top of page

Nuovi limiti superbonus ed addio allo sconto in fattura per i bonus

Cessione del credito e sconto in fattura


Il Superbonus e i bonus diversi dal Superbonus costituiscono agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo d’incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo, tra gli altri, del consumo di energia e della sicurezza sismica.


In alternativa alla ordinaria modalità di fruizione del beneficio fiscale (detrazione ripartita in quote annuali), l’articolo 121, comma 1, introduce la possibilità di fruire del beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, possibilità poi ridefinita dal Decreto Cessioni-


L’articolo 121, al comma 1, stabilisce che i «soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente»:


- per un contributo, sotto forma di “sconto in fattura” sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti;


- per la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, direttamente ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.


La legge di bilancio 2022 dispone che le opzioni di - sconto in fattura e - cessione del credito d’imposta si applicano anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per gli interventi agevolabili rientranti nella disciplina del Superbonus.


Quanto alla modalità di utilizzo dei crediti d’imposta, si precisa che gli stessi «sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso».


In tema di compensazione, si precisa che l’articolo 2-quater del Decreto Cessioni in esame ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 17,A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi).


Divieto di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta dal 17 febbraio 2023.


Il Decreto Cessioni modifica, come detto, la disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai c.d. bonus edilizi stabilendo che non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge».


Detta disposizione sancisce, quindi, per il titolare della detrazione d’imposta, a partire dal 17 febbraio 2023 , un generale divieto di esercizio dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121.


A decorrere dal 17 febbraio 2023, ad opera del decreto cessioni, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.

Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:


- recupero del patrimonio edilizio compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
- installazione d’impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

A fronte di un generale divieto di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, di seguito analizzati, individuano tassative deroghe al divieto in commento da verificare caso per caso nella circolare citata.


fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 7.09.2023.



Studio Legale Angelini Lucarelli

bottom of page