel termine a un obbligo di gara e consente l’eventuale slittamento al marzo 2028 soltanto per ragioni oggettive e motivate. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che un Comune che conclude la procedura può anticipare il passaggio al nuovo concessionario. In termini gestionali, il 2027 è quindi una scadenza di transizione verso un nuovo sistema, non un punto di arrivo. Per le imprese balneari la conseguenza è altrettanto netta. Il valore competitivo non sarà più rappresentato soltanto dalla presenza storica sul tratto di costa, ma dalla capacità di presentare un progetto economicamente sostenibile, accessibile, ambientalmente credibile e capace di generare servizi e occupazione. La disciplina consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale, la dipendenza reddituale dalla concessione e la dimensione dell’operatore, ma questi elementi devono essere inseriti in una selezione aperta e proporzionata. Per i potenziali nuovi entranti, invece, la variabile decisiva sarà la qualità dei bandi: chiarezza dell’indennizzo, disponibilità dei dati, certezza sulla durata, stato delle opere, costi di subentro e tempi amministrativi. Una gara formalmente aperta ma costruita su informazioni incomplete o su costi non prevedibili rischierebbe di ridurre la partecipazione e aumentare il contenzioso. Per questo il bando-tipo, pur non sostituendo la responsabilità dell’ente concedente, può diventare uno strumento cruciale per standardizzare clausole e criteri. Conclusione Il passaggio al 2027 segna il momento in cui il dossier balneari smette di essere prevalentemente una controversia sulle proroghe e diventa un problema di esecuzione amministrativa. Le regole fondamentali sono già fissate: procedure selettive da avviare entro il 30 giugno 2027, efficacia transitoria dei titoli fino al 30 settembre, durata dei nuovi affidamenti tra cinque e venti anni, criteri di valutazione articolati, indennizzo dell’uscente e possibilità di un differimento eccezionale fino al 31 marzo 2028. Restano però nodi applicativi significativi: definizione finale del bando-tipo, quantificazione dell’indennizzo, coordinamento tra Stato e Regioni, capacità tecnica dei Comuni e gestione del contenzioso. La vera misura della riforma sarà quindi la qualità delle gare. Un sistema uniforme, trasparente e prevedibile può dare certezza agli operatori, aprire il mercato senza disperdere investimenti e competenze e rendere più leggibile l’uso di un bene pubblico particolarmente sensibile. Al contrario, bandi tardivi o incoerenti rischierebbero di trasferire l’incertezza dalle proroghe ai ricorsi. Per amministrazioni e imprese il tempo utile per prepararsi non è il 2027: è già iniziato. Avv Aldo Lucarelli Studio legale Angelini Lucarelli Approfondimenti su StudioLegaleOggi Il rito super accelerato negli appalti Farmacia gara per la nuova farmacia, l’accesso agli atti deve presupporre l’esistenza degli stessi La Penale contrattuale e la Consistenza negativa nella risoluzione dell’appalto Pagine utili del sito Diritto amministrativo e procedure amministrative Appalti e gare pubbliche Contatti dello Studio
- Farmacisti con partite iva, ispezioni e controlli, come difendersi
Il ricorso al farmacista libero professionista è ormai una realtà frequente nell’organizzazione delle farmacie, soprattutto per coprire esigenze temporanee, turni, assenze e attività specialistiche. Proprio per questo, però, è importante che la collaborazione sia costruita e gestita in modo coerente con la sua natura autonoma: quando interviene un accertamento ispettivo, infatti, non conta tanto il nome dato al contratto, quanto il modo in cui il rapporto si è svolto concretamente. Verbale ispettivo in farmacia cosa fare? Quando un verbale ispettivo o un avviso di addebito INPS riqualifica una collaborazione professionale in lavoro subordinato, la difesa si gioca su due fronti: rispettare termini spesso brevi e poi costruire una prova documentale coerente con il modo in cui il rapporto si è realmente svolto. Leggi l’approfondimento su Farmacisti a partita iva cosa dice la giustizia Il lavoro autonomo del farmacista è una forma contrattuale possibile, ma la qualificazione non dipende dal nome attribuito dalle parti al contratto né dalla sola emissione di fattura. Le verifiche dell’Ispettorato e dell’INPS si concentrano sulle modalità concrete della prestazione: orari, turni, direttive, inserimento nell’organizzazione, autonomia nella disponibilità e presenza o meno di un effettivo potere disciplinare. Farmacisti a partita iva e controlli Le recenti pronunce della Corte d’Appello di Ancona sui farmacisti a partita IVA confermano quanto sia decisivo questo accertamento di fatto. Ne abbiamo parlato in altro post dedicato. Ma cosa fare dopo che é arrivata una contestazione? Farmacisti: Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro Quando la contestazione riguarda la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, il principale rimedio amministrativo è il ricorso previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro. Dopo la riorganizzazione dell’attività ispettiva, il rimedio riguarda gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli enti previdenziali e assicurativi aventi ad oggetto proprio questi profili. Il ricorso va proposto, di regola, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto e va indirizzato al Comitato competente, normalmente per il tramite dell’ufficio che ha emesso l’accertamento. Il Comitato decide sulla base della documentazione del ricorrente e di quella acquisita dall’amministrazione; il termine per la decisione è di 90 giorni e, decorso inutilmente, opera il silenzio-rigetto. Hai un caso? Attenzione agli effetti del ricorso. La proposizione del ricorso non equivale, in generale, a una sospensione automatica di ogni effetto dell’accertamento. Tuttavia produce conseguenze importanti sui termini successivi e, sul versante contributivo, l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 46/1999 prevede che, in presenza di gravame amministrativo contro l’accertamento, la riscossione coattiva mediante titolo esecutivo previdenziale intervenga dopo la decisione del competente organo amministrativo, fermo il rispetto dei termini di decadenza. Hai un caso? Anche sul piano del DURC la pendenza del contenzioso può essere decisiva: il D.M. 30 gennaio 2015 considera comunque sussistente la regolarità contributiva per i crediti in fase amministrativa oggetto di contenzioso amministrativo sino alla decisione di rigetto e, nelle ipotesi previste, durante il contenzioso giudiziario. Per i crediti già affidati alla riscossione, assume rilievo la sospensione giudiziale del titolo. L’avviso di addebito INPS e la fase giudiziale Se la pretesa contributiva viene formalizzata con un avviso di addebito INPS, il contribuente può contestare nel merito il credito davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. È il termine indicato dallo stesso INPS in applicazione dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999. Il ricorso giudiziale non sospende automaticamente l’esecuzione. Nello stesso giudizio può essere chiesta la sospensione per gravi motivi ai sensi dell’art. 24, comma 6. Per i crediti già affidati all’agente della riscossione, una sospensione giudiziale può assumere rilievo anche ai fini della regolarità contributiva. I termini vanno però verificati in relazione al vizio concretamente dedotto. Il termine di 40 giorni riguarda l’opposizione sul merito della pretesa contributiva; eventuali censure relative agli atti esecutivi o a vizi formali possono essere soggette a discipline e termini differenti. Per questo il singolo avviso deve essere esaminato immediatamente, senza affidarsi a un termine unico valido per qualunque contestazione. La partita sanzionatoria: ordinanza-ingiunzione Accanto alla pretesa contributiva può esserci una distinta fase sanzionatoria. Contro l’ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro e previdenza l’opposizione è proposta al Tribunale secondo l’art. 6 del D.Lgs. 150/2011. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, elevato a 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza può essere sospesa dal giudice, su richiesta, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. Si tratta di un rimedio distinto dall’opposizione all’avviso di addebito INPS: verbale ispettivo, ordinanza-ingiunzione e avviso contributivo possono quindi richiedere difese differenti, con termini autonomi. La strategia probatoria: dimostrare l’autonomia nei fatti Davanti al Comitato e, soprattutto, davanti al giudice, la domanda centrale è sempre la stessa: come si svolgeva concretamente il rapporto di lavoro in farmacia? Un contratto di collaborazione ben scritto è utile, ma non basta se la prassi quotidiana racconta una relazione diversa. Tra gli elementi che possono risultare più significativi per la difesa: email, messaggi e calendari dai quali risulti che il professionista comunicava le proprie disponibilità e poteva rifiutare singoli incarichi; fatture emesse nello stesso periodo verso più committenti, se esistenti, quale indice di effettiva attività professionale autonoma; documentazione del compenso collegato alle prestazioni effettivamente rese, distinguendolo da un importo fisso che riproduca semplicemente una retribuzione mensile; assenza di richiami disciplinari, autorizzazioni per ferie o permessi e procedure proprie del personale dipendente; contratti, messaggi e procedure interne coerenti con un coordinamento professionale e non con un potere gerarchico; eventuale organizzazione autonoma di servizi specialistici, consulenze o appuntamenti, distinta dalla semplice copertura dei normali turni della farmacia. Quanto vale il verbale ispettivo in giudizio Il verbale ispettivo non ha lo stesso valore probatorio per ogni sua parte. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, fa piena prova fino a querela di falso per la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale e per i fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Diversa è la posizione delle circostanze apprese de relato, delle dichiarazioni raccolte e delle ricostruzioni derivanti dall’esame di documenti: su questi aspetti non esiste un valore probatorio precostituito e il materiale deve essere liberamente apprezzato dal giudice. La Cassazione ha ribadito nel 2024 che non può essere attribuito al verbale, per tali circostanze, un valore tale da rovesciare automaticamente sull’opponente l’onere di dimostrare l’inesistenza dei fatti contestati. Questo non significa che le dichiarazioni ispettive siano irrilevanti: possono essere utilizzate e valutate insieme a tutti gli altri elementi. La difesa efficace, quindi, non consiste nel negare genericamente il verbale, ma nel contrapporre documenti, testimoni e dati organizzativi specifici. Il ruolo dell’iscrizione all’Albo del farmacista Un ulteriore elemento giuridico è l’art. 2, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2015. La norma esclude dall’automatica applicazione della disciplina prevista per le collaborazioni etero-organizzate quelle rese nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in un albo professionale. Per il farmacista, quindi, la mera organizzazione della prestazione da parte della farmacia non consente da sola di applicare automaticamente la disciplina del lavoro subordinato ai sensi del comma 1. Occorre verificare se siano presenti i caratteri della subordinazione ex art. 2094 c.c., e in particolare l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare. La deroga non rende però il farmacista immune dalla riqualificazione. Se il quadro probatorio dimostra un vero inserimento gerarchico nell’organizzazione della farmacia, la subordinazione può comunque essere accertata. Questo è il punto evidenziato anche dalla giurisprudenza sui farmacisti a partita IVA e, in termini generali, dalla Cassazione n. 1095/2023 sulla necessità di valutare globalmente gli indici della subordinazione nelle professioni intellettuali. Conclusioni: la difesa comincia prima dell’ispezione Le verifiche ispettive sul lavoro autonomo del farmacista non devono essere sottovalutate, ma neppure considerate come una riqualificazione inevitabile. La differenza tra collaborazione professionale e lavoro subordinato continua a dipendere dai fatti: grado di autonomia, modalità di organizzazione dei turni, possibilità di rifiutare gli incarichi, struttura del compenso, presenza di altri committenti e, soprattutto, effettivo esercizio di poteri direttivi e disciplinari da parte della farmacia. Per questo la tutela più efficace comincia prima dell’ispezione, con contratti coerenti e prassi organizzative che rispecchino realmente l’autonomia del professionista. Quando invece arriva un verbale, un’ordinanza-ingiunzione o un avviso di addebito INPS, diventa essenziale agire tempestivamente, individuando il rimedio corretto e raccogliendo subito la documentazione utile. Il punto centrale resta uno: la partita IVA, da sola, non dimostra l’autonomia, ma neppure consente di presumere la subordinazione. È la concreta organizzazione del rapporto a decidere la qualificazione giuridica. Ed è proprio su questa realtà — documentata con contratti, messaggi, fatture, calendari, testimonianze e modalità effettive di svolgimento dell’attività — che deve essere costruita una difesa solida. La difesa più solida non si fonda quindi su formule standard, ma sull’incrocio tra diritto e prova: qualificazione professionale del farmacista, contratto, organizzazione dei turni, messaggi, fatture, testimoni e reale esercizio dei poteri datoriali. Se questi elementi descrivono una collaborazione autonoma autentica, la contestazione dell’Ispettorato o dell’INPS può essere affrontata con strumenti amministrativi e giudiziali specifici. Segui il la pagina e rimani informato Avv. Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Approfondimenti su FarmaDiritto Srl e Farmacie: Contributi INPS sugli Utili "Fantasma" Farmacista con partita IVA in farmacia: quando è possibile e quando serve il lavoro subordinato RMR e ricetta rossa: quando il farmacista rischia sanzioni e quando può esserci reato
- La retrodonazione della farmacia
Retrodonazione padre-figlio di quote di SNC titolare di farmacia: opportunità, limiti e rischi In una SNC familiare titolare di farmacia, la retrodonazione della quota dal figlio al padre può essere presa in considerazione quando un passaggio generazionale non ha prodotto i risultati attesi, quando il figlio vuole uscire dalla società oppure quando il conflitto tra i soci compromette la gestione dell’impresa. L’operazione può offrire vantaggi concreti, ma deve essere valutata rispetto alle alternative disponibili e alla situazione patrimoniale effettiva della società. Quando può essere utile La retrodonazione può favorire la ricomposizione del controllo familiare. Se il figlio non intende più partecipare alla gestione e non richiede un corrispettivo, il trasferimento gratuito può evitare una cessione onerosa o una liquidazione della quota difficilmente sostenibile dalla società. Può inoltre rientrare in un accordo più ampio diretto a chiudere un conflitto. In tale ipotesi, tuttavia, il solo trasferimento della partecipazione è insufficiente. L’accordo dovrebbe disciplinare almeno: i finanziamenti effettuati dai soci; i prelievi e gli utili non distribuiti; le garanzie personali rilasciate alle banche; le obbligazioni fiscali e previdenziali; le eventuali contestazioni sulla gestione; le rinunce e le manleve reciproche. Occorre anche verificare che la retrodonazione sia realmente gratuita. Se il figlio riceve denaro, beni, accolli di debiti o altri vantaggi economici in cambio della quota, l’operazione potrebbe non essere qualificabile come donazione e dovrebbe essere strutturata come cessione onerosa o transazione. la retrodonaziona della farmacia la retrodonazione, quali sono i principali rischi? Il primo rischio riguarda i debiti della farmacia. La responsabilità illimitata propria della SNC rende indispensabile una due diligence aggiornata su esposizioni bancarie, fornitori, personale, imposte, contributi, contenziosi e garanzie. Il secondo rischio è successorio. La donazione originaria dal padre al figlio resta un evento giuridicamente rilevante, anche dopo la successiva liberalità in senso inverso. In presenza di altri figli, del coniuge o di altri legittimari, entrambe le operazioni devono essere considerate nella futura ricostruzione del patrimonio familiare. Possono assumere rilievo la collazione, l’imputazione delle liberalità e l’azione di riduzione. La valutazione diventa particolarmente delicata quando il valore della farmacia o del suo avviamento è sensibilmente cambiato tra la prima e la seconda donazione. Il terzo rischio riguarda i creditori. Una donazione compiuta con l’intento di sottrarre la quota alla garanzia patrimoniale può essere esposta ad azione revocatoria. Nei casi più gravi, la presenza di simulazioni, pagamenti occulti o finalità fraudolente può generare ulteriori responsabilità. Il trattamento fiscale Per le donazioni tra genitori e figli si applica ordinariamente l’aliquota del 4% sul valore netto eccedente la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario. La franchigia, però, non deve essere considerata automaticamente integra: occorre verificare le precedenti donazioni intervenute tra le stesse parti e il relativo trattamento tributario. Deve inoltre essere valutata l’eventuale esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico sulle successioni e donazioni per alcuni trasferimenti gratuiti di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge. La sua applicazione alle partecipazioni in società di persone richiede condizioni specifiche, tra cui la prosecuzione dell’attività per il periodo stabilito dalla legge. Non è quindi prudente affermare in astratto che la retrodonazione sia fiscalmente più conveniente di una cessione o di un diverso riassetto. Retrodonazione e mutuo dissenso La retrodonazione deve essere distinta dal mutuo dissenso, mediante il quale le parti concordano lo scioglimento della precedente donazione. La giurisprudenza e la prassi tributaria hanno espresso ricostruzioni non sempre uniformi sugli effetti e sulla tassazione del mutuo dissenso. La Cassazione ha sottolineato, in diverse pronunce, che quando l’accordo produce un nuovo trasferimento di ricchezza può emergere un’autonoma capacità contributiva e, quindi, una nuova imposizione. Come già osservato da Cass 32217/2025 il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), che rientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi. Con esso si determina, in sostanza, un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, sicché esso integra un contratto del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo. L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto ad effetto reale, nel qual caso "si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario". Dello stesso avviso la Cassazione 16681/24 in tema di riqualificazione fiscale. Quindi scelta tra retrodonazione, mutuo dissenso, cessione onerosa, recesso o trasformazione societaria deve pertanto essere compiuta sulla base degli effetti concretamente perseguiti, non soltanto del nome attribuito all’atto. Conclusione La retrodonazione può essere una soluzione efficace quando il figlio o un erede desideri uscire spontaneamente, ed il padre conosca e accetti il rischio imprenditoriale e l’operazione consenta quindi di ristabilire una governance funzionale. È invece sconsigliabile quando la farmacia presenti passività non quantificate, il figlio pretenda un vantaggio economico non dichiarato, vi siano legittimari potenzialmente pregiudicati o manchi un progetto per il futuro assetto societario. Leggi il blog per farmacie e farmacisti La decisione dovrà quindi essere preceduta da una verifica legale, contabile, fiscale e amministrativa. La vera utilità dell’operazione non consiste nel “cancellare” la precedente donazione, ma nel costruire un nuovo equilibrio societario capace di assicurare la continuità della farmacia senza trasferire inconsapevolmente al padre una crisi già maturata. Possiamo quindi annoverare tale istituto in un modo di risoluzione delle controversie! Leggi il blog e trova il tuo caso o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La sospensione del farmacista: casi concreti, sanzioni e rimedi
La sospensione del farmacista può derivare da fonti molto diverse e produrre effetti differenti: può essere una sanzione disciplinare dell’Ordine, una conseguenza prevista direttamente dalla legge, una pena accessoria in sede penale oppure accompagnarsi a provvedimenti amministrativi che incidono sull’esercizio della farmacia. Per orientarsi occorre quindi partire dalla causa concreta della misura, non dalla sola parola “sospensione”. Le sanzioni disciplinari: quando la sospensione arriva dall’Ordine Il quadro generale delle professioni sanitarie affida agli Ordini la vigilanza sugli iscritti e il potere disciplinare. Per chi opera nel settore, è utile leggere questa materia insieme alle regole e agli approfondimenti di diritto farmaceutico, perché la stessa condotta può avere riflessi deontologici, amministrativi e professionali. L’art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 elenca quattro sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione e radiazione dall’Albo. Per la sospensione disciplinare ordinaria la durata prevista è da uno a sei mesi, salvo le ipotesi speciali richiamate dallo stesso regolamento. La scelta della sanzione non può essere automatica: la gravità della condotta, la volontarietà, la reiterazione e le circostanze del caso assumono rilievo nella valutazione disciplinare. Leggi il blog in diritto farmaceutico e contattaci per un caso Caso concreto: ticket non riscossi, sconti e concorrenza tra farmacie Un caso particolarmente utile è quello deciso dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 25571 del 12 novembre 2020. Il procedimento riguardava un farmacista al quale erano state contestate, tra l’altro, l’omessa riscossione totale o parziale delle quote di partecipazione dovute dagli assistiti su ricette in regime SSN e l’applicazione di differenti condizioni di sconto sui farmaci non convenzionati. L’Ordine aveva irrogato una sospensione di 45 giorni; la CCEPS aveva confermato la responsabilità disciplinare riducendo la sospensione a 30 giorni; la Cassazione ha poi rigettato il ricorso. Nel caso specifico era contestata anche la concorrenza sleale tra farmacie per sconto sui ticket La pronuncia è importante perché valorizza non soltanto la singola violazione ma anche la reiterazione nel tempo e la concreta incidenza della condotta sulla correttezza professionale e sulla concorrenza. Per approfondimenti su controversie analoghe è utile anche la raccolta di casi legali della farmacia e dei farmacisti, che consente di collegare la regola generale alle vicende operative della farmacia. Incompatibilità societarie: la sospensione di almeno un anno Un’ipotesi diversa e molto più severa è prevista dall’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362. La violazione delle disposizioni di incompatibilità richiamate dagli artt. 7 e 8 comporta la sospensione del farmacista dall’Albo per un periodo non inferiore a un anno. Leggi i post in tema di incompatibilità e decadenza dell’autorizzazione Leggi il post su ricette irregolari e responsabilità La stessa disposizione disciplina anche le conseguenze sulla direzione e sulla gestione della farmacia societaria. Se è sospeso il socio che svolge la funzione di direttore responsabile, la direzione può essere affidata a un altro socio in possesso dei requisiti; se la sospensione coinvolge tutti i soci, la legge prevede l’interruzione della gestione e, ove necessario, la nomina di un commissario da parte dell’autorità sanitaria competente. Segui la pagina on Line Qui la sospensione non nasce dalla normale graduazione disciplinare dell’art. 40 del D.P.R. n. 221/1950, ma da una specifica previsione legislativa: per questo durata, presupposti ed effetti devono essere verificati separatamente. Vendita di medicinali senza valida ricetta: sanzioni e possibile chiusura Un ulteriore esempio riguarda la dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione. L’art. 148 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, nel testo vigente, prevede specifiche sanzioni amministrative a carico del farmacista in caso di vendita in assenza della prescrizione richiesta. In particolare, la vendita senza presentazione di ricetta medica di un medicinale rientrante nell’art. 88, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa da 300 a 1.800 euro. Più severa è la disciplina prevista per i medicinali di cui all’art. 89: la vendita senza presentazione della ricetta medica, oppure sulla base di una ricetta priva di validità, comporta una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. In tali ipotesi, inoltre, l’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni. Resta ferma, in entrambi i casi, l’applicazione di eventuali disposizioni penali qualora il fatto costituisca reato. Chiusura farmacia e Sospensione del farmacista sono due cose diverse È importante non confondere la chiusura amministrativa della farmacia con la sospensione personale del farmacista dall’Albo: sono misure differenti, con presupposti e conseguenze differenti. Il caso Cassazione 2026: una condanna non comporta automaticamente la sospensione La distinzione emerge con particolare chiarezza nella sentenza della Cassazione penale, terza sezione, n. 30318 depositata il 10 agosto 2026. Il caso riguardava la prosecuzione dell’attività di una farmacia comunale dopo la revoca dell’autorizzazione. Il giudice di pace aveva condannato il farmacista a 600 euro di ammenda e aveva applicato anche la sospensione dall’esercizio della professione per un anno. La Cassazione ha confermato la responsabilità per l’esercizio della farmacia senza la prescritta autorizzazione, ma ha eliminato la pena accessoria della sospensione professionale. La Corte ha chiarito che l’art. 35 del codice penale non era applicabile perché tale pena accessoria, per le contravvenzioni commesse con abuso della professione o violazione dei relativi doveri, richiede una pena inflitta non inferiore a un anno di arresto; nel caso concreto era stata invece irrogata una sola ammenda. Il principio pratico è netto: anche quando un illecito penale è accertato, la sospensione dall’esercizio professionale non può essere aggiunta automaticamente. Occorre una precisa base normativa e devono ricorrerne tutti i presupposti. Sospensione disciplinare, penale e amministrativa: perché distinguerle Nella pratica una stessa vicenda può produrre più procedimenti paralleli. Un fatto può essere rilevante sotto il profilo deontologico, amministrativo, civile o penale, ma le relative conseguenze non si sovrappongono automaticamente. La sospensione disciplinare deriva dall’esercizio del potere dell’Ordine e segue le regole del procedimento disciplinare. La sospensione ex lege deriva direttamente da una disposizione speciale, come nel caso delle incompatibilità previste dalla legge n. 362/1991. La sospensione come pena accessoria richiede i presupposti previsti dal codice penale o da una specifica norma incriminatrice. La chiusura della farmacia è un provvedimento che incide sull’esercizio commerciale e sanitario e non coincide necessariamente con la sospensione personale dall’Albo. Quali rimedi ha il farmacista? La difesa deve partire dal provvedimento concreto. Nel procedimento disciplinare è essenziale verificare la contestazione degli addebiti, l’istruttoria, la prova della condotta, la motivazione e la proporzionalità della sanzione. Contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini è previsto il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS). Il Ministero della Salute indica espressamente la necessità di rispettare le modalità di deposito e di notificazione previste dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 221/1950; il termine ordinario è di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. Nel sistema oggi vigente, il ricorso dell’interessato alla CCEPS ha effetto sospensivo sui provvedimenti disciplinari, salvo le eccezioni previste dagli artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 221/1950. Contro la decisione della CCEPS è ammesso ricorso in Cassazione; quest’ultimo, invece, non sospende automaticamente l’esecutività della decisione della Commissione. La tempestività è quindi decisiva: una difesa predisposta dopo la scadenza dei termini può rendere inutile anche una contestazione fondata nel merito. Cosa controllare subito quando arriva un provvedimento I presupposti del provvedimento Qual è l’autorità che ha disposto la misura: Ordine, autorità sanitaria o giudice? La sospensione è disciplinare, prevista direttamente dalla legge o applicata come pena accessoria? Qual è la durata e da quale data dovrebbe decorrere? Il provvedimento indica correttamente fatti, norme violate e motivazione? Sono ancora aperti i termini per il ricorso alla CCEPS o per altra impugnazione? Quali effetti produce la misura sulla direzione e sulla continuità della farmacia? Conclusioni La sospensione del farmacista non è un istituto unico. Dietro la stessa parola possono esserci procedimenti, durate ed effetti radicalmente diversi. Il primo passaggio è quindi individuare la fonte normativa della misura e verificare se i presupposti applicati al caso concreto corrispondano realmente a quelli previsti dalla legge. I casi della Cassazione del 2020 e del 2026 mostrano due facce opposte del problema: nel primo la sospensione disciplinare è stata ritenuta proporzionata alla gravità e alla reiterazione delle condotte; nel secondo la sospensione professionale è stata eliminata perché priva dei necessari presupposti normativi. leggi il blog e rimani informato Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Chi siamo? Lo Studio Legale Angelini Lucarelli assiste farmacisti, titolari e società nella valutazione di provvedimenti disciplinari, incompatibilità, autorizzazioni e contenzioso in materia farmaceutica. Leggi i numeri articoli nel blog.
- Rateizzazione debito fiscale e riconoscimento
chiedere la rateizzazione di un debito fiscale non significa accettare definitivamente la pretesa del Fisco né rinunciare al diritto di contestarla. Rateizzazione del debito fiscale: per la Cassazione non equivale ad acquiescenza La presentazione di una domanda di rateizzazione di una cartella di pagamento non comporta, di per sé, l’accettazione della pretesa tributaria. A volte é necessaria per bloccare l’attività esecutiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il contribuente che chiede di pagare a rate può quindi continuare a contestare l’esistenza o la fondatezza del debito, salvo che abbia manifestato in modo chiaro e inequivocabile la volontà di rinunciare alle proprie contestazioni. Ecco quindi che accanto ad una istanza di rateizzazione può configurarsi la necessità di riservarsi il diritto di opposizione È il principio ribadito dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25516, depositata il 18 settembre 2026, con la quale è stata cassata con rinvio una decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. A fronte della decisione di secondo grado che aveva attribuito rilievo al fatto che il contribuente avesse presentato una richiesta di dilazione del pagamento, la Cassazione ha ritenuto non sufficiente una istanza di rateizzazione come prova del riconoscimento del debito. Secondo l’impostazione disattesa, la domanda di rateizzazione avrebbe rappresentato una forma di acquiescenza alla pretesa fiscale, limitando quindi la possibilità di contestare successivamente il debito, la Cassazione ha però escluso questa conclusione. L’obbligazione tributaria nasce dalla legge, non dalla volontà del contribuente Il punto centrale del ragionamento della Suprema Corte riguarda la natura stessa dell’obbligazione fiscale. Il debito tributario è disciplinato dalla legge e la sua esistenza non dipende dalla volontà del contribuente. Per questa ragione, comportamenti come la richiesta di pagamento rateale non possono automaticamente trasformarsi in una rinuncia al diritto di contestare l’imposta. Affinché vi sia una vera acquiescenza, occorre una manifestazione chiara della volontà di rinunciare alla contestazione dell’“an debeatur”, cioè del fatto stesso che il tributo sia dovuto. La semplice richiesta di rateizzazione, quindi, non basta. Diverso può essere il discorso sul quantum, ossia sull’ammontare del debito: determinate dichiarazioni o dati forniti e accettati dal contribuente possono infatti assumere rilievo nella determinazione dell’importo. Un orientamento già affermato dalla Cassazione La decisione si inserisce in un orientamento già espresso dalla Corte in precedenti pronunce, tra le quali vengono richiamate le sentenze o ordinanze n. 3347/2017, n. 27672/2020 e n. 11338/2023. Il principio è sostanzialmente costante: chiedere una dilazione può rappresentare il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto debitorio, ma non equivale necessariamente a riconoscere che la pretesa fiscale sia corretta sotto ogni profilo. Rateizzazione e prescrizione: attenzione agli effetti La richiesta di rateizzazione non è però un atto privo di conseguenze giuridiche. La Cassazione precisa infatti che l’istanza di dilazione può costituire un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile. In altri termini, il contribuente può continuare a discutere la fondatezza della pretesa fiscale, ma la richiesta di pagamento rateale può produrre effetti sul decorso dei termini di prescrizione. Inoltre, tale comportamento può risultare incompatibile con alcune specifiche contestazioni, per esempio con l’affermazione di non aver mai ricevuto una determinata cartella, qualora proprio di quella cartella sia stata chiesta la dilazione. Ma Riconoscere il debito non significa accettarne ogni presupposto La distinzione operata dalla Cassazione è quindi fondamentale. Da una parte, la domanda di rateizzazione può avere valore come riconoscimento del debito ai fini di determinati effetti civilistici e processuali. Dall’altra, non può essere automaticamente interpretata come rinuncia a contestare la legittimità o la fondatezza della pretesa tributaria. Il contribuente potrebbe, ad esempio, scegliere di chiedere una dilazione per evitare conseguenze immediate della riscossione e, contemporaneamente, proseguire la propria contestazione davanti al giudice tributario. Non vi è contraddizione tra i due comportamenti, a meno che dalle dichiarazioni o dagli atti del contribuente emerga una volontà inequivocabile di accettare definitivamente la pretesa. Le conseguenze pratiche Il principio affermato dalla Cassazione ha una rilevanza concreta importante. La rateizzazione rappresenta infatti uno strumento utilizzato frequentemente dai contribuenti per gestire momentanee difficoltà finanziarie. Attribuire automaticamente alla domanda di dilazione il significato di rinuncia al contenzioso finirebbe per costringere il contribuente a scegliere tra la tutela della propria liquidità e la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio. L’orientamento della Suprema Corte separa invece i due piani: pagare o chiedere di pagare a rate non significa necessariamente riconoscere che il Fisco abbia ragione. Resta tuttavia necessario valutare attentamente il contenuto della richiesta e gli altri comportamenti tenuti dal contribuente, perché la rateizzazione può comunque produrre conseguenze, in particolare sul piano della prescrizione e rispetto a determinate eccezioni processuali. In sintesi, la domanda di dilazione non costituisce acquiescenza automatica alla pretesa tributaria. Per perdere il diritto di contestare il debito occorre una rinuncia chiara e inequivocabile; il semplice fatto di aver chiesto di pagare a rate non è sufficiente. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Non costituisce consulenza
- Orari delle farmacie: per aprire di più serve davvero l’autorizzazione della Asl?
apertura farmacie oltre gli orari minimi di legge Tre casi a confronto: Lombardia, Lazio e Campania Una farmacia intende rinunciare alla giornata di chiusura infrasettimanale e ampliare il proprio orario di apertura. L’ASL può negarlo sostenendo, ad esempio, che l’apertura altererebbe i turni e delle ferie delle altre farmacie? La questione richiede di distinguere due piani che spesso vengono sovrapposti: da una parte gli orari e i turni obbligatori, attraverso i quali l’autorità pubblica garantisce il servizio farmaceutico minimo; dall’altra l’apertura volontaria aggiuntiva, cioè il servizio che il titolare intende offrire oltre tale minimo. La distinzione è decisiva perché, nella seconda ipotesi, la legislazione statale parla di comunicazione, non di autorizzazione. Apertura Farmacie; Il principio nazionale: gli orari stabiliti sono un minimo Il primo intervento fondamentale è l’art. 11, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, secondo cui i turni e gli orari stabiliti dalle autorità competenti «non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori». Il dossier parlamentare sulla successiva riforma del 2017 conferma espressamente questa lettura. Il principio è stato ulteriormente precisato dall’art. 1, comma 165, della L. 4 agosto 2017 n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza. La disposizione qualifica gli orari e i turni stabiliti dalle autorità come «livello minimo di servizio». Una volta garantito quel livello, il titolare o gestore ha facoltà di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi, previa comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’Ordine provinciale dei farmacisti, oltre all’informazione alla clientela. Assistenza per Farmacie e Farmacisti Il dato lessicale non è secondario: il legislatore non richiede una domanda di autorizzazione, ma una preventiva comunicazione. Anche l’Ufficio Studi, massimario e formazione del Consiglio di Stato, nella propria rassegna sulla liberalizzazione, interpreta la L. 124/2017 come una «vera e propria liberalizzazione», osservando che, una volta assicurato il livello minimo, è consentita l’apertura in altri orari e giorni previa informazione dell’ASL. Leggi il blog in diritto farmaceutico Già in precedenza il Consiglio di Stato, Sez. III, con l’ordinanza n. 3555/2012, aveva interpretato l’art. 11, comma 8, nel senso che restano vincolanti gli obblighi di apertura, mentre le prescrizioni di chiusura non possono impedire l’apertura volontaria in orari ulteriori. Tale precedente è richiamato anche negli studi pubblicati sul portale della Giustizia amministrativa. Si legge nell’ordinanza del CdS “.. che tradizionalmente il potere di disciplinare i turni di apertura è stato configurato ed esercitato come idoneo a creare l’obbligo di rispettare oltre che turni di apertura, anche turni di chiusura; ciò in vista della protezione di interessi pure apprezzabili dal punto di vista pubblico, ma certamente secondari rispetto a quello primario sopra evidenziato; – che peraltro il sopravvenuto art. 11, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 ora dispone: «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori»; – che questa disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo: al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; ma dall’altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi; – che la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi;..” Il principio può quindi sintetizzarsi così: l’autorità stabilisce il servizio che la farmacia deve necessariamente garantire; la legge consente al titolare di offrire un servizio ulteriore. Caso esempio 1 – Lombardia Ats Brianza La Lombardia è il caso normativamente più semplice. L’art. 90 della L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, nel testo vigente, fissa in quaranta ore settimanali distribuite su cinque giorni l’orario minimo. Subito dopo stabilisce che, per le farmacie che ne diano comunicazione, l’orario «può essere liberamente esteso». La farmacia comunica all’ATS l’orario prescelto, l’eventuale giorno di riposo e le variazioni programmate; ulteriori modifiche sono possibili con un preavviso di almeno trenta giorni. Il confronto interno alla stessa norma è particolarmente significativo. Quando il legislatore lombardo disciplina, in determinate circostanze, la riduzione dell’orario della farmacia rurale o unica, utilizza espressamente il termine autorizzata. Per l’estensione, invece, parla di comunicazione e di orario liberamente estendibile. La differenza giuridica è evidente. In Lombardia, pertanto, non emerge un potere discrezionale dell’ATS di autorizzare o negare l’estensione dell’orario: la legge regionale configura espressamente un regime di comunicazione. Caso esempio 2 – Lazio: ASL Roma 3 Anche nel Lazio il legislatore regionale ha risolto espressamente il problema. La L.R. Lazio 30 luglio 2002 n. 26, come modificata dalla L.R. n. 1/2020, contiene oggi un apposito art. 6 intitolato Servizio volontario. La norma dispone che le farmacie che intendano aprire in orari e turni aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ne diano comunicazione, almeno trenta giorni prima, alla ASL e all’Ordine dei farmacisti territorialmente competenti. ASL e Ordine ne tengono conto ai fini della programmazione della guardia farmaceutica. La norma è particolarmente istruttiva: l’apertura aggiuntiva può incidere sulla programmazione del servizio, ma da ciò non deriva un potere generale di autorizzarla o vietarla. Applicando il principio alla ASL Roma 3, dunque, programmazione e conoscenza degli orari ulteriori rimangono competenze dell’amministrazione; l’apertura aggiuntiva è però espressamente assoggettata a comunicazione. Caso esempio 3 – Campania: ASL Napoli 3 Sud La Campania è il caso più complesso e richiede una precisazione rispetto a quanto talvolta si afferma. La L.R. Campania 1 febbraio 1980 n. 7, nel testo pubblicato come vigente dalla Regione, continua formalmente a stabilire all’art. 2, per le farmacie urbane non di turno, un orario settimanale compreso tra 44 e 60 ore. L’art. 4 contempla inoltre mezza giornata di riposo settimanale oppure, a settimane alterne, una giornata di riposo. Non sarebbe quindi corretto affermare semplicemente che la normativa campana non contiene un limite massimo: nel testo regionale quel limite esiste ancora ed è stato reintrodotto dalla L.R. n. 10/2011🎈. Ma Il problema giuridico ad avviso di chi scrive è un altro. La disciplina campana è anteriore alla liberalizzazione statale del 2012 e, soprattutto, alla L. 124/2017. Deve quindi essere coordinata con una norma statale successiva che qualifica gli orari amministrativamente stabiliti come livello minimo e riconosce espressamente la facoltà di offrire servizio in periodi aggiuntivi previa comunicazione. Non a caso l’Ufficio Studi del Consiglio di Stato, esaminando proprio gli orari delle farmacie dopo la L. 124/2017, parla di piena liberalizzazione una volta garantito il livello minimo di servizio. Si legge nel parere CdS del 31 dicembre del 2018 “Santise” paragrafo 3.5 In relazione, dunque, agli orari e turni delle farmacie, una volta garantito il livello minimo di servizio che ciascuna farmacia deve assicurare, si può dire che si è realizzata una piena liberalizzazione del servizio, consentendo l’apertura delle farmacia in altri orari e giorni purché sia notiziata l’Asl competente e sia avvisata la clientela. Hai un caso?Leggi il blog in diritto farmaceutico La questione campana non va quindi banalizzata sostenendo che la L.R. n. 7/1980 sia semplicemente “sparita”: il testo regionale formalmente permane. È però fortemente problematico utilizzare le sue disposizioni anteriori come limite assoluto all’apertura aggiuntiva senza confrontarle con la successiva normativa statale di liberalizzazione. Il problema è particolarmente significativo nel territorio della ASL Napoli 3 Sud, che conserva competenze amministrative sui turni, sulle ferie e sulle chiusure temporanee delle farmacie. La stessa Azienda descrive queste funzioni sul proprio sito istituzionale. Ma una competenza sui turni obbligatori e sulle ferie non equivale automaticamente a un generale potere di autorizzare ogni apertura ulteriore. Orario farmacie Comunicazione e autorizzazione non sono la stessa cosa La distinzione è essenziale. L’autorizzazione presuppone un potere attribuito dalla legge all’amministrazione: il privato chiede di svolgere un’attività e l’amministrazione decide se consentirla. La comunicazione presuppone invece che la facoltà discenda direttamente dalla legge, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento. La L. 124/2017 ha scelto proprio questo secondo modello. L’ASL conserva quindi poteri importanti: può far rispettare il servizio minimo, i turni obbligatori e gli altri obblighi normativamente previsti; può effettuare controlli e intervenire quando sussista una specifica causa ostativa prevista dalla legge. Ciò che non emerge dal quadro normativo esaminato è un generale potere dell’ASL di valutare discrezionalmente se sia opportuno che una farmacia rimanga aperta più a lungo. Risposte informali, l’“equilibrio dei turni e delle ferie delle farmacie limitrofe”? È proprio qui che si arriva al punto centrale. Una motivazione informale del tipo «l’apertura altererebbe il delicato equilibrio dei turni e delle ferie delle farmacie limitrofe», se non accompagnata dall’indicazione di una specifica disposizione che attribuisca all’amministrazione il relativo potere di divieto, appare giuridicamente debole. I turni servono infatti a garantire che il servizio minimo sia assicurato. L’apertura volontaria aggiuntiva si colloca, per definizione legislativa, oltre quel minimo. Una farmacia che decide di aprire ulteriormente non sottrae automaticamente le altre agli obblighi di turno loro assegnati. Per questo l’esigenza organizzativa della ASL può giustificare attività di programmazione e controllo, ma non è di per sé sufficiente a creare un potere autorizzatorio non previsto dalla legge. Conclusione: l’ASL può vietare l’apertura oltre gli orari obbligatori? La risposta giuridicamente più corretta non è «mai», ma è comunque piuttosto netta. L’ASL può imporre e far rispettare il livello minimo di servizio e può intervenire quando una specifica norma vigente attribuisca un potere di limitazione o quando non siano rispettati gli obblighi prescritti. Non emerge, invece, un generale potere discrezionale dell’ASL di autorizzare — e quindi di negare per ragioni di mera opportunità — l’apertura della farmacia in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori. In Lombardia la conclusione discende espressamente dalla legge regionale: l’orario è liberamente estendibile previa comunicazione. Nel Lazio la legge parla altrettanto chiaramente di comunicazione del servizio volontario. In Campania permane una disciplina regionale antecedente che contiene ancora limiti e riposi obbligatori, ma la sua applicazione come tetto massimo inderogabile deve necessariamente confrontarsi con le successive norme statali del 2012 e del 2017, che qualificano gli orari stabiliti dall’autorità come livello minimo e riconoscono la facoltà dell’apertura aggiuntiva. Di fronte a un diniego, pertanto, la domanda giuridicamente decisiva rimane una: qual è la specifica norma vigente che attribuisce all’ASL il potere di vietare l’apertura aggiuntiva comunicata dal titolare? Se quella norma esiste, l’amministrazione deve indicarla e motivare il provvedimento alla sua luce. Se non esiste, una comunicazione non può essere trasformata dall’amministrazione in una domanda di autorizzazione, né una valutazione di opportunità sull’“equilibrio” tra farmacie può sostituire la necessaria base legislativa del potere esercitato. In termini ancora più sintetici: l’autorità può stabilire il minimo che la farmacia è obbligata a garantire; per trasformare quel minimo in un massimo occorre una precisa base normativa da citare nella “eventuale” disposizione di diniego. In conclusione a meno di non scontrarsi con normative regionali antiche oggi non sembra allo stato ammissibile un generale diniego di apertura previa comunicazione da inviare alla Asl/Ats ed all’Ordine di appartenenza. Avv. Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico Caso di studio non costituisce consulenza e contiene opinioni dell’autore. Gli esempi sono casi di studio.
- Il tempo di cura dei figli ha un valore economico
Diritto di Famiglia Il tempo di cura dei figli ha un valore economico: lo dice la Corte d'Appello di Catanzaro Con la sentenza n. 1122 del 12 agosto 2026, la Sezione I della Corte d'Appello di Catanzaro torna a occuparsi di un tema centrale nel diritto di famiglia contemporaneo: il valore economico del tempo che un genitore dedica alla cura quotidiana dei figli minori. Non solo reddito: il “lavoro di cura” entra nel calcolo Per anni la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata ancorata quasi esclusivamente ai redditi formali dei genitori: buste paga, dichiarazioni fiscali, patrimoni. La Corte d'Appello di Catanzaro ribadisce invece un principio che la giurisprudenza di merito sta consolidando sempre di più: i compiti domestici e la cura quotidiana del figlio minore, svolti dal genitore collocatario, hanno un valore economico che il giudice è tenuto a considerare nella quantificazione del contributo al mantenimento. Seguici on Line Si tratta di un cambio di prospettiva significativo. Accompagnare il minore a scuola, seguirlo nei compiti, gestire visite mediche, pasti, routine quotidiane: tutto questo comporta un impegno di tempo ed energie che ha, di fatto, un costo — un costo che ricadrebbe altrimenti su servizi esterni (baby-sitter, doposcuola, assistenza domestica) se non venisse svolto direttamente dal genitore. Il criterio dei “tempi di permanenza” La Corte precisa che il giudice, nel quantificare il contributo, deve valutare le risorse di ciascun genitore anche in relazione ai tempi di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore. Questo significa che un genitore che tiene il figlio con sé per un numero maggiore di giorni, occupandosene materialmente, sta già “contribuendo” al mantenimento in una forma diversa da quella monetaria — e ciò va bilanciato nella determinazione dell'assegno a carico dell'altro genitore. Segui la Pagina Instagram sul diritto di famiglia È un principio che va nella direzione di una valutazione più equa e realistica dell'apporto genitoriale complessivo, superando la logica per cui solo chi versa denaro “mantiene” davvero il figlio. La perdita del lavoro non esonera dall'obbligo La Corte coglie inoltre l'occasione per ribadire un secondo principio, altrettanto rilevante: la perdita del lavoro non esonera automaticamente il genitore dall'obbligo di mantenimento. Il giudice deve valutare non solo la situazione reddituale attuale, ma anche la capacità patrimoniale e lavorativa potenziale del genitore obbligato, evitando che la disoccupazione diventi un facile schermo per sottrarsi alle proprie responsabilità genitoriali. Una lettura più equa della genitorialità Nel complesso, la pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza il tempo dedicato alla cura come componente essenziale — e quantificabile — del mantenimento dei figli, al pari del contributo economico diretto. Un orientamento che riconosce finalmente il peso reale, anche in termini economici, di ciò che troppo spesso viene considerato “solo” affetto e dedizione quotidiana. Avv Ilaria Paletti Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. I, sent. 12 agosto 2026, n. 1122
- Famiglia, Spese straordinarie il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo
Spese straordinarie: il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo Uno dei nodi più ricorrenti nel contenzioso familiare riguarda le spese straordinarie sostenute per i figli: cosa succede quando un genitore le anticipa senza aver prima ottenuto il consenso esplicito dell'altro? La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce che si sono succedute negli ultimi anni, ha tracciato una linea sempre più netta a tutela del genitore collocatario, ridimensionando il peso del "dissenso" dell'altro genitore quando la spesa risulta comunque necessaria e coerente con le esigenze e il tenore di vita dei figli. Il principio di fondo La regola tradizionale voleva che le spese straordinarie – cioè quelle non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario – dovessero essere preventivamente concordate tra i genitori, pena la non rimborsabilità. La giurisprudenza più recente ha però progressivamente eroso questa rigidità, distinguendo tra: spese ordinarie o comunque prevedibili e coerenti con le abitudini di vita della famiglia, per le quali non serve alcun accordo preventivo; spese realmente straordinarie in senso stretto (imprevedibili, rilevanti, imponderabili), per cui la concertazione resta opportuna ma la sua assenza non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se il giudice accerta che la spesa era comunque nell'interesse del minore. Le pronunce principali Cass. ord. n. 5059/2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre condannato, sia in primo che in secondo grado, a rimborsare spese scolastiche e mediche sostenute dalla madre. I giudici hanno affermato che non è configurabile, in capo al genitore collocatario, un obbligo di informare e concordare preventivamente con l'altro genitore la determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisioni "di maggiore interesse" per il figlio: il genitore non collocatario resta comunque tenuto al rimborso se non ha tempestivamente manifestato un dissenso motivato. Cass. ord. n. 6799/2022. La Sezione VI ha confermato l'obbligo del padre di rimborsare alla madre la metà delle spese per l'asilo privato e per visite mediche specialistiche, pur in assenza di previo accordo, trattandosi di esborsi necessari per i figli e sostenibili in base allecondizioni economiche familiari. Anche qui viene ribadito il principio secondo cui l'assenza di concertazione preventiva non esclude il rimborso quando manchino validi e tempestivi motivi di dissenso. Cass. ord. n. 17017/2025. La Prima Sezione ha riformato la decisione del Tribunale di Roma, riconoscendo il diritto al rimborso per una serie di spese: corsi di inglese, corso di atletica, visite mediche specialistiche, rilascio dei passaporti e sostituzione di serratura e allarme domestico dopo un furto. La Corte ha osservato che l'integrazione linguistica extrascolastica è ormai una consuetudine così radicata nel tessuto sociale da rendere tali spese di natura sostanzialmente ordinaria; il silenzio del padre, che non aveva mai manifestato un dissenso motivato, è stato interpretato come implicito assenso. Cass. ord. n. 23946/2026. Pronuncia più recente, relativa al rimborso di rette scolastiche relative a più annualità e di spese odontoiatriche. La Cassazione ha ribadito che la mancata concertazione preventiva – dovuta solo per le spese davvero imprevedibili e di rilevante entità – non determina di per sé la perdita del diritto alla ripetizione: il mancato interpello può avere conseguenze nei rapporti interni tra i coniugi, ma non priva la spesa della sua rimborsabilità se il giudice ne accerta la corrispondenza all'interesse del minore e al tenore di vita familiare. leggi il blog diritto di famiglia: Il filo conduttore Le quattro ordinanze, pur riguardando spese diverse (istruzione, sanità, sicurezza domestica, attività extrascolastiche), convergono su alcuni criteri di valutazione che il giudice di merito è chiamato ad applicare caso per caso: 1. la conformità della spesa al tenore di vita della famiglia; 2. l'effettiva utilità e rispondenza all'interesse del minore; 3. la tempestività e la fondatezza di un eventuale dissenso manifestato dal genitore non collocatario; 4. la sostenibilità economica della spesa rispetto alle condizioni dei genitori. Quando questi elementi sono riscontrati, il previo accordo tra i genitori — pur restando la prassi raccomandabile per evitare contenziosi — non è più configurabile come condizione imprescindibile per ottenere il rimborso. Implicazioni pratiche Per il genitore collocatario, questo orientamento consolidato rafforza la possibilità di agire per il recupero delle somme anticipate anche quando l'altro genitore non ha espresso unconsenso formale, purché la spesa sia documentata e riconducibile alle esigenze effettive dei figli. Per il genitore non collocatario, resta comunque determinante comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali motivi di dissenso, poiché il silenzio protratto rischia di essere interpretato come acquiescenza. Va inoltre ricordato che questo orientamento non annulla la distinzione tra spese ordinarie/prevedibili e spese straordinarie in senso stretto: per queste ultime, quando particolarmente rilevanti o imponderabili, il previo accordo resta la regola generale, mentre la sua assenza viene valutata dal giudice caso per caso, senza automatismi né in un senso né nell’altro. Avv Ilaria Paletti
- Il rito super accelerato negli appalti
Accesso agli atti di gara: quando si applica il rito super-accelerato e quando torna il rito ordinario L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, chiarisce i confini del particolare rito previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e riafferma la centralità della tutela ordinaria ex art. 116 c.p.a. quando la stazione appaltante non adempie correttamente agli obblighi di trasparenza. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha profondamente modificato la disciplina dell’accesso agli atti di gara. L’obiettivo perseguito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è evidente: consentire agli operatori economici di conoscere rapidamente la documentazione rilevante dopo l’aggiudicazione, riducendo tanto le tradizionali istanze di accesso quanto il fenomeno dei cosiddetti “ricorsi al buio”. A questo modello di immediata disponibilità documentale il legislatore ha affiancato un rimedio processuale altrettanto rapido: il rito speciale, comunemente definito “super-accelerato”, previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice. Proprio l’eccezionale brevità del termine per proporre ricorso — appena dieci giorni — ha però posto un problema fondamentale: cosa accade quando la stazione appaltante non mette correttamente a disposizione gli atti oppure pubblica un’offerta oscurata senza adottare una vera decisione sulla richiesta di riservatezza? Sul punto è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, stabilendo un principio particolarmente importante per imprese e amministrazioni: il rito super-accelerato non costituisce la disciplina generale dell’accesso agli atti di gara, ma una disciplina eccezionale, applicabile soltanto quando ricorrono puntualmente i presupposti stabiliti dall’art. 36. Il nuovo sistema di accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici Il punto di partenza è rappresentato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. L’art. 35 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presenti nelle piattaforme di approvvigionamento digitale. La norma continua inoltre a richiamare la disciplina generale dell’accesso documentale della legge n. 241/1990 e quella dell’accesso civico prevista dal d.lgs. n. 33/2013. (L L’art. 36 introduce, però, un meccanismo ancora più incisivo. Contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione devono essere resi disponibili attraverso la piattaforma: l’offerta dell’aggiudicatario; i verbali di gara; gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione. Tale documentazione è resa disponibile a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. Per gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria, inoltre, il legislatore dispone la reciproca disponibilità anche delle rispettive offerte. La logica è quindi quella dell’accesso automatico e digitale, destinato almeno in parte a sostituire il tradizionale schema nel quale l’impresa interessata doveva prima formulare un’apposita istanza di accesso e attendere la risposta dell’amministrazione. Il problema dei segreti tecnici e commerciali L’accesso agli atti di gara incontra, tuttavia, un limite particolarmente delicato nella tutela dei segreti tecnici o commerciali contenuti nelle offerte. L’operatore economico può infatti chiedere che determinate parti della propria offerta non siano divulgate, purché individui le informazioni interessate e fornisca una motivata e comprovata dichiarazione circa la loro natura riservata. Non è quindi sufficiente qualificare genericamente un documento come “riservato” o invocare in maniera stereotipata il know-how aziendale. La stazione appaltante deve valutare concretamente la richiesta e stabilire quali parti possano essere sottratte all’ostensione. Ed è proprio tale decisione che assume rilevanza centrale ai fini del rito super-accelerato. La decisione sull’oscuramento deve essere comunicata insieme all’aggiudicazione L’art. 36, comma 3, dispone che nella comunicazione dell’aggiudicazione la stazione appaltante debba dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento formulate dagli operatori. Il sistema delineato dal legislatore presuppone pertanto una sequenza molto precisa: aggiudicazione → disponibilità degli atti sulla piattaforma → decisione sulle richieste di oscuramento → comunicazione agli operatori. Soltanto quando questa sequenza viene rispettata entra pienamente in funzione il particolare regime processuale previsto dal comma 4. Che cos’è il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4 Il comma 4 dell’art. 36 prevede che le decisioni adottate dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento siano impugnabili secondo lo schema dell’art. 116 c.p.a., ma attraverso termini drasticamente abbreviati. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento della notificazione nei loro confronti. La specialità non riguarda soltanto il termine introduttivo. Il comma 7 stabilisce infatti che il ricorso venga fissato d’ufficio in camera di consiglio secondo termini dimezzati rispetto a quelli cautelari ordinari e sia deciso nella medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni. Il medesimo regime si applica anche ai giudizi di impugnazione. trova il tuo caso tra quelli affrontati Si tratta dunque di un procedimento costruito per ottenere in tempi estremamente brevi una decisione sulla possibilità di conoscere o mantenere riservate determinate parti delle offerte. Ma Perché il termine è di appena dieci giorni? La brevità del termine si comprende soltanto considerando il sistema nel suo complesso. Il legislatore presuppone infatti che, nel momento stesso in cui riceve la comunicazione dell’aggiudicazione, il concorrente: possa accedere alla documentazione rilevante attraverso la piattaforma digitale; sappia quali documenti o quali parti dell’offerta siano stati oscurati; conosca la decisione adottata dalla stazione appaltante sulla richiesta di riservatezza. In presenza di queste condizioni il concorrente dispone, almeno in teoria, di tutti gli elementi necessari per decidere immediatamente se contestare l’oscuramento. La compressione del termine processuale trova quindi la propria giustificazione nella contestuale e completa disponibilità delle informazioni. È precisamente questo rapporto tra trasparenza immediata e abbreviazione dei termini che l’Adunanza plenaria n. 8/2026 ha posto al centro della propria decisione. La questione sottoposta all’Adunanza plenaria Il problema era nato nella prassi. Non sempre, infatti, le stazioni appaltanti adempiono contemporaneamente a tutti gli obblighi previsti dall’art. 36. Può accadere, ad esempio, che: l’aggiudicazione venga comunicata ma alcuni documenti non siano disponibili sulla piattaforma; l’offerta dell’aggiudicatario venga pubblicata soltanto parzialmente; determinate parti risultino oscurate senza che venga comunicata una specifica decisione della stazione appaltante; sia pubblicata anche la richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario, ma senza una distinta determinazione dell’amministrazione. Si poneva allora la questione se anche in questi casi il concorrente fosse obbligato a proporre ricorso nel termine eccezionalmente breve di dieci giorni. Il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza 29 maggio 2026, n. 4327, aveva rimesso la questione all’Adunanza plenaria, chiedendo in particolare di chiarire se il rito super-accelerato continuasse ad applicarsi anche quando la stazione appaltante non avesse integralmente adempiuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 36. La risposta della Plenaria: il rito super-accelerato è eccezionale La risposta dell’Adunanza plenaria è netta. Con la sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8, è stato affermato che il rito dell’art. 36, comma 4, ha natura eccezionale e, proprio per questa ragione, non può essere applicato analogicamente oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. Il termine di dieci giorni opera quindi nel solo caso “tipico” nel quale, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione: siano messi a disposizione gli atti previsti dall’art. 36; siano adempiuti gli obblighi informativi dei commi 1, 2 e 3; la stazione appaltante dia espressamente atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. Se manca in maniera sostanziale questo presupposto informativo, non può essere imposto all’operatore economico il termine processuale eccezionalmente breve. Secondo la Plenaria, in tal caso “si riespande” la disciplina generale dell’art. 116 c.p.a. Cosa significa che “si riespande” l’art. 116 c.p.a. L’espressione utilizzata dall’Adunanza plenaria è particolarmente significativa. Il rito speciale dell’art. 36 non sostituisce integralmente il rito generale dell’accesso. Costituisce invece una disciplina speciale che si innesta sul sistema dell’art. 116 c.p.a. e opera soltanto quando ne ricorrono tutti i presupposti. Venendo meno tali condizioni, torna quindi ad applicarsi il regime ordinario. L’art. 116 c.p.a. stabilisce che contro le determinazioni dell’amministrazione in materia di accesso — nonché contro il silenzio formatosi sull’istanza — il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio. Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. La differenza rispetto all’art. 36 è dunque notevole: rito speciale: 10 giorni; rito ordinario: 30 giorni. Ma la differenza non è puramente quantitativa. Cambia anzitutto il presupposto che mette in moto il processo. Nel regime speciale vi è una decisione sull’oscuramento inserita nel meccanismo automatico di comunicazione e disponibilità degli atti previsto dall’art. 36. Nel regime ordinario, invece, il ricorso può essere proposto contro un vero e proprio diniego di accesso oppure contro il silenzio formatosi sull’istanza. La semplice pubblicazione di un’offerta oscurata non è una decisione Il secondo principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 8/2026 è forse ancora più importante sul piano pratico. Secondo il Consiglio di Stato, la mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario con alcune parti oscurate non equivale a una decisione della stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento. Questo vale anche quando, accanto all’offerta oscurata, sia stata pubblicata la richiesta di riservatezza formulata dall’operatore economico. Occorre quindi verificare una decisione specifica ed espressa dell’amministrazione. Il concorrente, infatti, deve poter comprendere quale valutazione sia stata compiuta dalla stazione appaltante e per quali ragioni determinate informazioni siano state sottratte all’ostensione. La semplice constatazione che una parte del documento è coperta da omissis non consente di stabilire con sufficiente certezza se: la stazione appaltante abbia effettivamente valutato la richiesta; abbia accolto integralmente o soltanto parzialmente le ragioni dell’offerente; l’oscuramento dipenda realmente da una decisione amministrativa; vi sia stata una ponderazione tra segretezza commerciale e diritto di difesa. Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che un comportamento meramente materiale possa trasformarsi automaticamente in un provvedimento implicito capace di far decorrere il termine processuale di dieci giorni. La ragione sostanziale: evitare il ricorso “al buio” La soluzione adottata dalla Plenaria è coerente con la finalità stessa della riforma. Il nuovo sistema dell’accesso negli appalti vuole ridurre i cosiddetti ricorsi al buio, ossia quelle impugnazioni nelle quali il concorrente è costretto a contestare l’aggiudicazione senza avere ancora piena conoscenza della documentazione e delle ragioni che hanno determinato l’esito della procedura. La giurisprudenza aveva già evidenziato che la disponibilità diretta degli atti sulla piattaforma digitale mira proprio a consentire all’operatore economico di valutare consapevolmente se agire in giudizio. Sarebbe quindi contraddittorio imporre un termine di appena dieci giorni quando è stata la stessa stazione appaltante a non rendere disponibili le informazioni che il Codice considera necessarie. La celerità processuale non può trasformarsi in una riduzione della tutela giurisdizionale. Il rito ordinario ex art. 116 c.p.a. Quando non ricorrono i presupposti dell’art. 36, comma 4, torna dunque in primo piano il rito ordinario dell’accesso. L’art. 116 c.p.a. disciplina la tutela giurisdizionale contro: il diniego espresso di accesso; il diniego parziale; il differimento; il silenzio formatosi sull’istanza. Il termine è di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione oppure dalla formazione del silenzio. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e, quando riconosce fondata la pretesa, può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine normalmente non superiore a trenta giorni. Lo stesso art. 116 consente inoltre di proporre la domanda di accesso anche quando sia già pendente un giudizio al quale la documentazione richiesta risulti connessa. In questo caso la questione può essere sottoposta al giudice mediante apposita istanza nell’ambito del processo già instaurato. Quando si applica concretamente il rito super-accelerato Dopo la sentenza n. 8/2026, il criterio operativo può essere sintetizzato in maniera relativamente semplice. Il rito dell’art. 36, comma 4, si applica quando esiste il modello procedimentale completo delineato dal Codice. Ciò significa che deve esservi una comunicazione digitale dell’aggiudicazione accompagnata dalla disponibilità della documentazione prevista dalla legge e da una decisione espressa sulle richieste di oscuramento. In questa situazione il concorrente interessato a contestare la decisione deve reagire rapidamente: il termine è di dieci giorni. Non è quindi prudente attendere una successiva istanza di accesso o una nuova comunicazione quando la decisione sull’oscuramento è già stata regolarmente adottata e comunicata secondo l’art. 36. Quando, invece, opera l’art. 116 c.p.a. Il rito ordinario torna invece applicabile quando il meccanismo speciale non è stato correttamente attivato. È il caso, ad esempio, in cui la stazione appaltante: ometta sostanzialmente di rendere disponibili gli atti prescritti; non comunichi la decisione relativa all’oscuramento; si limiti a pubblicare una versione dell’offerta contenente omissis; metta a disposizione la richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario senza adottare una propria determinazione; costringa, in concreto, l’interessato a presentare una successiva istanza per ottenere documenti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione attraverso la piattaforma. Una parte della giurisprudenza aveva già riconosciuto, prima dell’intervento della Plenaria, che quando la stazione appaltante non rende disponibile la documentazione contestualmente all’aggiudicazione la successiva richiesta dell’operatore deve essere trattata secondo il procedimento ordinario della legge n. 241/1990 e il relativo diniego deve essere impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. (Giustizia Amministrativa) L’Adunanza plenaria ha ora dato al principio una sistemazione generale. Un esempio pratico Si immagini che la società Alfa sia seconda classificata. Riceve la comunicazione dell’aggiudicazione in favore della società Beta e, accedendo alla piattaforma, trova l’offerta tecnica dell’aggiudicataria con dieci pagine integralmente oscurate. Prima ipotesi La comunicazione dell’aggiudicazione contiene una specifica determinazione con la quale la stazione appaltante spiega che quelle pagine sono state oscurate perché contenenti determinati segreti tecnici e commerciali, accogliendo motivatamente la richiesta di Beta. Alfa ritiene invece che quei documenti siano indispensabili per verificare la legittimità dell’attribuzione del punteggio. In questo caso è configurabile il rito speciale dell’art. 36, comma 4: la decisione sull’oscuramento deve essere contestata entro dieci giorni. Seconda ipotesi Alfa trova le stesse dieci pagine oscurate ma nessuna decisione della stazione appaltante. Sulla piattaforma compare soltanto la richiesta con cui Beta aveva chiesto la riservatezza. Non vi è una decisione espressa dell’amministrazione. Secondo la Plenaria, il mero oscuramento materiale non può essere considerato un provvedimento implicito tale da far decorrere il termine di dieci giorni. Se Alfa presenta quindi una richiesta volta a ottenere le parti non ostensibili e l’amministrazione oppone un diniego — oppure resta inerte fino alla formazione del silenzio — la tutela torna a essere quella generale dell’art. 116 c.p.a. Un punto importante anche per le stazioni appaltanti La pronuncia non interessa soltanto gli operatori economici. Ha conseguenze organizzative molto rilevanti anche per le amministrazioni. La stazione appaltante che voglia beneficiare della rapidità e della certezza proprie del sistema dell’art. 36 deve rispettare rigorosamente il procedimento previsto dal Codice. Non basta caricare alcuni file sulla piattaforma. Occorre: rendere disponibile la documentazione prevista dalla legge; esaminare le richieste di oscuramento; effettuare un’effettiva valutazione degli interessi contrapposti; adottare una decisione specifica; darne conto nella comunicazione dell’aggiudicazione. Soltanto così può ragionevolmente operare il termine processuale eccezionale di dieci giorni. La Plenaria realizza quindi una sorta di corrispondenza tra onere di trasparenza dell’amministrazione e onere di immediata reazione del concorrente. Quanto più intensa è la compressione dei tempi di tutela, tanto più rigoroso deve essere l’adempimento degli obblighi informativi che consentono al destinatario di comprendere la lesione. Dieci giorni o trenta giorni? La regola pratica La distinzione può essere riassunta con una formula. Dieci giorni quando esiste una decisione espressa sull’oscuramento inserita nel completo meccanismo di comunicazione e accesso digitale previsto dall’art. 36. Trenta giorni, secondo l’art. 116 c.p.a., quando quel meccanismo speciale non si è validamente realizzato e la controversia torna ad avere le caratteristiche ordinarie di un giudizio sul diritto di accesso. Non bisogna però trasformare questa distinzione in un automatismo: nella pratica è sempre necessario individuare con precisione quale atto sia stato adottato, che cosa sia stato effettivamente comunicato all’operatore e in quale momento la lesione sia divenuta conoscibile. Accesso agli atti e impugnazione dell’aggiudicazione non sono la stessa cosa Un’ultima precisazione è essenziale. Il termine relativo alla controversia sull’accesso non deve essere confuso con il termine per contestare l’aggiudicazione. Lo stesso art. 36, al comma 9, dispone che il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella dell’aggiudicatario decorra comunque dalla comunicazione prevista dall’art. 90. Ne consegue che la strategia processuale deve essere valutata con particolare attenzione. La controversia sull’ostensione documentale e quella sulla legittimità dell’aggiudicazione sono tra loro strettamente collegate, ma non necessariamente soggette al medesimo dies a quo o allo stesso termine processuale. È proprio per evitare che il concorrente sia costretto a contestare una gara senza conoscere i documenti rilevanti che l’intero sistema dell’art. 36 è stato costruito attorno all’immediata disponibilità digitale degli atti. Conclusioni La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 9 settembre 2026 offre una lettura dell’art. 36 coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il rito super-accelerato non rappresenta una penalizzazione generalizzata per l’operatore economico che chiede di conoscere gli atti della gara. Il termine di dieci giorni costituisce il corrispettivo processuale di un preciso obbligo posto a carico dell’amministrazione: rendere tempestivamente disponibili gli atti e comunicare chiaramente le proprie decisioni sull’oscuramento. Se la stazione appaltante adempie correttamente, l’operatore deve reagire con estrema rapidità. Se invece gli obblighi informativi sono sostanzialmente violati, il meccanismo eccezionale non può essere esteso oltre i suoi presupposti e torna ad applicarsi il rito generale dell’art. 116 c.p.a. Altrettanto significativo è il secondo principio affermato dalla Plenaria: gli omissis non parlano da soli. La pubblicazione di un’offerta oscurata non dimostra l’esistenza di una decisione amministrativa sull’istanza di riservatezza. Per far scattare il termine eccezionale occorre una determinazione specifica ed espressa della stazione appaltante. Il quadro che emerge è quindi fondato su una relazione molto chiara: celerità sì, ma soltanto in presenza di trasparenza effettiva e piena conoscibilità della decisione amministrativa. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Riferimenti principali: artt. 35 e 36, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 116, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8; Consiglio di Stato, sez. III, ord. 29 maggio 2026, n. 4327.























