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Iter per aprire una farmacia

Iter procedurale per l’apertura di una Farmacia di nuova istituzione 

Iter procedurale per l’apertura di una Farmacia di nuova istituzione


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L’apertura di una nuova sede farmaceutica prevede la presentazione di opportuna Domanda di Autorizzazione in marca da bollo da 16,00 euro, con allegata documentazione alla Autorità Sanitaria Competente per Territorio (Sindaco del Comune), da parte del titolare della nuova farmacia o congiuntamente da parte di tutti i soci in caso di società.


Iter per aprire una farmacia:


L’istanza se non è congiunta con il Comune è trasmessa per conoscenza anche alla AUSL di competenza.

Il richiedente presenta Domanda di Ispezione Preventiva in carta libera alla U.O.C. Farmacia dell’Azienda AUSL di competenza, corredata dei documenti già presentati al Comune, e copia di ricevuta del protocollo comunale della domanda di autorizzazione di apertura (o ricevuta PEC).


Quindi ai sensi della legge n. 475 del 2 aprile 1968, art. 1 comma 5, cosi come modificata dalla 362/91, la domanda di apertura di una nuova farmacia,


"....deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia."


La U.O.C. Farmacia, ricevuti tutti i documenti necessari e preso atto che nulla oppone all’istanza di apertura di una nuova sede farmaceutica, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 per accertare che la farmacia si presenti in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di iniziare e proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio, al termine della quale è redatto verbale da inviare al Sindaco del Comune.



Il Comune, presa visione di quanto presentato dal titolare o soci e ricevuto il verbale di visita ispettiva con esito favorevole da parte della AUSL, ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 notifica l’atto di apertura ed esercizio della nuova sede farmaceutica al farmacista richiedente o ai farmacisti in caso di società tramite Decreto Autorizzativo in originale in bollo ed invia alla ASL di competenza -U.O.C. Farmacia il secondo originale.


Leggi pure:


Copia del provvedimento autorizzativo sarà inviato, dalla U.O.C. Farmacia dell’Azienda USL di competenza, per conoscenza e seguito a:


Ministero Salute – Direzione Generale Servizi Farmaceutici – V.le dell’Industria 20 –00144 Roma;

 Direzione Regionale delle entrate regionale

Ordine dei Farmacisti della Provincia

 Regione – Dir.Programm.Sanitaria – Area Politiche del Farmaco


Iter per aprire una farmacia
Iter per aprire una farmacia

Iter per aprire una farmacia: ora vediamo i documenti per COMUNE ed Azienza Sanitaria locale (ASL o ASP)

La domanda in carta libera da presentare alla AUSL – UOC Farmacia di richiesta di Visita

Ispettiva preventiva correlata all’apertura ed esercizio di una nuova sede farmaceutica va presentata unitamente alla Domanda in bollo con estremi di protocollazione, presentata al Comune in cui ha sede la farmacia, per il rilascio dell’Autorizzazione all’apertura ed esercizio della Farmacia medesima (marca da bollo da 16,00 euro);


Alla domanda ispettiva ed alla domanda di autorizzazione Comunale devono essere allegate:


  • Fotocopia della Determina Regionale di Assegnazione della Sede Farmaceutica;

  • Fotocopia della lettera/modulo di Accettazione della sede da parte del vincitore di concorso pubblico e correlata Accettazione Regionale.

  • Fotocopia del codice fiscale del titolare/direttore tecnico o di tutti i soci nel caso di società;


  • Fotocopia del documento di identità del richiedente o di tutti i soci nel caso di società; Se trattasi di Società: copia dell’atto costitutivo ed indicazione del Direttore Tecnico designato;

  • Visura Camerale C.C.I.A.A.;

  • Copia Contratto locativo o titolo di proprietà dei locali individuati quale sede della Farmacia;

  • Perizia tecnica asseverata atta a comprovare che i locali scelti sono: ubicati nell’ambito della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica vigente, oltre alla certificazione della distanza dei 200 metri dalla più vicina farmacia, con misurazione da soglia a soglia per la via pedonale più breve ai sensi dell’art. 1 Legge 362/1991 (nel caso di criterio topografico distanti 3000 m. dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi ai sensi dell’art. 104 comma 1, T.U.L.S. n. 1265/1934, come sostituito dall’art. 2, Legge n. 362/1991);


  • Planimetria dei locali datata e firmata in originale da tecnico abilitato con evidenziate la via ed il numero civico, allo stato precedente eventuali interventi;

  • Certificato di agibilità dell’edificio e destinazione urbanistica;

  • Certificato rilasciato dal competente Servizio di Igiene Pubblica circa l’idoneità igienico sanitaria dei locali sede dell’attività;

  • Dichiarazione asseverata a firma congiunta del tecnico direttore dei lavori e del titolare/soci/Direttore Tecnico della nuova sede farmaceutica, contenente: gli estremi del titolo ad eseguire i lavori, SCIA con data e protocollo di presentazione, copia della planimetria dei locali riportata nel suddetto titolo, con evidenza dello stato finale dell’opera (individuazione delle aree specifiche dedicate), estremi del verbale di ultimazione dei lavori e collaudo, nonché indicazione della data di ultimazione dei lavori e/o di allestimento dell’esercizio, ai fini della verifica dei requisiti tecnici per l’avvio dell’attività (Visita Ispettiva della Commissione di Vigilanza Farmaceutica Distrettuale – AUSL).


  • Ricevuta di versamento tassa di concessione a favore della Regione (bollettino c/c postale). Attenzione che per la corretta determinazione delle somme occorre considerare la Tipologia di farmacia ed ed il numero di abitanti del Comune in cui risulterà ubicata la Farmacia stessa.


  • Certificazioni o Autocertificazioni sostitutive di Atto di Notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 (una per ogni farmacista. Titolare/Direttore Tecnico o Socio) relativo a:


- iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti;


 - dichiarazione sostitutiva di Certificazione antimafia (o certificato antimafia);


 - requisito di idoneità alla titolarità previsto dall’art. 6 Legge 22 dicembre 1984, n. 892;


 - accettazione dell’incarico di Direttore Tecnico (in caso di società);


- condizioni di assenza da incompatibilità previste dall’art. 13 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 secondo cui "il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego .. " da tener presente che in tali casi l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni."


Quanto alle incompatibilità dei farmacisti si rimanda all'articolo dedicato



Quanto ai locali della farmacia si rimanda all'articolo dedicato



pur tenendo presente che i locali delle farmacia da concorso sono oggetto di numerose vicende tra i singoli farmacisti ed i Comuni che abbiano inserito in pianta organica nuove sedi in zone che non hanno disponibilità di spazi idonei.



Avv. Aldo Lucarelli




Trattasi di elencazione esemplificativa ricavata dalle prassi e dalla documentazione richiesta dalle varie Aziende Sanitarie e Comuni sul territorio nazionale.

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