La normale retribuzione del farmacista è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;
c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente CCNL;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente CCNL;
e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di €10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità.
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente , nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
La busta paga del farmacista
La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatte salve le riduzioni progressive per i casi di malattia.
Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle farmacie private, di cui al contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle. (artt. 57/61 CCNL Farmacie Private).

La retribuzione tiene conto dell'inquadramento del farmacista secondo la seguente classificazione:
Area quadri
in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista
Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore.
Primo livello super
Farmacista Direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni e art. 7 della legge 362/91 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel primo livello super.
Primo livello
Farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
Farmacista Collaboratore—Il Farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla
differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.
In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata «indennità speciale quadri» il cui ammontare è riportato nell'allegata
tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori:
—contabile con mansioni di concetto;
—corrispondente con mansioni di concetto;
—magazziniere consegnatario1 con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.
Terzo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:
—coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.
Quarto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
—addetto di laboratorio;
—cassiere con mansioni d'ordine;
—commesso d'ordine anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 1265/1934);
—contabile d'ordine;
—magazziniere.
Quinto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica
—conducente di automezzi;
—fattorino interno ed esterno.
Sesto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:
—addetto alle pulizie;
—personale di fatica.
La busta paga del farmacista
La riforma dei QUADRI - Q1 -Q2 - Q3
La riforma nell'ambito della farmacia dei servizi premia il Farmacista quadro che svolge una attività di gestione di uno specifico settore della farmacia, o nella Farmacia dei servizi ove svolta attività in gestione ed autonomia, ci si riferisce ad esempio alla telemedicina, alla diagnosi di prima istanza et simila.
Nonché il responsabile di una pluralità di servizi.
Dal 1° novembre 2021 la categoria dei quadri è stata ampliata e suddivisa a sua volta in :
- livello Q1, direttore responsabile;
- livello Q2, farmacista collaboratore, nell’ambito della “farmacia dei servizi”, con una o più mansioni ricomprese in quelle del rinnovo del CCNL e che possiede specifiche competenze tecnico professionali attestate anche mediante corsi di formazione.
- livello Q3, farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio in qualifica.
Il livello Quadri2 percepisce il minimo tabellare del livello Qudri3 incrementato di € 70 mensili nonché l'indennità speciale quadri applicabile al liv. Q3.
Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli
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