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Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

Nella responsabilità sanitaria tra medico e struttura passano 5 anni

Nel danno da mala sanità occorre distinguere la responsabilità del Medico dalla responsabilità della Struttura sanitaria.


Oggi la responsabilità medica ed il riparto di responsabilità con la struttura sanitaria è governato dalla legge Gelli Bianco, ovvero la legge 24 del 8 marzo 2017 che stabilisce – tramite l'articolo 7 – una netta distinzione tra responsabilità del medico come singolo e della clinica come struttura.


La responsabilità del medico infatti:


  • Ha natura extracontrattuale, quindi il medico risponde dei danni causati al paziente in base alle norme sulla responsabilità aquiliana, prevista dal codice civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., secondo cui: “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”


  • Si tratta di una regola generale del nostro ordinamento – la responsabilità

    extracontrattuale – il ché comporta che sarà il paziente a dover provare la colpa del medico, ed il termine di prescrizione è di 5 anni.


    Leggi il blog e trova il tuo articolo in tema di risarcimento e malasanità


  • In chiave penale invece l'art. 590 sexies prevede che:


    "qualora l'evento morte o lesioni del paziente si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità (del medico) è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".


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  • Quindi la responsabilità penale è esclusa ove siano rispettate le linee guida e non vi sia prova dell'imperizia. Sul punto abbiamo scritto altro contributo per individuare quale sia il concetto di imperizia e la c.d. “controprova”.


    Leggi qui l'articolo su “operazione medica non riuscita e la prova del danno”



La struttura sanitaria invece ha una responsabilità di natura contrattuale, ovvero in base al rapporto - appunto da contratto - che si instaura tra struttura Clinica ed il paziente, quindi la stessa risponderà per i danni causati nel termine di 10 anni, danni dovuti ed imputabili quindi alla struttura ed agli ausiliari e dipendenti della stessa, ai sensi dell' articolo 7 della legge 24/2017


la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.



A livello assicurativo la struttura quindi potrà coprire il danno salvo il diritto di manleva verso i propri sanitari.


Nella responsabilità sanitaria tra medico e struttura passano 5 anni
Nella responsabilità sanitaria tra medico e struttura passano 5 anni

Un ruolo importante nella gestione del sinistro verrà assunto dal sistema di gestione del rischio sanitario (risk management) oggi obbligatorio ai sensi dell'art. 16 della legge Gelli Bianco.

Prima di chiudere una recente pronuncia della Cassazione 547/2025 sul tema:


“in caso di responsabilità derivante da un'omissione diagnostica, in relazione alla quale il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), mentre il giudizio controfattuale (c.d. giudizio implicativo) implica la necessaria valutazione sul potenziale carattere salvifico della condotta doverosa omessa...”

I risvolti sopra individuati avranno un grande impatto sia in termini di diritto al risarcimento sia in termini assicurativi (articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private),soprattutto nei rapporti interni tra medico e struttura per quanto attiene ai profili di manleva e responsabilità solidale.



Avv. Aldo Lucarelli


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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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