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  • Appalti: Procuratore dell’Aggiudicatario privo dei requisiti?

    annullamento in autotutela Consiglio di Stato n. 728 del 29.01.2020 Il possesso dei requisiti del procuratore dell’aggiudicatario negli appalti pubblici ed i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti. 1) Con la sentenza 728/2020 il Consiglio di Stato si cimenta sul delicato dei “motivi di esclusione” delle offerte negli appalti pubblici previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti. 2) La vicenda trae origine dall’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, a distanza di 5 mesi e mezzo, da parte del Comune in quanto la società aggiudicataria risultava non aver comunicato tutti i propri procuratori, fra i quali ve n’era uno - designato proprio per la stipula del contratto con il Comune - condannato per reati rilevanti a fini d’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016. 3) Come è noto l’articolo 80 del nuovo codice degli appalti detta una normativa assai stringente ed impone tassativi motivi di esclusione dalla gara pubblica anche in capo ai subappaltatori per le condanne ivi previste. L’esclusione prevista dall’art. 80 è disposta, tra l’altro, se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali. 4) Nel caso in esame la procura controversa venne rilasciata dall’amministratore unico della società il 1° marzo 2018 in favore di una pluralità di soggetti, fra cui la persona poi designata dallo stesso amministratore ai fini della stipula del contratto con il Comune, attinta però da condanna penale per turbata libertà degli incanti ex art. 353 Cod. pen. Detta procura, qualificata come “procura speciale”, attribuiva ai beneficiari significativi poteri di rappresentanza e gestione, molti dei quali proprio in materia di contratti pubblici. 5) A tal riguardo il Consiglio di Stato richiamando proprie precedenti pronunce ha da tempo chiarito come “nella modulazione degli assetti societari la prassi mostr[i] (…) l’emersione, in talune ipotesi, di figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Anche in questo caso (…), si pone l’esigenza di evitare, nell’ottica garantista dell’art. 38, comma 1, lett. c), che l’amministrazione contratti con persone giuridiche governate in sostanza, per scelte organizzative interne, da persone fisiche sprovviste dei necessari requisiti di onorabilità ed affidabilità morale e professionale, che si giovino dello schermo di chi per statuto riveste la qualifica formale di amministratore con potere di rappresentanza” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 23 del 2013).In tali casi “il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 23 del 2013, cit.; IV, 4 maggio 2015, n. 2231; per l’affermazione del principio, cfr. anche Id., 8 gennaio 2016, n. 36). 6) I principi così enunciati si fondano sulla lettura dell’art. 45, par. 1, direttiva 2004/18/UE, che prevede gli obblighi dichiarativi o documentali in ordine ai requisiti morali in relazione a «qualsiasi persona» che «eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo» dell’impresa. Tali principi di rammenta che furono raccolti dalla previdente normativa di cui al d.lgs 163/2006, e secondo i Giudici di Palazzo Spada sono ben applicabili anche a seguito dell’ingresso in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, a causa proprio della identità di ratio tra il vecchio art. 38 comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2016 che riguardava «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza» nell’ambito delle società di capitali) e l’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 (riferito, nell’ambito delle stesse società, ai soggetti «muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(…)»), assume rilievo l’analogia fra le pertinenti previsioni della disciplina europea, su cui l’affermazione dei principi suindicati si fonda. 7) La procura rilasciata in favore del soggetto designato per la stipula del contratto ben ricade infatti - a fronte dell’ampiezza dei poteri devoluti fra gli obblighi di comunicazione ex art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione ai procuratori designati; in ogni caso, al di là dei profili dichiarativi, occorre che i procuratori muniti di siffatti ampi poteri soddisfino i requisiti soggettivi prescritti dall’art. 80, comma 1, il che ben legittima, secondo i suindicati principi affermati da questo Consiglio di Stato, l’esclusione dalla competizione - e, quindi, anche l’annullamento dell’aggiudicazione già intervenuta - senza che ciò configuri causa atipica di esclusione, trattandosi di ipotesi riconducibile proprio all’art. 80, comma 1, lett. b) e comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016. 8) Conclude poi il Giudice di ultima istanza che nessun rilievo assume la dedotta ignoranza della condanna penale da parte della società.. e non incide sulla legittimità del provvedimento, la circostanza che il reato commesso fosse anteriore alla costituzione della società, risultando comunque integrata la corrispondente ca usa d’esclusione né rileva l’affermazione che il procuratore non esercitasse alcuna funzione nella società stessa, risultando in ogni caso titolare di tutti i poteri, ed essendo stato in realtà designato proprio per la sottoscrizione del contratto con il Comune. Con tali motivazioni è stato quindi respinto l’appello e confermata la legittimità dell’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti. Hai un quesito sul tema? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avvocato Aldo Lucarelli

  • Privacy ed il regolamento GdPR.

    Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali è direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. Anche gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall’area di attività dovranno adeguarsi I dati ai quali l’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni ha accesso sono, per loro natura, particolarmente sensibili: essi possono infatti riguardare la salute, l’orientamento religioso politico o sessuale, dati giudiziari, situazione familiare, dati di minori etc, ed il loro trattamento obbedisce ad una logica specifica, diversa da quella dell’impresa commerciale, essendo intimamente connessa al rapporto di fiducia che lega l'avvocato al suo cliente e al rispetto degli obblighi deontologici, primo fra tutti l’obbligo di garantire il segreto professionale. La divulgazione, anche accidentale di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte: l’avvocato dovrà pertanto avere una cura particolare nel proteggere tali dati, conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia. La protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere essenziale per garantire il segreto professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e confidenzialità nel rapporto. Al fine di evitare i pericoli della perdita di tali dati, gli avvocati dovranno prestare particolare attenzione a che: Le finalità di trattamento dei dati e la loro trasmissione siano chiaramente definite; Le misure di sicurezza (tanto informatica che fisica) siano precisamente individuate, definite e attuate; Le persone coinvolte (segreteria, praticanti, colleghi, collaboratori a qualsiasi titolo) siano adeguatamente informate e coinvolte nel processo di protezione dei dati personali. L’avvocato dovrà anche tenere presente che il progresso tecnologico deve comunque rispettare gli obblighi deontologici e normativi: pertanto, anche nelle ipotesi in cui lo studio abbia esternalizzato a terzi alcuni servizi (ad esempio l’utilizzo di una segreteria virtuale, la conservazione dei dati su cloud), o utilizzi propri mezzi di comunicazione a terzi (sito web, blog, servizi di consultazione on line, utilizzo di siti terzi), dovrà prestare la massima attenzione a che i dati siano trattati in modo sicuro e nel rispetto delle norme. Il nuovo Regolamento, oltre ad individuare i principi cui ci si deve attenere ai fini della protezione dei dati del cliente, consente all’avvocato nuovi spazi di intervento professionale: quali giuristi in possesso di particolari competenze potranno infatti prestare consulenza in materia di privacy ai loro clienti, e rivestire le funzioni di responsabile della protezione dei dati, ove in possesso anche di competenze tecniche specifiche. Il Blog ha introdotto gli standard richiesti dal Regolamento UE 679/2016 ed è in grado di assistere l'utente nelle problematiche inerenti il rispetto dei nuovi principi di derivanzione comunitaria.

  • Medicina e Chirurgia - Ammissione Corsi di Laurea a numero chiuso,

    mancata ammissione ai test di ingresso nelle facoltà di medicina e chirurgia Conviene fare un ricorso collettivo al Tar da parte dei Non Ammessi? Come ogni anno a Settembre ci si trova ad affrontare lo scoglio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, nei corsi di laurea che prevedono quindi un determinato numero di posti disponibili a fronte di candidati in numero sempre crescente. Per la verità quest'anno, i posti per Medici e Chirurgia sembrano essere 13.072, a fronte di una domanda meno corposa del previsto, si parla infatti di 66.638 domande circa. Dati giornalisti. La prova d'ammissione per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è composta da 60 domande a risposta multipla e deve essere completata in 100 minuti. Gli argomenti? Cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica. Negli anni precedenti secondo fondi internet, il punteggio medio nazionale registrato tra gli idonei è stato di 35,23. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 39,12 a Pavia. La percentuale di idonei più alta è stata registrata a Udine (83,5%). Il punteggio più alto è stato conseguito presso l’Università Statale di Milano (82,4). I primi 100 classificati al test medicina sono concentrati in 22 atenei. Quelli con il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono Milano-Bicocca (14), Bologna (14), Catania (10), Padova (10), Pavia (8). Fonte:sito web www.tuttoscuola.com E bene il rapporto tra candidati e posti è quindi di 1/5, per ogni posto ci sono 5 candidati, ammesso che si presentino tutti coloro che abbiano effettuato la domanda, senza poi contare tutti coloro che tornano sui propri passi o rinunciano per motivi vari, come lontananza da casa, lavoro, amore ed imprevisti vari. Accade sempre più spesso che i desiderosi di entrare, rimangano fuori per pochi punti, e questi sono coloro che sempre più di frequente affrontano la questione del ricorso alla giustizia amministrativa, quale rimedio per verificare la legittimità della propria esclusione, o posizionamento non utile in graduatoria. Il primo scoglio che viene affrontato dagli “scontenti” è quello del costo dell'accesso al ricorso davanti al Tribunale Amministrativo. E' facile trovare su internet le testimonianze dei costi dei ricorsi, che vanno sempre nell'ordine di qualche migliaio di euro per il singolo ricorrente. Ed ecco quindi che si propone come ogni anno l'annosa questione del ricorso “Collettivo” quello in cui i ricorrenti, ex rivali candidati uniscono le forze per dividere benefici e costi. In tali casi i cosi vengono ridotti del 80% - 90% a secondo del numero dei partecipanti. Ma è utile un ricorso collettivo? Per rispondere a questa domanda in modo sintetico bisogna distinguere il quesito in due parti, e quindi: 1) se da una parte è sicuramente utile da un punto di vista economico vista la possibilità di dividersi le spese; 2) dall'altra bisognerà valutare se i candidati al concorso, nella veste di ricorrenti vanteranno le medesime “pretese” nei confronti della Giustizia Amministrativa. In sintesi, se da una parte è possibile ricorre in gruppo davanti al Tar, seguendo il motto “l'unione fa la forza” anche alla luce della riduzione drastica dei costi, dall'altra servirà un buon legale che riesca a focalizzare i problemi comuni che rendano possibile un ricorso cumulativo, al fine di evitare le sempre più frequenti ipotesi di “inammissibilità” del ricorso. Per tutte le curiosità e domande, potete inviare una email all' indirizzo: Info@LegaleAeL.it ed inserire nell'oggetto il tipo di concorso di interesse, Avv. Aldo Lucarelli

  • Sei un avvocato? Collabora con noi.

    Il blog di legale oggi, gestito da avvocati, offre la collaborazione ai colleghi per studi e ricerche su temi specifici che potranno essere sottoposti dagli stessi legali. Scrivi rappresenta il quesito e la problematica ed ottieni atti, pareri e quant'altro necessario al tuo caso. Sei un avvocato e vuoi pubblicare un tuo articolo o ricerca? Sottoponilo tramite form e se rispetterà i requisiti potrà essere pubblicato con una candidatura spontanea. Il testo deve essere di almeno 400 caratteri fino a 1500, deve essere originale, e contenere riferimenti normativi. Trattasi di attività di spontanea collaborazione a titolo divulgativo che non prevede corrispettivo. Legale Oggi Sei un avvocato? collabora con noi Scrivi il tuo quesito, o il tuo caso, "Legale Oggi" fornirà collaborazione alla risoluzione della tua controversia con ricerche giuridiche e pareri nel rispetto della privacy e delle norme deontologiche. Sei un avvocato? Vuoi diventare autore? Collabora con noi, scrivi un articolo o una nota a sentenza, e potrai pubblicarlo sul sito di "Legale Oggi" o sul canale You tube "LegaleOggi",con una candidatura spontanea.

  • Agenzia delle Entrate: Scatta L'obbligo di invito al contraddittorio.

    Home Fiscale Agenzia delle Entrate, come funziona l'obbligo di invito al contraddittorio. Sintesi: obbligatorio per imposte dirette ed IVA. Escluso: quando vi é fondato pericolo per la riscossione oppure avvisi di accertamento parziale oppure casi in cui sia stata rilasciata copia di un processo verbale di chiusura, da parte degli organi di controllo, ad esempio in caso di verifica a cui segue il rilascio di un processo di constatazione, oppure ci siano altre forme di partecipazione. Scopo: partecipazione del privato; Rimedi: impugnazione dell'atto ove si dimostri il mancato rispetto del contraddittorio da parte dell'ufficio e la peoficuitá di tale contraddittorio ove esperito in tempo. Con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è stato introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. L’articolo 4-octies del decreto legge 34/2019 inoltre, ha previsto ulteriori disposizioni di coordinamento che incidono sul medesimo procedimento e che disciplinano rispettivamente: una proroga “automatica” di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo, qualora, tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo, intercorrano meno di 90 giorni. Inoltre vi è la possibilità di presentare l’istanza con la quale richiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, qualora l’avviso notificato sia stato preceduto da un invito al contraddittorio obbligatorio. Hai un quesito ? Contattaci Leggi gli altri contributi Lo scopo é quello prevenire la fase contenziosa; Tocca al contribuente partecipare, durante il procedimento avviato alla fase di analisi dei dati e delle informazioni raccolti dall’ufficio nella fase istruttoria. Pertanto, il confronto anticipato con il contribuente assume un ruolo centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti medesimi a incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da ridurre, conseguentemente, il tax gap. In coerenza con tali finalità, gli uffici sono tenuti ad attivare e valorizzare il contraddittorio preventivo. L’invito è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto, L’introduzione del nuovo istituto richiede una particolare attenzione da parte degli uffici in fase istruttoria al fine di verificare se, per lo specifico procedimento accertativo, sussista l’obbligo di avviare l’iter dell’adesione tramite invito al contraddittorio. Hai ricevuto un atto che vuoi contestare? Contattaci Al riguardo si osserva che l’invito, ancorché obbligatorio, mantiene le “ordinarie” finalità, propedeutiche alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell’accertamento; la nuova disposizione non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra-tributari. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo: «qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato» Salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di «partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento» Leggi gli altri Post a tema In questi ultimi casi, l’invalidità dell’avviso di accertamento, emesso senza aver prima proceduto ad invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l’osservanza di tale obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso. Si tratta della cosiddetta “prova di resistenza”, in ragione della quale il contribuente deve fornire la prova che l’omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non «del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali» che avrebbero potuto indurre l’ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione Esclusione dall’applicazione dell’istituto L’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell’ufficio è escluso nei «casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo» L’obbligo di notifica dell’invito al contradditorio è, inoltre, escluso negli altri casi di «partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento» Obbligo di “motivazione rafforzata” Nel caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento «ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente» Avviso di accertamento preceduto da invito il procedimento con adesione può essere attivato anche su istanza del contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, soltanto nel caso in cui quest’ultimo non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio con l’ufficio previsto dall’articolo. Tali procedure si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020» Fonte: Circolare 17/E Agenzia delle Entrate del 22 Giugno 2020. Blog Fiscale di Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Covid 19 - Per ora sono salve le prime case!

    Sospese le procedure esecutive sulle prime case. Tutto rinviato a dopo il 30 Ottobre. Vista l'emergenza Covid, sono sospese dal 30 Aprile 2020 e per sei mesi quindi fino al 30 Ottobre 2020, tutte le procedure esecutive sulle prime case, questo è il senso della legge pubblicata in data 29 aprile 2020. Infatti visto l’articolo 54 ter legge n. 27/2020 – pubblicata in gazzetta Ufficiale in data 29.04.2020 – di Conversione ,21in legge, con modificazioni, del d.l. n. 18/2020, “recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede: “ Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”; Sono quindi sospese automaticamente le procedure esecutive che hanno ad oggetto il pignoramento e la procedura esecutiva sulla prima casa. Per prima casa si intende in via generale quella dove il debitore ha la residenza, oppure ove vive non avendo altre abitazioni, quindi trattasi di abitazione principale del debitore. Lo scopo è quello di di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, quindi, la natura dichiaratamente emergenziale della stessa; Le procedure riprenderanno automaticamente dopo 6 mesi dalla pubblicazione della legge 27/2020, e quindi in data 30 ottobre 2020.

  • Amante del marito pedinata: condannata la moglie per molestie!

    Con la sentenza n. 11198 del 2 Aprile 2020 la Corte di Cassazione ha condannato una signora ai sensi dell’articolo 660 del codice penale e quindi per il reato di “molestia” o “disturbo”. Recita l’articolo 660 c.p: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516” Afferma quindi la Cassazione che il reato di molestia o disturbo alle persone, può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento, nel caso di specie l’imputata pedinava e inviava SMS ingiuriosi e minacciosi all'amante del marito. Ma, afferma la Cassazione, che tale condotta che implica il reato di “molestia” non va confuso con situazioni più gravi nelle quali si arriva ad avere il “timore” o la “paura” per la propria incolumità, per le quali infatti è previsto il reato di atti persecutori “stalking” ai sensi dell’articolo 612 bis del codice penale. precisa la Cassazione del 2 aprile 2020: “pertanto, quest’ultimo, (il reato di molestie) non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente integrano il più grave reato di atti persecutori ex articolo 612 bis c.p". E’ solo il caso di evidenziare che per la configurazione del reato di stalking/atti persecutori, sono sufficienti anche pochi messaggi via social o messaggistica tipo “WhatsApp” oppure una sola telefonata dal tono minaccioso, tale che vi sia una modifica delle abitudini di vita della persona offesa, questo è quanto desunto dalla ricostruzione della Cassazione penale con la sentenza 2 gennaio 2019, n. 61. Infatti il reato di stalking previsto dall'art. 612-bis c.p., è il reato che punisce i così detti "atti persecutori", secondo cui chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". redazione Studio Legale Angelini Lucarelli Amante Marito Diritto Famiglia Avvocato matrimonialista Avezzano Avv Aldo Lucarelli

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