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674 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Farmacia e Stress da tamponi, non si poteve prevedere?

    Le farmacie durante le festività natalizie sono state prese letteralmente d'assalto causa della normativa anti covid che prescrive la necessità di un tampone antigenico ove non si sia in possesso del Green Pass rafforzato, per intenderci quello rilasciato dalle autorità a seguito della doppia ed in alcuni casi tripla dose di vaccino anti Covid - 19. Vi sono poi i casi dei guariti che avevano ricevuto già una doppia dose, anch'essi quindi in possesso del Green Pass rafforzato, pass obbligatorio per poter accedere agli eventi natalizi come cene e feste. E le Farmacie? sono diventate il presidio n.1 anti covid, giusto, ma attenzione al sovraccarico di lavoro che ha portato tutto il sistema delle Farmacie sotto stress ed in alcuni casi ad un vero e proprio assedio, come il caso della Lombardia ove la Regione ha assicurato una vera e propria task force pubblica per garantire lo svolgimento dei tamponi molecolari ed antigenici, e sempre in Lombardia è stato poi chiesto proprio alle farmacie di allungare i tempi e gli orari per poter eseguire test. Non solo. Sarà anche richiesto ai medici di famiglia di poter sottoporre ai tamponi i propri pazienti. Oppure il caso dell'Abruzzo ove l'assessore alla Sanità ha diramato un comunicato in cui si invita ad effettuare il Test molecolare di conferma solo per l'accertamento della variante Omicron, si legge nel comunicato della Regione Abruzzo “Si raccomanda ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti – si legge nel documento – di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili”, come ad esempio la necessità di effettuare una valutazione preliminare per la possibile presenza di variante Omicron" Alla ricezione del referto di positività attraverso il sistema telematico Attra-2, l’autorità di sanità pubblica dovrà provvedere solo alla prenotazione del tampone molecolare di fine isolamento per il soggetto positivo e di fine quarantena per i suoi contatti, secondo le tempistiche già previste dai protocolli sanitari vigenti. La disposizione regionale si è resa necessaria alla luce dell’insostenibile sovraccarico operativo che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni e tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche dei test antigenici attualmente in uso, che rende meno rilevante l’eventualità di falsi negativi. Ma come si fa a mettere in atto una simile disposizione? si vedrà! Nel frattempo In tutte le grandi città Italiane si registra lo stop alle prenotazioni per i tamponi, stante la presenza di lunghe file di attesa per procedere al tampone davanti alle farmacie. Nell'ultima settimana di Dicembre nelle farmacie lombarde sono stati effettuati oltre 865 mila tamponi, con una media giornaliera che supera i 123 mila test. (fonte ansa). E le farmacie sono chiamate a questo immane sforzo operativo con il proprio organico ordinario, il tutto come effetto distorto dell'ultima normativa anticovid varata a Dicembre. Farmacia e Tamponi Covid Legale Oggi

  • Stress da problemi Legali?

    Prima di avviare una pratica legale, una negoziazione oppure una causa, è necessario comprendere i rischi ed i benefici, nonché i costi a cui si può andare incontro in caso di sconfitta o di rigetto della domanda. Spesso infatti capita di avere aspettative non realizzabili oppure paure eccessive. Calcolare i costi e le opportunità di riuscita è il primo passo per avviare una controversia legale. Scrivi a Legale Oggi, esponi il tuo quesito e quale è il tuo scopo, ed avrai una valutazione complessiva della vicenda e l’indicazione delle possibili strade da percorrere anche con il legale da Te scelto. Lo studio di fattibilità sui costi e benefici è infatti il primo passo da intraprendere per risolvere il problema senza stress dovuti a tempi e costi nascosti. Legale Oggi offre uno studio di fattibilità prima di avviare ogni pratica a soli 29 euro, sceglierai tu poi la strada da percorrere ed il professionista di fiducia. Legale Oggi Dubbio o problema legale. Inquadra il problema, non perdere tempo! Sei un Avvocato o un consulente legale? il Blog "Legale Oggi" fornisce collaborazione anche ad Avvocati e Consulenti per l'inquadramento e la risoluzione della controversia.

  • L'interdittiva antimafia può essere rivolta ad una persona fisica non imprenditore?

    Ci è stato posto un interrogativo semplice nella forma ma complesso nella sostanza, il punto della vicenda verte sulla questione se la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società, possa essere destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo. Si premette la risposta per poi scendere nel dettaglio della normativa, e la risposta non puo' che essere negativa al suddetto interrogativo. L'interdittiva antimafia non puo' essere applicata ad una persona fisica che non sia imprenditore oppure operatore economico. Questa la sintesi a cui è giunta la giustizia amministrativa, infatti..se è vero che le informative interdittive sono applicabili anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, va considerato che l’accertamento antimafia sulla persona fisica (anche nella veste di direttore tecnico, dipendente, socio ed amministratore) è pur sempre funzionale ad una valutazione di permeabilità criminosa dell’impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un’autorizzazione o di contrattare con la P.A. ovvero, come nel caso concreto, l’iscrizione ad un Albo. Come ha avuto modo di focalizzare una recente pronuncia del Tar di Reggio Calabria infatti - la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/11, della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (art. 84, comma 2), mentre l'informazione antimafia consiste “nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”, (art. 84, comma 3); - ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. n. 120/2014, “le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)”. In particolare, si legge alla lettera f) che non devono sussistere, nei confronti del titolare dell’impresa (nel caso di impresa individuale) o del legale rappresentante, “le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - il citato art. 67 prevede che l’applicazione di una misura di prevenzione impedisce di ottenere “iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati” e che il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto da tali autorizzazioni. Sulla esclusione dell'applicabilità alla persona fisica slegata dall'attività di impresa depongono poi elementi di carattere testuale e logico-sistematico: a) la definizione di informativa antimafia interdittiva, emergente dal tenore letterale del menzionato art. 84 c.a.m. che, rispetto alla comunicazione, “presenta un quid pluris individuabile nella valutazione discrezionale da parte del Prefetto del rischio di permeabilità mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa…interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione” (cfr. parere n. 1060 del 12 maggio 2021 dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato). b) l’elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell’art. 85 c.a.m a seconda che i destinatari dell’interdittiva siano un’impresa individuale (comma 1) ovvero associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese (comma 2). La sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica, quindi, deve essere necessariamente funzionale a significare eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa individuale o societaria organizzati dalla mafia, onde prevenire il rischio di inquinamento dell’economia legale; ed infatti, per la ditta individuale si richiede la sottoposizione a verifica del titolare o del direttore tecnico o dei familiari conviventi; per le società, associazioni, consorzi, etc., la platea di soggetti sottoposti a verifica è estesa ad altre categorie di persone, quali i soci, i legali rappresentanti, i membri dei collegi sindacali, etc… oltre a tutti i familiari conviventi. Come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, l’informazione interdittiva antimafia riguarda specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”.. ipotizzare l’interdicibilità di una persona fisica non imprenditore significherebbe forzare inammissibilmente la tenuta costituzionale del sistema antimafia, fuoriuscendo dai limiti “strutturali” dell’istituto dell’informazione interdittiva che da misura amministrativa di tipo cautelare e preventivo finirebbe per tramutarsi in una sorta di anticipazione di pena accessoria tipica dell’ordinamento penale (v. artt. 32 bis e ss. c.p.), in violazione di ogni principio di legalità formale e sostanziale e di “prevedibilità” della sanzione; Legale Oggi cfr. Tar Reggio Calabria n. 3/2022 e CdS Adunzanza plenaria 6.04.2018 n. 3

  • Arbitrato e Società: E se gli arbitri non rispettano i termini?

    L'arbitrato è la modalità sempre più diffusa di risoluzione delle controversie tra privati, senza accedere ad un Tribunale. Sempre piu' spesso, sia in ambito Societario, Bancario ed Assicurativo, la modalità di risoluzione delle controversie è la devoluzione ad un procedimento arbitrale. Esistono altre modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra cui la Negoziazione Assistita e la Mediazione, l'uso dell'una o dell'altra procedura dipenderà dagli interessi in gioco, visto che in alcuni casi prescritti dalla legge la Mediazione o almeno il tentativo di mediazione è obbligatorio, si pensi al caso delle ipotesi di malasanità. Ove invece la scelta è rimessa alla libera determinazione delle parti accade sovente che sia l'arbitrato la modalità piu' utilizzata, soprattutto in tema di diritto societario e di dispute interne alle società. Non è infatti raro trovare negli statuti societari predisposti da commercialisti, avvocati o notai, una clausola di compromesso arbitrale a cui devolvere la controversia insorta tra i soci o tra le cariche sociali. Ricordiamo che è costante la giurisprudenza in tema societario della non devolvibilità in arbitrato delle risoluzione di controversie su diritti indisponibili, e di annullamento di delibere societarie relative all'approvazione del bilancio annuale. (Cass. Civ. 13031/14). Fatta tale premessa, scopo del presente articolo è quello di focalizzarsi sui tempi dell'arbitrato. Infatti come disposto dall'art. 820 del codice di procedura civile gli arbitri dovranno pronunciarsi entro un termine stabilito dalle parti, ed accettato nella convenzione di arbitrato. La convenzione di arbitrato è quell'atto in cui l'arbitro, d'accordo con le parti chiamate, indica le modalità di svolgimento dell'arbitrato, e le regole da seguire che potranno essere di puro diritto o secondo equità. Rimane quindi il nodo del termine; Se non è disposto dalla convenzione di arbitrato è la stessa legge che fissa il termine finale in 240 giorni dalla accettazione dell'incarico, termine entro cui l'arbitro è chiamato a depositare la propria decisione, appunto il "lodo" arbitrale. Il termine puo' essere prorogato su richiesta delle parti, o in casi specifici come la necessità di assumere delle prove nel limite di 180 giorni. (art. 820 cpc). L'arbitrato attenzione che non è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di procedimento frutto di autonomia negoziale. Ma cosa accade se non viene rispettato il termine per la pronuncia dell'arbitrato? La risposta è prevista dalla combinazione degli articoli 821 e 829 cpc ai sensi dei quali il lodo è nullo ove non sia rispettato il termine prescritto o vi sia una proroga illegittima, ma attenzione, tale nullità si verifica solo se la parte che intende approfittarsi della norma, prima della deliberazione del lodo, abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza e quindi l'ipotesi di nullità. Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento. La ratio della norma è chiara, questa infatti impone alla parte che voglia denunciare la nullità del lodo per mancato rispetto del termine, di dichiarare la propria volontà di eccepire la nullità ben prima di conoscere l'esito del lodo, ed evitare così di proporre eccezioni di nullità solo strumentali all'esito del lodo infruttuoso. Su tale aspetto si è occupata spesso la Cassazione, anche in un nostro recente caso, ed ha statuito che: "in tema di arbitrato, questa Corte ha avuto infatti modo di ribadire più volte che, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 6, il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sè sufficiente a determinarne la nullità, costituendone il mero sostrato di natura fattuale, cui deve fare riscontro, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà di far valere la decadenza, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata, il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, trattandosi invece di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 889; 26/03/2004, n. 6069; 15/11/ 1984, n. 5771);" Ti è piaciuto l'argomento? hai un quesito particolare da sottoporre? L'arbitrato è la modalità sempre più diffusa di risoluzione delle controversie tra privati, senza accedere ad un Tribunale.

  • Edilizia ed Urbanistica: L’impugnazione da parte del vicino.

    Stop ai ricorsi per solo principio! Il Consiglio di Stato prende posizione e sottolinea come debba sussistere un concreto interesse alla impugnazione per un ripristino concretamente utile da parte del vicino e non è sufficiente una mera legittimazione emulativa... è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato; L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo. Adunanza Plenaria CdS 22/2021 Legale Oggi L'impugnazione da parte del vicino;

  • Marchi e Brevetti: il requisito della novità che non è una novità!

    Questa la sintesi della ricostruzione operata dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 5666/21 che ha precisato come “in tema di brevetti per invenzioni industriali, il requisito della novità intrinseca non postula un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a precedenti cognizioni ed invenzioni, ma può ravvisarsi anche nel caso di un coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti” Sempre però che la combinazione di elementi già acquisiti realizzi una novità rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile» (Cass. 12510/2015) La Cassazione si sofferma poi sulla differenza tra “modelli di utilità” ed “invenzioni di perfezionamento” e quindi, in conclusione, sono brevettabili come modello di utilità i trovati che incrementano la comodità d'uso, grazie a soluzioni che migliorano l'efficacia di un prodotto noto, senza introdurre modifiche rivolte a risolvere specifici problemi di funzionamento delle versioni precedenti di quello, sono brevettabili come «invenzioni di perfezionamento o di combinazione» tutti quei trovati che consistono in modifiche rappresentanti, ad un tecnico medio del ramo, una soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi. Legale Oggi Cass. 5666/2021 Diritto Autore Marchi e Brevetti

  • Società: avviso di convocazione inesatto, quali conseguenze alla delibera dell'assemblea?

    Il caso posto alla nostra attenzione riguarda l'ipotesi in cui l'avviso di convocazione dell'assemblea NON riporti in modo analitico quello che sarà l'oggetto della discussione in assemblea, con la particolarità che a mancare è proprio il punto relativo alla "approvazione del bilancio". Ci viene chiesto quindi quale sia la conseguenza della delibera di una assemblea convocata per l'approvazione del bilancio? L'approvazione del Bilancio da parte dell'assemblea della Società a Responsabilità Limitata è il momento più importante della vita sociale. Tale peculiarità e prescritta nell'art. 2364 a mente del quale quindi all'assemblea compete per l'appunto l'approvazione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Cosa accade se l'avviso di convocazione previsto dall'art. 2366 in tema di Spa, ma utilizzato anche per le SRL non riporti gli argomenti che tratterà l'assemblea? E' bensì esatto che, per non paralizzare la discussione, gli argomenti non espressamente indicati nell'ordine del giorno sono ammessi, ma purché si tratti di argomenti impliciti, consequenziali o accessori rispetto a quelli previsti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269; Sez. I, 27 giugno 2006, n. 14814) ha infatti chiarito che l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie. Proprio a questo principio si è attenuta la recente giurisprudenza in un caso simile quando ha rilevato che l'ordine del giorno concernente modifiche nell'atto costitutivo con l'attribuzione di particolari diritti a singoli soci sul versante dell'amministrazione della società, non consentiva, per la sua delimitazione di oggetto e specificità di ambito, di ricomprendere anche una competenza della assemblea a deliberare su un oggetto diverso, attinente al diritto di taluni soci di nominare i membri del collegio sindacale, trattandosi di un tema nuovo e logicamente non incluso in quello espressamente indicato. Cass. Civ. 14766/2016. In tali casi quindi la convocazione potrebbe ritenersi inesistente, in quanto non preannuncia quella che sarà la discussione in assemblea, con la dirimente conseguenza della "nullità della delibera di discussione" prevista dall'art. 2379 cc. Sulla nullità della delibera priva di una corretta informazione dovuta ad un incompleto avviso di convocazione si segnala la sentenza Cass. Civile 22987 del 16 settembre 2019 che considera impugnabile nei tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di SRL “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni”, trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all’art. 2379 c.c.(dettato in tema di SPA). A conferma del principio sopra richiamato in tema di “nullità”, va considerato che l’art. 2479 bis c.c., chiaramente ed inderogabilmente prevede non solo che la convocazione vi debba essere, ma ne prescrive anche il contenuto minimo e cioè “la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”. Le argomentazioni esposte portano a ritenere percorribile la strada della "nullità". Legale Oggi a cura dell'avv. aldo Lucarelli

  • Il socio di srl può agire verso terzi?

    Per la Cassazione la risposta è negativa, ma vediamo il perché. I poteri di controllo del socio della s.r.l. sono disciplinati nel codice civile, nell’art 2476 ai sensi del quale «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Sulla sorta dell’art. 2476 c.c. il codice ha riconosciuto al socio della s.r.l, che non partecipa all’amministrazione, due diritti di controllo di differente carattere, distinti quindi per oggetto e modalità di esercizio: il diritto di essere informati ed il diritto di consultazione dei libri sociali, anche mediante professionisti di loro fiducia. Il diritto di “essere informati“ consiste nel potere/dovere del socio di «avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari» a seguito di uno specifico impulso di parte, nel senso che non si tratta di un diritto posto in automatico. Il diritto di accesso ai libri sociali o di consultazione, invece, rappresenta una forma di controllo senza filtri in quanto il socio senza il “filtro” degli amministratori e/o del CdA, accede e quindi apprende di quei documenti dei quali gli è riconosciuto l’accesso, e ciò anche mediante l’apporto tecnico di professionisti di fiducia. Orbene alla luce di siffatti principi sussisterebbe poi l’aspirazione del socio ad agire verso l'esterno, verso terzi per la tutela della propria posizione, ma secondo il recente indirizzo della Corte di Cassazione tale potenziale diritto si arresta dinanzi ai rimedi interni nel senso che al socio non è data la possibilità e quindi la legittimazione di attivare rimedi verso l'esterno, e cio' in quanto allo stesso è concessa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni sociali - quindi interne - ritenute invalide, ai sensi dell'art. 2377 e 2378 del codice civile, oltre che agire verso gli amministratori inadempienti. Accanto ai poteri di informazione quindi al socio di srl è riconosciuto il diritto alla 'azione di responsabilità contro gli amministratori il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. Rimane quindi il dubbio sulla possibilità per il singolo socio di “reagire” verso terzi, dubbio risolto negativamente dal recente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo cui: L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio. E cio' a maggior ragione che i soci non hanno rappresentanza verso l'esterno della società, per la quale quindi sarà compito ed onere degli amministratori operare, e rispondere del proprio lavoro ai soci nell’ambito dei poteri di controllo dell'assemblea sull'amministrazione. Legale Oggi

  • Covid & Liability in Italy

    Medical Liability for Covid in Italy.. Has the Supreme Court arrived to take care of the doctors? After a short wait, the key sentence in the summer 2021 of the Supreme Court came, which today clearly outlines the profiles of medical liability, especially for atypical cases without guidelines. The sentence does not deal directly with the Covid-19 affair but the principles enunciated seem to have a long route on what will be the issue of confrontation in the coming months, the responsibility of the healthcare professional. In fact, it should be remembered that we can speak of gross negligence , that is, only when the technical gesture provided markedly distant from the patient's conditions; Likewise, it should be remembered the extent of the divergence between the measure conducted and what was to be expected on the case. An overall evaluation of many indicators is therefore necessary in order to express the conclusive assessment on the degree of fault, including factors of the opposite sign, which may well coexist in the context of the case examined, not unlike what happens on the subject of concurrence of circumstances. The identification of the violated precautionary rule is a challenge, in the judgment of responsibility for negligence Consequently, the judgment for the damaging event in this matter is particularly difficult, where there are no undisputed maximums of experience and scientific laws with a reasonable degree of certainty, such as for Covid desease untill now. Today it is the Supreme Court that deliberates the areas of medical / Liability just on time for the first maxi Covid compensation process started in Rome in conjunction with the investigation conducted by the Bergamo Public Prosecutor's Office for the facts relating to the Covid emergency in winter 2020. Let's see other salient and innovative points: The Supreme Court emphasizes an investigation that takes into account the same parameters when it is ascertained what would have been the correct alternative behavior that could be expected from the doctor. In summary, what should the doctor have done differently in the specific case? this is the main question, and in few words it is possible to speak of guilt only when there is a notable divergence with respect to official guidelines, and the characteristics of the disease and to the patient's conditions; for the Supreme Court: This is no longer a fault in itself considered, but requires that the alleged victim offer proof of the alternative route that had to be followed by the doctor! The intent of the Supreme Court is clear: offer shelter from witch hunts! The sentence of the Supreme Court therefore comes at a key moment in which the national health system is called to face the responsibility of its work, it is easy to foresee that this ruling will act as a watershed between liability for foreseeable and known events, and new and atypical ones without accredited guidelines. Have you a specific topic? Don’t hesitate to contact us, you‘ll receive shortly a feedback. Aldo Lucarelli Lawyer

  • Vendita della Farmacia e Decadenza dalla Assegnazione, il termine dei 10 anni.

    Ci è stato posto il quesito assai frequente, se il requisito di partecipazione al concorso straordinario farmacie per non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni, sussista anche per colui che abbia ceduto la sede dopo l'assegnazione, e ciò in quanto nel bando veniva concessa la possibilità di partecipazione ai titolari di farmacia rurale sussidiaria e soprannumeraria, per i quali quindi l'esigenza di "disfarsi" della precedente sede sia sorta solo dopo l'assegnazione di una "nuova sede". Ad integrazione ci è stato chiesto se tale limitazione si applica al solo titolare o anche al socio di società di persone. Il quesito è stato affrontato piu' volte ma la risposta oggi si può sintetizzare come segue. La norma di riferimento è l'art 12 comma 4 della legge 475/1968 ai sensi del quale: " Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento." I bandi - quasi tutti uguali - hanno inserito tra i requisiti la seguente dicitura "non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni" con l'ulteriore precisazione, fonte di molte perplessità che: "Tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede." Ma quale è il senso di tale precisazione? Senza dilungarci molto sulla vicenda, vista l'anzianità del quesito, oggi si può evidenziare che la precisazione "fino al momento della assegnazione" possa essere interpretata nel senso che il requisito "non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni" debba essere presente Sia per la partecipazione al concorso e Sia nella fase successiva alla emanazione della graduatoria, e quindi fino all'assegnazione, con la logica conseguenza che possa essere disposta la decadenza dalla assegnazione ove il titolare di farmacia - ammesso al concorso - abbia alienato - medio tempore - la propria farmacia originaria. Si ritiene quindi non percorribile una alienazione strumentale ad una nuova assegnazione, e ciò non in virtu' di un automatismo, bensì alla luce dei controlli successivi disposti dall'Ente Regionale, da cui spesso nascono contenziosi. A supporto della ricostruzione riportiamo alcuni passi di una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 secondo cui: "la disciplina in tema di esercizi farmaceutici tende, in linea generale, a contemperare due esigenze.. quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico.. e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività.. Anche la disposizione della cui applicazione si discute rispecchia siffatto ordine di valutazioni legislative, emergendo da essa la tensione – che il legislatore ha inteso comporre attraverso la soluzione “compromissoria” del decennio di sterilizzazione delle aspirazioni concorsuali del farmacista cedente – tra l’interesse del titolare dell’esercizio farmaceutico a “monetizzare” la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, depurandolo da (o, comunque, conferendo rilievo secondario a) profili di carattere meramente speculativo e “commerciale”. Ed in merito al secondo quesito, cioè se tale preclusione operi anche in capo al socio, ancora il Consiglio di Stato precisa Il quesito, ad avviso della Sezione, deve ricevere risposta affermativa. Se infatti, come si è detto, scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone.. Diverso il caso invece ove vi fosse una "rinuncia" da parte del titolare di farmacia rurale sussidiaria o soprannumeraria, oppure ove il non titolare sia stato socio di una Srl titolare di farmacia. Redazione LegaleOggi

  • Responsabilità medica, il consenso informato, un obbligo autonomo.

    Consenso informato ed Intervento chirurgico, due distinte fasi, due distinte responsabilità. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce una differente e diversa prestazione da quella dell'intervento medico richiesto, assumendo quindi autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria. La responsabilità per l'intervento chirurgico e la sua buona riuscita quindi si distacca dal dovere di corretta informazione da parte del medico e della struttura sanitaria, in quanto fonte di autonoma responsabilità. Responsabilità medica da intervento, e responsabilità medica da mancato o inesatta captazione del consenso, sono quindi due distinte fattispecie. Tale divisione è talmente marcata che arriva sino a considerare distinte le domande risarcitorie proposte all'interno di un procedimento, tant'è che ove presente una domanda di risarcimento danni da errore medico, questa domanda giudiziale è distinta dalla richiesta di danni per mancata o inesatta captazione del consenso. Va infatti evidenziato che il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute ( art. 32, co., Costituzione ) L'esito dell'intervenuto chirurgico pertanto avrà una autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell'acquisizione del consenso informato, dovendo al riguardo accertarsi se le conseguenze dannose successivamente verificatesi siano derivate secondo un principio probabilistico. Con l'ulteriore avvertenza che la raccolta del consenso informato da parte del medico o della struttura, è un obbligo attivo, ovvero di cui egli stesso deve preoccuparsi, e deve essere dettagliato e completo, includendo anche l'analisi delle conseguenze, delle spese e dei patimenti a cui andrà in contro il paziente. In mancanza di consenso informato l'intervento del medico è ( al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge è obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) è illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente. ( v. Cass., 8/10/2008, n. 24791 ), Infatti l' obbligo del consenso informato costituisce fondamento del trattamento sanitario. Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cu i il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi. Legale Oggi. Tratto da ricerca su: Cass., 25/6/2021, n. 18283; Cass., 10/12/2019, n. 32124 e Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresì Cass., 16/05/2013, n. 11950)( v. Cass., 6/6/2014, n. 12830, Cass. 2021 n. 27112 Responsabilità medica da mancato o inesatto consenso è distinta dalla responsabilità medica relativa alla prestazione sanitaria in sé considerata.

  • Responsabilità medica, il contenuto del consenso informato.

    Come deve essere il contenuto dell'informativa da dare al paziente? Facendo seguito al precedente articolo ove abbiamo trattato della differenza di obblighi e responsabilità che gravitano sul mondo medico in tema di raccolta del consenso informato in relazione all'intervento medico richiesto dal paziente, vediamo ora quale sia l'ampiezza del consenso informato richiesto dal medico al paziente e quindi, Come deve essere l'informazione medica al paziente? A tale quesito precisiamo che l'informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, dei rischi di un esito negativo dell'intervento e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente ma anche di un possibile esito di mera "inalterazione" cioè di non modifica delle medesime e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il paziente. Chi è tenuto a fornire le informazioni? La struttura sanitaria ed il medico hanno dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. Come deve essere prestato il consenso del paziente? Si devono evitare modalità di acquisizione improprie, e non idonee. La giurisprudenza ha ritenuto non idoneo un consenso ottenuto mediante un modulo sottoscritto ma con riferimenti del tutto generici non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo ovvero oralmente dovendo invero valutarsi le modalità concrete del caso e quindi la presenza di testimoni negli incontri paziente-medico e tipologia di intervento. Il consenso quindi deve essere prestato liberamente e coscientemente, in modo da rendere il paziente edotto dei rischi, delle conseguenze, dei benefici e dei costi. Il consenso libero e informato è volto a garantire la libertà di autodeterminazione terapeutica dell'individuo. Legale Oggi Come deve essere il consenso informato del paziente? Chiaro e concreto ed adeguato al livello culturale del paziente. Fonte: ricerca giurisprudenza, Corte di Cassazione (v. Cass., 19/0/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177; Cass., 13/2/2015, n. 2854, ( v. Cass., 19/9/2014, n. 19731 ).

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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