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Agenzia delle Entrate, rottamazione quater

QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?



La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.


Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.



Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.


Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti

previdenziali),


l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art.

27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.


La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda


tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:


• contenuti in cartelle non ancora notificate;

• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo,

insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I

Mentre i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater”solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:


o adottare uno specifico provvedimento;

o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;

o pubblicarlo sul proprio sito internet.


3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?


Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):


• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno

2022;

• i carichi relativi a:

▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze

penali di condanna;

▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto

riscossa all’importazione.

• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo

avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);


Sul sito dell'agenzia delle Entrate riscossione dal 20 gennaio 2023 è attivo il portale per procedere alla definizione, ove accolta la pratica sarà la stessa Agenzia a dare l'esito.



Studio Legale Angelini Lucarelli


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