Avv Aldo Lucarelli

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Farmacia, autotutela, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

L'autotutela della Pubblica Amministrazione è un istituto molto noto nel campo del diritto amministrativo. E' una rielaborazione dello stesso potere già esercitato dalla Pubblica Amministrazione che nel riesaminare la medesima fattispecie su "altri" presupposti già esistenti o sorti successivamente, si riappropria di quanto già autorizzato e/o concesso, e cio' alla luce di circostanze nuove o sopravvenute, oppure esistenti ma non palesate.

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Ecco quindi che l'autotutela della Pubblica Amministrazione, oppure la revoca di un provvedimento precedentemente emesso, o ancora, la pronuncia di decadenza immediata di un provvedimento autorizzazione sono momenti delicati nella vita di ogni operatore economico, quale puo' essere il farmacista, il grossista farmaceutico, l'industria autorizzata alla produzione (d.lgs 219/2006 artt. 50 e 100).

Vediamo in quali casi è pronunciata la decadenza dall'autorizzazione della farmacia, secondo il testo unico, e quali sono i possibili rimedi.

Farmacia: la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica ai sensi del testo unico:


 
a)per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva;


 
b)per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato all'obbligo di pagamento dell'indennità al farmacista uscente di sede provvisoria. (oggi non è applicato tale principio)


 
c)per volontaria rinunzia dell'autorizzato;

d)per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;


 

e)per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;


 
f)per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;


 
g)per perdita della cittadinanza italiana;


 
h)per morte dell'autorizzato.


 
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la decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità. Oggi tale attività è svolta dalla Regione per mezzo del dirigente autorizzato, il quale emanerà apposito decreto, ricorribili davanti al TAR ove vi sia


 

assenza di preventivo contradditorio con il farmacista titolare interessato
adeguata e concreata indagine istruttoria. Solitamente svolta con l'ausilio dei NAS o degli ispettori ASL per quel che concerne le attività di farmacovigilanza.
 

Il mancato esperimento delle due fasi su richiamate, rende il decreto impugnabile ed annullabile davanti al Tar in quanto adottato senza le minime garanzie previste dalla legge, non essendo sufficienti generici richiami alla legge, o astratte formule, ma essendo necessario individuare la causa specifica, la reiterazione del fatto commesso, che non deve essere quindi episodico o occasionale,

la mancanza di adeguate giustificazioni e quindi una istruttoria ed analisi concreta, all'esito del quale l'amministrazione, per mezzo del proprio dirigente è chiamata ad effettuare un provvedimento amministrativo di decadenza dell'autorizzazione o nei casi piu' gravi un vero e proprio procedimento di revoca dell'amministrazione, quale attività svolta dalla Pubblica Amministrazione in autotutela, a cui però soggiacciono tutte le garanzie partecipative del farmacista, come l'invito al contraddittorio.


 

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Ricordiamo infatti che il provvedimento di decadenza ex art. 113 T.U.L.S. È illegittimo ove il decreto sia adottato “senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni”


 

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Il TAR chiamato dal ricorrente, sarà onerato di verificare la rispondenza del caso astratto – fattispecie al caso concreto contestato, l'adeguatezza dell'istruttoria e l'adeguatezza del provvedimento irrogato. Il Tar quindi opererà una verifica della adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, secondo i corollari dell'art. 97 della Costituzione secondo cui la P.A. Deve rispettare i canoni di imparzialità e buon andamento. La censura del TAR si verificherà quindi quando non sia mostrato l'iter logico giudico, e l'adeguatezza della istruttoria espletata dall'amministrazione.


 

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