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Società: cessione di quote di SRL e prelazione durante il concordato, non si applica.



Lo statuto che prevede un diritto di prelazione in favore degli altri soci, da esercitarsi nelle condizioni ivi indicate, ad esempio tramite comunicazione di da inviare alla società o similari, a parità di prezzo, ed entro una quantità di giorni, non si applica in sede di concordato, in quanto in tale fase la disciplina applicabile risulta quella dell'art. 2471 cc come richiamato dall'art. 106 della legge fallimentare. Ed infatti il citato articolo prevede che:


La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.


Nel meccanismo di pignoramento descritto il diritto di voto spetta al socio debitore fino al momento della vendita della quota.


E per la prelazione in favore degli altri soci prevista dallo Statuto della Società?



Premesso che l'interesse del creditore procedente deve essere bilanciato congiuntamente con quello della stessa società, (Cass. Civ. 186/2008 e n. 15602/2002), è stato precisato che tali meccanismi operino sia per le clausole di prelazione che di gradimento.

Ecco quindi che il meccanismo da seguire non sarà quello della clausola contenuta nello statuto bensì quello legale previsto dall'articolo 2471 cc. Richiamato dall'articolo 106 della legge fallimentare, comma 2, e cio' in quanto detto meccanismo è stato predisposto per la tutela omogeneità della compagine sociale e per la tutela di tutti i soci. (dello stesso tenore Trib. Siracusa 1688 del 22.05.22).



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