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Farmacia cosa fare se il Comune non risponde?

Ci viene chiesto cosa sia possibile fare per un farmacista titolare dinanzi all'inerzia del Comune sulla revisione della pianta organica.


Ed inoltre in tale contesto quale è il ruolo della Regione?


Tale quesito nasce dalla problematica relativa ai confini delle farmacie ogni qual volta sia necessario l'intervento pubblico per poter aprire o trasferire una sede.


Si pensi al caso in cui il vincitore di concorso si trovi alle prese con nuove zone poco servite oppure ove è necessario coordinare l'attività del Comune ( per la revisione della pianta organica) con le decisioni Regionali ad esempio in caso di concorso.


la risposta è lavvio di una conferenza di servizi tra Comune e Regione.


La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.


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Ecco quindi se la conferenza dei servizi è la risposta per coordinare l'attività tra Comune e Regione rimane il nodo di capire se il Comune è obbligato ad effettuare la revisione delle zone di ciascuna farmacia.


Per rispondere precisiamo subito che

Non appare ammissibile una revisione "autonoma" sollecitata al di fuori dei confini temporali individuati dalla legge.

L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede.


Pertanto, è inammissibile il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto. (Tar 2248/19)



Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere.





La revisione della pianta organica, l'adattamento a nuove o sopraggiunte necessità territoriali ed il coordinamento con l'Ente Regionale sono atti amministrativi programmatori con ricadute urbanistiche che richiedono quindi una concertazione a piu' livelli, ferma la discrezionalità del Comune nella organizzazione territoriale del servizio e della capillarità.

Il farmacista ha quindi si la possibilità di proporre una istanza volta alla sollecitazione dell'attività da parte della Pubblica Amministrazione- Comune, ma l'eventuale mancata risposta, silenzio, sarà quindi illegittima ogni volta in cui non sia aperto un procedimento sull'istanza stessa








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