Diritto di famiglia assegno di mantenimento quando é possibile una revisione?
Spesso mi viene domandato se e quando può essere modificato l’assegno di mantenimento.
Dopo la sentenza di separazione o divorzio, infatti, possono sopraggiungere eventi nuovi ed imprevedibili tali da determinare un mutamento nel tempo dell’assegno di mantenimento.
Assegno di mantenimento quando la revisione?
La somma da versare mensilmente, dunque, può subire una modifica al ricorrere di determinate condizioni:
-peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato al versamento, ad esempio perdita o riduzione di lavoro;
-aumento del reddito di uno dei due coniugi;
-costituzione per uno dei due ex coniugi di un nuovo nucleo familiare;
-stato di pensionamento del genitore obbligato al mantenimento;
-aumento delle esigenze del figlio legate alla crescita ed allo sviluppo della sua personalità’.
E’ importante segnalare che il ricorrere dell’ultimo presupposto non ha bisogno di specifiche dimostrazioni ma può essere richiesto indipendentemente dalla modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi (Cass. Civ. Sent. n. 17055 del 2007).
Anche recentemente la Cassazione ha ribadito che le necessità economiche dei figli aumentano con la loro crescita tanto da determinare una modifica dell’assegno di mantenimento (Cass. Civ. Sentenza n. 13664/2022).
Ai sensi dell’art. 337-ter, comma 1, c.c., infatti, i genitori sono tenuti a provvedere alle necessità dei figli quali cura, educazione, istruzione ed assistenza che ovviamente aumentano con il tempo.
Una revisione dell’assegno di mantenimento, inoltre, può essere può essere determinato dalla formazione per uno dei due ex coniugi di un nuovo nucleo familiare, oppure dalla nascita di un altro figlio.
Il formarsi di una stabile relazione familiare tra il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento ed una nuova compagna, dunque, potrà legittimare la richiesta di una diminuzione dell’assegno di mantenimento, se ciò comporta dei benefici economici allo stesso, purché si tratti di un’unione stabile e regolare (Cass. Civ., Sentenza n. 17195/2011).
L’unione, infatti, deve essere fondata sugli stessi principi del matrimonio, ovvero solidarietà, contribuzione ai bisogni della famiglia e reciproca assistenza morale e materiale.
Per ottenere la modifica sarà necessario presentare un ricorso presso il Tribunale competente allegando tutte le prove che attestano il motivo della revisione, riduzione o aumento (Cass. Civ. Sent. n. 18530 del 7 settembre 2020).
Avv Ilaria Paletti
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