Proponiamo una rassegna normativa sull’istituzione della figura professionale di
“massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”
essa è prevista:
- dall’art.1 l. del 23 giugno 1927, n. 1264: “Chiunque intenda esercitare le arti
dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e
dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli
stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza
ed aver raggiunto la maggiore età”;
- dall’art. 2 l. del 23 giugno 1927, n. 1264 “Con Regi decreti, da emanarsi su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per
l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al
precedente articolo”;
- dall’art. 1 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334: “Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2
della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna
delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie: [….] d) dell'infermiere. La
licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le
distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici”;
- dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 20400-3 del 5.7.1928, avente
contenuto normativo regolamentare, che individua le mansioni del MCB in quelle
descritte dall’art. 15 lett. c) (c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti
del corpo umano) e dall’art. 16 lett. a) (a) praticare bagni medicali, a scopo
terapeutico) del r.d. n. 1334/1928;
- dall’art. 99 del r.d. 7 luglio 1934 n. 1265: “È anche soggetto a vigilanza
l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con
tale espressione le arti [...] dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in
questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i
massaggiatori.
Dal predetto quadro normativo, che ha istituito la figura di MCB, deriva che si
tratta di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie equiparata, in origine, a quella
dell’infermiere abilitato o autorizzato, il cui esercizio, nei limiti delle prestazioni
individuate dagli art. art. 15 lett. c) e dall’art. 16 lett. a) del r.d. 1334/1928 r.d.
1334/1928, richiede una specifica formazione e il rilascio di un titolo abilitante.
La riforma del sistema sanitario (legge delega n. 421/1992 e d.lgs. n. 502/1992, l.
251/200 e d.m. 29.3. 2001) ha attratto la figura dell’infermiere nella categoria delle
professioni sanitarie (disponendo che vi si accede previa formazione di livello
universitario), dalla quale però è rimasta esclusa la figura del MCB che, come detto
fino ad allora era equiparata a quella dell’infermiere abilitato o autorizzato.
Infatti il d.m. 29.3.2001, attuativo dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e
della l. n. 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica),
detta l’elenco delle “professioni sanitarie infermieristiche, delle professioni
sanitarie riabilitative” e delle “professioni tecnico – sanitarie”, nonché delle
“professioni tecniche della prevenzione”, elenco nel quale non è menzionata la
figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
L’art. 1, comma 1, della successiva l. 43/2006, nel ribadire che “sono professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del
decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001”, per le quali, come detto, è
necessario un titolo abilitante di livello universitario, ha stabilito che
“Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie comedefinite dal comma 1” (art. 1 comma 2). (Tar Abruzzo n. 238.23)
Ne consegue che la disciplina della formazione della figura del MCB, siccome non riconducibile alla materia delle “professioni” (sub specie di professioni sanitarie) di competenza legislativa concorrente, perché non più assimilata alla figura dell’infermiere,
resta attratta alla competenza esclusiva in materia di “istruzione e formazione professionale”
che le regioni possono impartire con propri percorsi formativi «… sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (Corte cost n. 50 del 2005, conf. Corte Cost. n. 287/2012).
Sulla competenza Regionale nella istituzione dei corsi di MCB
Peraltro sia che si tratti di una “professione” sanitaria (ma il dato testuale lo esclude), sia che debba ricondursi alla diversa categoria degli “operatori di interesse sanitario”, rileva il fatto che la figura di MCB è stata istituita con norme statali che, come detto, ne hanno delimitato l’ambito operativo (circolare n. 20400- 3 del 5.7.1928) e pertanto deve ritenersi riservata alle regioni la competenza a istituirne i corsi di formazione.

Ciò trova conferma nel chiaro indirizzo espresso dalla Corte cost. con sentenza n.
108/2012 in cui viene precisato
“che [nella materia delle professioni] «il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all'esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l'albo» (sentenza n. 230 del 2011).
Ove, pertanto, la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). Una volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un'autonoma figura professionale «non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni (...) già istituite dallo Stato» (sentenza n. 271 del 2009),
fermo restando che l'esercizio di tale attribuzione regionale non è necessariamente subordinato a siffatto requisito preliminare, ma può venire realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale
di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante
in quanto tale nell'ordinamento giuridico”.
Possiamo quindi concludere che
Alla luce dei “confini” così individuati fra le competenze statali e regionali in materia di professioni e istruzione e formazione professionale è evidente che nel riferirsi al MCB, la legge Regionale non (puo') istituire una nuova figura professionale, in quanto essa è già prevista dalla normativa statale e che essa quindi non figura nel novero delle professioni (sanitarie);
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