Il contratto di ormeggio, tra contenuto minimo ed essenziale.
- Avv Aldo Lucarelli
- 14 feb 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 18 giu 2022
Il contratto d’ormeggio rientra nei contratti atipico ma con una base tipizzazione secondo cui si sostanzia in un accordo per la messa a disposizione e l’utilizzazione di strutture portuali ma può ben includere anche altre prestazioni accessorie quali la custodia del natante e/o delle cose in esso custodite.
Eventuali ulteriori elementi renderanno necessaria la prova da parte di chi voglia farli valere.
Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo.
Peraltro, il suo contenuto può del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell’oggetto e del contenuto. Il relativo accertamento si esaurisce in un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Concludiamo la disamina evidenziando che manca nel nostro ordinamento una norma primaria che autorizzi l'obbligatorietà del servizio di ormeggio e nè il Ministro dei Trasporti e della Navigazione nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo o di intervento diretto in materia tariffaria ed altro, nè l'Autorità marittima, nè l'Autorità portuale possono introdurre con atto amministrativo alcuna riserva od esclusiva di fatto o di diritto in materia di ormeggio.
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