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Società Occulta quali requisiti?

La Società Occulta, requisiti e particolarità.

Ci é stato chiesto di focalizzare l'attenzione sulla Società Occulta, al fine di comprendere quando le azioni del singolo possono essere ricondotte non a lui soltanto bensì ad una Società non dichiarata, quindi Occulta...


E bene va precisato peró che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario, (Società Occulta) costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta,


ma ciò non toglie che si richieda pur sempre l'esistenza e la coesistenza di altri requisiti ovvero





1) partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno societario. Ordinamento interno che dovrà quindi avere un modello di comportamento sulla falsa riga di uno statuto societario di fatto.


2) i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi secondo le regole geneali dettate dall'art. 2256 c.c.


3) esclusione delle azioni esecutive dei creditori dei singoli soci dalle azioni esecutive dei loro creditori personali sul presupposto degli articoli 2270 e 2305 c.c.


l'unica effettiva particolarità quindi della peculiare struttura collettiva della Societa Occulta rispetto al modello legale si Socita dichiarata consisterá nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci)

ma in nome proprio per poi quindi far riferimento ad una Società interna denominata per l'appunto Occulta.




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