General Contractor ed il riaddebito delle spese
- Avv Aldo Lucarelli
- 26 giu
- Tempo di lettura: 2 min
In linea di principio un General Contractor (GC) può quantificare e inserire in fattura un costo relativo alla propria attività di coordinamento.
Tuttavia, il punto cruciale è che tale voce di costo, se intesa come un "margine" o un "ricarico" applicato sulle prestazioni di altri soggetti (professionisti o imprese) a titolo di "mero coordinamento", NON è detraibile ai fini del Superbonus 110%.
Attività di "mero coordinamento" (non detraibile): Se il General Contractor fattura una voce specifica come "spese di coordinamento", "oneri di gestione progetto" o "margine GC" che rappresenta il suo guadagno o ricarico sull'attività di coordinamento di professionisti e imprese terze (di cui il committente pagherebbe già le prestazioni dirette), tale importo non può essere incluso nel calcolo del Superbonus 110%.
In questo caso, il GC può emettere la fattura includendo questa voce, ma il committente dovrà essere consapevole che su quella parte specifica del costo non potrà beneficiare della detrazione del 110%.
Ció significa che, nell'ammontare complessivo su cui il committente applicherà la detrazione o richiederà lo sconto in fattura/cessione del credito, tale importo dovrà essere escluso.
Per Prestazioni tecniche dirette del General Contractor (detraibili se rientranti): Se General Contractor è egli stesso un professionista (es. ingegnere, architetto) e svolge direttamente alcune delle prestazioni tecniche agevolabili (es. progettazione, direzione lavori, asseverazioni, relazioni tecniche), allora i compensi per queste specifiche prestazioni dirette sono detraibili.
In questo caso, la fattura dovrà distinguere chiaramente queste prestazioni, indicando che si tratta di onorari professionali per servizi specifici. Tali importi dovranno rispettare i massimali previsti dal D.M. Parametri.
Il General Contractor può agire anche da intermediario nel pagamento delle spese per conto del committente, riaddebitando poi tali costi (ad esempio, le fatture dei professionisti o delle imprese) al committente ma il riaddebito deve avvenire "a costo", senza alcun ricarico da parte del GC. La fattura del GC dovrà esplicitare che si tratta di un riaddebito di costi già sostenuti e documentati. Su questi costi "a costo" sarà possibile applicare il Superbonus.

La fattura del General Contractor deve essere il più chiara possibile, distinguendo le diverse voci di costo ed evitare le voci generiche sé poi il General contractor vuole remunerare la sua attività di "puro coordinamento" con un margine, è consigliabile che questa voce sia esplicitata e che sia chiaro che non rientra nel Superbonus.
Questo costo sarà interamente a carico del committente.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Diritto per l’impresa
Avv Aldo Lucarelli
Comentários