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Srl contrasti tra soci come risolverli?



Il quesito che ci è stato posto riguarda l'ipotesi di l'impossibilità di funzionamento dovuta a contrasti insanabili tra soci nella SRL paritaria titolare di azienda come risolvere i contrasti?

Quindi cosa accade ad una SRL con contrasti di gestione ove vi sia una base paritaria, ad esempio un CDA con numero pari di componenti o amministrazione congiunta?


Diamo la risposta, e successivamente vediamo i risvolti operativi: 1) la società si scioglie per impossibilità di funzionamento; oppure 2) lo statuto della società prevede modi di risoluzione delle controversie tra soci paritari, come ad esempio la nomina di un arbitro esterno.

Adesso cerchiamo di comprendere come si giunge a tale conclusioni.


La società a responsabilità limitata si sciolgono ai sensi dell'art. 2484 cc in alcuni casi, tra i quali troviamo, i tipici esempi di “impossibilità di funzionamento” ed “impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale”.



E quindi come si risolve un contrasto insanabile in caso di gestione paritaria della SRL?


Chiaro che ove tale assunto sia stato sottoposto ad un esperto di diritto societario prima della costituzione della SRL lo stesso statuto avrebbe potuto prevedere alcune garanzie.

Vi sono però rimedi del diritto societario applicabili ove espressamente previsti nello statuto e quindi parleremo delle varie ipotesi di “patti parasociali”, clausole di “cooling off”, “casting vote” “roulette russa”, oltre al caso qui prospettato di "arbitrato".


parleremo di roulette russa, quale rimedio atipico ammissibile ai sensi dell'art. 1322 del codice civile, secondo cui “ad uno dei soci è conferita la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto all’altro socio, comunicando il valore che attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo a cui è disponibile ad acquistare. Il socio oblato è posto dinnanzi all’alternativa tra accettare l’offerta e vendere al prezzo così determinato al socio che ha intrapreso l’iniziativa ovvero acquistare la partecipazione dell’altro assumendo come base di determinazione del prezzo il valore del capitale sociale comunicato dalla controparte e quindi ad un prezzo ancora una volta rapportato percentualmente all’intera partecipazione

da acquistare”


patti parasociali: Gli accordi parasociali possono sono gli accordi tra soci, non inseriti nell’atto costitutivo e dello statuto, finalizzati a regolamentare alcuni rapporti e ed obblighi che nascono dal contratto sociale.

I patti parasociali possono essere sottoscritti tra tutti o solo tra alcuni soci.

I patti parasociali , a volte vengono stipulati contestualmente alla costituzione della società; altre volte, vengono sottoscritti successivamente.

I patti parasociali sono contratti plurilaterali, ad efficacia obbligatoria, con la finalità di stabilizzare dell'assetto proprietario Spesso per rendere più efficaci questi patti, viene sottoscritta anche una

I principali tipi di patti parasociali sono: a) Sindacati di voto mediante i quali i sottoscrittori si impegnano a votare in un certo modo in assemblea. B) Sindacati di blocco attraverso i quali quali ci si impegna a non alienare a terzi la propria partecipazione (a meno di aver concesso il diritto di prelazione agli soci sottoscriventi il patto parasociale).

L’articolo 2341 bis del codice civile stabilisce che vengono disciplinati solo i patti stipulati che "al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:


  1. hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

  2. pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

  3. hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società"


clausola cooling off o di raffreddamento. La decisione dei soci viene rinviata ad un determinato tempo, al fine di permettere un raffreddamento delle tensioni di gestione createsi in relazione ad un determinato affare.


Tali patti, detti anche sindacati di voto o di blocco, possono avere una durata massima di cinque anni, con possibilità di rinnovo. E’ possibile, altresì, sottoscrivere patti parasociali con durata indeterminata, salva la facoltà di recesso con preavviso di sei mesi. I patti parasociali rientrano nella categoria dei contratti atipici. L’unico limite alla legittimità dei patti parasociali è il perseguimento di un fine antisociale, o l’eventuale violazione di norme inderogabili.


casting vote: la decisione è rimessa ad esempio al Presidente, o ad uno dei soci.


Ecco quindi che le ipotesi rimangono due, ovvero abbandonare l'impresa, con lo scioglimento per impossibilità di funzionamento, o di raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure prevedere nello statuto della SRL la remissione della decisione ed il superamento del contrasto ad un arbitro nominato dal Tribunale del luogo per la risoluzione delle controversie societarie, oppure alle applicazione di clausole come quelle citate a titolo esemplificativo.





Doveroso quindi rammentare che le clausole statutarie sono delle condizioni contrattuali che i soci inseriscono nel contratto sociale, in sede di costituzione o in un momento successivo, per regolare il funzionamento della società sotto i diversi profili che la caratterizzano. Possono dunque essere inserite nell’atto costitutivo oppure nello statuto.


Conclusione:


Attraverso l’inserimento in statuto delle clausole sopra richiamate, il meccanismo è destinato a produrre effetti nei confronti di qualsiasi soggetto che subentrerà nel contratto sociale, con la conseguenza che la clausola in argomento dispiegherà tali effetti nei confronti di qualunque socio subentrante. Diversamente, la previsione della clausola all’interno di un patto parasociale - contratto - determinerà la produzione di tali effetti soltanto verso soci i contraenti.


Ne consegue la fondamentale distinzione, già da tempo avanzata tra i cd. effetti “sociali” e quelli “parasociali”, ove i primi avranno quindi portata generale, maggiormente garantista ai fini di una ipotesi "anti stallo" ovvero anti blocco della gestione societaria, mentre la seconda avrà una portata limitata ai soli contraenti e quindi seppure con idonea garanzia di funzionamento come l'ipotesi di roulette russa, ma con meno incidenza ai fini gestionali per ovviare alle previsioni di "impossibilità di funzionamento", ricordiamo infatti che lo scopo è quello di prevenire, oppure ovviare a causa di impossibilità di funzionamento della Società.


Ecco quindi che per poter far combaciare i profili societari gestionali della SRL con i principi delineati dal Consiglio di Stato, la gestione associata sotto forma di Società dovrà essere configurata nell'ambito di una SRL preferibilmente con un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari, e con previsione statutaria di risoluzione delle controversie rimesse ad un arbitro esterno, per ovviare a quella paralisi gestionale che porterebbe inevitabilmente ad una ipotesi di scioglimento per impossibilità di funzionamento ove si ravvisassero contrasti ineludibili tra soci, o contrasti dovuti alla vendita delle quote una volta scaduto il triennio, con correlativo diritto di prelazione... ma questa è un'altra storia..







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