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- Il Credito nei Consorzi Industriali: oltre il Rendiconto Annuale
Il regime delle contribuzioni negli agglomerati industriali e nei consorzi di urbanizzazione è al centro di un complesso dibattito giurisprudenziale che oscilla tra il rigore della rendicontazione annuale e la stabilità delle fonti regolamentari. Una recente analisi dei motivi di gravame contro le sentenze di merito permette di delineare i confini dell'onere probatorio in capo all'Ente consortile e la gerarchia delle fonti dell'obbligo di pagamento. L'elemento di maggiore criticità è rappresentato dalla "profondità" della prova richiesta all'Ente consortile per recuperare le spese effettuate per la gestione del consorzio, spese spesso contestate nella forma e nella sostanza, o altre volte semplicemente nella ripartizione. 1. La Fonte dell'Obbligo: Regolamento e Convenzione Secondo un orientamento consolidato, la fonte primaria dell'obbligo di contribuzione non risiede necessariamente nella delibera annuale di rendiconto, ma nell'assetto normativo-regolamentare accettato dall'azienda al momento dell'insediamento, che viene allegata alla assegnazione del lotto. Cosa diversa nei consorzi volontari ove invece la fonte è di natura pattizia, contrattuale. Cass. n. 22641/2013: Nei consorzi di urbanizzazione e nelle aree industriali, quando il regolamento consortile e le convenzioni di insediamento prevedono criteri predeterminati per la partecipazione alle spese, tali atti costituiscono la fonte tipica dell’obbligo . Il singolo aderisce a tale obbligo insediandosi nell’area e accettando le condizioni poste. Cass. n. 13537/2003: La volontà di aderire al consorzio può essere manifestata anche tacitamente e desumersi da fatti concludenti , quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un perimetro consortile o l'utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione. Il Credito nei Consorzi Industriali: oltre il Rendiconto Annuale 2. L'Onere della Prova e la Funzione delle Fatture Il dibattito sull'onere probatorio vede contrapporsi l'esigenza di analiticità dei riparti e la prassi commerciale dei rapporti di durata, con riferimento alle fatture. Queste infatti se da una parte non possono costituire prova di per sé quale fonte dell'obbligo dall'altro lato possono costituire presunzione del servizio ricevuto ove non vengano contestate e siano riferite ad una rendicontazione analitica. Cass. n. 6839/2020: In tema di contributi consortili, l'onere probatorio del consorzio si considera soddisfatto quando risultano dimostrati: L'inquadramento dell'impresa nel perimetro consortile; L'esistenza di atti generali (regolamenti) che disciplinano il riparto; L'emissione di richieste di pagamento conformi a tali criteri, specie se accompagnate da una prassi di pagamento o mancata contestazione. Cass. n. 949/2024 (e Cass. n. 13651/2006): Sebbene la fattura sia un atto unilaterale, nel caso in cui non vi sia contestazione sul rapporto sottostante, essa costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, specialmente se il debitore le ha accettate senza contestazioni nel corso dell'esecuzione del rapporto o le ha annotate in contabilità. 3. Il Ruolo della Rendicontazione: Titolo o Esecuzione? Un punto critico riguarda l'interpretazione della Cass. n. 5235/2024 , spesso invocata dai debitori per sostenere che solo la delibera di approvazione del rendiconto annuale costituisca il titolo del credito. Tuttavia, si argomenta che tale principio, applicabile ai consorzi volontari, debba essere coordinato con la natura dei consorzi obbligatori creati "ex lege" . In questi casi, la vincolatività del riparto deriva dall'adesione forzosa o regolamentare, mentre la delibera di rendiconto svolge una funzione meramente attuativa o quantitativa, e non costitutiva, dell'obbligo. 4. Presunzioni e Beneficio Fondiario In analogia con i consorzi di bonifica, la giurisprudenza estende criteri di presunzione anche agli oneri infrastrutturali: Cass. n. 21495/2022: L'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio diretto in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento e dall'approvazione del piano di classifica. Spetta al contribuente fornire la prova contraria. Consiglio di Stato, Sez. IV n. 7335/2025: Ribadisce la legittimità dei contributi per opere infrastrutturali (illuminazione, viabilità, sgombero neve) quando previsti dalla combinazione di leggi regionali e regolamenti consortili, qualificandoli come oneri necessari posti a carico delle imprese insediate. La questione delle obbligazioni propter rem Un ulteriore profilo di rilievo sistematico nel diritto amministrativo urbanistico riguarda la natura e l’efficacia delle obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche e la loro opponibilità ai successivi acquirenti del bene. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che gli obblighi derivanti da convenzioni stipulate con l’amministrazione nell’ambito di interventi urbanistici presentano frequentemente la natura di obbligazioni propter rem , caratterizzate dalla loro stretta connessione con il bene immobile cui si riferiscono e dalla conseguente trasmissibilità automatica agli aventi causa nella titolarità del fondo . Tali obbligazioni, proprio perché funzionalmente collegate alla realizzazione di opere di urbanizzazione o al perseguimento di finalità pubblicistiche inerenti alla trasformazione del territorio, non si esauriscono nel rapporto personale tra l’amministrazione e il contraente originario, ma seguono il bene cui accedono, trasferendosi ai successivi proprietari. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato , che ha ribadito come gli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche siano destinati a trasferirsi unitamente alla proprietà dell’immobile, proprio in ragione della loro natura reale o ambulatoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 7250/2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 96/2025). In tale prospettiva, la mancata trascrizione dell’atto convenzionale nei registri immobiliari non assume necessariamente carattere decisivo qualora risulti che l’acquirente abbia comunque consapevolmente accettato l’esistenza degli obblighi urbanistici gravanti sull’immobile , ad esempio mediante clausole contrattuali di subentro o dichiarazioni di conoscenza inserite negli atti di trasferimento. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, in presenza di una esplicita ricognizione negoziale degli obblighi derivanti da precedenti accordi urbanistici , l’acquirente non può successivamente invocare la disciplina della priorità della trascrizione prevista dall’art. 2644 c.c. per sottrarsi agli effetti di tali obbligazioni. La dichiarazione di conoscenza e accettazione degli obblighi urbanistici costituisce infatti un comportamento incompatibile con la volontà di contestarne l’efficacia. Tar Milano 2300/2025. 6. Conclusioni: La Realità delle Obbligazioni In sintesi, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4263/2020 ) inquadra i consorzi come figure atipiche dove i tratti dell'associazione si fondono con profili di "realità" (obbligazioni propter rem ). Ne consegue che il Giudice non può limitarsi a verificare la regolarità formale della pubblicazione di ogni singola delibera annuale, ove vi sia un ente tenuto alla "trasparenza amministrativa" ma deve valutare il quadro probatorio complessivo: il regolamento, l'effettiva fruizione dei servizi e il comportamento concludente delle parti, che insieme cristallizzano un credito certo, liquido ed esigibile. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- I principi ispiratori della riorganizzazione della Pianta Organica
prendendo spunto dalla recente sentenza 469/2026 del Tar Firenze è possibile tracciare un quadro dei principi ispiratori complessivamente intesi in tema di revisione della pianta organica farmacie. Ed infatti come riconosciuto dalla giurisprudenza “ in seguito all'entrata in vigore D.L. n. 1 del 2012 lo strumento pianificatorio delle farmacie (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune e per esso della giunta, e ciò sia nella prima applicazione del predetto decreto che nelle successive revisioni periodiche ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 26/04/2024, n. 918). È stato altresì affermato che “ la nuova disciplina relativa alla pianta organica delle farmacie apprezza l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale; conseguentemente, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché di garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, 11/09/2023, n. 2718) In sintesi, secondo la normativa vigente, l’apertura di una nuova Farmacia lo spostamento della sede o la modifica della perimetrazione territoriale richiedono: (i) il rispetto del parametro demografico; (ii) il rispetto della distanza minima tra esercizi; (iii) la valutazione degli elementi di accessibilità, sicurezza, distribuzione uniforme e bisogni del territorio; (iv) l’acquisizione (non vincolante) dei pareri di USL e Ordine dei Farmacisti. I principi ispiratori della riorganizzazione della Pianta Organica I principi ispiratori della riorganizzazione della Pianta Organica Quindi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “ nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo ” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329; conforme Cons Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872). Leggi il blog e trova il tuo caso - contattaci La natura pianificatoria e programmatoria del provvedimento di cui si controverte induce ad una prima conclusione in ordine all’onere motivazionale connesso all’adozione dei relativi provvedimenti. “ In sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non incombe sull'Amministrazione l'obbligo di motivare sulle osservazioni presentate spontaneamente dai privati nel corso del procedimento, in quanto trattasi di procedimento diretto alla emanazione di un atto generale di pianificazione, e come tale sottratto alla disciplina degli art. 7 ss. L. n. 241/1990 in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 13 della L. n. 241/1990, che esclude l'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo in caso di attività amministrative dirette all'emanazione di atti di pianificazione, tra i quali rientrano anche i piani delle farmacie ” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 24/04/2023, n. 373). Leggi pure: Il trasferimento della Farmacia ed i rimedi contro l'inerzia del Comune Sempre secondo la giurisprudenza, l’Amministrazione nell’operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l’interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374). Possiamo quindi concludere che: In ogni caso i criteri ispiratori della scelta operata dall’Amministrazione nella localizzazione delle farmacie e nella redazione della pianta organica vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr. Cons. Stato sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617). Per il professionista impegnato nel contenzioso farmaceutico, emerge chiaramente che l'impugnazione di una delibera di revisione della pianta organica non può limitarsi alla contestazione della convenienza economica. La strategia difensiva deve puntare a scardinare la coerenza logica del procedimento o a dimostrare l' inesatta acquisizione dei fatti (dati demografici non attuali o barriere geografiche ignorate). Studio Legale Angelini Lucarelli Assistenza a Farmacie e Farmacisti Avv. Aldo Lucarelli
- Cessione di quota societaria in S.r.l. farmaceutica gravata da pegno: analisi strategica e perizia estimativa
Premessa: Il contesto normativo e operativo delle società farmaceutiche Le società di gestione farmacia S.r.l., disciplinate dal D.L. 1/2012, coniugano regole pubblicistiche per i vincitori di concorsi straordinari con principi privatistici ordinari. Decorso il triennio di gestione associata paritaria (art. 11, comma 7), i soci possono cedere le quote liberamente, ma pegni bancari – frequenti per finanziamenti iniziali sui 200.000 euro – e clausole statutarie introducono variabili critiche. Questo caso studio esamina la cessione di una quota del 33% in una S.r.l. farmaceutica soggetta a pegno, integrando analisi di rischi, vincoli interni e soluzioni basate su perizia pre-cessione. segui la pagina sui social Il fatto: Ipotesi di cessione post-triennio In una S.r.l. con tre soci paritari costituita nel 2023 post-concorso, vincolata fino al febbraio 2026, un socio intende cedere il 33% a un terzo. La quota è gravata da pegno per un finanziamento residuo di 150.000 euro, con clausole standard di salvaguardia ma senza divieti espliciti di cessione. L'obiettivo è remunerare il venditore, assicurare continuità aziendale e attrarre un acquirente informato. leggi il blog e trova il caso adatto Vincoli statutari e privilegio di acquisto dei soci La cessione incontra prima i limiti statutari, che possono imporre il consenso unanime dei soci (art. 2466 c.c.), clausole di prelazione o gradimento per preservare l'assetto originario, specie nelle S.r.l. farmaceutiche per garantire continuità gestionale. Tali vincoli, se presenti, bloccano l'operazione senza l'approvazione degli altri soci, tutelando la compagine da ingressi indesiderati. Parallelo è il diritto di prelazione o di opzione (precedenza nell'acquisto), regolato dall'art. 2468 c.c. o da patti parasociali: i soci hanno priorità proporzionale alla quota posseduta per rilevare la partecipazione alle medesime condizioni offerte al terzo, esercitabile entro 30-90 giorni con deposito del prezzo. Il mancato rispetto espone la cessione a revoca giudiziale, imponendo al venditore di notificare formalmente l'offerta e attendere il decorso dei termini. Cessione e diritto di sequela: Continuità del vincolo pignoratizio Superati i vincoli interni, il pegno non vieta il trasferimento, ma il diritto di sequela (art. 2797 c.c.) lo protrae sul nuovo titolare. L'acquirente assume posizione subordinata: in caso di default, la banca può espropriare o vendere coattivamente la quota. Per analogia (art. 2471-bis rif. art. 2352 c.c.), voto e utili spettano al creditore pignoratizio salvo patto contrario, limitando il socio formale a poteri residuali come l'impugnazione di delibere. Cessione di quota societaria in S.r.l. farmaceutica gravata da pegno: analisi strategica e perizia estimativa Impatti sul valore economico della quota Sequela, rischio escussione e spostamento di diritti comprimono il valore di mercato, spingendo l'acquirente a scontare: perdita potenziale dell'investimento, erosione temporanea di flussi e poteri, costi di rinegoziazione. Senza parametri oggettivi, il prezzo si svaluta eccessivamente, spesso legandosi al debito garantito. leggi gli articoli per l'impresa La perizia di stima come soluzione strategica Una perizia asseverata (PIV-conforme, da revisore legale) quantifica il valore depurato: bilancio, avviamento farmaceutico, DCF su Ebitda (20-25%) e multipli (EV/Ebitda 5-7x). Oggettivizza il prezzo, mitiga asimmetrie per l'acquirente, rassicura la banca (art. 2793 c.c.) e previene rettifiche fiscali, con costi (2.000-5.000 euro) ammortizzabili. Conclusioni: Dalla criticità all'opportunità strutturata In S.r.l. farmaceutiche, vincoli statutari, prelazioni e pegni trasformano la cessione in un percorso minato, ma una perizia pre-cessione, preceduta da verifica statutaria e gestione della prelazione, la rende operazione fluida e valorizzante. Questo approccio allinea venditore, soci, acquirente e banca, massimizzando il valore e prevenendo contenziosi in un settore regolato. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Pianificazione farmaceutica: il Consiglio di Stato alza la posta sull’interesse concreto dei farmacisti
#lPianificazione farmaceutica: il Consiglio di Stato alza la posta sull'interesse concreto nei ricorsi La revisione della pianta organica farmaceutica alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato: tra interesse qualificato, onere probatorio e discrezionalità comunale. La disciplina della pianta organica delle farmacie, disciplinata come noto dall'art. 2 L. 475/1968, art. 5 L. 362/1991 e art. 11 L. 27/2012, affida ai Comuni la competenza primaria per l'individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, in armonia con il principio di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.). La revisione delle circoscrizioni territoriali – pianificazione secondaria – risponde quindi all'esigenza di garantire un equilibrio dinamico tra distribuzione capillare del servizio pubblico, accessibilità (anche notturna) e parametri demografici (abitanti/farmacia). Le recenti ordinanza cautelare CdS, Sez. III, n. 603/2026 (reg. provv. cau., ric. n. 806/2026) e sentenza n. 1144/2025 (reg. provv. coll., ric. n. 1119/2022) sistematizzano i principi in materia di 1) legittimazione, 2) onere probatorio e 3) tutela cautelare, integrando orientamenti consolidati dai quali nel presente provvedimento prendiamo spunto. 1) L'interesse qualificato a ricorrere: circoscrizione territoriale e concretezza lesiva (n. 603/2026) L'ordinanza n. 603/2026 esclude la legittimazione di un titolare di sede urbana centrale che contesta la ridefinizione zonale senza provare ridimensionamento specifico della propria circoscrizione da tali premesse discende che L'interesse concreto a ricorrere é quindi un “filtro” contro ricorsi inammissibili Quindi non sono tutelabili riflessi economici "di mero fatto" su altre zone non di lesive dei propri interessi. Ed infatti la determinazione di modifica dei confini tra farmacie si colloca all’interno di un atto di pianificazione generale quale è quello di revisione della pianta organica, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2015, n. 603; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 17 febbraio 1998, n. 39): secondo la giurisprudenza l’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali (C.d.S., III, 10 aprile 2014, n. 1727; 29 gennaio 2014, n. 454). E’, infatti, sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, i quali criteri vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (Cons. Stato, sez. III, 10/04/2014, n. 1727) La giurisprudenza consolidata (da decenni) è nel senso che la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. (Cons. Stato, sez. III, n. 1727/2014) “Anche in questi casi, tuttavia, deve ritenersi che per soddisfare l’obbligo di motivazione, sia sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati. Non si può invero pretendere che l'autorità emanante (in questa materia come in qualunque altra) si dia carico di rispondere in anticipo ad ogni possibile obiezione che a posteriori si voglia escogitare contro le sue scelte; né che spieghi analiticamente perché abbia scartato ciascuna delle innumerevoli altre soluzioni concepibili. A tacer d'altro, si tratterebbe di un'impresa impossibile. In effetti, l'esternazione dei criteri ispiratori (che può risultare anche dall'insieme degli atti del procedimento) è sufficiente in quanto consente di verificare: primo, se detti criteri siano legittimi, congrui, ragionevoli, etc.; secondo, se il provvedimento sia realmente coerente con essi” (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. III, n. 1727/2014). In ogni caso, il sindacato sulla scelta ampiamente discrezionale operata dall’Amministrazione è sindacabile solo in modo estrinseco, e dunque, per manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. V, 8/01/2018, n. 100; Cons. Stato Sez. IV, 13/1/2006, n. 68; T.A.R. Veneto sez. III, n. 101/2016 e CdS Sez. III, 09.10.2018, n. 5795). Comune e Regione competenze ormai pacificamente divise In tema di competenze ed nuove istituzioni di farmacie poi si segnala CdS 2019 n 6998secondo cui l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale (Consiglio di Stato, Sez. III, 02/05/2016, n.1658). Leggi pure Farmacie rurali declassate come recuperare la ruralità Fatta eccezione per i casi di esplicita attribuzione da parte del Legislatore alle Regioni e alle Province autonome dell'istituzione di farmacie localizzate in determinati siti ( stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.) , che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale, va esclusa una residua competenza della Regione, anche ai sensi delle normative regionali, trattandosi di materia della tutela della salute, di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Costituzione, e considerato che la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale della materia, per cui ne è preclusa la modificazione da parte del legislatore regionale, le cui disposizioni contrastanti devono ritenersi tacitamente abrogate (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5446/2017). Leggi il blog La netta divisione della competenza Comune/Regione, così come il formalismo degli atti prodromici necessari alla revisione (pareri/planimetrie/rilievi tipografici e conteggi demografici etc ) sottolineano come la procedura di revisione ✍️ della pianta organica delle farmacia a cadenza biennale (art 2 legge 475/1968) sia divenuta una “regola” ordinaria della pubblica amministrazione da seguire con tecnicismo. Contattaci per un caso concreto Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il Modello di Farmacie Aggregate nel Terzo Settore
Il Terzo Settore come Frontiera della Prossimità Sanitaria anche per le Farmacie? (Caso di Studio) La riforma del Terzo Settore ha introdotto un quadro normativo idoneo a favorire modelli organizzativi ibridi tra impresa e finalità civiche. Questa ipotesi di studio teorico-applicativo analizza la possibilità di integrazione tra farmacie costituite in forma di S.r.l. ed Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento ai servizi di prossimità sanitaria territoriale. L’analisi esamina i profili di governance, i limiti derivanti dal divieto di controllo da parte di soggetti profit, la disciplina delle attività di interesse generale, le attività secondarie e strumentali, nonché le implicazioni fiscali e concorrenziali. Il modello risulta giuridicamente praticabile a condizione di garantire autonomia sostanziale dell’ETS, separazione contabile, trasparenza gestionale e conformità alla normativa sanitaria regionale. La farmacia territoriale rappresenta uno dei presìdi più capillari del Servizio Sanitario Nazionale, evolutasi negli ultimi anni verso il paradigma della “farmacia dei servizi”. In tale contesto, la riforma introdotta dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, CTS) e dal D.lgs. n. 112/2017 ha aperto la possibilità di strutturare modelli organizzativi che integrino efficienza imprenditoriale e finalità di interesse generale. Questa ipotesi di studio propone un’analisi sistematica della fattibilità giuridico-organizzativa di un modello in cui più farmacie S.r.l. partecipino a un ETS dedicato alla logistica socio-sanitaria e ai servizi di assistenza territoriale, nel rispetto dei principi di autonomia e non lucratività soggettiva. Inquadramento Normativo Gli ETS non costituiscono una nuova forma giuridica autonoma, ma una qualifica attribuita a enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1 CTS); svolgono in via principale attività di interesse generale (art. 5 CTS); rispettano il divieto di distribuzione degli utili (art. 8 CTS); e risultano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, art. 11 CTS). Il divieto di lucro soggettivo implica che eventuali utili siano reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati a patrimonio vincolato. Particolare rilievo assume l’art. 4, comma 2, CTS, che esclude dalla qualifica di ETS gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllo da parte di soggetti con finalità lucrative, richiamando l’art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto o vincoli contrattuali). Modello Organizzativo: Farmacie S.r.l. ed ETS Ammissibilità e Limiti La partecipazione di farmacie S.r.l. a un ETS è astrattamente ammissibile, purché non si realizzi una situazione di controllo, neppure congiunto o sostanziale. In chiave prudenziale, lo statuto dell’ETS dovrebbe prevedere maggioranza dei diritti di voto in capo a soggetti non profit o indipendenti; quorum qualificati per decisioni strategiche; disciplina delle operazioni con parti correlate; obblighi di trasparenza e rendicontazione. La mera presenza formale di soci non profit non è sufficiente a garantire l’autonomia sostanziale richiesta dalla normativa. Attività di Interesse Generale L’art. 5 CTS include tra le attività di interesse generale gli interventi e servizi sociali, le prestazioni socio-sanitarie e l’educazione sanitaria. In questa ipotesi di studio, l’ETS potrebbe strutturare programmi di educazione e aderenza terapeutica; consegna domiciliare di farmaci per soggetti fragili; supporto all’utilizzo di dispositivi medici; progetti di telemonitoraggio con medici di medicina generale; campagne di prevenzione e screening territoriali. Affinché tali attività siano qualificate come istituzionali, è necessario individuare criteri oggettivi di accesso ai beneficiari; formalizzare i progetti; garantire la conformità alla normativa sanitaria regionale. Qualora erogati generalizzati alla clientela, potrebbero assumere natura commerciale. Attività Diverse e Profili Economici L’art. 6 CTS consente attività diverse purché secondarie e strumentali, con criteri quantitativi del D.M. 19 maggio 2021. Servizi logistici resi alle farmacie socie devono essere remunerati a valori di mercato; contabilmente separati; non prevalenti sulle istituzionali. Le erogazioni liberali dalle farmacie sono deducibili nei limiti dell’art. 83 CTS, previa iscrizione RUNTS e tracciabilità. Profili Sanitari e Concorrenziali L’erogazione di prestazioni sanitarie richiede autorizzazioni regionali, direttore sanitario e coperture assicurative. Sotto il profilo concorrenziale, va evitato che l’ETS diventi vantaggio per farmacie socie, specie con contributi pubblici; essenziale la separazione attività istituzionali-commerciali. la Nostra Discussione sul tema Farmacia Aggregata nei servizi Il modello si colloca nell’evoluzione della farmacia dei servizi, ampliandone la dimensione organizzativa per intercettare bisogni socio-sanitari territoriali. L’autonomia sostanziale dell’ETS rispetto ai soci profit è presupposto imprescindibile; attenzione a attività diverse, normativa regionale e conflitti di interesse. Le farmacie aggregate possono quindi assumere un ruolo strategico nella sanità di prossimità per aree disagiate – interne, montane o rurali compensando carenze dei presidi pubblici. In prospettiva, favorisce integrazione farmacia-medicina generale-servizi comunali per pazienti cronici. Conclusioni: Questa ipotesi di studio evidenzia la possibilità di modello integrato farmacie S.r.l.-ETS per prossimità sanitaria, nel rispetto normativa. Implementazione richiede progettazione statutaria rigorosa; separazione contabile; presidi sanitari; monitoraggio RUNTS. Correttamente strutturato, rafforza assistenza territoriale e integrazione socio-sanitaria. Riferimenti della Bibliografia Normativa citata. - Codice Civile, art. 2359. - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS). - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. - D.M. 19 maggio 2021 (attività secondarie). - L. 8 novembre 1991, n. 362 (farmacie). - DM 77/2022 (Case prossimità). - D.M. 7 agosto 2025 (controlli RUNTS). Studio legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Legal Framework, Regulatory Profiles of Pharmacy-Owned Cosmetic Lines in Italy
In Italy, when a pharmacy decides to market its own brand of cosmetics, it steps out of the role of a simple retailer and enters a complex regulatory framework. Here is a general summary of the key legal and structural profiles discussed in such contexts: 1. The "Responsible Person" (RP) Under EU Regulation 1223/2009 , every cosmetic product placed on the market must have a designated "Responsible Person." • The Pharmacy's Role: If the pharmacy markets the product under its own name or brand, the pharmacy owner (or the company owning the pharmacy) becomes the Responsible Person . • Legal Duty: The RP is legally liable for the safety of the product, the accuracy of the Product Information File (PIF), and compliance with Good Manufacturing Practices (GMP). 2. Role of the Pharmacy Director The Direttore di Farmacia has a specific oversight role that can overlap with the requirements of the cosmetic line: • Supervision: The Director is responsible for the overall "hygienic-sanitary" management of the pharmacy. • Liability: If the cosmetic line is produced in the pharmacy’s own laboratory (galenic preparation), the Director must ensure it meets technical standards. If it is outsourced (Third-Party Manufacturing), the Director must still ensure the pharmacy's "Responsible Person" obligations are met. Legal Framework and Regulatory Profiles of Pharmacy-Owned Cosmetic Lines in Italy" Legal Framework and Regulatory Profiles of Pharmacy-Owned Cosmetic Lines in Italy" 3. Structural Models The choice of how to structure the cosmetic venture impacts the legal risk: • Internal Production: High regulatory burden. The pharmacy lab must meet strict industrial ISO standards (ISO 22716) which are often more demanding than standard galenic requirements. • Third-Party Manufacturing (Contract Manufacturing): The pharmacy hires a specialized lab to create the formula. The pharmacy remains the RP if they put their brand on it, but they can contractually shift some technical liability to the manufacturer. 4. Regulatory Compliance Checklist To operate legally, the pharmacy must manage: • CPNP Notification: Registering the products on the European Cosmetic Product Notification Portal. • The PIF (Product Information File): Keeping a detailed dossier (safety assessments, toxicology reports) available for 10 years for authority inspections. • Labeling: Ensuring claims (e.g., "anti-aging," "dermatologically tested") are backed by scientific evidence to avoid "unfair commercial practices" sanctions. Read the blog or contact us Italian Sanctions for PIF Documentation (D.Lgs. 204/2015) The Italian government is particularly strict regarding the Product Information File (PIF) . If an inspection by the NAS (Carabinieri for Health) or the Ministry of Health reveals issues, the following sanctions may be applied: The "Big" Fines • Missing or Incomplete PIF: If the PIF does not exist or lacks mandatory sections (like the Safety Assessment), the fine ranges from €10,000 to €100,000 . • No Safety Assessment: Specifically, putting a product on the market without a scientific safety report is a criminal offense, punishable by arrest (up to 1 year) and the fine mentioned above. • Failure to Notify (CPNP): If the product is not registered on the European portal, the fine is between €1,000 and €6,000 . Secondary Sanctions • Incorrect Labeling: Claims (e.g., "clinically proven") without proof in the PIF: €500 to €5,000 . • Failure to Cooperate: Not providing the PIF to authorities within the required timeframe (usually 48–72 hours): €10,000 to €25,000 . These fines are often "per product." If you have a line of 5 creams and none have a PIF, the financial risk is astronomical. Mitigating Liability: Strategic Outsourcing and Contractual Safeguards For pharmacies opting for third-party manufacturing, the supplier represents the most critical link in the regulatory chain. To mitigate the inherent risks of being the "Responsible Person," in our view it should be imperative to move beyond simple purchase orders and establish robust Manufacturing Agreements . First, pharmacies must demand and archive the manufacturer’s ISO 22716 (GMP) certification ; this serves as essential evidence of "due diligence" during regulatory inspections. Furthermore, contracts should feature a rigorous "Termination for Non-Compliance" clause , granting the pharmacy the right to sever the partnership immediately if safety standards or stability benchmarks are missed. Finally, the inclusion of an Operational Indemnity (Manleva) is vital. This clause should explicitly obligate the manufacturer to reimburse the pharmacy not only for the cost of defective goods but also for any administrative fines and recall expenses arising from manufacturing defects or undetected formula instability. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli It is not legal recomendation and refers to opinion.
- Linea Cosmetica e Direzione di Farmacia: Profili Giuridici e Assetti Strutturali
Farmacista Direttore, partecipazione in Sas e sviluppo di una linea cosmetica: profili di compatibilità e limiti normativi L’avvio di una linea cosmetica da parte di un farmacista che riveste anche il ruolo di Direttore Tecnico di farmacia e socio di una società in accomandita semplice (Sas) solleva una questione di particolare delicatezza giuridica. Il tema riguarda il corretto bilanciamento tra attività professionale sanitaria, iniziativa imprenditoriale e regime delle incompatibilità previsto dall’ordinamento. Non esiste un divieto generalizzato. Tuttavia, la compatibilità dipende dalla concreta strutturazione dell’operazione sotto il profilo societario, funzionale e sostanziale. 1. Il quadro normativo delle incompatibilità Il riferimento centrale è costituito dall’art. 7 della Legge 362/1991, come modificato dalla Legge 124/2017. La disposizione prevede l’incompatibilità della partecipazione a società titolari di farmacia con: qualsiasi attività nel settore della produzione del farmaco; l’informazione scientifica del farmaco; l’intermediazione e la distribuzione nel settore farmaceutico. È essenziale sottolineare che il legislatore fa espresso riferimento al farmaco, non al cosmetico. La disciplina del medicinale è contenuta nel D.Lgs. 219/2006, mentre il prodotto cosmetico è regolato dal Regolamento CE 1223/2009. La distinzione tra le due categorie non è solo terminologica, ma incide direttamente sul regime delle incompatibilità. leggi pure Deblistering in farmacia 2. Partecipazione societaria e titolarità del marchio Nel caso di una Sas, il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione ai sensi dell’art. 2320 c.c. La mera partecipazione in qualità di accomandante, in assenza di poteri gestori, non integra di per sé una causa di incompatibilità. Parimenti, non esiste alcuna norma che vieti al farmacista – anche se Direttore – di: essere titolare di un marchio; essere ideatore o inventore di un prodotto; detenere diritti di proprietà industriale. Il profilo critico non è la titolarità del brand, bensì l’eventuale esercizio concreto di attività industriale o commerciale nel settore del farmaco. L’interpretazione ordinistica tende a privilegiare un criterio sostanziale: non è decisiva la veste formale, ma la natura effettiva dell’attività svolta. 3. Produzione galenica e immissione in commercio di cosmetici Occorre distinguere nettamente tra preparazione galenica e produzione industriale. Le preparazioni magistrali e officinali effettuate in farmacia rientrano nell’attività professionale tipica del farmacista e sono disciplinate dal D.Lgs. 219/2006. Diversamente, quando un prodotto: viene realizzato in serie; è dotato di confezionamento commerciale; è accompagnato da Product Information File (PIF); viene distribuito su scala nazionale o comunque al di fuori della singola farmacia; si configura un cosmetico immesso sul mercato ai sensi del Regolamento CE 1223/2009. In tal caso è obbligatoria la designazione di una “Persona Responsabile”, soggetto giuridico stabilito nell’Unione europea che garantisce la conformità del prodotto alla normativa. Il passaggio da produzione galenica a produzione industriale rappresenta il punto di svolta sotto il profilo giuridico. Leggi il blog e trova il tuo caso 4. Il rischio di incompatibilità: valutazione sostanziale Poiché la normativa sulle incompatibilità riguarda il settore del farmaco, la creazione di una linea cosmetica non è, in linea generale, vietata. Il rischio può tuttavia emergere qualora: l’attività imprenditoriale esterna assuma carattere prevalente rispetto alla gestione della farmacia; la farmacia venga utilizzata come struttura logistica o distributiva nazionale; il Direttore Tecnico assuma un ruolo gestionale operativo in un’impresa con connotazione industriale nel settore salute. In tali ipotesi, pur non trattandosi formalmente di produzione di farmaci, potrebbe essere messo in discussione il principio di indipendenza professionale e la separazione tra funzione sanitaria e attività industriale. La valutazione, in sede ordinistica o amministrativa, avviene caso per caso. Linea Cosmetica e Direzione di Farmacia: Profili Giuridici e Assetti Strutturali 5. Strutturazione prudente dell’operazione Sotto il profilo cautelativo, è opportuno mantenere una netta separazione tra farmacia e progetto cosmetico. Una soluzione coerente con il quadro normativo prevede: l’intestazione del marchio a persona fisica o a una società distinta dalla Sas titolare di farmacia; l’affidamento della produzione a un terzista qualificato (contract manufacturer), evitando che la farmacia operi come officina cosmetica; la designazione della Persona Responsabile in capo alla società distinta; la limitazione del ruolo della farmacia alla mera vendita al dettaglio, senza funzioni di distribuzione all’ingrosso. Questa impostazione consente di evitare sovrapposizioni tra oggetto sociale della farmacia e attività industriale. hai un caso? Contattaci 6. Profili regionali e prudenza operativa Accanto alla normativa statale, occorre considerare eventuali circolari regionali e orientamenti degli Ordini professionali, che talvolta adottano interpretazioni restrittive in materia di cumulo di incarichi nel settore sanitario. È quindi consigliabile: verificare l’oggetto sociale della Sas; valutare la posizione specifica del Direttore Tecnico; acquisire un parere qualificato in diritto farmaceutico; considerare l’opportunità di un interpello o richiesta di chiarimento all’Ordine competente. Segui la pagina on Line Linea Cosmetica e Direzione di Farmacia: Profili Giuridici e Assetti Strutturali Conclusioni La normativa vigente – in particolare l’art. 7 della Legge 362/1991 come modificato dalla Legge 124/2017 – non prevede un divieto assoluto per il farmacista Direttore di sviluppare una linea cosmetica. La compatibilità sussiste quando: non vi è produzione o distribuzione di farmaci; l’attività cosmetica è giuridicamente e funzionalmente separata dalla farmacia; non si realizza una commistione tra funzione sanitaria e attività industriale. L’elemento decisivo non è l’ideazione del prodotto , ma la concreta configurazione dell’attività economica. Una corretta architettura societaria e contrattuale rappresenta lo strumento fondamentale per conciliare legittimamente iniziativa imprenditoriale e responsabilità professionale. Leggi il blog in diritto del farmaco Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il Nuovo Assetto delle Farmacie Rurali: Tra Giurisprudenza e Innovazioni
Le farmacie rurali rappresentano un presidio sanitario insostituibile per la coesione territoriale italiana. La loro disciplina, storicamente orientata a compensare i disagi logistici delle zone periferiche, ha subito una profonda evoluzione con l’approvazione della nuova Convenzione Farmaceutica del marzo 2025 (ACN) e i recenti orientamenti del Consiglio di Stato. L'obiettivo è trasformare queste realtà da semplici punti di erogazione di farmaci a veri e propri "hub" di servizi sanitari di prossimità . Leggi pure Farmacie rurali e la difesa della ruralità Criteri Identificativi e Deroghe Territoriali Il discrimine tra farmacia urbana e rurale resta ancorato ai parametri della Legge 221/1968: sono rurali gli esercizi in centri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . La giurisprudenza (TAR Abruzzo, 2022) ha rafforzato la tutela di questi presidi, confermando la possibilità di istituire sedi rurali anche in deroga al limite dei 3.000 metri di distanza tra esercizi, qualora barriere orografiche o di viabilità rendano difficoltoso l'accesso all'assistenza. Il Calcolo del Fatturato: La Linea del Consiglio di Stato Un punto cardine per la sostenibilità economica riguarda la scontistica agevolata SSN . La sentenza del Consiglio di Stato n. 10953/2022 ha chiarito che nel calcolo del "fatturato annuo in regime SSN" (utile per le soglie di esenzione/riduzione dello sconto) devono essere incluse tutte le prestazioni a carico del sistema pubblico. Nello specifico, concorrono al fatturato i farmaci, i ticket e l'assistenza integrativa (protesica, celiachia, ecc.). Restano invece esclusi l'IVA, gli sconti trattenuti dalle ASL e la remunerazione per i "nuovi servizi" di telemedicina e diagnostica, evitando che l'innovazione tecnologica penalizzi la farmacia sotto il profilo dei rimborsi ordinari. La Rivoluzione dell’Indennità di Residenza (ACN 2025) La novità di maggior rilievo introdotta dall’ACN del 6 marzo 2025 riguarda la "delegificazione" dell’indennità di residenza. Superando i vecchi automatismi, l’art. 17 introduce un sistema a punteggio (da 4 a 100 punti) basato su quattro parametri: 1. Fatturato IVA: Con decurtazione del 50% del punteggio per fatturati superiori a 600.000 €. 2. Popolazione effettiva: Riferita alla località o agglomerato specifico. 3. Distanza: Chilometraggio dal capoluogo di provincia. 4. Turnazione: Numero di turni notturni espletati. Il sistema premia ulteriormente le isole minori e la gestione dei dispensari, mentre l’art. 23 istituisce un Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie con fatturato IVA inferiore a 300.000 €. Leggi pure L’indennità di residenza nelle farmacie rurali il caso dei locali del Comune Simulazione Pratica del Nuovo Sistema Ipotizziamo una farmacia rurale sussidiata con i seguenti dati: • Ubicazione: Frazione montana, 1.200 abitanti, a 45 km dal capoluogo. • Operatività: 35 turni notturni annui. • Fatturato SSN: 290.000 € (inclusi ticket e integrativa). • Fatturato IVA Totale: 340.000 €. Esito Scontistica (Sentenza 2022): Avendo un fatturato SSN inferiore a 300.000 €, la farmacia beneficia dell' esenzione totale dello sconto SSN , trattenendo margini più elevati sui farmaci dispensati. Esito Indennità (ACN 2025): Grazie all'elevata distanza dal capoluogo e al basso numero di abitanti, la farmacia accumula un punteggio di disagio vicino al massimo . Poiché il fatturato IVA è sotto la soglia di 600.000 €, il punteggio non subisce decurtazioni. Inoltre, l'esercizio è pienamente eleggibile per il Fondo di Solidarietà e per i contributi a fondo perduto (fino a 44.000 €) previsti dal PNRR 2025 per il rafforzamento digitale. Leggi il blog in diritto farmaceutico La nostra Conclusione La riforma del 2025 non è un semplice sussidio, ma un investimento strategico. La farmacia rurale viene protetta nella sua redditività tradizionale (tramite la scontistica) e stimolata nella sua evoluzione digitale (tramite il sistema a punti e i fondi PNRR), garantendo ai cittadini delle aree interne standard assistenziali identici a quelli urbani. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia gara per la nuova farmacia, l’accesso agli atti deve presupporre l’esistenza degli stessi
Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2026, n. 779 - Pres. ed Est. Caringella Ci viene chiesto Quando e Se l'amministrazione Regionale/Comuanale sia tenuta a rispondere al privato farmacista che abbia richiesto documentazione inerente lo svolgimento del Concorso per la gestione della Farmacia Comunale. il quesito è il seguente: Farmacia Comunale, nuova gara a seguito della scadenza della concessione precedente, il Comune è tenuto a rispondere all'istanza di accesso agli atti inerenti la nuova procedura? La domanda arriva a seguito dell'inerzia del Comune a rispondere all'istanza del privato, attenzione non per inerzia in sé come sembrerebbe da un primo approccio ma nell'assunto che la documentazione richiesta dal privato farmacista sia solo "ipotizzata" e quindi presumiblimente non esistente o non ancora venuta ad esistenza in termini amministrativi. Allora come comportarsi dinanzi a richieste di documenti non (ancora) esistenti da un pungo di vista amministrativo? Per rispondere a tale quesito abbiamo sviscerato la giurisprudenza recente in tema di accesso agli atti e di accesso in casi simili a quello prospettato. I presupposti dell’ accesso ai documenti Dal combinato disposto dell'art. 22 comma. 1, lett. d e dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad i mpossibilia nemo tenetur. Alcun diritto di accesso può pertanto azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire. (CdS 7719/25) Accesso ai documenti – Esistenza – Onere probatorio L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto d ell’actio ad exibendum è elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c.. Pertanto la relativa dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture; ciò anche in applicazione del canone pretorio sull'onere della prova fondato sulla vicinanza della prova e sull'impossibilità di prova negativa. (CdS 9622/23) Leggi il blog per farmacie Accesso ai documenti, il caso dell'Inesistenza dei documenti L’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data (CdS 7719/25) Leggi pure: Le istanze inascoltate del Farmacista Il Principio di Esistenza (Oggetto dell'Accesso) Il diritto di accesso (ex art. 22 L. 241/90) può quindi esercitarsi esclusivamente su documenti materiali già esistenti e in possesso della Pubblica Amministrazione. Il Comune non è tenuto a elaborare dati o creare documenti nuovi per rispondere al privato. Ove la documentazione è solo "supposta" dal privato ma non è ancora venuta ad esistenza (es. verbali di una gara non ancora iniziata), l'istanza è giuridicamente impossibile . Onere della Prova: Chi deve dimostrare cosa? Possiamo quindi concludere secondo il Consiglio di Stato (sent. 9622/23), l'onere della prova segue regole precise: Al Privato: Spetta l'onere di dimostrare che il documento esiste (o è ragionevolmente detenuto dall'ente). Non bastano congetture o sospetti; servono indizi concreti. Alla P.A.: Basta dichiarare l' inesistenza dell'atto. Tale dichiarazione gode di una presunzione di veridicità: il giudice non può ordinare l'esibizione di un atto che l'ente afferma di non avere, poiché la sentenza sarebbe ineseguibile ( ad impossibilia nemo tenetur ). Prima di proporre una istanza di accesso agli atti è bene quindi accertarsi che gli atti esistano e non siano solo "ipotizzati" leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso il cumulo delle riserve e l’efficacia dei titoli di preferenza
Concorso: il cumulo delle riserve e l'efficacia dei titoli di preferenza focalizzata sulla corretta applicazione delle riserve per i volontari delle FF.AA. Lo Scorrimento di Graduatoria, la Riserva e la Preferenza La fattispecie in esame è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare). È necessario distinguere tra: 1) Titolo di Preferenza che Opera esclusivamente a parità di punteggio (merito), determinando la precedenza del candidato prioritario. 2) Riserva di Posti (30%) che Costituisce un diritto soggettivo alla nomina del riservatario idoneo, indipendentemente dal punteggio assoluto, fino a concorrenza della quota d'obbligo. 3) la frazione di riserva : Secondo l'Art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, se la riserva del 30% non raggiunge l'unità (1 posto), la quota si "cumula" con altri concorsi o future assunzioni nello stesso ente. Il Principio del Cumulo delle Frazioni Il bando di concorso deve recepire correttamente la norma secondo cui, qualora l'applicazione della riserva non determini l'unità (posto intero), la frazione di posto si cumula con le frazioni derivanti da altri concorsi o successivi provvedimenti di assunzione. Il caso di una pluralità di Bandi di concorso per la stessa amministrazione La pubblicazione contestuale di più bandi impone all'Amministrazione un obbligo di computo unitario. Ove la somma delle frazioni dei due concorsi avesse generato l'unità (1,0), il primo scorrimento utile nella categoria dovrà obbligatoriamente attingere dal riservatario FF.AA. idoneo. Graduato sia scorrimento e dimissioni di un dipendente La Legittimità dello Scorrimento per Dimissioni La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14/2011 e successive) ha chiarito che lo scorrimento di graduatoria non è una nuova procedura, ma la prosecuzione dell'originaria. Di conseguenza i vincoli di riserva operano anche sugli scorrimenti per posti resisi vacanti successivamente (es. dimissioni) e L'Amministrazione non può ignorare il "credito" di riserva maturato se lo scorrimento porta il numero totale di assunti a una cifra che fa scattare l'obbligo matematico della quota del 30%. Scorrimento o nuovo concorso? L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha precisato come nel nostro ordinamento “ si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico Ma aggiunge il CdS: Tuttavia la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non deve essere intesa come assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione diprocedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione: fra dette ipotesi, possono segnalarsi quelle in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, oppure quelle in cui può assumere rilievo l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia..” vediamo ora i profili di Illegittimità e strategia utile verso la Pubblica Amministrazione 1) accesso agli atti concorsuali Diritto di Accesso (L. 241/90) e 2) verifica dell’applicazione della riserva Senza l'esame degli atti, non è possibile verificare se l'Ente abbia correttamente calcolato la quota di riserva o se l'abbia illegittimamente "azzerata". L'omessa pubblicazione della graduatoria comprensiva dei titoli di riserva/preferenza costituisce un vizio di forma e di sostanza . L'atto di nomina del candidato non riservatario, in presenza di un idoneo riservatario e di una quota di riserva colmata dal cumulo, è annullabile per violazione di legge ed eccesso di potere. Appare quindi necessario verificare il prospetto di calcolo delle riserve residue del Comune, per dimostrare che il posto derivante dalle dimissioni doveva, per legge e per bando, essere assegnato alla riserva FF.AA. Leggi gli articoli del blog o contattaci Dove controllare la presenza di riserve? recarsi nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune o dell’Ente. Ma attenzione che non si tratta di un documento unico, ma un incrocio di dati. 1. Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) Dotazione organica. 2. delibera di Giunta con Fabbisogno di Personale per l'anno in corso e i successivi. Nel testo della delibera o nelle tabelle allegate, spesso vi é una colonna o una nota dedicata alle "Riserve di legge". In tale sede l’Ente dichiara quanti posti intende coprire tramite concorso e come gestisce le quote d'obbligo (L. 68/99 per disabili e D.Lgs. 66/2010 per militari). 3. Sezione "Bandi di Concorso" Con la clausola sulla riserva, ció significa che il Comune sta gestendo le frazioni in modo unitario per tutti i concorsi dell'anno. 4. Determinazione di indizione: Prima del bando, esiste un atto del Dirigente (la "Determina") che indice il concorso. Spesso in questo documento viene esplicitato il calcolo: ad esempio, "considerato che la frazione residua dai precedenti concorsi è 0,4 e questo concorso genera 0,3...". 5. "Relazione illustrativa" al Piano delle AssunzioniIn alcuni comuni più organizzati, esiste una relazione che spiega come è stato calcolato il contingente delle riserve. Se nel corso dell’anno il Comune ha fatto assunzioni (anche in altri profili), è quasi certo che la somma delle frazioni (0,3 + 0,3 + 0,3 \dots) abbia raggiunto l'unità (1,0). Ove la somma arriva o supera 1,0 il posto dello scorrimento (ad esempio quello per le dimissioni) doveva essere assegnato prioritariamente al titolare della riserva, all’epoca indicata in graduatoria. il Comune o l’Ente è vincolato dal suo stesso Bando e non potrà ignorare detti calcoli Segui la pagina on Line trova il tuo caso o contattaci per una consulenza Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo e concorsi pubblici Avv Aldo Lucarelli
- Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi
Negli ultimi anni, il sistema di pianificazione territoriale delle farmacie sta attraversando una fase di progressiva evoluzione interpretativa. Il tradizionale assetto fondato su confini rigidi e su una lettura formalistica della “zona” assegnata sembra infatti lasciare spazio a un approccio più sostanziale, incentrato sulla funzione del servizio farmaceutico e sull’effettiva tutela dell’utenza. In questo contesto si inserisce la recente pronuncia del Consiglio di Stato , sentenza n. 1111/2026, che ha offerto spunti di riflessione particolarmente rilevanti in materia di sconfinamento tra sedi farmaceutiche. Dal formalismo cartografico alla funzione del servizio Storicamente, la disciplina delle farmacie si è basata sulla pianta organica comunale, con individuazione puntuale delle zone territoriali e vincolo per il titolare di operare esclusivamente all’interno della propria area di pertinenza. Il rispetto del perimetro non aveva solo una valenza organizzativa, ma costituiva un vero e proprio limite legale: il trasferimento di sede, l’apertura di ingressi o vetrine, perfino la collocazione dell’accesso, dovevano rientrare rigorosamente nella zona assegnata. Leggi l’arricolo con i passaggi della sentenza 1111/2026 Consiglio di Stato A ciò si aggiungeva – e continua ad aggiungersi – il vincolo della distanza minima di 200 metri tra farmacie, presidio essenziale per evitare concentrazioni e garantire un’equa distribuzione sul territorio. Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi La sentenza n. 1111/2026 del Consiglio di Stato, pur non abrogando alcun vincolo normativo, sembra però valorizzare un diverso criterio di lettura: non più la mera conformità geometrica al confine cartografico, bensì la verifica sostanziale dell’equilibrio del servizio farmaceutico. Lo “sconfinamento” come questione sostanziale Il punto centrale della pronuncia è la riaffermazione della finalità pubblicistica del sistema: assicurare un’adeguata copertura del servizio in funzione dei bisogni della collettività. In tale prospettiva, il confine di zona non rappresenta un fine in sé, ma uno strumento organizzativo. Ne deriva che uno sconfinamento meramente formale – ad esempio un ingresso che si affacci su una strada tecnicamente ricadente in zona diversa – non è automaticamente illegittimo se non comporta un’alterazione concreta dell’equa distribuzione del servizio o una violazione della distanza minima. Il giudizio si sposta dunque dal piano astratto a quello funzionale: occorre valutare se la nuova collocazione comprometta l’assetto complessivo della rete farmaceutica o produca uno squilibrio significativo tra le sedi. Leggi il blog in diritto farmaceutico I limiti che restano fermi per le Farmacie ed i Comuni È importante sottolineare che la pronuncia non elimina né la zonizzazione né la distanza minima. La programmazione comunale conserva piena rilevanza e la distanza di 200 metri continua a rappresentare un parametro inderogabile. Ciò che muta è l’approccio interpretativo: il rispetto del confine non è più considerato in termini esclusivamente topografici, ma viene inserito in una valutazione più ampia, che tenga conto della funzione del servizio e dell’interesse pubblico alla sua effettiva accessibilità. Implicazioni operative per le Farmacie Le conseguenze pratiche sono significative. Per il titolare che intenda trasferire la sede, la legittimità dell’operazione non dipende più soltanto dalla perfetta coincidenza con il perimetro originario, ma dalla capacità di dimostrare che il nuovo assetto non altera l’equilibrio territoriale. Per la farmacia concorrente che intenda impugnare un trasferimento, non sarà più sufficiente invocare il mero superamento del confine: sarà necessario provare un pregiudizio concreto e uno squilibrio effettivo nella distribuzione del servizio. Il contenzioso, in altre parole, si sposta da una dimensione formale a una sostanziale, con un inevitabile incremento della complessità tecnica delle valutazioni. Le nostre Conclusioni La sentenza n. 1111/2026 del Consiglio di Stato non segna la fine dei confini tra farmacie, ma ne ridimensiona la portata assoluta, riportandoli alla loro funzione originaria di strumenti organizzativi al servizio dell’interesse pubblico. Il sistema resta vincolato alla programmazione territoriale e alla distanza minima, ma l’interpretazione si orienta verso una maggiore attenzione alla concreta distribuzione del servizio e alla tutela dell’utenza. Si tratta di un’evoluzione coerente con la progressiva trasformazione del settore farmaceutico, che tende a privilegiare criteri funzionali rispetto a rigide letture cartografiche, senza però abbandonare le garanzie strutturali poste a presidio dell’equilibrio territoriale. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La decadenza dall’assegnazione della Farmacia per violazione del Concorso Farmacie a distanza di anni
Limpida e solare sentenza datata 2026 sulle note sanzioni di decadenza - annullamento della autorizzazione e quindi della farmacia a seguito delle violazioni del concorso farmacie. Tar Salerno 248/2026 Il tema delle decadenze ed annullamento dell’autorizzazione della farmacia già aperta é stata oggetto di numerosi nostri approfondimenti Leggi pure Farmacie revoca dell’autorizzazione e decadenza É infatti accaduto che gli Enti Regionali avviino la revoca della autorizzazione in auto tutela ovvero un provvedimento con cui “si rimangiano” quanto precedentemente autorizzato in virtù di sopraggiunte valutazioni relative a illegittimità precedenti. Sul punto abbiamo approfondito in numerosi post Leggi pure Farmacie e la decadenza dall’autorizzazione Se non hai tempo leggi Qui la sintesi dell’articolo sul nostro sito specialistico Ma ormai il concorso é concluso quindi perché é importante tale pronuncia? Scopri la risposta nella concisione Veniamo al caso concreto dell giurisprudenza del 2026 che richiama la ricostruzione del Consiglio di Stato del 2024 secondo cui: In effetti, sono pienamente applicabili alla presente vicenda i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, da Consiglio di Stato, V Sez., 24 aprile 2024, n. 3683. Tale pronuncia ha significativamente sottolineato, tra l’altro, quanto segue: “ È incontestato il principio della incompatibilità tra aspirazione alla assegnazione di una delle sedi oggetto di concorso straordinario e cessione della sede già in titolarità – scolpito dalla previsione del bando di concorso (punto 2, comma 6) secondo cui costituiva requisito di partecipazione quello di “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni” alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, in relazione al quale la nota 4 prevedeva che “tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede”. … Tale interpretazione è conforme al disposto di cui all’art. 112, comma 3, R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, ai sensi del quale «chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso», aggiungendo al comma successivo che «nel caso di rinuncia l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso». Leggi il blog e trova il tuo caso La norma fissa infatti, quale fattispecie generatrice della decadenza della precedente autorizzazione (e della sua conseguente devoluzione ai concorrenti successivi), il consolidamento in capo al concorrente della posizione di assegnatario (per effetto della sua mancata rinuncia, anche per fatto concludente, alla assegnazione della sede oggetto di concorso). Né varrebbe sostenere in senso contrario che il citato art. 112 R.D. n. 1265/1934, nel disporre che la decadenza della precedente autorizzazione si verifica “ottenuta la seconda”, legherebbe la decadenza dalla prima autorizzazione, cioè dalla titolarità della prima farmacia , al conseguimento della seconda autorizzazione, e non, come ritenuto dal giudice di primo grado, alla assegnazione di una seconda sede farmaceutica. Deve infatti osservarsi che, nelle more dell’autorizzazione/apertura della farmacia assegnata all’esito del concorso straordinario, si realizza un effetto di indisponibilità del precedente esercizio farmaceutico, destinato a mettere capo alla decadenza della corrispondente autorizzazione per effetto della acquisizione della nuova: sì che gli eventi che dovessero verificarsi nelle more tra l’assegnazione/accettazione ed autorizzazione/apertura della nuova sede, tali da determinare l’impossibilità di apertura di quest’ultima, rileverebbero come fattispecie risolutiva della assegnazione della sede oggetto di concorso straordinario (coerentemente con il disposto di cui all’art. 11 lett. d) del bando, a mente del quale le sedi non aperte entro sei mesi dalla accettazione sono assegnate secondo la graduatoria ai concorrenti successivi) e, nel contempo, riespansiva del pieno potere dispositivo del titolare della precedente autorizzazione. Del resto, lo stesso art. 112, comma 3, R.D. n. 1265/1934, sebbene faccia discendere l’effetto decadenziale della pregressa autorizzazione dal conseguimento della seconda (“ottenuta la seconda”), fa risalire la fattispecie impeditiva della decadenza alla precedente fase dell’assegnazione (“quando…non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”): così confermando che il “congelamento” della precedente sede farmaceutica, strumentale alla sua riassegnazione ai concorrenti collocatisi in posizione meno favorevole nella graduatoria concorsuale, si verifica fin dalla assegnazione/accettazione, mentre dà luogo alla definitiva dismissione della stessa da parte del suo titolare una volta perfezionatosi il procedimento di rilascio della nuova autorizzazione. Segui la pagina sui social Sul piano strettamente logico «non avrebbe senso consentire la partecipazione al concorso straordinario solo al farmacista rurale che non abbia disposto della farmacia nei dieci anni antecedenti al medesimo concorso, per poi legittimare la cessione dopo la sua conclusione (per effetto della formazione della graduatoria e l’assegnazione/accettazione della sede da parte del farmacista utilmente graduato) e nelle more del procedimento di autorizzazione/apertura: ed invero, se il legislatore (e, nel solco delle sue prescrizioni, l’Ente redattore del bando di concorso) ha ritenuto di precludere il conseguimento del “doppio vantaggio” (la “capitalizzazione della rendita” connessa alla titolarità della farmacia , secondo la chiara terminologia della sentenza appellata, ed il conseguimento di un nuovo esercizio farmaceutico a seguito dell’utile partecipazione al concorso straordinario), è evidente che siffatta ineludibile finalità permane anche nella fase temporale che segue alla conclusione del concorso e prelude alla apertura delle farmacie oggetto di assegnazione sulla base della relativa graduatoria» (Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2019, n. 3681). Scopri il sito dedicato alla Farmacia ed alla Farmacia come impresa La questione è stata, poi, definitivamente chiarita come segue dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 1 del 2020. È noto che il concorso straordinario previsto dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 per l’assegnazione delle sedi istituite in base ai nuovi criterî da esso introdotti ha avuto il fine, dichiarato nel comma 1, di «favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico» (v. ex plurimis, sulle previsioni dell’art. 11, Cons. Stato, sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085). Leggi pure Farmacie Concorso e la decadenza dall’autorizzazione A tale essenziale fine e, cioè, per favorire anzitutto l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, l’art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha previsto espressamente che non possano partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) e, cioè, di farmacia rurale sussidiata e di farmacia soprannumeraria. In altri termini i farmacisti, ivi compresi i farmacisti soci di società titolari di farmacia , già titolari di sede farmaceutica, salve le tassative eccezioni sopra ricordate, non possono partecipare al concorso straordinario. In questa prospettiva si colloca la previsione dell’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, che consente ai farmacisti, che non siano già titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario per l’assegnazione di farmacia in non più di due Regioni o Province autonome. Il valore del divieto dell’art 112 Rd 1265/1934 Questa regola è perfettamente in sintonia con la generale previsione dell’art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, non abrogata né derogata da alcuna disposizione, nemmeno dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 (che fa espressamente salva, per le persone fisiche, la «conformità alle disposizioni vigenti»), siccome riformulato dalla l. n. 124 del 2017, secondo cui è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona (fisica), con la conseguenza che chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra, ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al Prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Leggi pure Farmacie ed il divieto del cumulo Leggi pure Quando il farmacista che abbia ceduto la propria sede non può partecipare al concorso È quindi chiaro, secondo le regole generali, di cui l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano già titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. principio dell’alternatività), poiché devono dedicare la loro attività personale necessariamente all’una o all’altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell’intera collettività (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali. Leggi pure Farmacie e la decadenza dall’autorizzazione post vendita della sede L’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 non ha inteso derogare alla regola generale dell’art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 265 del 1934, di cui costituisce anzi specifica applicazione, ma solo consentire la partecipazione dei candidati, conformemente alle regole generali, in non più di due sedi, con il conseguente obbligo, ancorché non (nuovamente) esplicitato, nel caso di doppia assegnazione, di optare per l’una o per l’altra, obbligo ben noto a tutti i farmacisti persone fisiche, per il generale disposto dell’art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, tuttora vigente, e dell’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 – anche dopo la riforma del 2017 – che, nel riconoscere come possano essere titolari di farmacia anzitutto le persone fisiche, fa – come detto – salva per le sole persone fisiche la «conformità alle disposizioni vigenti». La ratio dell’art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U . delle leggi sanitarie esprime un principio di carattere generale in tema di gestione di farmacie private, inteso ad evitare conflitti di interesse nonché a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico, di rilievo fondamentale per la tutela del diritto alla salute (oggi sancito dall’art. 32 cost.), la cui validità ed osservanza risulta egualmente necessaria anche con riferimento alle società ed ai soci delle farmacie comunali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 2336). L’ottenimento di due sedi concretizzerebbe un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato, La logica proconcorrenziale che presiede all’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 giammai potrebbe risolversi in un privilegio per i farmacisti vincitori di sede, ma di una sola sede, all’esito del concorso straordinario. Dunque ne discende che ciò che ai farmacisti candidati al concorso straordinario quali persone fisiche non è consentito singolarmente nemmeno può esserlo cumulativamente, pena altrimenti una inammissibile disparità di trattamento interna agli stessi candidati che partecipino in forma associata anziché singolarmente. Leggi il blog e trova il tuo caso Questo Consiglio di Stato, per quanto qui occorrer possa, ha già chiarito comunque che la forma associata non è una realtà giuridica diversa dai singoli farmacisti che concorrono alla sede (v., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569 e Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2019, n. 2804; Cons. Stato, parere n. 69 del 3 gennaio 2018) né un ente o una sorta di associazione temporanea di scopo tra questi per la gestione di una farmacia , assoggettabile alle disposizioni sulle associazioni (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2082 del 17 luglio 2019, reso in sede di ricorso straordinario, ma anche le considerazioni svolte più in generale nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, §§ 20-32). In particolare si è già avuto modo di chiarire che la Regione, all’esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l’attività imprenditoriale nelle forme consentite dall’ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569). Occorre quindi sgombrare il campo dell’analisi da ulteriori equivoci che si annidano nell’insidiosa locuzione giuridica di “gestione associata”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, ed evitare di confondere i diversi piani, quello concorsuale e quello, successivo, gestionale. Il Cumulo di punteggi Solo ove detto cumulo – previsto dal legislatore, anche in questo caso, per «favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge», con una ulteriore vistosa deroga al principio meritocratico tipico del concorso, e non già, ancora una volta, per consentire agli stessi farmacisti associati di ottenere addirittura la titolarità di ben due farmacie – risulterà fruttuoso sul piano della graduatoria e condurrà all’assegnazione della sede a quegli stessi farmacisti, persone fisiche, si porrà, poi, l’effettivo problema della gestione della farmacia in forma “collettiva”. La titolarità della farmacia attribuita alla società da essi costituita per garantire la gestione associata, nelle forme ora consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, sarà peraltro «condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia , fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità» (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012). In altri termini, e più semplicemente, i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni. Queste forme, come ha chiarito questo Consiglio di Stato sia in sede consultiva – v. il già citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 – sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell’art. 2249, comma terzo, c.c., purché compatibili con l’esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia : ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà il sodalizio è un tema diverso, e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte a monte, dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, di ottenere due sedi all’esito del concorso straordinario. La risposta è all’evidenza negativa, per le ragioni già dette, ed è quindi irrilevante porsi il problema a valle se, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche. Il problema non si pone perché una società, di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività giuridica (come nel caso delle società di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società di capitali), nulla di più o di diverso di quanto loro consenta in radice l’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012. Non si controverte infatti, nel presente giudizio, della questione se due farmacisti soci di una stessa società, prevista dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, possano essere titolari di due distinte farmacie, con la conseguente applicabilità o meno della incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della stessa legge al farmacista socio di società titolare di due farmacie , ma solo se un farmacista persona fisica concorrente possa ottenere/mantenere due sedi all’esito del concorso straordinario. … Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto ” . A chi legge verrebbe in mente una domanda, Ma ormai il concorso é concluso quindi perché é importante tale pronuncia? Perché i provvedimenti di revoca e decadenza possono intervenire anche a distanza di anni sopratutto ove basati sulla scoperta di dichiarazioni dei farmaci in sede di apertura, rivelatesi false o mendaci. Sul lungo leggi pure Farmacie revoca e decadenza dalla Regione Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli






















