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Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio?

Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza?


Ci viene chiesto se esista un rimedio per un socio di minoranza di farmacia nella forma della SRL (discorso simile in caso di Spa) ove dei tre soci esistenti due siano “alleati” in discapito del terzo minoritario, e decidano di tenerlo al di fuori di modiche statutarie rilevanti come quella inerente la prelazione sociale.


E' solo il caso di ricordare che gli statuti societari contengono molto spesso clausole di prelazione in favore dei soci in caso di vendita così da garantire ai soci “interni” di essere preferiti agli estranei in caso di vendita.


In disparte i problemi sulla violazione della prelazione, che quindi riguarderà tutti i soci interni che siano stati lesi dal mancato rispetto della prelazione in caso uno dei soci decida di vendere all'esterno della società a terzi senza avvisare i propri soci, in questa sede ci occupiamo della impugnativa delle delibere assembleari ove si crei un abuso di maggioranza e quindi i soci maggioritari o in maggioranza decidano di modificare lo statuto proprio per abolire la clausola di prelazione in modo da tenere fuori il socio di minoranza dalla prelazione in caso di vendita.


Quale è il rimedio del socio di minoranza di una Farmacia? 

Il caso è studiato su richiesta per una farmacia gestita da società a responsabilità limitata con tre soci, ed un direttore responsabile esterno, ma il caso è applicabile anche alle srl che si trovino nella medesima posizione.


Ove l'assemblea della società che gestisce la farmacia abbia nel nostro caso tre soci di cui due con il 40% cadauno ed il 3° con il 20%, quote di derivazione ereditaria, sussiste abuso di posizione e quindi abuso di maggioranza ove i soci con le quote maggiori (80%) decidano di modificare lo statuto sociale, abolendo la clausola di prelazione interna, prevista dallo statuto nel caso di trasferimento di quote tra i soci e ciò con l'intento di evitare che in caso di vendita il socio di minoranza possa esercitare la prelazione stabilita nello statuto.



Farmacia Srl ed i poteri del socio di minoranza

Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza?

A fronte di tale comportamento dettato dalla forza di maggioranza cosa puo' fare il socio di minoranza “leso” dalla posizione di forza degli altri e due?

Il socio minoritario potrà (i) impugnare la delibera in Tribunale ai sensi dell'art. 2479 ter cc (secondo cui Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito..) con la quale è stata abolita la clausola di prelazione, ove ritenga che il reale scopo di tale eliminazione non sia il benessere sociale sia quello di “emarginarlo” e privarlo della possibilità di acquistare la quota in vendita, (2) chiedere che venga dichiarata inefficace il trasferimento di quote operato in proprio danno. Cass. 4034/24.


Ed infatti sebbene “Non può essere annullata, per conflitto d’interessi, una delibera di società di capitali, di modificazione della denominazione sociale se non risulti, oltre al conseguimento dell’interesse personale del socio che ha esercitato in modo determinante il suo diritto di voto, anche il danno, quanto meno potenziale per la società. Cass. 15950/2007”.


Secondo la Suprema Corte sussiste invece vero e proprio


abuso di maggioranza” che si riflette sull’annullabilità della delibera assembleare della società quando il voto di maggioranza non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società in sé,

perché questo in realtà è volto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, oppure se sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. n. 20625/20; sez. un., n. 2767/23).


Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza?


Quindi possiamo dire che nel caso in esame in cui, dunque, l’eliminazione della prelazione interna, quindi la possibilità che in caso di vendita della quota da parte di un socio questa sia offerta ad uno dei soci esistenti della società a parità di condizioni, sia stata deliberata a ridosso della vendita di parte della quota di un socio ad un altro socio, così che sia rimasto solo un socio di minoranza, il giudice chiamato a verificare la sussistenza di una condotta abusiva deve accertare se l’eliminazione della prelazione interna fosse volta a impedire l’esercizio del diritto di prelazione e, in particolare, se fosse finalizzata a impedire al socio d’interferire con la vendita delle quote ad altro socio. (Cass. 4034/24)



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Avv. Aldo Lucarelli





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