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Abuso edilizio e Demolizione non eseguita, quando si può evitare

Nel caso di opere interconnesse ove la sezione "abusiva" sia collegata inscindibilmebe alla sezione lecita ovvero prevista nella sanatoria, è possibile evitare la demolizione.


La tutela della stabilità é quindi preliminare alla demolizione.

Ecco la sintesi a cui si giunge al termine della ricostruzione legale operata di recente dalla Cassazione, secondo cui ove le opere abusive devono essere rimosse ed è ammissibile la sanzione alternativa, questa é da preferire alla demolizione e cio in quanto evitare il rischio statico dell'intero manufatto.



Ove invece tali interconnessioni non sono presenti o probabili allora tornerà l'iter ordinario e quindi in caso di stallo potrà intervenire anche il Comune.


Infatti il provvedimento di acquisizione di opere abusive al patrimonio comunale ha come unico presupposto l’accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione, con la conseguenza che, trattandosi di atto dovuto, lo stesso non è subordinato ad alcuna valutazione sulla compatibilità delle opere con gli interessi urbanistici e ambientali e sull’utilizzabilità delle stesse a fini pubblici, e risulta sufficientemente motivato con l’affermazionedell’accertatainottemperanza all’ordine di demolizione.


Ed il fattore tempo può essere utile ai fini di scongiurare un abbattimento di una opera abusiva?


No. Alcuna incidenza può svolgere poi la tutela dell’affidamento in considerazione del passaggio del tempo tra l’ordine di demolizione e il provvedimento di acquisizione, anche nell’ottica del preteso diritto di abitazione.



La giurisprudenza è intervenuta più volte, con un principio ribadito anche dall’Adunanza Plenaria (17 ottobre 2017 n. 9) per escludere la rilevanza del passaggio del tempo per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti repressivi edilizi, negando che in tale materia si possa formare un affidamento tutelabile rispetto al perpetrarsi dell’abuso edilizio.


L’irrilevanza del passaggio del tempo è stata affermata con riferimento al lasso temporale tra la realizzazione dell’abuso e l’ordine di rimessione in pristino, ovverosia per la stessa adozione della misura ripristinatoria, in quanto il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare

(Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907),


e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato, VI, 31 maggio 2013, n. 3010; Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781).


In particolare, nel caso di abusi edilizi, vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, confidando nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza.


In questi casi il fattore tempo non agisce qui in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907; Cons. Stato, IV, 4 maggio 2012, n. 2592).








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