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- Quale indennizzo per gli Stabilimenti Balneari?
Home Stante la nota questione della illegittimità della proroga delle concessioni balneri fino al 31 dicembre 2033 ex art. 1, comma 682, della l. n. 145/2018, essendo stata tale proroga giudicata in sede nomofilattica contraria al diritto eurounitario e perciò disapplicabile anche dall’Amministrazione, sta sempre più prendendo corpo l'ipotesi degli indennizzi a favore dei gestori che abbiano effettuato consistenti investimenti. La questione non é di semplice soluzione in quanto il Consiglio di Stato nell'ultima sentenza sull'argomento del 2022 ha avuto modo di ribadire la necessaria valutazione caso per caso Le norme legislative nazionali di proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, tra cui in particolare l’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”, e che deve pertanto escludersi che gli attuali concessionari vantino alcun “diritto alla prosecuzione del rapporto” in virtù di proroghe legali generalizzate. L’Adunanza Plenaria (n.17 e n.18 2021) ha infatti stabilito che le concessioni “già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”. Evidenziava poi la Plenaria che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative presentano un “interesse transfrontaliero” che rende il relativo affidamento soggetto al diritto sovranazionale. L’interesse in questione consiste nella “indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri”, il quale trae origine dal “dato di oggettiva e comune evidenza, legata alla eccezionale capacità attrattiva che da sempre esercita il patrimonio costiero nazionale (…) per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica”. Su tale base si giustifica, dunque, l’applicazione alle concessioni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative delle regole della concorrenza e dell’evidenza pubblica di matrice europea, finalizzate ad aprire settori di interesse economico alla concorrenza ed a rimuovere situazioni di ostacolo all’ingresso di nuovi operatori, invece favorite da norme di proroga dei rapporti in essere. Affermava la Plenaria altresi il carattere self-executing della direttiva n. 2006/123/CE in quanto “ha un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033” delle concessioni demaniali in questione “e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità”. Quindi, quando ad una tutela del legittimo affidamento e sulla ipotesi di indennizzi, la giurisprudenza amministrativa 2022 ha evidenziato come la tutela del legittimo affidamento richieda “una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti. Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione”. Questione indennizzi.. concessioni balneri.. Ua recente pronuncia del Consiglio di Stato si precisa che «l’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi. La questione quindi in assenza di una normativa specifica andrà valutata caso per caso sopratutto per ciò che attiene al fattore temporale tra quanto disposto dalla direttiva del 2006 e quanto effettivamente provato dal gestore della concessione marittima. Cds 4934/2022. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso Farmacie assegnazione con riserva ed assegnazione sub iudice, le sedi rimangono disponibili
Cosa accade se il vincitore di una sede di farmacia collocata in graduatoria si ritrova la dizione "Sede Sub iudice" o assegnata "con riserva" ? hai fretta? corri alla conclusione Per rispondere a questa domanda facciamo un esempio: La sede sub iudice è la sede sulla cui sorte pende un evento futuro ed incerto, ovvero un ricorso di altro partecipante al concorso collocato in posizione piu' utile in graduatoria, da cui potrebbe discendere una conseguenza sulla accettazione successiva. Trattasi quindi di "condizione" apposta sulla accettazione della sede che per l'appunto appare condizionata dall'esito del procedimento giudiziario avviato da altro partecipante. Ma ogni ricorso di una #candidato puo' inficiare la scelta delle sedi sub iudice? La risposta è no, infatti è necessario che quel determinato ricorso, da cui discende per l'appunto la definizione dell'accettazione "#sub #iudice" sia in grado di condizionarne la scelta del vincitore all'avveramento della condizione. E' necessario quindi che l'esito positivo di quel determinato procedimento possa incidere sulla accettazione compiuta dal candidato che abbia accettato la sede sub iudice. Da qui quindi la presenza di detta condizione. Su tale argomento abbiamo già scritto in altro articolo in relazione alle verifiche da compiere prima dell' #accettazione di una nuova #sede. Le sedi gravate da ricorso sono oggetto di apposito elenco regionale nel quale vengono classificate "con riserva" o "sub iudice" a secondo che si tratti di sedi che la Regione è in procinto di assegnare appunto "con #riserva" e che l'assegnatario potenziale accetta a condizione di essere "sub iudice". La questione espone il Candidato all’obbligo di accettare la sede sotto condizione sospensiva, con il rischio di vedersela revocare in via astratta, a fronte di una lunga procedura concorsuale di incerta durata. Si puo' poi discutere se la dizione "sub iudice" rivesta la figura di "condizione sospensiva" o di "condizione risolutiva". In ogni caso possiamo qualificare la clausola "accettazione con riserva" o sede "sub iudice" quali clausole di riserva condizionata che sono autonomamente impugnabili. Di recente è stato precisato che le sedi sub iudice, devono rimanere disponibili per i vincitori di concorso, e ciò in ragione dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Infatti una sede appetibile, qualora espunta dall'elenco delle sedi disponibili poiché soggetta a ricorso, andrebbe a nuocere il candidato che potrebbe optare per tale scelta, avvalendosi di apposita clausola contenuta nel modulo di accettazione, per l'appunto: "consapevole che trattasi di sede soggetta al ricorso", con ciò salvando l'effetto premiante della posizione utile in graduaotoria. Cosa accade quindi alla sede a cui è apposta una clausola di riserva non effettiva? In sostanza il perdurante stato di indeterminatezza dettato dalla situazione regionale considerato l’eccezionale protrarsi temporale della procedura concorsuale dal 2012 e l’assenza di un contenzioso pendente in merito alla sede farmaceutica assegnata appalesano come del tutto ingiustificata l’apposizione della clausola di riserva condizionata all’esito del contenzioso sub iudice; Quindi ogni clausola per essere apposta dalla regione deve essere vera ed effettiva e non meramente potenziale. E ciò è misurabile ove l'accoglimento del contenzioso, citato nella riserva regionale, proposto da altra candidata non potrebbe mettere in discussione l’assegnazione della sede. Sicché, se in generale può ritenersi ammissibile l’assegnazione regionale con riserva, è necessario però valutare caso per caso se ne ricorrono i presupposti. Cosa accade se viene apposta una clausola di riserva ad una sede che effettivamente non è soggetta ad alcun reale pericolo di riserva? Una clausola di riserva non effettiva - perché non collegata ad un reale pericolo giudiziario - andrà quindi in contrasto con i principi di "buon andamento" previsti dall'art. 97 della Costituzione e si potrà considererà quindi come non apposta. Occorre infatti considerare che l’apposizione della condizione ancorata ad un evento inesistente e destinata a rendere incerto l’ottenimento del bene della vita senza una effettiva data di scadenza, oltre a dover essere ritenuta come “non apposta” ai sensi dell’art. 1354 del codice civile, contrasta con il principio di buon andamento, di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Ed inoltre.. Invero, contrariamente a quanto dedotto la pendenza di giudizi aventi ad oggetto il perimetro delle sedi farmaceutiche messe a bando, non implica che un’eventuale assegnazione delle stessa debba essere necessariamente un’«assegnazione provvisoria», dal momento che la certezza della sede è indiscutibile, e sino all’esito del relativo giudizio resta incerta soltanto una zona comunque definita e circoscritta, rispetto alla più ampia area certa - non oggetto di contestazione; ne discende che nelle more del contenzioso in atto ben potranno essere individuati i locali in cui insediare l’esercizio farmaceutico , entro il perimetro iniziale, non oggetto di causa. In tal modo ben poteva essere soddisfatto l’interesse pubblico ad assegnare in titolarità le sedi farmaceutiche vacanti per poter garantire il servizio farmaceutico, esplicazione del fondamentale diritto alla salute da garantire alla popolazione residente, la quale peraltro riceverebbe dalla maggiore capillarità del servizio proprio quel beneficio che costituisce il fine pubblico primario perseguito dalla normativa di riferimento. Home Pertanto , considerato che l’ incertezza parziale sui soli confini non determina la impossibilità di procedere ad assegnazione della sede, l'apposizione di una clausola di salvaguardia come sopra descritta potrebbe salvare l'assegnazione, e ciò al fine di rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, di derivazione comunitaria a cui la Pubblica Amministrazione deve ispirarsi. Quindi Contattaci per ogni esigenza L’ordine di graduatoria è diretta esplicazione del principio di meritevolezza inerente ai pubblici concorsi , ed è idoneo a garantire i principi di imparzialità e parità di trattamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 Costituzione, atteso che “il criterio dell' assegnazione delle sedi … ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore” (Cons. Stato, Sez. IV, 18/1/2011 n. 5606, n. 5608, n. 56010, n. 5611; id., Sez. IV, 14/1/2013 n. 161; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 24/3/2016 n. 1609). Leggi anche "sedi sub iudice" di Farma&Diritto. Si rileva in proposito che l’esclusione delle sedi di nuova istituzione, in quanto sub iudice per il solo aspetto relativo alla perimetrazione, lede la situazione soggettiva dei partecipanti al concorso risultati vittoriosi, poiché preclude a coloro che sono in posizione favorevole in graduatoria, la scelta di una delle sedi oggetto di contenzioso. Per l’effetto risulta violato il principio dell’ordine di graduatoria, che la giurisprudenza considera ineludibile, atteso che le nuove sedi sarebbero assegnate in sede di secondo interpello a candidati in posizione inferiore in graduatoria. Conclusione Quindi chiarito il concetto di "sub iudice" si deve concludere che le sedi soggette a ricorso devono essere inserite in graduatoria per i principi di proporzionalità dell'agire della Pubblica Amministrazione, oltre che adeguatezza e ragionevolezza e rispetto della graduatoria, salvo l'inserimento di apposite clausole di salvaguardia, che rendano edotti i candidati vincitori. #farmacia #farmacista #concorso #farmacie Studio Legale Angelini Lucarelli a cura dell'Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie, quale controlli di vigilanza per le distanze?
Sovente viene richiesto di tornare su un argomento tanto caro ai Farmacisti titolari di sede insediata da anni, proprio ora, che a seguito del concorso straordinario farmacie, da poco concluso nel Lazio, 28.06.22, sono state aperte nuove farmacie da parte degli associati e dei singoli vincitori di concorso. - Ecco quindi la domanda, ma la zona di pertinenza della farmacia esiste ancora? - E' possibile contestare l'apertura della farmacia che invade la mia "zona" anche solo per dove è ubicata la croce verde o la porta di ingresso? Per rispondere sinteticamente a detti quesiti, già piu' volte analizzati, LEGGI QUI, possiamo dire che la ASL competente di zona su impulso del Comune, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo sulle farmacie del proprio territorio ad essa spettanti, opera controlli sulle distanze e sulle nuove aperture ai sensi degli art. 111 e 127 del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. (“Testo unico delle leggi sanitarie”) e degli artt. 14 e 15 della legge regionale Lazio n. 52/1980 per Roma capitale. Infatti, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 1265 del 1934 "L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualita' e quantita' dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.! e poi art. 127 del R.D. 1265 del 1934 secondo cui Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che puo' anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale e' assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto. Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato e' diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzia la decadenza dall'autorizzazione. Da tali controlli deriva la legittimità o meno dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione nel concedere l'autorizzazione all'apertura della nuova sede, oltre ovviamente ai controlli sull'iscrizione all'albo, sulla costituzione della società, sulla idoneità dei locali, e sulla collocazione utile in graduatoria, in caso di concorso, con il relativo possesso di tutti requisiti e l'assenza delle incompatibilità ex artt. 7 ed 8 della Legge 362/1991. Home Ecco quindi che la zona di pertinenza - o meglio la sede della farmacia esiste, ed è relativa alla pianta organica di cui ogni Comune, e Municipio nel caso delle grandi città, è titolare e responsabile, ma attenzione che le piante organiche spesso non vengono aggiornate, oppure cadono nel tranello di non computare quei presidi ancillari come dispensari che non sono compresi in tali piante, così come le farmacie istituite con modello topografico in deroga, ai sensi del noto articolo 104 T.U.. (Leggi Qui). A ciò si aggiunga, infine, come la fondatezza delle critiche sulle modalità di apertura delle porte di ingresso degli esercizi, e/o sulla istallazione delle croci verdi, sia comunque contraria a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, “ai fini della valutazione circa l'appartenenza dei locali prescelti per l'apertura della farmacia alla sede di competenza”, si debba - a ben vedere - aver riguardo “non già alla denominazione toponomastica ed alla relativa numerazione civica, bensì all’effettiva collocazione topografica di tali locali” (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 3391/2000 e da ultimo TAR Lazio Roma n. 12481/20). Ecco quindi che l'effettiva collocazione topografica dei locali, così come l'installazione di vetrine oscurate se aperte sulla strada di altra farmacia, sono i veri discrimen da tener presenti per il rispetto delle distanze e delle piante organiche. Hai un quesito? Contattaci Sei interessato all'argomento? Consulta il nostro vasto archivio di casi risolti ed affrontati. Leggi gli articoli correlati, qui sotto selezionati per Te. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Permesso di Costruzione art 20 dpr 380/01 sempre valido con il silenzio del Comune.
Il permesso di costruire, il suo iter, i tempi, ed il valore sel silenzio del Comune davanti ad una istanza illegittima. (Art. 20 dpr 380/2001). Cosa accade se il Comune non risponde e la domanda non ha tutti i requisiti? Il permesso di costruzione ex art 20 dpr 380/2001 in caso di silenzio del Comune é valido.. vediamo perché. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali.. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento... e le relative modifiche Il provvedimento finale, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni, che son 40 in caso di conferenza di servizi. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici. E comunque il SUAP entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Home cosa accade in caso di silenzio di elaborati illegittimi? Il silenzio-assenso si anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, e ciò in ragione dell’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione –, che viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi silentemente. Consulta i nostri articoli nel blog gratuito Ma attenzione la domanda priva di requisiti di validità può comunque ottenere l'assenso dato dal meccanismo del silenzio MA va distinta l’ipotesi della radicale ‘inconfigurabilità’ giuridica dell’istanza, ad esempio domanda di permesso di costruire quando il manufatto é già realizzato al momento della presentazione dell’istanza. Leggi i nostri articoli qui su - Abuso Edilizio - Vincolo Paesaggistico Contattaci per Ogni Esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Consiglio di Stato 5746/22)
- Diritto Bancario: E' Nullo il finanziamento per acquistare le azioni della stessa banca.
L'articolo 2358 cc prescrive una nullità assoluta per quei finanziamenti concessi dalla stessa Banca per l'acquisto esclusivo delle proprie azioni, e ciò con il chiaro scopo di evitare la dissoluzione del capitale sociale. La norma infatti ammette tali operazioni solo a determinate condizioni ed in particolare con riferimento all'autorizzazione da parte della assemblea straordinaria ed alla fissazione di un prezzo medio ponderato su gli ultimi 6 mesi. Ecco quindi che in assenza delle prescrizioni di legge tali finanziamenti edi relativi obblighi restituire devono ritenersi nulli per contrasto con le norme imperative Questa la sintesi del Tribunale si Verona nella recente sentenza del 22 giugno 2022. Infatti in si deve rilevare che l’art. 2358 cc, prevede un divieto chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società (v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013) Trattasi nullità dell’atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto. (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Nel caso di specie come già esposto non ci si trova davanti a un mero collegamento obiettivo tra un qualsivoglia finanziamento erogato dalla Banca ed utilizzato “in autonomia” dal cliente per acquisti azionari propri del finanziatore ma ad un vero e proprio collegamento intenzionale tale per cui la concessione del finanziamento, o la concessione al cliente di operare “a debito” è addirittura effettuata intenzionalmente dalla Banca proprio allo scopo di finanziare l’acquisto/ sottoscrizione delle azioni o titoli della stessa banca finanziatrice, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che “obiettivamente” proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da normativa imperativa : di qui la nullità negoziale. Tale principio si può estendere anche alle società cooperative in assenza di delibera assembleare, stante l'inesistenza di una specifica deroga al riguardo. Sei interessato all argomento? Consulta l'archivio o contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso Farmacie: i requisiti persi si possono riacquistare?
Ci è stato chiesto se per un candidato singolo, o in forma associata sia imprescindibile mantenere i requisiti di partecipazione al concorso durante l'intera procedura. La domanda appare assai pertinente oggi che a distanza di dieci anni, quelli che erano i requisiti e le compatibilità esistenti nel 2012 potrebbero non essere piu' pertinenti a distanza di tempo. E' giusto che l'amministrazione vincoli i partecipanti al concorso per un lasso di tempo così lungo, pregiudicando quelli che sono gli interessi della vita, e le opportunità di lavoro? A questa domanda la risposta era semplice, infatti piu' volte sia il Consiglio di Stato che i Tar avevano affermato circa la necessaria sussistenza dei requisiti per tutta la durata del concorso. Ma oggi qualcosa è cambiato grazie all'accostamento della procedura concorsuale del concorso farmacie al regime degli appalti e della gare pubbliche e mutando la disciplina delle gare pubbliche il risultato – innovativo – è differente. Infatti possiamo anticipare che la sussistenza dei requisiti dovrà sussistere nel doppio momento della presentazione della domanda al concorso e nel momento, assai distante e successivo, dell'effettiva possibilità di conseguire la sede, ma non – attenzione – durante la fase di scorrimento della graduatoria, periodo in cui in effetti, i partecipanti non assegnatari aspettano fiduciosi un nuovo interpello. Vediamo perché. Con una sentenza risalente al 2017 il CdS aveva evidenziato che le qualificazioni richieste dal bando devono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità MA, tale principio, non può essere letto se non coordinatamente al suo presupposto... #farmacia #concorso #requisiti Infatti, la Plenaria ha precisato che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica. MA attenzione, quando dalla graduatoria emergono candidati farmacisti assegnatari vittoriosi, la posizione dei partecipanti non assegnatari deve differenziarsi in quanto questi sono in posizione non utile alla assegnazione della sede. Dalché “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione”. Questa l'innovativo passaggio del CdS. Torna alla Home Quindi pretendere sine die, e quindi senza scadenza, che i concorrenti, non assegnatari ma in graduatoria, mantengano i requisiti inalterati, sarebbe una condizione sproporzionata, con la conseguenza che l’interpretazione del bando, alla luce dei canoni di proporzionalità e buona amministrazione, deve far ritenere che per la sussistenza del requisito previsto dal bando, deve farsi riferimento a due momenti distinti, ovvero, il momento di partecipazione al concorso ed il momento dell’assegnazione della sede farmaceutica. Ecco quindi che la permanenza dei requisiti per i candidati farmacisti non assegnatari avrà un differente valore temporale rispetto a coloro che si sono collocati utili in graduatoria. Tale articolata ricostruzione apre la strada a quel fenomeno per il quale il candidato, in possesso del requisito del concorso ed in graduatoria in posizione non utile, perda l'idoneità al concorso, durante le fasi di stallo della graduatoria, per poi riacquistarla in prossimità del nuovo interpello utile, e quindi dell'effettivo controllo operato dall'amministrazione. Per ogni esigenza contattaci Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso Farmacie davanti alle Sezioni Unite in attesa del prossimo Concorso.
La Cassazione Civile a Sezioni Unite é chiamata a pronunciarsi sui criteri dei punteggi del passato Concorso Straordinario Farmacie. Sara discusso a settembre da questo Studio Legale avanti alle Sezioni Unite il ricorso presentato avverso il decreto sulle modalità di attribuzione dei punteggi del Concorso Straordinario Farmacie. Le Sezioni Unite sono a chiamate ad esprimersi sulla legittimità del criterio di calcolo dei punti e sulle attribuzioni del primo e del secondo decennio da parte dei candidati in forma associata. Contattaci In particolare é da valutare il peso delle esperienze maturate dai candidati nel secondo decennio di lavoro al fine del calcolo del punteggio e quindi sul bilanciamento tra esperienza maturata e titoli. Vero che lo spirito della legge così come interpretata dal Consiglio di Stato é stata quella di avvantaggiare i giovani farmacisti, ma è pur vero che la somma dei punteggi non può avvenire in modo lineare senza considerare l'effettivo svolgimento nelle annualità calcolate per gli associati. Ne aveva parlato anche la stampa specializzata. La somma dei titoli non può equivalente ad annualità di lavoro mai svolte, questo il pensiero di base dei ricorrenti. Tale criterio sarà recepito nel prossimo concorso ordinario Farmacie che erediterá le sedi rimaste vacanti o non assegnate con il concorso straordinario farmacie, concorso che sta volgendo al temine, come già accaduto nel Lazio con lo spirare del termine del 28 giugno. Sulle sedi vacanti andrà valutata la permanenza nelle liste di disponibilità, a meno che i rispettivi Comuni non provvedano a revocare la richiesta di sede. Sul punto occorre un gran lavoro da parte degli Enti (Comuni e Regioni) al fine di valutare la permanenza dei requisiti demografici e delle necessità effettive del posto visto che l'inserimento in lista delle attuali sedi necessarie da assegnare é stato disposto ormai oltre un decennio fa nel lontano 2010. Seguici sui Social Ci attende un autunno carico di sviluppi. Torna alla Home Rimani Aggiornato, seguici o contattaci per ogni esigenza.. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Medico ed Equipe la responsabilità medica.
L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Ci è stato chiesto di dare una indicazione sul metodo “logico” seguito nella disamina legale di una controversia di diritto sanitario e sulla responsabilità medica. Quando sussiste responsabilità medica? uccongli elementi da valutare: 1) un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); 2) non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"), che è l'operazione mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Hai un quesito o un caso? Contattaci In tema di #responsabilità #medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Cass., Sez. 4, n. 43459 del 4-10-2012, Rv. 255008). L'importanza della ricostruzione è dirimente giacchè solo conoscendo in tutti i suoi aspetti #fattuali e #scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva #colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Cass., Sez. 4, 25.5.2005, Lucarelli) – Cass. 77/2022. Da ultimo é stato precisato che l’attività del #medico non può essere limitata all’intervento di cui il professionista risulta essere incaricato, ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso #followup prescritto dai protocolli ovvero comunque, nel caso accertato dal giudice di merito in relazione alla specifica, e non trascurabile diagnosi di melanoma effettuata nel caso di specie. Ecco che l’eventuale corresponsabilità di altri professionisti non può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo, ritenuto, quindi, responsabile per non aver fornito al paziente le necessarie indicazioni dopo un intervento chirurgico invasivo. Seguici e Rimani Aggiornato «In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 – pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia – non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l’esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene». Cass. Sez. Un. 8770/2017. Torna alla Home Contattaci per Ogni esigenza . Studio Legale Angelini Lucarelli
- Edilizia: Cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione sisma.
Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede specifiche disposizioni relative ad interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici. I limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma in tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma, riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. La maggiorazione del 50 per cento va sempre parametrata al limite di spesa anche quando la norma prevede un ammontare massimo di detrazione, come nel caso di alcuni interventi “trainati” di efficienza energetica In tal caso, pertanto, ai fini del calcolo della maggiorazione del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus, è necessario, preliminarmente, dividere l’ammontare massimo di detrazione spettante per 1.1; Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. E' possibile quindi fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus spetta per la parte delle spese eccedente il predetto contributo. Ciò risulta coerente con quanto generalmente previsto in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, laddove la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Tale principio è stato ribadito anche con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021 con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità tra i contributi pubblici erogati a seguito di eventi sismici e le agevolazioni fiscali, quali il sismabonus di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 e il Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio. Nella risoluzione, in particolare, viene generalizzato il principio suesposto in base al quale, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi e viene precisato che il Superbonus spetta: - a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso; - nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia). Ulteriori indicazioni - con specifico riguardo agli aspetti applicativi e operativi connessi all’accesso al contributo post sisma e alla contestuale fruizione del Superbonus - sono state fornite con la Guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%” alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti. Qualora per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l’asseverazione prevista dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, ai fini del sismabonus o del Superbonus il deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in tal senso, parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. U. 0003315 del 30 marzo 2021). E' altresì previsto l’aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni già indicati Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall’Agenzia delle entrate con la Guida “Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici- quesiti e soluzioni” nella quale sono stati, tra l’altro, generalizzati i principi e i chiarimenti già espressi nella Guida riferita alla ricostruzione post sisma dell’Italia centrale, sopra richiamata, rendendoli applicabili anche alle attività delle strutture impegnate nei processi di ricostruzione post sisma nel resto dell’Italia. Particolari indicazioni sono state fornite in merito proprio all’applicazione del citato comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilendo, così come fatto per gli eventi sismici che hanno interessato i Comuni dell’Italia centrale, che il professionista è obbligato a trasmettere con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione. Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali. Nella Guida viene inoltre precisato che “la ratio della disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell’offrire una compensazione in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione; pertanto, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del citato comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, non è sufficiente il rispetto del solo criterio dell’appartenenza territoriale e che la natura compensativa dell’incremento del 50 per cento delle spese ammissibili non trova giustificazione qualora l’immobile non risulti danneggiato. Pertanto, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento e che il contribuente produca l’attestazione del danno e del nesso di causalità danno-evento. Ciò comporta che è esclusa l’applicazione qualora: - il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; - il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato Contattaci e Seguici normativa: Contattaci senza impegno per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso Ordinario Farmacie, quali saranno le deroghe applicabili?
Siamo alla fase conclusiva dell'esperienza del Concorso Straordinario Farmacie, che dal 2012 ha caratterizzato interamente il decennio delle attribuzioni delle nuove sedi di farmacie, nuove istituzioni in zone vergini o per lo meno poco servite. Abbiamo assistito tuttavia ad episodiche divergenze tra quanto previsto e quanto attuato nei singoli Comuni, è il caso di quelle sedi ritenute poco appetibili perché lontane dal centro urbano, oppure da istituire in zone scarsamente abitate, o in zone prive di manufatti idonei. Una vasta platea di episodiche divergenze rispetto a quanto i Comuni si erano prefissati nel le revisioni del 2010, con prospettive ben diverse da quelle che effettivamente sono state realizzate. Sono iniziate altresì le dismissioni - decorsi il triennio - di quelle sedi aperte da i neo titolari, sempre piu' spesso in forma associata, ma che hanno offerto un ritorno economico non all'altezza delle aspettative, e dei sacrifici imposti dai trasferimenti in zone differenti da quelle ove si esercitava - in modo subordinato - la professione di farmacista. Poi l'esperienza tamponi Covid, da un lato un vero e proprio boost (spinta) alle attività della farmacia, dall'altro una incombenza difficile da gestire per mansioni e compiti non sempre pari allo status della farmacia. Ecco quindi che il Concorso Straordinario con le sue peculiarità ha aperto ad un vasto repertorio di innovazioni volute o capitate, che prima d'ora non esistevano. Ed ora che siamo alle prese con un concorso ordinario farmacie in procinto di essere bandito cosa accadrà? Abbiamo focalizzato una serie di argomentazioni da tenere a mente alle porte delle nuova selezione. Infatti il farmacista, iscritto all’albo professionale, può ottenere la titolarità di una farmacia: A) Concorso (ordinario o Straordinario) B) Trasferimento (acquisto/donazione/cessione/conferimento/trasformazione) Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi. I vincitori del concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di una sede farmaceutica di nuova istituzione o vacante (per decadenza o rinuncia del titolare). Ecco quindi il primo punto: il punteggio: sarà attribuito con le medesime modalità attivate per il Concorso Straordinario? Ricordiamo infatti che per rendere trasparenti ed uniformi le procedure concorsuali è stata avviata anche una piattaforma tecnologica unica nel suo genere e che il concorso straordinario, ha riconosciuto legittimità nella procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche anche per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. Tali innovazioni saranno traghettate nel Concorso Farmacie Ordinario? Il Concorso Ordinario poi a seguito della notissima legge 362/91, nello stabilire i principi in materia di procedure concorsuali a sedi farmaceutiche, ha rinviato al DPCM 298/94, il disciplinare delle prove di esame ed ha introdotto una prova attitudinale articolata in cento domande riguardanti la farmacologia, la tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica, e la legislazione farmaceutica; ha inoltre stabilito che le domande debbano essere estratte a sorte tra le tremila domande predisposte dal Ministero della Salute, su proposta di una commissione nominata dal Ministro. Con il DPCM 18 aprile 2011, sono state introdotte ulteriori le materie tra quelle oggetto della prova, quali: Farmacognosia; Tossicologia; Farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della Farmacia; Diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Tali aspetti non sono stati presenti nel concorso straordinario indetto con il D.L. 1/12, concorso per soli titoli che ha anche ammesso la partecipazioni di associazioni di farmacisti, consentendo la somma dei titoli per periodo temporale. Lo stesso concorso inoltre ha stabilito che ciascun candidato poteva partecipare al concorso straordinario in non più di due regioni, che gli interessati possano partecipare al concorso straordinario in gestione associata, sommando i titoli posseduti e che, in deroga a quanto stabilito dal DPCM 298/94, l’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di “parafarmacia” siano equiparate, ivi comprese le maggiorazioni e che l’attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori di “parafarmacia” è stata equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. Tali aspetti hanno portato a numerose vicende ed in particolare: - Criterio di calcolo dei punteggi - sommatoria del punteggio per le associazioni Tale questione oggi al vaglio della Cassazione, attiene alle modalità di calcolo dei punteggi ed alla possibilità offerta nel concorso straordinario di sommare i titoli per gli stessi periodi temporali da parte dei candidati che hanno fatto domanda in forma associata. Oggi siamo in attesa di conoscere cosa ne pensa la Cassazione. Leggi Qui. - Punteggio con tetto a 35 punti e farmacie rurali. (Leggi qui) Ricordiamo infatti che “Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50” (art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221) ma il Consiglio di Stato è piu' volte intervenuto sul punto, prima affermando una deroga anche per il concorso ordinario (CdS 5667/15) e poi ritrattando in chiave di rispetto del diritto Comunitario. (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07). Nel bando di concorso tra i poteri della Commissione tali deroghe saranno recepite oppure si dovrà tornare nelle aule dei Tar a discutere dell'applicabilità della maggiorazione per le farmacie rurali e del relativo tetto applicabile? - Diritti di accesso alle informazioni da parte dei candidati. Dell'argomento ci siamo occupati in tema di accesso alle informazioni, alla piattaforma ed alle problematiche inerenti la conoscibilità degli interpelli. Spesso è accaduto infatti che l'associato referente non abbia controllato la PEC fornita al sistema ed abbia irrimediabilmente perso la propria chance di partecipare all'assegnazione. Sul punto abbiamo offerto un contributo, qui di seguito consultabile. Ma quali diritti vanta un candidato al concorso? - Partecipazione in piu' Regioni. Come ben noto il concorso straordinario farmacie ha permesso ai candidati singoli o in forma associata, di partecipare agli interpelli in due regioni contemporaneamente, con ciò aumentando le possibilità di ottenere una sede. Sarà una mossa replicabile? Molte sono state le problematiche vista l'elevata differenza tra le Regioni, le sedi disponibili, le modalità di svolgimento degli interpelli ed il numero degli aspiranti. - Vincita di una precedente selezione e/o di un precedente concorso, a cui non è seguita l'aperta della sede per causa imputabile al candidato. Il punto di maggiore perplessità è dato dalla possibilità di uno sbarramento all'accesso e/o assegnazione delle nuove sedi a concorso ordinario, ove venga disposta ex lege, una nuova preclusione per coloro che non abbiano accettato la sede offerta in fase di interpello di un precedente concorso, o che non abbiano aperto nei tempi imposti dalla propria Regione la sede di riferimento e quindi abbiano dato luogo ad una decadenza. E' ipotizzabile che venga creato uno sbarramento, sulla cui legittimità si potrà poi disquisire, ma che vada a precludere l'accesso a coloro i quali non abbiano "onorato" precedenti impegni come ad esempio l'apertura della sede assegnata. Ecco quindi che nel prossimo concorso ordinario finiranno le sedi di nuova istituzione, quelle ancora disponibili dai precedenti concorsi, quelle la cui autorizzazione sia decaduta o ritirata al precedente titolare e quelle straordinarie richieste dai Comuni. I Comuni, e la geografia farmaceutica, La revisione delle piante organiche sarà il punto di maggiore incentivo per la individuazione delle nuove sedi, visto che sono trascorsi oltre 10 anni dalla individuazione delle sedi confluite nel concorso straordinario. Sul punto abbiamo avuto modo di focalizzare l'attenzione sulla "organizzazione territoriale" e sulla adeguata istruttoria comunale, (Leggi Qui) Associazioni di Farmacisti a concorso - un caso unico Il concorso straordinario farmacie ha avuto un ruolo predominante nella esplosione del fenomeno associativo in farmacia, che si è tradotto dal 2017, nelle SRL tra soci ex associati, individuati a livello concorsuale da una unica idea, quella di aprire una nuova sede sommando i titoli. Della modalità di accesso agli interpelli abbiamo argomentato molto, così come anche della possibile differenziazione di ruoli all'interno dell'associazione. In piu' di un caso abbiamo dovuto analizzare i rapporti contrattuali tra gli associati, visto che il Bando del Concorso Straordinario ha previsto la figura del referente. La chiamata dell'associazione tramite PEC e la responsabilità dell'associato referente nei confronti degli altri candidati ha dato vista ad un dibattito sulle possibile responsabilità del referente in caso di omessa risposta all'interpello, contributo consultabile. L'esperienza associativa sarà riproposta ancora? Procediamo ora con la disamina e parliamo del Bando. Il bando di concorso deve indicare (art. 3 D.P.R.1275/1971): a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso; b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza ; c) l'ammontare della tassa di concessione governativa; d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. 1265/1934, e dall'art. 17 della L. 475/1968; e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile; f) i titoli e documenti richiesti, per il concorso; g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia (ora Bollettino Ufficiale della Regione), entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli. Pubblicità del bando di concorso Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. (art. 2 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298). Dalla Pubblicazione del bando decorrono i termini di impugnazione. Il bando e la sua struttura nonché i richiami a Decreti secondari, sono elementi da valutare immediatamente per tutte quelle censure che possono essere elevate davanti ai TAR nei termini di decadenza ordinari, ecco quindi che i 60 giorni successivi alla pubblicazione rivestono un ruolo essenziale per chi, come molti dei candidati nei passati concorsi, hanno individuato censure che si sono rivelate tardive quando proposte in occasione dei propri ricorsi. Incompatibilità Capitolo ostico e pieno di insidie, dalle incompatibilità proprie del farmacista in relazione alla propria attività (artt. 7 e 8 Legge 362/1991) così come chiarite dalle Sentenza della Corte Costituzionale e dall'Adunanza Plenaria CdS nel 2018 e nel 2022, fino alle decadenze ed alle incompatibilità proprio relative al concorso. - Associazioni di Farmacisti e Soci di Società, quale incompatibilità? - Titolarità e Gestione della Farmacia - Società Partecipata da Medico e Farmacista - Concorso Farmacie il limite dei 10 anni e le società. - Le incompatibilità nelle Società di capitali titolari di Farmacia. Valutazione dei titoli di studio e di carriera. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del D:P:R: 11.07.1980, n. 382 o dell'art. 8 della L. 30.11.1989, n. 389 fino ad un massimo di punti 0,4; d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2; f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1(art. 6 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298) Prova attitudinale. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte (testo introdotto dal c.1, lettera a, art. 1 D.P.C.M. 18.04.2011, n. 81). Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54). La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54). Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti (art. 7 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). Graduatoria. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). La graduatoria, mille profili di contestazione sui punteggi. Il punteggio in graduatoria finisce davanti alla Corte di Cassazione. E le graduatorie rettificate saranno impugnabili autonomamente? Assegnazione delle sedi. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata. (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). E cosa accade alle graduatorie del Concorso, scadranno dopo 6 anni? Sedi Farmacie disponibili e Sedi soppresse. Sulla vicenda abbiamo avuto modo di approfondire la questione e possiamo dire che se i Comuni mantengono una certa autonomia nella rivalutazione del loro interesse ad una sede, non si puo' affermare l'esistenza di un automatismo tra calo demografico e soppressione sede. E' possibile sopprimere una sede di farmacia per calo demografico? Sedi soppresse, manca l'automatismo. Presidi Ausiliari, Dispensario, Farmacia Succursale, Proiezioni di Farmacia. I concorsi farmacie hanno un immediato impatto sulle sorti delle sedi ausiliarie, ovvero dei presidi temporanei per turismo. I dispensari farmaceutici, così come le farmacie succursali non sono al riparo dai Concorsi, ma a volte possono sopravvivere ove se ne dimostri la necessità - in accordo con l'amministrazione Comunale - stante una motivazione aggravata. La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno “le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito” ( in tal senso vedi Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2013, n. 309, “(…) il dispensario farmaceutico, legittimamente soppresso per far luogo alla nuova farmacia, in quanto soluzione di breve periodo destinata, nel sistema normativo vigente, ad essere sostituita con una farmacia in piena titolarità (…); ciò che determina la cessazione del dispensario è data dal fatto che la nuova farmacia venga effettivamente aperta e messa in esercizio dal nuovo titolare (…)”. Ce ne siamo occupati in numerosi casi: - il dispensario di farmacia chiude se arriva la nuova sede; - il dispensario farmaceutico e la farmacia succursale sopravvivono se arriva la nuova sede. - dispensario a chi tocca gestirlo? Ecco quindi la fase conclusiva dell'iter, entro 30 giorni l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della L. 475/1968, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma, presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta. Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione. Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale (ora il Servizio Farmaceutico dell'ASL) provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima (art.9 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275). Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale (ora l'Autorità sanitaria locale) emette il decreto di autorizzazione. Questo deve indicare: a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale; b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata; c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio; d) eventuale indennità di residenza. Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti. (art. 11 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275). L' Art. 12 D.P.R 21.08.1971 n. 1275 ha poi modificato l'art. 32 del R.D. 30.09.1938 n. 1706 stabilendo che : Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora al Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale (ora dal Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali). Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (art. 12 L. 475/1968, come modificato dall'art. 6 della L. 892/1984). Sui poteri di controllo leggi il nostro articolo. Seguici sui Social e rimai aggiornato Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 (art. 17 L. 475/1968). La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. (Leggi). Cosa accade se il vincitore di una sede di farmacia collocata in graduatoria si ritrova la dizione "Sede Sub Giudice" o assegnata "con riserva" ? Infine, quale è la sorte delle sedi sub Giudice, per intenderci quelle su cui verte una controversia. Ne parliamo in questo contributo. I temi da analizzare sono molteplici, Contattaci senza Impegno per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Sanitari No vax, questione aperta davanti gli Ordini Professionali e davanti ai TAR.
Come ben noto il decreto legge 44 del 2021 all'articolo 4 ha disposto Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Si tratta di norma assai dettagliata e stringente, che in estrema sintesi obbliga Tutti i Sanitari alla vaccinazione Sars Covid 2, sino alla data del 31.12.2022, con annessa la dose di richiamo. E' stato istituito un controllo centralizzato da parte degli Ordini Professionali di appartenenza, che effettuano la ricognizione per via telematica, e dispongono di ampi poteri, dapprima un invito e poi la sospensione dall'attività. Ne sono nate numerose controversie, stante la riluttanza di una bassa percentuale di professionisti sanitari che non ritenevano necessario vaccinarsi, anche mediante istante di differimento e/o rinvio. La vicenda è finita dapprima davanti agli Ordini Professionali chiamati ad avviare i procedimenti disciplinari, e l'applicazione “anche” del codice deontologico di riferimento, ad esempio l'art. 25 e 40 di quello dei Farmacisti e poi dinanzi ai TAR chiamati a verificare l'applicazione della legge e la legittimità dei procedimenti. Diverse sono le questioni sollevate, in primis, la legittimità della sospensione dall'attività per gli esercenti, e secundis, sulla legittimità della sospensione della retribuzione per i medici e sanitari dipendenti. Nell'ambito della farmacia, il provvedimento puo' colpire sia il farmacista dipendente, con sospensione della retribuzione, sia il Responsabile della Farmacia con conseguente e grave obbligo di chiusura dell'esercizio, sino alla ipotesi della contestazione da parte della ASL di riferimento (solo per i farmacisti) della sanzione disciplinare ex art. 113 di negligenza, il ché potrebbe nei casi piu' gravi portare addirittura ad una procedura di revoca dell'autorizzazione della farmacia. Nella clinica e nell'Ospedale, puo' colpire il medico, come l'infermiere o l'OSS che verrebbero sospesi dal lavoro. Seguici sui social Per ora si registrano numerose controversie dinanzi agli Ordini professionali, mentre il TAR piu' attivo in materia, Milano ha disposto la rimessione davanti alla Corte Costituzionale limitatamente alla portata della della sanzione ed alla sospensione della retribuzione, il tutto per la salvaguardia dei principi di proporzionalità. Già conosciamo però il pensiero del Consiglio di Stato che lo scorso anno ha sottolineato come l'obbligo vaccinale sia agganciato a principi di solidarietà sociale. La questione – di chiaro valore sociale – a livello legale quindi si sposta nei procedimenti disciplinari dinanzi agli ordini, e nelle aule dei TAR almeno per tutto il 2022, ove è necessario difendersi per non incorrere in ulteriori sanzioni. In ogni caso la legge ha sottolineato che la sanzione è dichiarativa e non disciplinare, con ovvie e positive ricadute sul lavoro. Sei interessato? Contattaci senza impegno Diritto Sanitario Studio Legale Angelini Lucarelli
- Parafarmacie e Farmacie, cosa le distingue?
Quale é la differenza tra Farmacia e Parafarmacia? La prima attiene al sistema sanitario nazionale e ne fa parte, la seconda pur avendo farmacisti al proprio Interno rientra nell'ambito del commercio. Ecco quindi che alcuni servizi, comw i tamponi Covid oltre ai medicinali con ricetta, sono di esclusiva competenza della Farmacia. Nel dettaglio. Le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che, «possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione […] e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio» (comma 1), e sempre che la vendita sia «effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine». Contattaci per la Tua esigenza Le farmacie, invece, erogano l’assistenza farmaceutica (art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse» preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista». I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio. Seguici sui Social Le farmacie, dunque, rientrano nell’ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), di cui fanno parte e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione, il quale, dettando laspecifica proporzione di una farmacia ogni 3300 abitanti, è volto ad «assicurarel’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini. In tal modo «l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi in tutto il territorio. Corte Cost. 171/22. Hai un quesito sul tema? Contattaci Segui il canale dedicato Studio Legale Angelini Lucarelli























