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Farmacie è possibile modificare l'estensione di una sede già esistente?

Tra i vari quesiti che giungono quotidianamente, quello che ha destato la necessità di una precisazione è il seguente:


- Già esistendo una pianta organica comunale, revisionata sia nel 2016 che nel 2018, oggi a distanza di anni è possibile richiedere una modifica indipendemente dall'apertura di una nuova farmacia?


- Il quesito nasce dal fatto che nel Comune Abruzzese che ci ha proposto il quesito, 4 delle 9 farmacie si trovano in zone distinte ma ognuna confina con la strada centrale della cittadina, e quindi si trovano di fatto in una area di soli di 850 metri.


Rispondiamo al quesito senza indugio, si è possibile revisionare la dislocazione delle farmacie indipendentemente dalla istituzione di una nuova sede, e ciò anche a seguito di una istanza collettiva da parte dei fruitori del servizio, a patto però di provare almeno da un punto di vista motivazionale, la necessità di una nuova organizzazione.


Una nuova organizzazione però non vorrà dire che le farmacie esistenti vadano spostate, bensì che esse, una volta riqualificata la zona, "possano" spostarsi all'interno di detto nuovo perimetro.


Ed infatti va chiarito che una tale determinazione, quindi, si colloca nel contesto di un atto di pianificazione generale quale è quello di revisione della pianta organica, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2015; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 17 febbraio 1998).


Secondo la consolidata giurisprudenza l'atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali.


È, infatti, sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, da ricercarsi negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 10/04/2014).


Anche in questi casi, tuttavia, deve ritenersi che, per soddisfare l'obbligo di motivazione, sia sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati.




Non si può invero pretendere che l'autorità emanante (in questa materia come in qualunque altra) si dia carico di rispondere in anticipo ad ogni possibile obiezione che a posteriori si voglia escogitare contro le sue scelte; né che spieghi analiticamente perché abbia scartato ciascuna delle innumerevoli altre soluzioni concepibili.


In effetti, “l'esternazione dei criteri ispiratori (che può risultare anche dall'insieme degli atti del procedimento) è sufficiente in quanto consente di verificare se detti criteri siano legittimi, congrui, ragionevoli e se il provvedimento sia realmente coerente con essi".


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In ogni caso, il sindacato sulla scelta ampiamente discrezionale operata all'Amministrazione è sindacabile solo in modo estrinseco, e dunque, per manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.


In conclusione tale riperimetrazione sarà possibile, su Istanza di parte, ove per parte si intenda una parte qualificata, sia essa un comitato o un farmacista già presente nel Comune. Quanto all'amministrazione questa potrà agire tramite la propria Giunta Comunale, e l'atto amministrativo, a seguito di istruttoria, ovvero parere dell'Ordine dei Farmacisti e della ASL o ATS di riferimento, delimiterà le nuove zone.


Nell'ottica di un avvocato amministrativista per farmacie quindi l'onere motivazionale a carico dell'amministrazione è importante ma non dovrà essere omni comprensivo.


Infatti la giurisprudenza è da decenni univoca nel senso che


la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. (Cons. Stato, sez. III, n. 1727/2014)









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