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Farmacia e Società mista, è dovuta l'indennità al gestore provvisorio uscente?

Si e vediamo il perché!


Come noto, l’art. 110, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, prevede che “L’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l’obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio” (assegnando - al successivo comma 2 - alla commissione indicata nel precedente art. 105 il compito di “accertare la somma a tale titolo dovuta”); al riguardo, la giurisprudenza dei TAR ha avuto modo in più occasioni di affermare che la disciplina de qua, definibile “speciale”, trova la propria ragione d’essere nella constatazione che l’avviamento di una farmacia costituisce un bene inerente ad un’azienda in cui, accanto ai profili privatistici concernenti l’attività di gestione svolta dal farmacista, convergono spiccati caratteri pubblicistici, connessi ai superiori interessi dell’assistenza sanitaria e della cura della salute pubblica, quali – appunto – quelli dell’art. 110 in argomento – cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2015, n. 21523;




Stante quindi il disposto dell’art. 17 dela legge n. 475 del 1968, comportante l’estensione dell’operatività dell’art. 110 in argomento anche “ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione”, “come corrispettivo dell’incremento di attività dell’esercizio”, il quesito non può che ricevere risposta affermativa.


Va tuttavia spesa qualche ulteriore considerazione sulla posizione della Società mista pubblico/privato chiamata ad ottemperare al versamento in base al bando.



Per la giurisprudenza amministrativa la previsione di un bando pubblico con società mista pubblico privato con l'obbligo di corrispondere al gestore precario “le somme relative al pagamento dei farmaci presenti in farmacia”, di versare a favore di quest’ultimo le spese già sostenute per “stigliature, arredi, attrezzature ed impianti e merci rilevati dal precedente titolare” e ancora, di corrispondere l’indennità di avviamento, appare più che coerente e ciò anche ove tale indennità sia rivolta ad indennizzare il precedente gestore ancorché provvisorio che ha gestito la farmacia in veste di gestore “precario”, in virtù di un’ordinanza urgente adottata dal sindaco ex art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000.


La gestione provvisoria ed in via di urgenza infatti va intesa come una semplice “parentesi” nella gestione della farmacia tantoppiu che in caso di eventuale rivendita della sede si applicheranno in favore della neo nata società mista, il diritto a ricevere le indennità di legge.(Tar Lazio 3778/16).



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