Risultati di ricerca nel sito
717 risultati trovati con una ricerca vuota
- Pay back farmaceutico
Vediamo come funziona il Pay Back Farmaceutico Il funzionamento della disciplina vigente in materia di pay back farmaceutico riferito agli acquisti diretti dei farmaci da parte degli enti del S.S.N. introdotta dal citato art. 1, commi 574 e ss., della l. n. 145 del 2018. La normativa applicabile alla materia controversa, oggetto di lunghi contenziosi anche in passato, è infatti cambiata proprio a partire dal pay back relativo all’anno 2019 proprio con l’introduzione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 574 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno notevolmente semplificato il sistema, in base ad un meccanismo fondato sulle quote di mercato (c.d. market shares) possedute dalle singole aziende farmaceutiche. Puo' anche interessarti "Diritto Farmaceutico, le competenze dell'AIFA" Puo' anche interessarti "Il modello 231/01 nel diritto farmaceutico" Si deve rammentare in questa prospettiva, innanzitutto, che il comma 580 dell’art. 1 della l. n. 145 del 2018 citato prevede che «le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell’eventuale superamento di ogni tetto della spesa per acquisti diretti […]» e che «il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole Regioni e Province Autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti». Nel sistema attuale, il ripiano del 50% del superamento del tetto di spesa prefissato a livello nazionale posto a carico delle aziende farmaceutiche non risulta più fondato – come avveniva fino al pay back relativo all’anno 2018 – sulla preventiva assegnazione di un budget aziendale e applicato alle sole che hanno superato il proprio company budget, bensì su un differente sistema fondato sulle c.d. quote di mercato o market shares. In particolare, per quanto rileva il citato art. 1, commi 574 e ss., della l. n. 145 del 2018 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini della verifica del rispetto del tetto predefinito per la spesa farmaceutica per acquisti diretti si proceda nel modo seguente: Consulta il nostro archivio articoli Da non dimenticare la stringente normativa prevista da codice del farmaco, d.lgs 219/06 in tema di autorizzazioni alla vendita, ed alla vendita on line dei farmaci. seguici sui social Tornado all'argomento, quindi, 1) l’ #AIFA determina, innanzitutto, l’ammontare complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti nell’anno di riferimento mediante la rilevazione del fatturato generato in tale anno dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC con riferimento ai medicinali di fascia A e H ceduti direttamente alle strutture S.S.N., con esclusione dei vaccini, dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi ricompresi nei fondi speciali previsti dai commi 400 e 401 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 2) l’AIFA rileva, poi, il fatturato generato da ciascuna azienda farmaceutica nell’anno solare di riferimento con riferimento ai sopra detti medicinali, ad esclusione dei vaccini, dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi di cui ai suddetti fondi speciali, nonché dei farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea, e determina su queste basi la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC; 3) il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo: a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dai gas medicinali; b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche a titolo di c.d. pay back 5% per i consumi riferiti agli acquisti diretti; c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 48, comma 33, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (i c.d. pay back di prodotto); 4) le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica; 5) l’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all’art. 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (fondo farmaci innovativi e fondo innovativi oncologici), è ripianata da ciascuna azienda titolare, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Hai un quesito? Contattaci La giurisprudenza del Consiglio di Stato – v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213, e, più di recente e in senso conforme, Cons. St., sez. III, 31 dicembre 2020, n. 8543 – ritiene legittimo il diniego di accesso all’accordo sulla rimborsabilità e il prezzo relativo ad un farmaco stipulato tra l’industria produttrice e l’AIFA quando è prevista una clausola di riservatezza. La pattuizione di sconti “confidenziali” e, cioè, coperti da apposite clausole di riservatezza rappresenta non solo un dato riservato in quanto afferente interessi commerciali delle aziende coinvolte, ma anche un cruciale strumento di interesse pubblico, in grado di realizzare un risparmio di spesa per il pagatore pubblico. Può anche interessarti La Farmacia chiude, e chi gestisce il dispensario. Anche questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1213 del 17 marzo 2017, ha ritenuto che la riservatezza degli esiti della negoziazione del prezzo del medicinale è utile sia al pubblico pagatore, per “l’ottenimento di risparmi” (consentendo al negoziatore pubblico di «tenere celati i risultati economici raggiunti nella negoziazione – che ovviamente rimangono sempre utilizzabili quale parametro interno – e di “spuntare” tutti gli sconti che il produttore sia oggettivamente e soggettivamente in grado di concedere in base ai suoi costi ed alle sue aspettative di profitto»), sia alle aziende, al fine di soddisfare proprio l’esigenza «di riservatezza […] in ordine all’interesse commerciale» delle stesse. Argomento complesso da esaminare caso per caso! Ti è piaciuto l'argomento? Hai un quesito? Scopri il nostro blog gratuito o proponi il tuo caso. Consulenza Legale Farmaceutico e Societario. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia, quale società e perché? Il tipo societario ed il modello 231/01.
Farmacie gestite in forma individuale e Farmacie gestite da Società, una evoluzione dovuta al tempo. Oggi infatti L’art. 7, comma 1, della L. 362/91, come riscritto dall’art. 1, comma 157, lett. a), della L. 124/2017, dispone che “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”. Dal modello del singolo farmacista si sta passando ad un modello Societario anche ove la proprietà sia individuale, si pensi alle Srl unipersonali. Ecco quindi che dal 2017 si è verificato l'ingresso del mondo Farmaceutico nel diritto Societario e viceversa. In altro post abbiamo affrontato il problema degli atti elusivi quegli atti che oggi sono astrattamente possibili con i meccanismi societari ma che rimangono sostanzialmente vietati dalla normativa Farmaceutica perché elusivi dei divieti di legge. Nel presente post su richiesta facciamo un punto sintetico e sommario sulle tipologie di società e sui pregi di alcune forme da preferire ad altre tipologie, ove necessario contattateci per il vostro caso concreto. Iniziamo con la Società in Accomandita Semplice. Le caratteristiche della Farmacia SaS Società in Accomandita Semplice presenta due categorie di soci: – accomandatari, detti anche amministratori perché amministrano di diritto la società. Il loro nome infatti è inserito nella dizione Sociale, elemento utile se si vuole "tipizzare" la società con il nome del titolare. Questi sono pienamente responsabili delle sorti dell’azienda, infatti mettono a rischio il proprio patrimonio per le obbligazioni della societa. Sono considereti soci lavoratori quindi non di mero capitale pertanto soggetti agli obblighi verso INPS. Gli accomandari quindi sono imprenditori e come tali soggetti anche a tutte le incompatibilità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 in quanto partecipanti alla gestione diretta della società. Poi vi sono i soci di capitale ovvero gli – accomandanti, esclusi per legge dall'amministrazione e gestione della società. Hanno però una responsabilità limitata al valore della quota conferita quindi sono soci di capitale che tuttavia possono essere anche soci lavoratori della società a cui appartengono. Gli accomandanti assomigliano ai soci di Srl ma rispetto a questi sono esclusi tassativamente dalla gestione della società. Sara quindi il caso del socio non farmacista non coinvolto nella gestione. Infatti Se un socio acoomandante interviene nella società perderà il beneficio della responsabilità limitata. L’accomandante può infatti operare solo sotto la direzione dell’accomandatario, a patto che lo statuto societario lo preveda, e ricevere speciali deleghe per singole operazioni. Se l’accomandante viola il divieto d’immistione perde il beneficio della responsabilità limitata, e pertanto acquista responsabilità illimitata. Farmacie sotto forma di Società a Responsabilità Limitata Modello preferito per le nuove farmacie con pluralità di farmacisti, modello preferito dal Consiglio di Stato a seguito del Concorso Straordinario Farmacie per le Associazioni di Farmacisti. Società con personalità giuridica, organizzazione sociale strutturata e possibilità di prevedere un Consiglio di Amministrazione ed un Revisore dei Conti. Nella Srl l'amministrazione potrà essere affidata anche a soggetti esterni non soci, elemento da valutare in caso di influenze lavorative con altre farmacie. Un farmacista ad esempio potrà essere amministratore di una Srl e farmacista in un altra stante l'assenza dell'elemento sanitario nella gestione sociale della Srl. La Srl si preferisce per facilità di circolazione della proprietà rappresentata da quote e dalla possibilità di prevedere forme di gestione collettiva come il consiglio di amministrazione, oltre al vantaggio della responsabilità limitata al valore delle quote conferite. Da ricordare che nelle Srl è possibile prevedere accordi di diritto privato specifici tra i soci, ovvero predisporre patti parasociali. Farmacia Srl unipersonale La Srl unipersonale avrà la struttura stella della Srl ed il vantaggio di proprietà unica, sebbene sia soggetta a precisi obblighi al fine di garantire la limitazione di responsabilità. Modello molto utilizzato dai titolari storici di farmacia che hanno conferito la propria azienda in una forma societaria di stampo autonomo. Facilità di gestione e di circolazione, possibilità di pluri proprietà sono i punti forti di tale modello. Leggi anche La Farmacia Srl unipersonale Farmacie, quale modello Societario? La ditta individuale infine prevede la fusione tra la persona fisica titolare di partita iva e l'azienda impresa che coinciderà con la stessa persona. Il rischio di impresa in tal caso coinciderà con la persona del titolare, elemento oggi possibile e assai frequente seppure superato dalla riforma del diritto societario in farmacia operata con la legge 124 del 2017. Le Snc sono invece società di persona, come le SaS ove tuttavia non vi è differenza tra i soci. La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore nella SNC non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi della stessa società. Per una Farmacia la scelta del modello, ed in primis della natura ovvero società di persone (Snc e Sas) o di capitali (Srl, Sapa, Spa) dipenderà dalla tipologia del business e dalla fase di esso. Ad esempio la Srl è stata ritenuta "ideale" per i vincitori del concorso straordinario farmacie in quanto consente una con presenza di farmacisti associati ed una parità di gestione, mentre la Snc o la SaS sono state ritenute più idonee per Business più antichi, di stampo familiare, ed invece la Spa per scopi prettamente di investimento e su scala nazionale o di ampio raggio. Molto quindi dipenderà da una serie di fattori quali, il valore dell'attività, dalla gestione, singola o associativa, dalla fase dell'impresa se start up, o matura, dal volume di fatturato, e dalle esigenze delle proprietà che potrà coincidere o non coincidere con la gestione. Il modello 231/01 nel diritto farmaceutico per la società che opera nel settore del farmaco. Prima di chiudere è importante evidenziare che nel diritto farmacetico, così come in tutto il mondo del diritto societario, non è possibile evitare di porre attenzione ad un buon modello come previsto dal d.lgs 231/01. Un Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del DLgs 231/2001 è un insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale dell'impresa che opera nel mondo del diritto farmaceutico e nella vendita dei farmaci per la gestione dei suoi processi sensibili. Il Modello Organizzativo 231, se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali, e dovrà prevedere - nella parte speciale - una serie di normative inerenti la vendita dei farmaci la legislazione farmaceutica cos' come le procedure in protocolli e carta dei servizi atte a contenere il rischio. L'analisi in diritto farmaceutico, secondo la normativa del farmaco e la vendita dello stesso in ogni suo passaggio, da trasporre nel modello 231 è essenziale per la compliance, ovvero l'adesizione al modello legale previsto dalla legge. Puo' anche interessarti "Farmaceutica, Le competenze dell'AIFA" Da ultimo, ma ultimo non è, attenzione alle incompatibilità del sistema farmaceutico riservate ai farmacisti dalle leggi speciali. Hai un quesito? Consulta l'archivio degli articoli o contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico e delle Società Avv Aldo Lucarelli
- Agenzia delle Entrate, rottamazione quater
QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: • contenuti in cartelle non ancora notificate; • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. I Mentre i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater”solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a: o adottare uno specifico provvedimento; o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; o pubblicarlo sul proprio sito internet. 3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; • i carichi relativi a: ▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; ▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; ▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; ▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione. • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA); Sul sito dell'agenzia delle Entrate riscossione dal 20 gennaio 2023 è attivo il portale per procedere alla definizione, ove accolta la pratica sarà la stessa Agenzia a dare l'esito. Studio Legale Angelini Lucarelli
- L'istanza di Revisione Pianta Organica Farmacie da parte del Farmacista.
È ammissibile l'istanza del singolo Farmacista rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica comunale? Esiste un diritto del singolo ad ottenere l'attività di revisione della pianta organica farmacie? È opportuno premettere che il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652). Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Può anche interessare Farmacie, quali nuove zone? Su tale punto abbiamo visto recenti pronunce del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016,e del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012). Non appare ammissibile infatti una revisione "autonoma" sollecitata al di fuori dei confini temporali individuati, il ché discende, ad avviso di chi scrive, dalla calendarizzazione operata dal legislatore. L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. n. 475 del 1968, nel testo integrato dal d.l.. n. 1/2012 è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede. Pertanto, è inammissibile per la giurisprudenza amministrativa, il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto. (Tar 2248/19) Leggi il blog di diritto farmaceutico gratuito Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere. Seguici Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine. Hai un quesito? Contattaci Prima di concludere una precisazione il privato ha quindi si la possibilità di proporre una istanza volta alla sollecitazione dell'attività da parte della Pubblica Amministrazione- Comune, ma l'eventuale mancata risposta, silenzio, sarà quindi illegittima ogni volta in cui non sia aperto un procedimento sull'istanza stessa, in conclusione quindi Per quanto attiene alla revisione della pianta organica l'istanza non potrà costituire un obbligo ulteriore per il Comune oltre quello già previsto dalla legge. Sperando di aver chiarito i termini della questione vi invitiamo a leggere i nostri post gratuiti. Hai un quesito? Leggi i nostri articoli per la Farmacia e Farmacisti in Diritto della Farmacia. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie, centri commerciali, stazioni e aeroporti, la scadenza del 2022 e la prelazione comunale.
Come noto gli effetti della riforma del 2012 - concorso straordinario - esplicano ancora virtuosamente i propri effetti e tra questi quello della possibilità di istituzione di farmacie aggiuntive in centri commerciali, porti, aeroporti. Ed infatti proprio l'articolo 11 prevede che in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico e nel limite (difficilissimo da raggiungere) del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri" Sulla distanza si è già pronunciata la giurisprudenza nel lontano 2015, precisando che tale distanza è da riferirsi alla struttura inglobante e non alla soglia della farmacia. Per intenderci, 1500 metri, è la distanza del centro commerciale dalla farmacia piu' vicina e non la soglia della farmacia, come nel caso delle farmacie urbane, ove peraltro il limite è di soli 200 metri del percorso pedonale regolare. Giova precisa che l'istituzione in un centro commerciale è possibile ove tale territorio ricada nella pianta organica, se è intenzione dei neo vincitori di concorso utilizzare tale luogo, diversamente ove invece sia stata l'amministrazione ad "aggiungervi" una sede di farmacia, tale territorio non potrà ritenersi piu' disponibile per il criterio della vicinanza. In sintesi la farmacia aggiuntiva se aperta dall'amministrazione vanificherebbe la possibilità di apertura del privato... Ma esiste una ulteriore peculiarità che è in auge in questi giorni, la scadenza del 31.12.2022 prevista dalla norma. Ed infatti ricordiamo che le amministrazioni avevano la possibilità di istituire farmacie aggiuntive e di gestirle in prelazione al 31.12.22 con divieto di vendita secondo la disposizione di legge. Si sarebbe aperta quindi con il 2023 la possibilità di trasferire ai privati tali farmacie ? No. il dettato normativo sul punto non è chiaro, ed infatti fino al 2022, tutte le farmacie istituite nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede... I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione... Ma cio' vale fino al termine dell'anno 2022? Ad avviso di chi scrive il termine del 2022 si riferisce all'esercizio della prelazione, e questa, una volta esercitata non darà diritto ai Comune di cederne la titolarità o la gestione, pena la vanificazione delle norme concorsuali. il tutto salvo smentita! Tale assunto sarebbe confermato dall'affermazione secondo cui in caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante e quindi andrà a concorso... il prossimo.. Ecco quindi che il Comune ha la possibilità di istituire una sede aggiuntiva, di esercitarla in prelazione, ma cio' senza possibilità di aggirare le norme concorsuali, ed infatti solo con la rinuncia e la successiva dichiarazione di vacanza, l'ente Comunale potrà liberarsi della farmacia, non sembrando (condizionale d'obbligo) possibile una cessione della titolarità o della gestione tramite bandi o concessioni.. salvo prova contraria offerta dalla giurisprudenza. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie, è possibile la gestione tramite un Consiglio di Amministrazione?
La domanda, di per sé di agevole soluzione - chiaramente affermativa - nasce dalla particolare situazione in cui possono trovarsi i neo vincitori di concorso farmacie, ove abbiano partecipato in forma associata. Ecco quindi che è necessario coordinare le norme di diritto societario, con le norme di diritto farmaceutico, oltre che con le previsioni concorsuali. Facendo il punto della questione possiamo brevemente precisare che il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall’assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell’attività di impresa. Il consiglio di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella gestione, ha infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare e remunerare i senior manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità. Il CdA è composto dai consiglieri ed è guidato dal suo presidente. La definizione del numero degli amministratori (art. 2383 Codice Civile), se non è stabilita dall’atto costitutivo, spetta all’assemblea che ne stabilisce anche la retribuzione. Gli amministratori restano in carica per tre anni. Salvo che l’atto costitutivo non stabilisca diversamente, gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocabili dall'assemblea in ogni momento per giusta causa. Se hanno la rappresentanza della società, essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo. Possono essere amministratori anche i soggetti non soci I singoli possono essere membri di consigli di amministrazione in più società, tuttavia “gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 c.c.. Questa la disciplina generale da "fondere" nei principi concorsuali. Per le farmacie esistono però una serie di vincoli derivanti dalla normativa concorsuale, in particolare nel concorso straordinario, come ben noto è stata prevista la possibilità di partecipare in forma associata, sommando i titoli posseduti, la cui successiva gestione, in caso di assegnazione è soggetta ad un vincolo di gestione paritaria per tre anni. Il concorso straordinario come disciplinato dal predetto art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012 è caratterizzato dalla specificità della normativa ribadita anche dalla giurisprudenza, (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2020,) Seguici sui Social Contattaci per ogni esigenza Tale possibilità viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli in ordine alla gestione (laddove per “gestione” si intende evidentemente “amministrazione o conduzione, con poteri decisionali”, di un'azienda, di un esercizio commerciale, di un ente o di un'impresa pubblica o privata, e non già l’esercizio paritario dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio), che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata. Il Consiglio di Stato (Comm. Spec., 3 gennaio 2018,) ha affermato sul punto i seguenti principi: -”la forma societaria di cui al novellato articolo 7, comma 1, della legge n. 362 del 1991 può riguardare sia farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario, sia farmacie acquisite a seguito di concorso straordinario; - i vincitori di concorso straordinario, che hanno partecipato nella forma della ″gestione associata″, possono costituire anche prima dei tre anni fra loro una società di capitali. Ciò nonostante, ai fini anzidetti, risulta necessario che lo statuto societario presenti idonee disposizioni volte a preservare da meccanismi elusivi la realizzazione della gestione associata su base paritaria vincolata per un tempo non inferiore ai tre anni. Così come risulta preferibile, nella scelta del tipo sociale, optare, tra le varie forme possibili, per la s.p.a. o, ancora meglio, per la s.r.l.; - nel rispetto delle condizioni espressamente previste dall'art. 11, comma 7 e dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legge n. 1 del 2012, il vincolo della gestione associata su base paritaria, per un periodo minimo di tre anni, da parte dei farmacisti vincitori del concorso straordinario impedisce che - nel corso del triennio - partecipino alla società da essi costituita soggetti estranei alla gestione associata, tra i quali anche farmacisti non vincitori del concorso straordinario e non farmacisti” (punto 32 del parere). I suddetti principi sono stati ribaditi anche dall'Adunanza Plenaria (sentenza n. 1 del 17 gennaio 2020) che, in particolare, ha rilevato che "la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone o di capitali) espressione degli stessi (...) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, l D.L. n. 1/2012)" . Consulta il nostro archivio articoli e trova il tuo caso Ne consegue che, come chiaramente espresso sia dalla Commissione Speciale nel parere citato, sia dall'Adunanza Plenaria n. del 2020 e dalla richiamata giurisprudenza, la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni ecco quindi che in caso di CDA questo dovrà essere formato unicamente dai vincitori del concorso, quindi gli "associati" vincitori e non sarà permesso l'ingresso di esterni almeno per un triennio. Puo' anche interessarti "Accesso agli atti delle Farmacie a concorso" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.
- Appalti: Revoca dell'aggiudicazione per comportamento inaffidabile.
Quando è possibile ipotizzare la revoca di una agitazione a causa del comportamento dell'impresa? Quando la condotta dell'impresa può ritenersi elemento di inaffidabilità da completare la revoca? Rispondiamo a tali requisiti prendendo le basi dalla recente giurisprudenza del Tar Umbria del 24.02.23. E ciò coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale concludente per la legittimità di una revoca/decadenza dell’aggiudicazione in ragione dell’inadempimento da parte dell’aggiudicatario “dell’obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori, su richiesta dell’amministrazione, nelle more della stipula del contratto” (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2021, n. 8321; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4918; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 agosto 2020, n. 9150). Leggi il blog Urbanistica ed Appalti Del pari, deve ritenersi legittima la revoca dell’aggiudicazione a fronte della mancata produzione della documentazione “attinente alla fase esecutiva e di apertura del cantiere (come la idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17 ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano Operativo di Sicurezza) la cui conformità a legge deve essere necessariamente verificata al momento dell’inizio dei lavori anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto”, come anche la pretesa della stazione appaltante di ottenere a tal scopo il “programma esecutivo dei lavori che, ai sensi del DM 49/2018, l’impresa aggiudicataria deve presentare prima dell’inizio dei lavori” (Tar Toscana, sez. I, 19 aprile 2022, n. 527). Del resto, il comportamento assunto dall’aggiudicataria tra la fase di aggiudicazione e quella di verifica dei requisiti e di acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula è chiaro indice di inaffidabilità della stessa, con la conseguenza che “anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell’aggiudicazione” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354), come pure “Il reiterato atteggiamento non cooperativo dell’aggiudicatario, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse” (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2021 n. 4248). Questi gli effetti di un comportamento da ritenersi non conforme, comportanti la revoca dell'aggiudicazione. Hai un quesito? Contattaci Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli
- Appalti: si può modificare il bando dopo la sua pubblicazione ?
Per rispondere a tale quesito analizziamo due aspetti, uno riguarda i vizi di nullità del Bando e l'altro attiene alla sua modifica dopo la pubblicazione. E quindi per il primo quesito, ovvero la presenza di clausole nulle, per il Consiglio di Stato la clausola illegittimamente escludente è nulla e non necessità una sua specifica impugnazione, ma ciò comporta che gli atti successivi siano tutti impugnati. Quindi ove la clausola abbia un contenuto escludente sarà nulla di per sé e non comporta la necessità di impugnare il bando ove questi conservi una sua autonomia. Diverso discorso invece in cui il bando non sia autonomo nella sua interezza ma venga condizionato dalla clausola illegittima. Ed ancora diversa sarà la sorte degli atti derivati che dovranno invece essere tutti impugnati. Quindi una clausola nulla di per sé inficia il bando ma non gli atti successivi. Precisa poi il Consiglio di Stato AP 22/20 non vi è dunque alcun onere, per le imprese partecipanti alla gara di impugnare (entro l’ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi “inefficace” ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente. Quindi i provvedimenti successivi ed applicativi di tale clausola andranno autonomamente impugnati. E cosa accade se la Stazione Appaltante modifica il bando dopo la sua pubblicazione? A tale domanda ha risposto nel 2023 il Tar Lazio con la seguente precisazione. In tema di bando di gara, al pari della lettera invito, la stazione appaltante, rispettivamente dopo la sua pubblicazione o la sua spedizione, può intervenire con chiarimenti a condizione che ciò non produca una illegittima modificazione delle regole di partecipazione delle imprese concorrenti e in modo particolare non alteri il principio della parità di trattamento, traducendosi in buona sostanza in una interpretazione della P.A. che chiarisca e precisi quanto già previsto nel bando o nella lettera invito. Ecco quindi delineati i concetti di clausola escludente e di modifiche postume al bando di gara. Hai un quesito? Contattaci o segui il blog appalti anche su Facebook Studio Legale Angelini Lucarelli
- Appalti il raggruppamento temporaneo di impresa ed il requisito di punta.
Riportiamo una complessa, ma esauriente ricostruzione normativa operata dal Tar Liguria sul raggruppamento d'impresa e sui requisiti di punta, vediamolo da vicino. Se non hai tempo di leggere corri clicca qui e corri alle conclusioni. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici che partecipano alla gara in forma aggregata (R.T.I. / R.T.P., consorzi ordinari, imprese aderenti a contratto di rete, GEIE), le stazioni appaltanti indicano le eventuali misure in cui i requisiti di capacità devono essere posseduti dai singoli membri della cordata, tenendo conto che, per effetto della decisione della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2022, C-642/20, Caruter, è caduta l’originaria previsione per cui l’impresa mandataria doveva possedere i requisiti di qualificazione (ed eseguire le prestazioni appaltate) in misura maggioritaria. Secondo la communis opinio, l’amministrazione può richiedere un requisito c.d. “di punta”, ossia che deve necessariamente essere posseduto per intero da una singola impresa, senza poter essere frazionato fra i componenti del raggruppamento, né soddisfatto tramite il ricorso all’avvalimento frazionato (è, peraltro, pacificamente ammessa la possibilità per il R.T.I. di soddisfare i requisiti speciali di partecipazione, anche infrazionabili, attraverso una sola associata, se la stazione appaltante non impone una quota minima per ciascun membro della compagine: v. T.A.R. Puglia, Bari, sez. un., 1° ottobre 2018, n. 1250; T.A.R. Liguria, sez. II, 28 febbraio 2017, n. 144). Leggi il blog Appalti ed Urbanistica Come precisato in via pretoria, il requisito “di punta” costituisce espressione della necessità di una qualifica funzionale indivisibile in capo all’operatore affidatario dell’appalto, attestante un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore oggetto della gara (Cons. St., sez. III, 24 agosto 2020, n. 5186;) Può anche interessare Condono e Vincolo Paesaggistico Tuttavia, sia la giurisprudenza europea che quella nazionale hanno limitato la facoltà degli enti di introdurre requisiti “di punta” non frazionabili, in quanto restrittivi della concorrenza. Segnatamente, sono stati sanciti i seguenti principi: – il diritto dell’Unione consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, in conformità all’obiettivo dell’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile. È vero che non può escludersi a priori l’esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità, che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, per cui l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un’unica impresa, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto; tuttavia, tale ipotesi costituisce una situazione eccezionale, che non può assurgere a regola generale (Corte di Giustizia UE, 10 ottobre 2013, C-94/12, Swm Costruzioni 2, che ha giudicato incompatibile con il diritto comunitario la previgente disciplina interna, recante il divieto di avvalimento plurimo frazionato per le attestazioni SOA relative alla stessa categoria di lavori); – la stazione appaltante, pur godendo di massima discrezionalità nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti che intende selezionare, non può eccedere dall’oggetto dell’appalto per tipologia e caratteristiche e, qualora prescriva un requisito “di punta”, deve motivare la scelta di escludere la possibilità di cumulare le capacità tecnico-professionale dei componenti del raggruppamento (Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022, n. 7749); – è illegittima la clausola della lex specialis che, sulla base di una motivazione non ragionevole circa l’essenzialità della prestazione, imponga quale requisito insuscettibile di frazionamento e di avvalimento lo svolgimento di un pregresso servizio analogo, sortendo un inammissibile effetto anticoncorrenziale (Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4440, che ha confermato T.A.R. Piemonte, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 1, stigmatizzando la limitazione disposta dal disciplinare per un compito di lettura dati effettuato da operai privi di qualificazione e di competenze professionali specifiche); – tutte le disposizioni di gara che possano incidere in maniera restrittiva sulla concorrenza, come nel caso dei c.d. requisiti “di punta”, devono essere individuabili senza incertezza dai competitors, essendo prevalente il favor per la massima partecipazione ed essendo, quindi, necessario consentire agli operatori economici di determinare le proprie strategie organizzative ed imprenditoriali entro una cornice chiara, affidabile, prevedibile e certa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 27 dicembre 2022, n. 17544). Leggi il blog a tema In applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che il requisito tecnico dei due servizi analoghi nella specie prescritto dalla lex specialis non abbia carattere “di punta”, sia perché manca un’espressa qualificazione in tal senso, sia in quanto le prestazioni di sgombero neve e trattamento antigelo non richiedono competenze professionali tali da giustificare l’infrazionabilità del requisito stesso. Hai un quesito? Contattaci Ne discende che la capacità tecnico-professionale può essere senz’altro dimostrata sommando i requisiti esperienziali parzialmente posseduti dai componenti del raggruppamento, mentre l’opposta tesi patrocinata dal ricorrente restringerebbe immotivatamente la concorrenza, violando il fondamentale principio di massima partecipazione (cfr. Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022, n. 7749) Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Mantenimento al figlio maggiorenne disoccupato.. il limite di età..
Come si definisce l'assegno di mantenimento per i figli? Si ecco quale. Leggi i post sul Diritto di Famiglia Ecco quindi che nel solco delineato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018 e dalle successive sentenze si è delineato il seguente principio secondo cui: Puo' anche interessarti in Diritto di Famiglia "Famiglia Divorzio ed Eredità" Confermando l’indirizzo giurisprudenziale di merito (Tribunale di Modena 1° febbraio 2018; Tribunale di Milano 29 marzo 2016) e della stessa Corte di Cassazione (sentenze n.22314/2017 e n.5883/2018), l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne disoccupato deve essere erogato dal genitore sino al limite di età pari a trentaquattro anni, fermo restando che comunque il Giudice deve sempre valutare la situazione caso per caso. Infatti, per il riconoscimento del mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice deve utilizzare criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari tenendo sempre a mente che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Nella fattispecie, sulla base dei predetti criteri, il genitore, già in età avanzata, è stato esonerato dal versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti della figlia ultra quarantenne disoccupata. Hai un quesito? Contattaci e sottoponi il Tuo caso. Cass. Civile 10 gennaio n.358. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Requisiti Tecnici di gara: il fatturato ed il potere del Giudice.
Analizziamo una questione tanto cara in sede di gara: Può anche interessarti "le responsabilità in corso di opera del direttore dei lavori" Il requisito del Fatturato in sede di gara. Il requisito tecnico professionale relativo al possesso di un determinato fatturato è soddisfatto anche se il contratto a suo tempo stipulato viene successivamente caducato, purché le prestazioni contrattuali siano state effettivamente e regolarmente eseguite, atteso che la caducazione del contratto non ha efficacia retroattiva. Quindi la valutazione del fatturato prescinde dalla successiva caducazione del contratto da cui é derivato. Altro aspetto é la divisione per aree del servizio e del suo fatturato, specialmente quando si tratti di Associazione Temporanea di Imprese. ATI. L’ATI impegnata in un appalto di servizi di igiene urbana per un ambito che comprenda più comuni ben può ripartire il servizio in base al criterio geografico, avuto riguardo al territorio del singolo comune, senza per questo violare gli obblighi di possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara. I parametri di sono criticabile davanti al Giudice Amministrativo? La commissione di gara gode di un’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte; pertanto, sono inammissibili le censure che riguardano il merito di questa valutazione– salvo il caso di scelte all’evidenza abnormi- perché sollecitano, nella sostanza, il Giudice a sostituirsi all’Amministrazione; Leggi anche "demolizione non eseguita interviene il Comune" dunque, per disattendere il giudizio della commissione stessa, non basta dedurre che esso non è condivisibile per taluni aspetti, ma si deve dimostrare che esso è palesemente inattendibile, e comporta risultati tecnici insostenibili. Hai un quesito? Consulta il nostro archivio o contattaci. Studio Legale Angelini Lucarelli CdS 9428/22. Non Costituisce consulenza.
- Concorso Farmacie, Revisione Pianta Organica, accomunati dalle incognite
Facendo seguito alle richieste pervenute, ed agli altri articoli sul tema dell' accesso agli atti amministrativi, con il presente articolo cerchiamo di rispondere alle seguenti domande. Il Comune sta procedendo alla revisione della pianta organica comunale delle farmacie. Non mi è stato comunicato alcunché e sono preoccupato della nuova perimetrazione, delle zone delle nuove farmacie. Posso conoscere in anticipo quali sono le intenzioni dell'ente comunale? Altra domanda pervenuta è Ho partecipato al concorso straordinario farmacie, la Regione non ha annunciato il nuovo interpello ed ho paura che si arrivi alla scadenza dei 6 anni disposto dalla legge del 2019. Posso sapere in anticipo se vi sarà un nuovo interpello del Concorso Straordinario Farmacie? Perché abbiamo accomunato la Revisione della Pianta Organica, con l'interpello del concorso straordinario farmacie? Perché la domanda affronta la medesima problematica di diritto, ovvero il diritto di accedere ad informazioni da parte del farmacista, di cui egli non è in possesso, e di cui non si conosce con esattezza né l'estensione né l'esistenza, ma solo i perimetri esterni, ovvero la pianta organica nel primo caso, ed il concorso farmacie nel secondo caso. Ecco quindi che per rispondere (se hai fretta vai alle conclusioni) è necessario focalizzare che l'accesso agli atti per essere tale deve rispondere ai seguenti requisiti, e quindi l'interesse deve essere: a) diretto, in quanto ascrivibile in capo alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciò, escludere una legittimazione generale e indifferenziata; b) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di documenti suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente, palesandosi immeritevole di tutela un’istanza finalizzata ad un "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" (cfr. art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990 cit.); c) attuale, in quanto non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali; sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni, non essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in "documenti". L'accesso agli atti nel diritto farmaceutico, (di matrice amministrativa) dovrà quindi rispettare l'attualità e la strumentalità ad una verifica che quindi potrà sfociare in un controllo amministrativo, come un ricorso, ove a seguito dell'accesso agli atti ergano delibere, atti e/o documenti da cui derivano o possono derivare situazioni di pregiudizio sostanziale in capo all'interessato. Solo con l'accesso agli atti quindi si potrà scoprire l'esistenza e l'effettività di situazioni di potenziale pregiudizio e/o conflitto. Hai un quesito? Non esitare a contattarci Ove tuttavia l'amministrazione, la Regione, il Comune, o l'ente interessato – purché di carattere pubblico – non dia seguito all'istanza avanzata, si potrà procedere avverso la mancata produzione dei documenti richiesti, o attraverso un ricorso contro lo stato di inerzia/silenzio venutosi a creare. La distinzione dell'uno piuttosto che dell'altro metodo dipenderà dalla modalità con cui è stata avanzata la domanda e/o l'istanza, e quindi dovrà essere valutata caso per caso. Tuttavia, incombe in capo all'amministrazione il dovere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti onde evitare che la richiesta di accesso sia formulata inutilmente e “al buio”, come è stato già affermato in altro articolo. Quindi è possibile che una volta effettuato l'accesso agli atti, quegli atti richiesti, non esistano. In tali casi l'amministrazione è tenuta ad informare la parte della inesistenza, al fine di evitare i c.d. “accessi agli atti al buio”. E cosa potrà fare il Giudice chiamato dalla parte? il Giudice procedente deve prendere atto dell’inesistenza materiale dei documenti e, per l’effetto, rigettare la pretesa ostensiva per carenza del suo oggetto, non potendo ordinarsi l’esibizione, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, di documenti non più esistenti o mai formati; ciò sempre che non sussistano elementi probatori contrari, che facciano dubitare della veridicità di quanto dichiarato dalla resistente. Il giudizio infatti in tema di accesso agli atti segue l'art. 116, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti – e quindi l'esistenza – ne ordina l'esibizione dei documenti richiesti (tra gli altri, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 369). E' solo il caso di ricordare che il ricorso dinanzi al TAR è possibile contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione responsabile. l'accesso agli atti sarà possibile ove tali atti esistano effettivamente, solo in tal caso sarà possibile ricorrere al Giudice per ordinarne l'esibizione. Post di Diritto Farmaceutico Qualcuno si chiederà se è possibile chiedere l'esibizione di atti e documenti che non esistono... e bene si, cio' è possibile quando la parte interessata “ritiene” o “presume” che tali atti esistano, ma non ne ha la certezza. Hai un quesito? Contattaci E quindi giungiamo alle conclusioni Pianta organica, Posso conoscere in anticipo quali sono le intenzioni dell'ente comunale? Le intenzioni no, non sono oggetto né di indagine né di accesso. Infatti l'accesso dovrà tendere ad un interesse "concreto" "attuale" e "strumentale" ad una futura tutela amministrativa. Non è possibile conoscere quello che giuridicamente non esiste. Ecco quindi che si potrà accedere ed estrarre copia solo ove un procedimento vi sia, ed esista una determina di riferimento. Infatti in caso di mancato accesso si potrà chiedere al Giudice di obbligare l'amministrazione a produrre tale documento. Concorso Farmacie: Posso sapere in anticipo se vi sarà un nuovo interpello del Concorso Straordinario Farmacie? E' possibile chiedere alla Regione mediante Istanza se sia stato consumato l'intero periodo di tempo disponibile. L'istanza potrà anche avere contenuto propulsivo, ovvero spingere l'amministrazione a completare l'iter. In tale ipotesi infatti, a differenza del caso precedente, sussiste una "aspettativa" qualificata dall'aver partecipato al concorso in fase di svolgimento. Leggi i Post nel Blog La presente non costituisce consulenza, sono solo casi di studio. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli























