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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Revocatoria degli atti di trasferimento in sede di separazione e divorzio


E' possibile subire una azione revocatoria a seguito di un trasferimento immobiliare accordato tra coniugi in sede di separazione o divorzio?

L'atto con cui è assegnata la casa coniugale è revocabile su azione di una Banca per un debito pre esistente alla separazione o al divorzio?

Un banca - che ha acquistato la posizione da una precedente Banca, può agire in revocatoria contro l'atto con cui viene sottratto un immobile a garanzia del credito?

La risposta ai quesiti è affermativa (Cassazione 26127/2024).


La Corte, con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana (revocatoria) in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (Cass., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741)

In particolare, Cass. n. 8516/2006 ha evidenziato come, in accordo con i postulati della concezione c.d. “privatistica” della separazione consensuale la Corte ha ripetutamente affermato che l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di controllare, in termini più pregnanti, che l'accordo relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti con l'interesse di questi ultimi”.


Revocatoria degli atti di trasferimento in sede di separazione e divorzio
Revocatoria degli atti di trasferimento in sede di separazione e divorzio

Con la conseguenza, tra l'altro, che l'avvenuta omologazione lascia affatto impregiudicata la facoltà delle parti di esperire nei confronti della convenzione l'azione di annullamento per vizi della volontà, in base alle regole generali (Cass., sez. I, 29 marzo 2005, n. 6625).

Al tempo stesso, la Corte ha costantemente riconosciuto la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306; Cass., sez. I, 11 novembre 1992, n. 12110) ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra cui, in primis, il diritto di abitazione (cfr., in tal senso, già la remota Cass., sez. I, 12 giugno 1963, n. 1594), clausole che presentano, peraltro, una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (cfr. Cass., sez. I, 02 dicembre 1991, n. 12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass., sez. II, 17 giugno 2004, n. 11342); con riguardo altresì a clausola inserita in un accordo per la separazione di fatto, Cass., sez. I, 17 giugno 1992, n. 7470).



Considerato, tuttavia, che pattuizioni del genere ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, si è pure affermato che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cass., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741) che fallimentare;


Sulla possibilità di cessione dei crediti da una Banca ad altro soggetto si evidenzia la legittimità secondo quando chiarito dalla Cassazione del 22 febbraio 2022, n. 5857.


in conclusione, gli atti se posti in essere in danno dei creditori sono revocabili con gli ordinari mezzi del processo civile


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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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