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  • Autorizzazione Unica Ambientale e Suap

    Ci viene chiesto di chiarire la competenza del Suap ad emettere le autorizzazioni ambientali ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 in tema di " Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, contiene il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. L’art. 38 citato, rubricato “Impresa in un giorno” semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico per le attività produttive In particolare, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 160 del 2010, “… è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (…)”. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e Suap Pertanto, lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; laddove esso non sia sostituito o affiancato nell’attività di istruttoria da soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). La citata disposizione non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del Suap per le autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, per cui – ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare - il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e, come previsto dal citato art. 2, provvede “all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione” . Tali disposizioni relative al Suap non hanno modificato l’attribuzione delle competenze in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento, ma hanno reso il Suap l’organo (comunale) che emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, come è avvenuto nel caso di specie. Invero, il comma II dell’art. 4 d.P.R. n. 160 del 2010, dispone che “Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le 12 domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci senza impegno Ciò significa che il Suap funge da unico canale informativo sia verso le Amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle Amministrazioni competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze. CdS 8086/2024 Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La farmacia dei servizi e le analisi in farmacia

    La Farmacia dei Servizi  rappresenta un’evoluzione del ruolo tradizionale della farmacia, passando da un semplice luogo di dispensazione di farmaci a un centro polifunzionale di salute, in cui vengono offerti una serie di servizi aggiuntivi ai cittadini. Questo modello è stato promosso in Italia per migliorare l’accesso alle cure e alleggerire la pressione sui servizi sanitari tradizionali, come ospedali e ambulatori. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Normativa e contesto della Farmacia dei Servizi La Farmacia dei Servizi è regolamentata da diverse disposizioni normative, tra cui: • Decreto Legislativo 153/2009 , che istituisce formalmente la Farmacia dei Servizi. • Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 , che definisce i nuovi servizi erogabili dalle farmacie. • Leggi regionali  e accordi con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che possono variare l’attuazione dei servizi sul territorio. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nuovi servizi erogabili dalla farmacia Tra i servizi previsti dal modello della Farmacia dei Servizi, vi sono: 1. Prestazioni di primo livello : • Misurazione della pressione arteriosa. • Monitoraggio di parametri come glicemia, colesterolo e trigliceridi (servizi collegati alle analisi del sangue ). • Misurazione della saturazione dell’ossigeno. • Test per il monitoraggio del rischio cardiovascolare o del diabete. 2. Screening e prevenzione : • Test rapidi per malattie infettive (come COVID-19, influenza, HIV, epatite). • Screening oncologici (ad esempio per il tumore al colon-retto o al seno). 3. Servizi avanzati : • Somministrazione di vaccini (ad esempio antinfluenzali e anti-COVID-19). • Servizi di telemedicina, come elettrocardiogramma (ECG) e holter cardiaco/pressorio, con refertazione da parte di un medico specialista. • Educazione sanitaria, come supporto per la cessazione dal fumo. 4. Servizi di assistenza integrata : • Supporto ai pazienti cronici, con monitoraggio dei piani terapeutici. • Prenotazione di visite mediche e specialistiche attraverso il CUP (Centro Unico di Prenotazione). Analisi del sangue in farmacia Le analisi del sangue  rappresentano un ambito particolarmente interessante per la Farmacia, soprattutto per la loro utilità nel monitoraggio e nella prevenzione. Tuttavia, è importante distinguere tra: 1. Misurazioni di parametri ematici rapidi : • Si tratta di auto analisi eseguibili direttamente in farmacia grazie a dispositivi Point of Care Testing (POCT), come: • Glicemia. • Colesterolo totale e HDL/LDL. • Trigliceridi. • INR (per monitorare la coagulazione del sangue). • Questi test sono semplici, immediati e non richiedono un laboratorio di analisi. • Sono permessi in base alla normativa vigente, purché il farmacista sia formato adeguatamente. 2. Prelievo ematico per analisi di laboratorio • Alcune farmacie possono offrire il servizio di prelievo del sangue  per analisi più approfondite, grazie alla collaborazione con laboratori accreditati, costituendo un punto prelievo dello stesso, a sua volta autorizzato Asl. • Questo servizio richiede personale sanitario qualificato (ad esempio infermieri ) e il rispetto delle normative locali per l’esecuzione di prelievi in ambiente diverso da un laboratorio. Non è sufficiente la presenza dell'infermiere per le analisi in quanto il locale della farmacia dovrà essere un punto prelievo autorizzato sempre riferito ad un laboratorio analisi accreditato, non si tratta quindi di un servizio della farmacia dei servizi, né di attività riservate del farmacista. • La Farmacia quindi fornirebbe supporto logistico del punto prelievi autorizzato, quale sede secondaria del laboratorio analisi a sua volta autorizzato (iter per ciascuna regione si veda a titolo esemplificativo nel Lazio il DCA 00008 del 10.02.2001 allegato C e seguenti) Requisiti normativi e autorizzativi Per offrire servizi come le analisi del sangue, la farmacia deve rispettare precise norme da richiedere alle rispettive Regioni, alle ASL previa informativa dell’Ordine e quindi: • Disporre di locali adeguati, separati dagli spazi principali di vendita e conformi alle normative igienico-sanitarie. • Garantire la presenza di personale sanitario formato e abilitato per i prelievi (quando previsti). • Utilizzare dispositivi certificati e conformi ai requisiti di sicurezza (ad esempio per i test rapidi). • autorizzazione specifica del punto di prelievo. Le regioni italiane possono regolamentare in modo diverso questi servizi, per cui è fondamentale verificare le disposizioni specifiche nel territorio in cui si opera. Vantaggi del servizio di analisi in farmacia • Accessibilità : I cittadini possono accedere a servizi di monitoraggio senza dover prenotare visite in ospedale o presso ambulatori. • Prevenzione : Le farmacie diventano punti centrali per promuovere campagne di prevenzione e diagnosi precoce. • Riduzione della pressione sul SSN : Alleggerisce il carico su strutture pubbliche, migliorando la gestione delle risorse sanitarie. La farmacia dei servizi e le analisi in farmacia La possibilità di effettuare analisi del sangue in farmacia dipende dal tipo di analisi e dalla normativa regionale, che regola i servizi offerti dalla Farmacia dei Servizi . Ecco una panoramica su quando e come ciò è possibile: 1. Test rapidi su parametri ematici (Point of Care Testing - POCT) Le farmacie possono eseguire test rapidi  di auto controllo non invasisi su piccoli campioni di sangue capillare (ottenuto tramite auto puntura del dito), utilizzando dispositivi certificati come glucometri o strumenti di analisi portatili. I parametri comunemente misurati includono: • Glicemia  (livello di zucchero nel sangue). • Colesterolo totale, HDL e LDL . • Trigliceridi . • INR  (tempo di coagulazione per chi assume anticoagulanti). • Emoglobina glicata  (monitoraggio del diabete). Requisiti per questi test: • Non necessitano di personale sanitario qualificato per il prelievo (il farmacista, se formato, può eseguirli). • Devono essere effettuati in locali separati e conformi alle norme igienico-sanitarie. • I dispositivi utilizzati devono essere certificati come dispositivi medici CE. 2. Prelievo ematico per analisi di laboratorio Alcune farmacie offrono il servizio di prelievo venoso per inviare i campioni a laboratori accreditati. Questo tipo di analisi è più approfondito e richiede: • Personale sanitario qualificato : Il prelievo deve essere eseguito da infermieri o medici abilitati. • Collaborazione con un laboratorio di analisi : La farmacia funge da punto di raccolta e intermediazione, inviando i campioni al laboratorio. • Autorizzazione sanitaria specifica del punto di prelievo. (L’iter è quello del laboratorio analisi) Quando è possibile offrire questo servizio: • Solo in presenza di accordi regionali o locali con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o laboratori privati. • È necessario rispettare requisiti strutturali, igienici e operativi definiti dalla normativa regionale. 3. Normativa di riferimento • Decreto Legislativo 153/2009 : Istituisce la Farmacia dei Servizi e definisce la possibilità di eseguire test diagnostici di primo livello. • Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 : Regola i requisiti tecnici e strutturali per le farmacie che vogliono offrire servizi di diagnostica. • Normative regionali : Ogni regione regolamenta in modo autonomo l’iter da seguire per l’autorizzazione dei laboratori di analisi e dei punti di prelievo. 4. Limitazioni • Le farmacie non possono sostituirsi ai laboratori di analisi : i test effettuati in farmacia devono essere complementari al sistema sanitario tradizionale e limitati alla auto diagnosi. • Le farmacie non possono eseguire analisi che richiedono processi complessi nè prelievi venosi. • Il farmacista non può emettere diagnosi, ma può fornire un referto tecnico o indirizzare il paziente al medico. Vantaggi per il paziente Maggiore accessibilità ai test di base. Riduzione dei tempi di attesa rispetto agli ambulatori tradizionali. Possibilità di monitorare regolarmente la propria salute in un contesto familiare. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza

  • Mantenimento figli e proporzionalità tra ex

    Mantenimento dei figli e criterio di proporzionalità tra ex coniugi il punto della Cassazione 25534/2025 Leggi gli articoli in diritto di famiglia Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.Lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). La norma prevede, in particolare, che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore." Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.). Segui la pagina È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • La proroga della Farmacia come servizio può essere imposta?

    Ci viene chiesto se è possibile che un ente, come il Comune o Regione possa prorogare un servizio affidato ad un vincitore di concessione della farmacia comunale in una gara, anche senza il consenso del privato che svolge il servizio e con particolare riguardo alle modalità. Il privato che svolge il servizio è obbligato a proseguire in caso di proroga unilaterale alle stese condizioni? A tal domanda possiamo rispondere affermando che È illegittimo il provvedimento della Regione che imponga, in via unilaterale, la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico , in quanto  presuppone comunque necessariamente il consenso del privato, affidatario del servizio e destinatario della proroga stessa, non potendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione di imporre, in via unilaterale, una proroga al contratto contro la volontà dell’affidatario. Ed inoltre in tema di danno e responsabilità ed ultra vigenza dell'affidamento: Ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito il pregiudizio patrimoniale subito dall’affidatario di un servizio pubblico che abbia continuato a svolgere il servizio alle medesime condizioni economiche nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario anche oltre lo svolgimento di una prima procedura andata deserta, in quanto, anche in presenza di una clausola contrattuale che ciò preveda, essa deve essere interpretata secondo buona fede ex art. 1366 c.c., con la conseguenza che la ultra-vigenza del corrispettivo può estendersi temporalmente fino all’espletamento della prima gara, ma non anche per tutto il successivo periodo di tempo necessario per l’espletamento di ulteriori gare, qualora la prima gara sia andata deserta . (Corte Giustizia Amministrativa 527/2024). Nel caso richiesto dal nostro lettore quindi non sembra possibile una proroga della concessione della farmacia comunale imposta per mancanza di partecipanti da parte di un Comune, la concessione infatti dovrà essere oggetto di nuova gara, e la proroga sarà legittimità solo per il tempo necessario ad espletare la nuova gara per l'affidamento. La proroga infatti è un termine usato per differire una scadenza e richiede solitamente il consenso di entrambe le parti in gioco, sebbene nel mondo amministrativo la proroga è "concessa" dalla pubblica amministrazione che è la titolare del potere esercitato, (apertura/decentramento farmacia) ed ha quindi un contenuto discrezionale nella concessione ove chiesta, ma non può essere imposta. La proroga della Farmacia come servizio può essere imposta? Leggi pure: La proroga del termine di apertura della farmacia è perentoria Può un Farmacia o un terzo impugnare la proroga concessa dal Comune all'apertura di una sede farmaceutica? La proroga concessa dalla Regione per l'apertura delle sede da concorso è un diritto del farmacista che ha vinto il concorso? Nel presente post affrontiamo il tema della "proroga" all'apertura di una farmacia, termine molto in voga da quando a seguito dei vari concorsi (straordinari o ordinari) le Regioni concedono il termine solitamente di 180 giorni per l'apertura della sede. Ma la proroga del termine all'apertura è un diritto del farmacista? I requisiti raccolti dalla pratica quotidiana, per richiedere una proroga sono sicuramente da rintracciare nell'obbligo di motivazione . Non sono ammesse infatti proroghe in bianche non sorrette da adeguata motivazione. Ricordiamo infatti che il termine di apertura è perentorio  quindi l'amministrazione pubblica necessita di una motivazione per sorreggere la proroga che rimane un atto amministrativo. Oltre alla motivazione sarà necessario avere delle cause documentabili, come ad esempio vicende urbanistiche  o cantieristiche, e comunque sempre nel rispetto del termine previsto, ovvero prima della scadenza del termine all'apertura. Questo aspetto è determinante perché una richiesta pervenuta fuori termine si trasforma in richiesta di nuovo termine e non in una proroga. La proroga in ogni caso è rimessa alla discrezionalità amministrativa  e quindi non si può ritenere un diritto del farmacista, che rimane sempre obbligato al termine iniziale previsto nel bando o nella determina di assegnazione. E cosa dire di una procedura selettiva di decentramento della farmacia? E' possibile per un confinante opporsi alla proroga della procedura? No,  il caso è stato affrontato dalla recente sentenza del Tar Napoli n. 6757/2025 secondo cui in carenza di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico da parte dei soggetti ricorrenti, l’impugnazione del provvedimento di concessione (d’uso a titolo oneroso) sia inammissibile (richiamo del principio della sentenza T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 18/10/2010, n. 702). Infatti, da un lato i ricorrenti non possono dolersi dei vizi (riguardanti la motivazione del provvedimento, lo svolgersi del procedimento e il rispetto della normativa urbanistica) interni ad una procedura alla quale non hanno partecipato; dall’altro essi non possono censurare gli effetti derivanti da una concorrenza asseritamente iniqua e, più a monte, da un avviso pubblico che ne poneva le basi, non avendo impugnato quest’ultimo, né nel presente giudizio né tantomeno entro i termini di legge. Quindi se la proroga da una parte non è un diritto di chi la ottiene, dall'altro è un provvedimento che non può essere impugnato da chi non fa parte del rapporto con la pubblica amministrazione Precisa il Tar Napoli: "La parte ricorrente lamenta che tali proroghe sarebbero incompatibili con la necessità di garantire celermente lo svolgimento del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico. Ritiene tuttavia il Collegio che i ricorrenti debbano considerarsi, in primo luogo, privi della legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di proroga, perché essi non sono portatori dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio farmaceutico, potendo piuttosto far valere in giudizio solo i propri interessi privati." Si condivide infatti il consolidato orientamento secondo cui « Nel caso in cui il ricorrente non ha dato sufficiente prova della sua legittimazione ad agire dopo l'eccezione sollevata dal resistente, il ricorso proposto è inammissibile » (Cons. Stato, sez. IV, n. 462/1990). In secondo luogo, in base a quanto ritenuto da un condivisibile indirizzo ermeneutico, il provvedimento regionale con cui è stata concessa la proroga dei termini per l’apertura di una sede farmaceutica non incide sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti (tanto più qualora queste non abbiano partecipato alla proceduta selettiva per il decentramento), poiché « L’interesse a ricorrere deve essere (…) attuale e concreto, caratteri entrambi evidentemente assenti nella specie, essendo la proroga un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo a soggetti contrapposti a quelli che ne sono destinatari » (T.A.R. Puglia – Bari, n. 966/2022). Diverso invece il caso della proroga della concessione della farmacia comunale di cui ci siamo occupati in altro post. (Clicca qui). Leggi pure: Farmacia Comunale tra appalto di servizi e concessione Seguici sulla pagina social Hai un tema da affrontare? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Il silenzio assenso nella Valutazione di Impatto Ambientale

    Il silenzio assenso orizzontale  è un meccanismo del diritto amministrativo introdotto dall'articolo 17-bis della legge n. 241/1990. Si applica specificamente ai rapporti tra diverse amministrazioni pubbliche  o tra pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici. In sostanza, questo istituto, ed in particolare il meccanismo previsto dai commi 2 e 3 stabilisce che, se un'amministrazione deve acquisire pareri, assensi o nulla osta da altre amministrazioni per concludere un procedimento, e queste ultime non rispondono entro un termine stabilito, il loro silenzio viene interpretato come assenso favorevole . Si definisce "silenzio orizzontale" poichè si differenzia dal silenzio assenso "verticale", che si applica invece ai rapporti tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione. Le sue caratteristiche principali riguardano: Rapporto tra più Amministrazioni : Riguarda esclusivamente le comunicazioni tra enti pubblici. Non si applica all'istanza del privato, che rimane soggetta alle regole del silenzio assenso ordinario (se applicabile), si pensi al caso di Comune/Provincia, Comune/Anas, Comune/Regione Lo scopo è quello di ottenere una semplificazione e la celerità del procedimento : Nasce con l'obiettivo di snellire i procedimenti amministrativi complessi, evitando che l'inerzia di un'amministrazione blocchi l'intero iter. Riguarda pareri vincolanti : Si applica ai pareri che sono vincolanti  per l'amministrazione procedente, ovvero quelli senza i quali il procedimento non può essere concluso. Prevede, come per altri istituti della legge 241/90 termini precisi : Il silenzio assenso orizzontale si forma decorso il termine di 90 giorni  dalla richiesta di parere, a meno che non siano previsti termini diversi da specifiche normative. Il silenzio nella procedura di Via Un caso è l'autorizzazione paesaggistica ma esistono altri e numerosi casi, come per l'installazione di cartelli pubblicitari etc, e si è molto discusso ma poi chiarito di recente dalla giurisprudenza è l'applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere della Soprintendenza  in un procedimento di autorizzazione paesaggistica. Sennonché il Tar Roma con la sentenza 12331 2025 ha statuito che in tema di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) vi è l'esclusione del silenzio-assenso orizzontale su atto di concerto del Ministero della cultura precisa il Tribunale Amministrativo romano: Al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) non è applicabile il silenzio - assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. (Tar Roma 2024, n. 19686 ). Leggi pure: "Diritto Ambientale chi inquina paga" In motivazione il Tar Roma (di cui esiste però corrente difforme si veda Tar Puglia n. 500/2024) ha precisato che dal tenore della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si ricava che il procedimento di VIA postula l’esigenza di una valutazione appropriata da trasfondere in una decisione motivata  - che espressamente contempli gli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio – di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto. Leggi il blog e rimani aggiornato, se hai un caso da sottoporci contattaci senza impegno Tale circostanza osta, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a che sugli atti che intervengono nella fase decisoria del procedimento, quale il concerto del Ministero della cultura, possa applicarsi il silenzio-assenso orizzontale. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo ed Ambientale Avv. Aldo Lucarelli

  • L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento nel diritto di famiglia

    Assegno divorzile ed Assegno di mantenimento quali differenze? Secondo il diritto vivente elaborato nella disciplina del matrimonio, assegno divorzile e assegno di mantenimento sono due istituti diversi. Il secondo, che presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale pur nella condizione separativa, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025). Segui il blog L’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità. Segui il blog in diritto di famiglia e trova il tuo caso altrimenti contattaci per assistenza specifica La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è quindi diversa da quella dell’assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica tra le parti; diversamente si farebbe riemerge il criterio del diritto a mantenere il medesimo tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale -in questo caso dell’unione civile- ormai abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre, come peraltro chiaramente esplicitato anche dalla citata sentenza a sezioni unite n. 35969/2023, «va ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della inadeguatezza». In tema di assegno divorzile, di esigenza assistenziale può parlarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l’ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado il ragionevole sforzo che gli si può richiedere in virtù del principio di autoresponsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio. La sola funzione assistenziale può giustificare l’assegno divorzile, ma in tal caso l’assegno resta parametrato tendenzialmente ai criteri di cui all’art. 438 c.c. (Cass. 19306/2023); diversamente, ove ricorra anche la funzione perequativa compensativa, se lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale . Cass. 25495/2025 Sempre aggiornati sulle ultime tendenze giurisprudenziali Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto di Famiglia

  • L’intelligenza artificiale e le falle del sistema umano

    Ormai si parla solo della capacità dell’intelligenza artificiale di elaborare e risolvere i problemi, sopratutto in quei campi dove la risposta può essere trovata o elaborata dall’algoritmo. Ma siamo sicuri che l’intelligenza artificiale abbia la risposta ai quesiti errati sin dell’origine ed alle incongruenze quotidiane come le mancanze e le disattenzioni umane? Mi spiego meglio. L’intelligenza artificiale elabora milioni di dati su base scientifica per giungere ad una risposta quanto più accurata possibile ma basandosi su alcuni presupposti ovvero che l’interlocutore capisca l’argomento di cui si stia parlando e che la parte a cui è destinata la risposta si comporti secondo le regole . L’intelligenza artificiale e le falle del sistema umano Nel mondo legale sarebbe sufficiente leggere una legge applicarla pedissequamente al caso per avere una risposta, ma così non è, o per lo meno non lo é sempre, e ciò in quando il “fattore” umano distorce spesso la realtà verso traguardi spesso dettati non dalla logica ma dalla pratica o peggio dalla necessità. Il punto è proprio questo. Ci si imbatte quotidianamente negli uffici e tra la gente in quesiti che vengono posti nel posto sbagliato e nel tempo sbagliato , (si pensi ad un appello fuori termine) sicché avere una risposta (corretta) da parte dell’intelligenza artificiale non aiuterà a trovare la risposta bensì finirà per confondere l’utente ignaro che quella sia la sua giusta posizione. Non è una critica all’intelligenza artificiale ma è un forte e fondato dubbio sul corretto uso che l’algoritmo abbia nelle mani di chi (come tutti noi) non abbia le competenze e conoscenze sufficienti a collocare le (corrette) risposte ricevute. Si pensi alle auto diagnosi mediche ove il sintomo viene scambiato per la causa del problema. L’intelligenza artificiale sarebbe imbattibile se avesse come interlocutore se stessa e non un essere umano. Sono solo alcune considerazioni personali sull’uso dell’intelligenza artificiale elaborate a seguito delle esperienze quotidiane del blog che cerca di comprendere le necessità dell’utente prima di trovare le risposte. Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia: il punteggio delle rurali nel Concorso ordinario

    Farmacisti rurali, la maggiorazione del punteggio nel Concorso Ordinario dopo le esperienze del concorso straordinario farmacie Farmacie: Concorso straordinario per il Consiglio di Stato la maggiorazione del punteggio per ruralità non deve essere considerata aggiuntiva al tetto massimo dei 35 punti. Questa la pronuncia del Consiglio di Stato n  2312 del 2020  secondo cui la maggiorazione per la “ruralità” è una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti .  Pertanto, il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti comporta che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della “titolarità”, il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per “ruralità” della sede. E ciò in quanto il combinato disposto della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un 'premio' al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, Dpcm 298/1994)". Motiva il Collegio che una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell’esercizio professionale in sede rurale natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche. Peraltro, l’attribuzione di un peso ponderale sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali esporrebbe del resto il sistema regolatorio a dubbi di compatibilità con il diritto europeo, rischiando di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti. Ad oggi quindi possiamo concludere che la ruralità dovrà essere ricompresa nei limiti già esistenti del punteggio massimo, almeno fino a nuovi orientamenti giurisprudenziali. Oggi la questione appare di rilievo per i nuovi concorsi ordinari in uscita, dopo l'Emilia Romagna e la Puglia, ma la vicenda appare sopita a seguito della legge 3/2018 artcolo 16 che con una norma di carattere interpretativo ha stabilito che il punteggio massimo di 35 punti per i titoli professionali è comprensivo della maggiorazione del 40% per l'attività svolta in farmacia rurale. Si legge nel testo di legge: Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 , è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall' articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 . Questo ha uniformato l'applicazione del punteggio in tutti i concorsi, sia ordinari che straordinari in tema di maggiorazione per i farmacisti rurali. Sei interessato? Visita la sezione Avv. Aldo Lucarelli diritto farmaceutico applicato alla farmacia come impresa Studio Legale Angelini Lucarelli Concorso Straordinario Farmacie, il punteggio delle sedi rurali.

  • Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti?

    Fare un preliminare di vendita oppure concludere oggi un contratto di vendita con effetti differiti? La differenza può essere ampia, dipenderà dalle esigenze e dalla verifica della presenza di condizioni che non consentono oggi di poter ottenere gli effetti desiderati, si pensi al caso di un immobile da costruzione oppure ad una vendita societaria, ad esempio una farmacia da concorso straordinario, che ha l’obbligo di gestione diretta del vincitore di concorso per un triennio, la cui vendita quindi non può che organizzarsi per il futuro. Leggi pure il blog con decide di articoli ed usa il motore di ricerca per trovare il tuo caso Esistono quindi motivi reali e concreti così come motivi giuridico normativi, per rinviare gli effetti del contratto. Seguici su Facebook Ma quale è la differenza? La differenza fondamentale risiede nella natura e negli effetti prodotti dai due tipi di contratto. * Contratto Preliminare di Vendita (o Compromesso) * È un contratto ad effetti obbligatori. Le parti (promittente venditore e promissario acquirente) si impegnano a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita in un momento futuro. * Effetti: L'effetto principale che produce è l'obbligo di contrarre, cioè l'obbligo reciproco di stipulare il contratto definitivo. Non trasferisce immediatamente la proprietà del bene. * Tutele: In caso di inadempimento, la parte lesa può chiedere al giudice l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso (art. 2932 c.c.). * Contratto di Vendita con Effetti Differiti (o Vendita Obbligatoria) * Natura: È un contratto di compravendita vero e proprio, un contratto ad effetti reali (il trasferimento della proprietà), ma in cui l'effetto reale (il trasferimento della proprietà) è posticipato a un momento successivo, mentre il contratto è immediatamente efficace e vincolante. * Effetti: Il contratto trasferisce la proprietà, ma ciò avviene non al momento del consenso, bensì al verificarsi di un determinato evento o condizione (come la venuta ad esistenza della cosa, l'acquisto della cosa da parte del venditore nella vendita di cosa altrui, o il pagamento dell'ultima rata nella vendita con riserva di proprietà o la scadenza di un termine minimo nel caso di vincoli normativi come il triennio per le farmacie del concorso straordinario) * Esempi: Vendita di cosa futura, vendita di cosa altrui, vendita con riserva di proprietà. L'obbligazione principale del venditore è quella di "fare acquistare la proprietà al compratore se l'acquisto non è effetto immediato del contratto" (art. 1476 c.c.). Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti? Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti? In sintesi, il preliminare obbliga a fare (stipulare il definitivo), mentre la vendita con effetti differiti è un contratto già concluso che obbliga a dare (far acquisire la proprietà) e l'effetto traslativo si realizza automaticamente al verificarsi della condizione o dell'evento previsto. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci La scelta tra l’uno o l’altro dipenderà dal tipo di tutela che si vuole avere in caso di inadempimento e dalla contro prestazione richiesta, ovvero il prezzo da pagare al momento della stipula, che sarà proporzionalmente inferiore e dilazionato in caso di preliminare. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Il decetramento della farmacie ed il calo demografico

    Con la sentenza 7707/2025 il Consiglio di Stato torna sul tema del "decentramento" delle farmacie previsto dall'articolo 5 della legge 362 del 1991. In tema di decentramento è opportuno distinguere il decentramento previsto in sede di revisione  della pianta organica  quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana e anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, Ed il decentramento  su istanza di parte per zone di nuovo insediamento : “ Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana,  in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione,  rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione … ”. Entrambe le formulazioni sono previste dall'art. 5 della legge 362 del 1991, diverso però è il procedimento, in quanto nel primo il primo caso è previsto in sede di revisione (biennale) della pianta organica per mutamenti della distribuzione della popolazione, il secondo invece su istanza del titolare della sede è rivolto a coprire zone di nuovo insediamento. Emerge pertanto da tali previsioni normative che i presupposti per il decentramento delle farmacie consistono nell'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi , a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali), mentre l'interesse pubblico perseguito è quello ad una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione. Come sopra esposto, la citata previsione di cui all’art. 5 comma 2 l. n. 362/91 subordina il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “ nuovo insediamento abitativo ”. Onere del titolare di farmacia per sostenere una istanza di insediamento svincolato dalla revisione della pianta organica è quindi quello di provare la sussistenza di alcun “ nuovo insediamento abitativo ”, che solo giustifica il chiesto decentramento farmaceutico. Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso Leggi pure Farmacie, il decentramento e le aspettative verso il Comune Il decentramento è quindi un atto di programmazione di geografica farmaceutica, relativo alla presenza sul territorio delle farmacie ammissibile sia in sede di revisione della pianta organica per mutamento nella distribuzione della popolazione anche senza variazione del numero di abitanti con lo scopo di garantire una ottimale distribuzione farmaceutica, oppure su istanza del singolo farmacista, quindi svincolato dalla revisione, e diretto a coprire una zona di "nuovo insediamento" (da provare però con dati alla mano si veda CdS 7707/25 e),   rimanendo immutato il numero di farmacie in relazione alla popolazione. Leggi pure: Il decentramento della farmacia e le nuove sedi Decentramento su istanza di parte e calo demografico, una relazione "indifferente" Usiamo le parole del Consiglio di Stato per evidenziare che in tema di decentramento farmaceutico, il calo demografico non svolge un ruolo significativo , almeno per quanto attiene al decentramento su istanza di parte. Si legge nella sentenza 7707/2025 del Consiglio di Stato "La pretesa delle ricorrenti di vedere esaminata la loro domanda di trasferimento a prescindere da una revisione della pianta organica appare priva di supporto normativo . La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 5, l. n. 362/1991 subordina infatti il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “nuovo insediamento abitativo”, e tanto non risulta essere avvenuto nel caso di specie. Entrambe le richieste di decentramento avanzate dalle ricorrenti vengono giustificate non con tale circostanza, ma con il presunto calo della popolazione residente nella zona ove la farmacia è attualmente collocata e che comporterebbe un’elevata concentrazione di farmacie rispetto alle reali esigenze della popolazione. Tale conclusione non è conforme ai dati realistici, come si vedrà in seguito, ma ciò che rileva ai fini del decidere è che né l’una né l’altra delle istanze proposte dalle ricorrenti all’Amministrazione evidenziano l’insorgere di un nuovo insediamento abitativo nel comune che, solo, potrebbe giustificare il decentramento della loro farmacia... La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia 2 ottobre 2019, n. 876, non è conferente al caso di specie. Tale pronuncia invero afferma il principio secondo cui la disciplina del trasferimento delle farmacie non contiene alcun richiamo ad atti prodromici di programmazione, ma tanto statuisce in riferimento al caso concretamente trattato ove era inesistente un piano generale di localizzazione delle farmacie. Nella fattispecie in esame invece il piano esiste e la domanda delle ricorrenti non è collegata con la necessità di fornire il servizio farmaceutico in una zona di nuovo insediamento abitativo, ma unicamente ad una asserita insufficienza dello stesso in una zona già esistente: ciò semmai determina la necessità di una rivisitazione complessiva della pianificazione del servizio del territorio comunale, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione che vi ha provveduto con la deliberazione giuntale" segui la pagina sui social E' solo il caso di evidenziare infatti che ove mutasse il rapporto tra abitanti e sedi di farmacie aperte, si assisterebbe all'astratta possibilità di prevedere nuove farmacie dopo la revisione della pianta organica in fase di indizione di nuovo concorso ordinario. Leggi pure: Farmacie di nuova istituzione ed assenza di locali Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Urbanistica quando non è ammessa la sanatoria parziale

    In edilizia e urbanistica, è ammesso un l’accertamento di conformità per sanatoria parziale? È possibile realizzare una sanatoria parziale di edificio ritenuto abusivo? La risposta è negativa ed è consacrata nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato n.9220/2023 ripresa dal TAR Calabria 940/2025 Laddove l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testi unico in materia edilizia) prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento” deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Un permesso in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36 T.U. Edilizia. (CdS 9220/2023) Leggi il blog in diritto amministrativo per l’urbanistica In motivazione la sezione ha precisato che l’art. 36 T.U. Edilizia non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cosiddetta «doppia conformità» (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione). Segui il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia Succursale e Dispensario dopo l'arrivo della Farmacia ordinaria da concorso

    Quale è il ruolo della Farmacia succursale? Quando è prevista la farmacia succursale? La farmacia succursale deve chiudere automaticamente in presenza di una farmacia ordinaria aperta successivamente? La revisione della pianta organica può comportare la chiusura della farmacia succursale? Quale è la sorte del dispensario farmaceutico all'arrivo della Farmacia da concorso? Vi sono differenze tra il dispensario farmaceutico e la farmacia succursale? Le farmacie succursali, ai sensi dell’art. 116 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), possono essere istituite “per provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura … limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel provvedimento di autorizzazione …” ; Dunque le farmacie succursali,   pur non rientrando nella pianta organica   in quanto legate ad esigenze transeunti, sono a tutti gli effetti presidi farmaceutici,  seppur aventi carattere meramente integrativo e complementare in quanto ad essere può farsi ricorso soltanto ove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria. Leggi pure: Farmacia succursale e dispensario, quale è il confine? In altre parole, la funzione della farmacia  succursale è proprio quella di integrare l’assistenza ordinariamente offerta dalle farmacie previste dalla pianta organica, fornendo “assistenza aggiuntiva a carattere stagionale” nei luoghi in cui vi sia un afflusso tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, ragguagliata ex lege  alle esigenze della sola popolazione residente (C.d.S., Sez. III, n. 1653/2013). Ne deriva che l’unico dato che conta ai fini dell’esistenza della succursale, è il picco di popolazione stagionale cui la singola farmacia ordinaria non può fare fronte , posto che la ratio  normativa della possibilità di istituzione della farmacia succursale riposa appunto sulla esigenza di assistere adeguatamente un numero abnorme di utenza in un ben determinato e circoscritto periodo temporale (fornendo appunto la citata “assistenza aggiuntiva a carattere stagionale”)  quando la popolazione raggiunge il numero di migliaia unità in piu' rispetto alla normalità durante l'anno; a fronte del fatto che, a seguito della riforma del 2012 è previsto che ogni Comune deve avere in pianta organica una farmacia ordinaria ogni 3.300 abitanti. Farmacia Succursale e Dispensario dopo l'arrivo della Farmacia ordinaria da concorso La farmacia succursale come assistenza aggiuntiva a carattere stagionale Non può pertanto argomentarsi che il Comune, con la revisione della pianta organica (che è ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente) intendendo istituire una nuova sede farmaceutica ordinaria si riserva implicitamente di sopprimere la farmacia succursale, questo il pensiero del Consiglio di Stato n. 7578/25. La farmacia succursale convive con la farmacia ordinaria A chi compete l'istituzione e quindi la revoca delle farmacie succursali? Va inoltre rilevato che l’istituzione delle succursali - e quindi la loro revoca - sono di competenza della Regione e pertanto le farmacie succursali possono essere soppresse soltanto con analogo provvedimento adottato a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale e, dunque, con una procedura uguale e contraria a quella posta in essere per la loro istituzione, senza alcuna necessaria interferenza con la pianta organica delle sedi farmaceutiche. (CdS 7578/25) Leggi l'articolo correlato su "Nuova Farmacia e Dispensario Farmaceutico" Non trovi il tuo caso? Contattaci Farmacia succursale e popolazione media Non è infatti possibile spalmare virtualmente i dati della popolazione che è presente in loco soltanto nel periodo estivo, nei 12 mesi dell’anno per ottenere una popolazione media coerente con il parametro dei 3.300 abitanti (che riguarda specificamente la popolazione residente), tant’è che nessuna norma stabilisce l’alternatività tra la presenza di una farmacia prevista dalla Pianta organica e la farmacia succursale, né l’istituzione di una farmacia ordinaria determina automaticamente il venir meno dei presupposti per il mantenimento di una farmacia succursale; sarà infatti onere dell’Amministrazione competente valutare se tali presupposti siano o meno venuti meno e quindi valutare se permanga o meno l’esigenza di mantenere in esercizio la farmacia succursale. Ed invece in caso di Nuova Farmacia e dispensario, quale è il punto della giurisprudenza? Per quanto attiene invece al dispensario farmaceutico rileva il Consiglio di Stato che, per condivisa giurisprudenza l’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve ritenersi atipico ed eccezionale,   possibili soltanto al fine di: “ dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente servite dal presidio di zona ”, essendo comunque necessario “ evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime ” (C.d.S, IV, 27.2.2018, n. 1205). Differenza tra dispensario farmaceutico e farmacia succursale Pertanto, la compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa,  in quanto contraddice la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario, risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte. (CdS n. 6799/2025) La farmacia succursale rimane quindi presidio per far fronte a picchi di popolazione in un periodo dell'anno e non ha un rapporto diretto con la piata organica. Cerca il tuo caso tra quelli svolti nel blog gratuito di diritto farmaceutico , se hai un caso specifico contattaci  senza impegno. Segui la pagina social con articoli quotidiani Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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