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Appalto e l'avvalimento premiale


Vediamo casi specifici di #avvalimento e i casi di sostituzione per irregolarità secondo la recente giurisprudenza sul tema anche alla luce del nuovo Codice degli Appalti.


Avvalimento tra organizzazioni di volontariato

Ove il contratto di avvalimento intercorra tra organizzazioni di volontariato e ai fini della partecipazione a una procedura per l’affidamento di una convenzione estranea a finalità lucrative, le finalità solidaristiche che animano le parti del rapporto non possono non avere ricadute sulla determinazione del corrispettivo contrattuale, giustificandosi così una determinazione del corrispettivo del contratto di avvalimento in misura apparentemente inferiore rispetto a quella normalmente praticabile nell’ambito di un rapporto di tipo strettamente commerciale, che pertanto non può costituire utile parametro di riferimento per la verifica della adeguatezza del corrispettivo e della affidabilità della relazione tra ausiliaria e ausiliata ai fini della corretta esecuzione del contratto.



Appalto e l'avvalimento premiale



Allo stato, la giurisprudenza esclude l'ammissibilità dell'avvalimento meramente premiale, utilizzato dal concorrente già in possesso dei requisiti di partecipazione, all'unico ed esclusivo fine di disporre di ulteriori elementi da spendere nell'ambito dell'offerta tecnica e di conseguire il relativo punteggio premiale; la medesima giurisprudenza ammette invece l'avvalimento premiale da parte del concorrente che non sia già in possesso dei requisiti di partecipazione, al fine di disporre sia dei citati requisiti sia dei correlati elementi utili a comporre l'offerta tecnica e a costituire oggetto di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2023, n. 1449, Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2526, Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2021, n. 6347).


In tal caso il ricorso all’avvalimento risulta conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali dell’istituto e alla sua logica pro concorrenziale, operando a favore non dell’operatore economico che miri esclusivamente alla maggiore valorizzazione della propria offerta ma di quello che, privo dei requisiti di partecipazione, disponga delle risorse messe a disposizione per meglio articolare la propria offerta.



Appalto e l'avvalimento premiale

Infatti se con l'avvalimento l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa ausiliata i requisiti speciali di partecipazione di cui questa risulta carente e le connesse risorse aziendali, allora non può escludersi che l'impresa ausiliata, nella formulazione della offerta tecnica, utilizzi le medesime risorse, di cui può e deve disporre nella fase di esecuzione del contratto proprio sulla base del rapporto di avvalimento, al fine di comporre una proposta tecnica che possa essere maggiormente apprezzata dalla Stazione appaltante e conseguire i punteggi premiali previsti.


Tale elaborazione risulta coerente con l’impostazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 (espressamente richiamato dal par. 3 dell’avviso e applicabile alla procedura in questione, svoltasi nel vigore del citato decreto), tuttavia modificata dal nuovo art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 (non applicabile ratione temporis alla procedura) che, innovando e non meramente interpretando la previgente disciplina, consente l’avvalimento premiale puro ovvero l’avvalimento finalizzato non alla partecipazione ma all’esclusivo conseguimento delle risorse necessarie all’attribuzione di punteggi incrementali, sia pure con il limite partecipativo previsto dalla medesima disposizione quale opportuno temperamento a tutela dei rapporti concorrenziali. CdS 2014/23









Appalto e l'avvalimento premiale


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