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Il recesso del Socio dalla Farmacia e la liquidazione della quota.


Questione che sta sorgendo a seguito delle aperture dovute al Concorso straordinario farmacie da parte delle associazioni di farmacisti che hanno optato per l'apertura tramite una Società a Responsabilità Limitata, Srl, è quella del recesso del socio o di uno dei soci.



Premesso che la gestione su base paritetica e l'autorizzazione in capo ad ognuno degli associati è elemento dirimente ed essenziale per almeno un triennio dall'ottenimento dell'autorizzazione, il problema si pone ove al termine del triennio, o anche prima ma solo in modo celato privatistico, uno dei soci decida di vendere o recedere dalla compagine sociale.


I motivi possono essere i piu' vari, il piu' comune però tra i farmacisti che ci interpellano, è quello della lontananza dalla sede abituale di vita quotidiana, rispetto alla sede di nuova apertura a seguito del concorso. Molto spesso infatti si è aperta una nuova sede in una regione vicina, scelta sulla base di criteri personali che risalivano al 2011 e che oggi a seguito di mutate esigenze personali non sono piu' attuali.


Ecco quindi che si pone la questione di voler recedere dalla società costituita, dopo il triennio, e di avere indietro non solo la quota investita bensì' il valore che nel tempo l'azienda SRL farmacia ha realizzato sul territorio.


Ma quali sono i casi di recesso in una SRL?


Ve ne sono molteplici, alcune delle quali non praticabili per una SRL di Farmacia, quindi ci focalizziamo su quelle piu' comuni


L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. Ecco quindi che il primo passo da compiere è l'analisi del proprio atto costitutivo/statuto che è stato redatto al momento della costituzione della società


In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero.


Esistono poi altri casi piu' personali, come ad esempio il diritto di recesso competete ai soci in caso di eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci quali ad esempio i diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.


Esistono poi casi di recesso relative al “tempo della società” quindi alla durata.



Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.



Successivamente al recesso di apre la questione della liquidazione della quota.


La liquidazione della quota potrà avvenire con il metodo patrimoniale, ovvero il valore di una società coincide con il valore del suo patrimonio espresso a valori correnti. Si tratta del prezzo che occorrerebbe pagare alla data di valutazione per acquisire tutte le attività in bilancio, al netto delle passività. Il punto di partenza per l’utilizzo del metodo è quella dell'ultimo bilancio depositato.


Nel caso dell'impresa SRL farmacia appare però piu' opportuno valutare la quota con il metodo reddituale.

Diverso sarà il discorso invece in caso di alienazione, decorsi i tre anni in caso di concorso farmacie, in tale ipotesi infatti si dovrà offrire in prelazione, a prezzo determinato la quota a ciascuno degli altri soci, salvo un meccanismo differente ove però specificamente preveduto dallo Statuto al momento della nascita della società.





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