top of page

Amante del marito pedinata: condannata la moglie per molestie!

Con la sentenza n. 11198 del 2 Aprile 2020 la Corte di Cassazione ha condannato una signora ai sensi dell’articolo 660 del codice penale e quindi per il reato di “molestia” o “disturbo”.

Recita l’articolo 660 c.p: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516”

Afferma quindi la Cassazione che il reato di molestia o disturbo alle persone, può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento, nel caso di specie l’imputata pedinava e inviava SMS ingiuriosi e minacciosi all'amante del marito.

Ma, afferma la Cassazione, che tale condotta che implica il reato di “molestia” non va confuso con situazioni più gravi nelle quali si arriva ad avere il “timore” o la “paura” per la propria incolumità, per le quali infatti è previsto il reato di atti persecutori “stalking” ai sensi dell’articolo 612 bis del codice penale.

precisa la Cassazione del 2 aprile 2020: “pertanto, quest’ultimo, (il reato di molestie) non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente integrano il più grave reato di atti persecutori ex articolo 612 bis c.p".

E’ solo il caso di evidenziare che per la configurazione del reato di stalking/atti persecutori, sono sufficienti anche pochi messaggi via social o messaggistica tipo “WhatsApp” oppure una sola telefonata dal tono minaccioso, tale che vi sia una modifica delle abitudini di vita della persona offesa, questo è quanto desunto dalla ricostruzione della Cassazione penale con la sentenza 2 gennaio 2019, n. 61.

Infatti il reato di stalking previsto dall'art. 612-bis c.p., è il reato che punisce i così detti "atti persecutori", secondo cui chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".



Amante Marito 
Diritto Famiglia
Avvocato matrimonialista
Avezzano
Avv Aldo Lucarelli

bottom of page