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Offerta Anomala, quali sono i poteri della stazione appaltante e quelli del Giudice Amministrativo.

Cerchiamo di trovare lo spartiacque fra la definizione di anomalia dell'offerta ed i compiti poteri della stazione appaltante e soprattutto, per rispondere ad un quesito giunto al sito, quale sia quindi il potere del Giudice Amministrativo in caso di ricorso per violazione dell'art. 97 stante una presunta “offerta anomala”.

Farmacia in concessione, quando si configura l'anomalia dell'offerta?


Quali sono i poteri della stazione appaltante?



Per rispondere a tale quesito è necessario tener presente che che come noto, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa nel suo insieme e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (Cons. di Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690); 


la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n. 230).


Ma attenzione il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio né ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, di talché l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.


Invero, acclarato l’offerta non è in sé anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016, tale anomalia è dovuta a seguito di un giudizio di congruità che tenga conto anche di un pur esiguo margine.


Infatti, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, anche un esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l’offerta.


Occorre poi anche rammentare che la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato ha ripetutamente osservato e fissato alcuni parametri nel giudizio di anomalia e precisamente:


- che il giudizio di anomalia non può dar luogo a una “caccia all’errore” (Cons. Stato, V, 24 gennaio 2020 n. 607), in quanto esso tende ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto;

- che in un corretto contesto valutativo, che deve involgere complessivamente l’offerta esaminata, non possono rilevare, ove singolarmente considerate, eventuali inesattezze, come discostamenti di voci dell’offerta da prezzi correnti di mercato né singole o minime incongruenze delle singole voci di cui l’offerta si compone (tra le tante, Cons, Stato, V 29 luglio 2019 n. 5353)

- che nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons. di Stato, V, 8 giugno 2018, 3480;

  • che è legittimo e non dà luogo a un’alterazione del contenuto dell’offerta, con rimodulazione in pejus dell’organizzazione del personale, risolvendosi piuttosto in una diversa imputazione dei costi, l’allocazione dei costi per “oneri di sicurezza aziendale”nella voce “spese generali”, a condizione che l’offerta economica, nel complesso, sia sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara (CdS 30 gennaio 2020, n. 788).




Quindi in conclusione chiarito il concetto di “anomalia” dell'offerta possiamo concludere che


  • che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica Amministrazione (CdS n. 3935/15);

  • che, per quanto qui soprattutto rileva, un sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è dunque precluso al giudice amministrativo, cui non è consentito procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendosi esso sostituire ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all'Amministrazione procedente (Cons. Stato, VI, 14 agosto 2015, n. 3935).



Avv. Aldo Lucarelli


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