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Farmacia e l'amministratore in conflitto di interessi


Quando si concretizza il conflitto di interessi di un #amministratore con la #farmacia dallo stesso gestita?


E' sufficiente una decisione in apparente conflitto con l'interesse della #farmacia per dare vita ad una #responsabilità per conflitto di interessi?


Quali sono i rimedi per gli altri soci avverso le decisioni dell'amministratore riguardanti la #gestione


Ed invero, sul punto occorre innanzitutto evidenziare che ai sensi dell'art. 2475 ter cc:


 “i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della #società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il #conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.




L'articolo disciplina, quindi, l'applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti, all'art. 1394 c.c. (contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato) e dall'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso), secondo cui la volontà di concludere il contratto è viziata - con conseguente annullabilità del contratto- nel caso in cui il rappresentante lo abbia stipulato in conflitto con gli interessi del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o quantomeno conoscibile dal terzo contraente.

Tale rimedio di annullamento si applica a tutti coloro che hanno un potere gestorio effettivo.


Farmacia e l'amministratore in conflitto di interessi
Farmacia e l'amministratore in conflitto di interessi

Farmacia e l'amministratore in conflitto di interessi


Quanto agli elementi necessari per l'annullamento del contratto la norma richiede, su di un piano oggettivo, che sussista un interesse dell'amministratore della Farmacia nell'affare, che può essere di qualunque natura e, quindi, patrimoniale o meno.



Non è invece richiesto che vi sia una assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell'interesse della farmacia - anche solo potenzialmente leso dal negozio - e quello personale dell'amministratore, ma attenzione ai conflitti con il Direttore della farmacia de questa carica non coincide con la stessa persona. In tal caso sarà necessario avere anche un regolamento interno che definisca i compiti ma non le responsabilità in quanto quelle del Direttore sono ben definite dalla normativa farmaceutica.


Dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario e sufficiente che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente cioè ad un soggetto esterno alla farmacia.


Peraltro, (secondo il Trib. Roma n. 6617 del 3.4.2017), affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario “un rapporto di incompatibilità che conduce al sacrificio dell'interesse della farmacia rispetto a quella del suo amministratore. (Principio ricavabile dalla Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 15879 del 17/07/2007).


Inoltre, l'art. 2475 ter c.c. presuppone che l'amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell'atto.

Al contrario, ove invece l'amministratore abbia agito sulla base della decisione dei soci della società non é annullabile il contratto posto in essere dall'amministratore.



Ancora, in ordine ai presupposti dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore, non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 27547 del 30/12/2014).


E cosa dire dei prestiti fatti dalla società all'amministratore?

In tale caso non si tratta di atti illeciti ma è opportuno evidenziare che il prestito deve essere valutato in relazione all'entità, all'oggetto sociale, alla tempistica ed alle modalità di restituzione che "normalmente" dovrebbero prevedere un corrispettivo.


Trattasi di operazione che per la modalità in cui è espletata potrebbe incagliarsi nelle maglie delle previsioni degli articoli 2391 cc e 2475 ter cc in termini di "conflitto di interessi" e che avranno un riflesso anche in relazione alla solidità e liquidità della società specialmente in caso di crisi di impresa. E' opportuno tener presente che in tema di finanziamenti sociali la Cassazione con l'ordinanza 15761 del 2021 ha sancito la presunzione legale della onerosità dei prestiti sociali.



Per concludere la disamina quindi possiamo dire che non tutti i contratti "sospetti" possono essere annullati, bensì' i soci avranno il rimedio dell'annullamento del contratto concluso dall'amministratore in conflitto di interessi ove ricorra un conflitto di interessi concreto ed attuale e quindi  la possibilità per l'amministratore di influenzare, nel merito, la scelta negoziale assunta dalla società e la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente. (Trib. Roma n. 17475/22)


Diritto #Farmaceutico e Diritto #Societario



Avv. Aldo Lucarelli
















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