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Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale, differenze

Patto di concorrenza di un allenatore verso il proprio club? 


Patto di non concorrenza dell'ex socio? 


Patto di non concorrenza del venditore delle quote societarie? 


Patto di non concorrenza dell'agente di commercio? O del dipendente specializzato? 


Imitazione di prodotti o discredito aziendale? 


Rivelazione di segreti industriali o aziendali? 


Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale, differenze


Sono tutti aspetti tutelati dal diritto della concorrenza e dei contratti, cerchiamo di vedere i punti salienti per orientarci.

Il patto di non concorrenza quale "accordo" è un contratto con cui si limita entro un determinato tempo ed una determinata somma, stabilita o determinabile secondo criteri, la concorrenza.


La concorrenza sleale invece è una previsione civilista che prescinde dalla esistenza del patto e che tutela l'imprenditore contro alcuni comportamenti ritenuti illeciti da parte dell'ordinamento. 


Ecco quindi che in tema di concorrenza sleale l’articolo 2598 c.c., stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore che si avvalga – direttamente o indirettamente – di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda – e’ norma di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da quelle già previste dalla norma, ovvero imitazione servile dei prodotti e discredito della altrui azienda, i cui unici presupposti applicativi sono costituiti dal possesso della qualita’ di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti e l’esistenza – tra di essi di una situazione di competizione o concorrenzialita’ sul piano imprenditoriale. (Cass. 25652/2014; Cass. 14793/2008 Cass. 1259/1999; Cass. 17144/2009; Cass. 12364/2018).


La speciale responsabilita’ contemplata dalla norma in tema di concorrenza sleale richiede il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore (Cass. 8215/2007).


Piu’ precisamente il giudizio di responsabilita’ si ispira all'etica ed alla lealtà tali da non cagionare a terzi un danno ingiusto. Cass. 4458/1997 e 5901/2001.

Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale, differenze


Diversamente la presenza di un patto di non concorrenza consente di configurare una responsabilita’ esclusivamente contrattuale, appunto data dalla presenza di un apposito patto volto a limitare la concorrenza o l'attività altrui in competizione diretta o indiretta. 


Si pensi all'imprenditore che abbia ceduto le proprie quote e per arginare i divieti apre una nuova azienda tramite società fiduciaria.


Ecco quindi che il patto che limita la concorrenza, patto di non concorrenza, deve essere provato per iscritto ed è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. (2596 cc).


Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale, differenze.


Per il lavoratore dipendente invece ai sensi dell'art 2125 Il patto di non concorrenza è un accordo con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del dipendente, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, ed è nullo se non risulta da atto scritto e se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro anche determinabile per criteri (cass. 33424/2022) e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.


La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.


Il patto di non concorrenza e la concocorrenza sleale, le differenze e le rivelazione di segreti industriali o aziendali


Il patto di non concorrenza può prevedere anche un obbligo di riservatezza e di segretezza così come in ambito penale vi sono anche le norme degli articoli 621/623 cp relative alla rivelazione del contenuto di documenti segreti, ivi incluso documenti su supporti informatici contenenti dati informazioni o programmi.


Prima di chiudere una precisazione, secondo il Tribunale di Milano n. 22475/21 sussiste concorrenza e quindi è ammessa la tutela in tema di concorrenza sleale nel anche nel caso di due imprese del medesimo settore ove le stesse si rivolgono a clientela differente, si pensi all'impresa che produce per imprenditori e l'impresa che produce per i consumatori finali.




Quale tutela? Rivolgiti ad un legale esperto di impresa e contrattualistica.





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