Come disfarsi di un immobile scomodo la rinuncia abdicativa
- Avv Aldo Lucarelli
- 16 set
- Tempo di lettura: 2 min
É possibile rinunciare ad una proprietà immobiliare senza procede né alla donazione né alla vendita?
La risposta appare affermativa, con il meccanismo della rinuncia abdicativa, questo é quando si ricava dalla sentenza della Cassazione 23093/2025, unica nel suo genere.
La rinuncia abdicativa in favore dello Stato, quando é possibile rinunciare ad un immobile “scomodo” in favore dello Stato.
La sentenza tra spunto da un atto di rinuncia operato da un privato in favore dello Stato e nella conseguente impugnativa avviata dall’avvocatura dello Stato per violazione dei parametri legali e costituzionali.

La Cassazione ha precisato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.
Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.
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Ed ancor allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare appaia, non di meno animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo
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...esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio..." Cass. 23093/2025.










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