Si può procedere all'impianto dell'embrione anche dopo la separazione o il divorzio?
- Ilaria Paletti
- 20 lug 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Per rispondere al quesito sarà necessario specificare in cosa consistono i trattamenti di PMA.
La fecondazione medicalmente assistita (PMA) è un insieme di tecniche mediche utilizzate per favorire il concepimento quanto risulta difficile per la coppia ottenere naturalmente una gravidanza.
Più in particolare, la tecnica della fecondazione in vitro è una specifica procedura che avviene fuori dall'utero materno tramite la festilizzazione dell'ovocita che viene inseminato con gli spermatozoi per la creazione dell'embrione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 40/2004 da questo momento in poi non è possibile unilateralmente revocare il consenso da parte dell'uomo e della donna che hanno fornito i propri gamenti per la tecnica di PMA consapevoli di voler formare una nuova vita.
La coppia, infatti, dal preciso istante in cui si forma l'embrione, acquista lo status di genitori e non può più decidere di revocare la volontà prestata.
La motivazione risiede nel fatto che l'embrione è considerato un essere vivente ed ha diritto a svilupparsi.
La questione è stata affrontata per la prima volta nello scenario giuridico italiano dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha riconosciuto "il diritto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge in costanza di matrimonio e poi congelati, anche dopo la pronuncia della separazione e nonostante la contrarietà dell'ex".
Infatti con le ordinanze dell'11 ottobre 2020 e 27 gennaio 2021 il Tribunale suindicato ha stabilito che l'uomo deve assumere degli obblighi genitoriali anche dopo la separazione.
A fondamento delle suindicate pronunce ci sono la tutele del diritto alla vita ed allo sviluppo dell'embrione ed il principio di autoresponsabilità della coppia.
Il fatto che solo in un momento successivo subentrino nuove circostanze, come la fine di un matrimonio, e’ assolutamente irrilevante ai fini giuridici.
Resta ferma, infatti, la responsabilità che l'uomo e la donna hanno assunto sottoponendosi consapevolmente al trattamento di procreazione medicalmente assistita che ha portato alla formazione di una vita.
Nel caso in cui, dunque, la donna anche dopo la separazione decida di procedere con il trasferimento dell'embrione, il padre non potrà opporsi e sarà, pertanto, costretto ad assumere la paternità giuridica con tutti i relativi obblighi verso il figlio concepito in costanza di matrimonio, compreso il versamento dell'assegno di mantenimento.
Avv. Ilaria Paletti
















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